Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2013 – Cartoon Network / UAMI – Boomerang TV (BOOMERANG)
(Causa T-285/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BOOMERANG – Marchio comunitario figurativo anteriore BoomerangTV – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: I. Starr, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Boomerang TV, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2012 (procedimento R 699/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boomerang TV, SA e la The Cartoon Network, Inc.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La The Cartoon Network, Inc. è condannata alle spese.
____________1 GU C 273 dell’8.9.2012