Language of document : ECLI:EU:T:2015:221

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

22 aprile 2015 (*)

«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati – Aiuti ai gruppi di produttori – Limitazione della partecipazione finanziaria dell’Unione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Leale cooperazione»

Nella causa T‑290/12,

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente da B. Majczyna e M. Szpunar, successivamente da Majczyna e K. Strás, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da N. Donnelly, B. Schima e D. Milanowska, successivamente da D. Milanowska e B. Schima, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 1, punti da 2 a 4, 6, 12 e 13, dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, in combinato disposto con l’articolo 3 nonché degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 99, pag. 21),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2014;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 5 aprile 2012 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 99, pag. 21). Il regolamento di esecuzione n. 302/2012 intende, apportando modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1), limitare la partecipazione finanziaria dell’Unione europea agli aiuti ai gruppi di produttori ortofrutticoli (in prosieguo: i «GP»).

2        Il regolamento di esecuzione n. 302/2012 dispone l’inclusione degli allegati V bis e V ter nel regolamento di esecuzione n. 543/2011 e l’introduzione di modifiche agli articoli da 36 a 39, 44, 47, 92, 95, 97, 98 e 112 di detto regolamento.

3        I GP sono enti costituiti su iniziativa dei produttori ortofrutticoli situati negli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004 o dopo tale data, ovvero nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione o nelle isole minori del Mar Egeo. Essi hanno carattere transitorio e sono stati creati al fine di soddisfare, all’esito di un periodo massimo di cinque anni, i requisiti per il riconoscimento come organizzazioni di produttori (in prosieguo: le «OP»).

4        La possibilità di costituire i GP è prevista dall’articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1), come modificato.

5        Le OP sono le principali attrici del settore ortofrutticolo. Per acquisire lo statuto di OP, una persona giuridica determinata deve soddisfare i criteri definiti all’articolo 122, all’articolo 125 bis e all’articolo 125 ter del regolamento unico OCM, tra i quali figura, in particolare, l’obbligo di riunire un numero minimo di aderenti e di commercializzare un volume minimo di produzione. Alle OP riconosciute può essere concesso il beneficio di un aiuto finanziario nell’ambito dei programmi operativi.

6        L’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento unico OCM dispone che durante un periodo transitorio gli Stati membri possono concedere ai GP due tipi di aiuti finanziari, ovvero, da un lato, aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, e dall’altro, aiuti destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e compresi, a tale titolo, nel piano di riconoscimento.

7        In un primo tempo lo Stato membro versa un aiuto al GP. In un secondo tempo, una parte dei fondi versati è rimborsata dall’Unione.

8        Le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione n. 302/2012 riguardano il rimborso da parte dell’Unione. L’articolo 103 bis, paragrafo 2, del regolamento unico OCM dispone che gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dall’Unione, secondo disposizioni adottate dalla Commissione europea in merito al finanziamento di tali misure compresi i limiti massimi e minimi degli aiuti e il tasso di cofinanziamento dell’Unione. La concessione di un aiuto ai GP dipende, infatti, in larga misura, dagli Stati membri. L’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento unico OCM dispone che «gli Stati membri possono concedere aiuti ai [GP]». L’articolo 36 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato, lascia agli Stati membri un margine di valutazione al fine di fissare i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica per presentare un piano di riconoscimento, le regole relative al contenuto e all’attuazione dei piani di riconoscimento, le procedure amministrative per l’approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento, nonché le modifiche apportate ai piani senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente. Gli Stati membri decidono inoltre l’entità delle misure di finanziamento dei GP nella politica agricola nazionale. L’applicazione ai GP delle norme di finanziamento più favorevoli di quelle relative alle OP intende consentire ai produttori ortofrutticoli che non possono ancora soddisfare i criteri previsti per le OP di organizzarsi formalmente sul mercato. Ai sensi del considerando 29 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato, per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla realizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente ai gruppi di produttori che siano in grado di dimostrare di poter soddisfare tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito.

9        Il superamento significativo degli importi inizialmente previsti e la constatazione, durante le visite di controllo negli Stati membri, di talune irregolarità nell’applicazione delle disposizioni dell’Unione relative al finanziamento dei GP, hanno indotto la Commissione ad adottare il regolamento di esecuzione n. 302/2012.

10      Prima del 5 aprile 2012, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 302/2012, non esistevano una soglia massima annuale per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto concesso ai GP né limiti alla partecipazione dell’Unione agli aiuti agli investimenti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento unico OCM.

11      Per quanto riguarda le OP, per contro, la partecipazione dell’Unione agli aiuti agli investimenti era limitata al 4,1% del valore della produzione commercializzata. I GP potevano altresì finanziare investimenti per i quali non poteva essere concesso un finanziamento nell’ambito delle OP.

12      L’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 302/2012 è stata preceduta dai lavori in seno al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (in prosieguo: il «comitato di gestione»). Un primo progetto di modifica delle norme relative alla partecipazione finanziaria dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione n. 543/2011 è stato presentato al comitato di gestione nel mese di settembre 2011. Tale progetto della Commissione proponeva, segnatamente, una limitazione degli aiuti agli investimenti previsti dall’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento unico OCM, un elenco di investimenti per i quali non potevano essere concessi aiuti e un massimale del 25% dell’importo inizialmente previsto per la possibilità di modificare i piani di riconoscimento in corso di esercizio. Tale primo progetto è stato esaminato nel corso delle riunioni del comitato di gestione che si sono tenute il 20 settembre, il 4 e il 19 ottobre 2011. Durante la riunione del comitato di gestione del 19 ottobre 2011 il progetto di modifica è stato sottoposto a voto. Poiché il comitato di gestione non ha emesso un parere durante tale riunione, la Commissione ha deciso di sospendere la sua adozione.

13      La Commissione ha in seguito presentato un secondo progetto di modifica del regolamento di esecuzione n. 543/2011, che è stato esaminato nel corso delle riunioni del comitato di gestione del 27 e 29 marzo e del 3 aprile 2012, data in cui si è proceduto al voto su tale progetto. In detto progetto la Commissione aveva previsto, in sostanza, di modificare le limitazioni agli aiuti agli investimenti previsti dall’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento unico OCM, di mantenere l’elenco degli investimenti per i quali non può essere concesso un aiuto e di ridurre il massimale delle possibili modifiche del piano di riconoscimento in corso di esercizio al 5% dell’importo inizialmente approvato. Essa ha altresì previsto di introdurre una limitazione della partecipazione finanziaria dell’Unione agli aiuti di cui all’articolo 103 bis del regolamento unico OCM a EUR 10 milioni per anno civile. Ancora una volta il comitato di gestione non è stato in grado di emettere un parere su tale progetto.

14      Il 4 aprile 2012, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 302/2012.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2012, la Repubblica di Polonia ha proposto il presente ricorso.

16      Il controricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2012.

17      La replica è stata depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2012.

18      La controreplica è stata depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2013.

19      In seguito alla partenza del giudice relatore designato inizialmente, la presente causa è stata assegnata a un nuovo giudice relatore.

20      In seguito al parziale rinnovo del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata dunque riattribuita.

21      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto quesiti alle parti. Esse hanno risposto entro i termini impartiti.

22      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 17 settembre 2014.

23      La Repubblica di Polonia conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1, punti da 2 a 4, 6, 12 e 13, l’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, in combinato disposto con l’articolo 3, e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione n. 302/2012 (in prosieguo: «le disposizioni impugnate»);

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

 In diritto

25      A sostegno del ricorso la Repubblica di Polonia solleva quattro motivi, vertenti, in primo luogo, su una violazione del principio di certezza del diritto e del principio di tutela del legittimo affidamento, in secondo luogo, su una violazione del principio di proporzionalità, in terzo luogo, su una violazione dell’articolo 296 TFUE, in ragione di una insufficiente motivazione delle disposizioni impugnate e, in quarto luogo, su una violazione dei principi di leale cooperazione e di solidarietà.

26      Prima di esaminare gli altri motivi, occorre esaminare il terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 296 TFUE a causa dell’insufficiente motivazione delle disposizioni impugnate

27      La Repubblica di Polonia sostiene che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la limitazione della partecipazione finanziaria dell’Unione in favore dei GP e non abbia pertanto rispettato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

28      La Repubblica di Polonia ritiene che la Commissione dovesse motivare le disposizioni impugnate dato che dette disposizioni hanno effetti molto negativi per i produttori ortofrutticoli e comportano cambiamenti inusuali e senza precedenti che sono attuati a un ritmo sostenuto.

29      La Repubblica di Polonia ritiene inoltre che, alla luce della giurisprudenza in vigore, la Commissione dovesse indicare gli elementi di fatto che giustificano l’introduzione di limiti alla partecipazione finanziaria dell’Unione in favore dei GP e gli obiettivi perseguiti dall’introduzione di tali limiti.

30      La Repubblica di Polonia sottolinea che la Commissione non ha indicato in modo univoco gli obiettivi perseguiti dall’introduzione dei limiti in parola.

31      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica di Polonia.

32      In forza di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Racc., EU:C:2005:714, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

33      Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Italia/Commissione, punto 32 supra, EU:C:2005:714, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Ciò è tanto più vero nei casi in cui gli Stati membri siano stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell’atto controverso e conoscano pertanto le ragioni che ne sono alla base (v. sentenze del 22 novembre 2001, Paesi Bassi/Consiglio, C‑301/97, Racc., EU:C:2001:621, punto 188, e del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C‑335/09 P, Racc., EU:C:2012:385, punto 153 e giurisprudenza ivi citata).

34      Ove si tratti di un regolamento, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge (sentenze del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione, 3/83, Racc., EU:C:1985:283, punto 30, e del 10 marzo 2005, Spagna/Consiglio, C‑342/03, Racc., EU:C:2005:151, punto 55).

35      D’altra parte, se un atto di portata generale evidenzia gli aspetti essenziali dello scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate (v. sentenza del 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio, C‑310/04, Racc., EU:C:2006:521, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nella fattispecie occorre rilevare che le ragioni per le quali sono state introdotte le modifiche della partecipazione finanziaria dell’Unione in favore dei GP sono esposte ai considerando 5 e 6 del regolamento di esecuzione n. 302/2012. Vi è indicato il fatto che sono stati introdotti massimali per «ragioni di disciplina di bilancio» e in ragione della volontà di «ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie in modo sostenibile ed efficiente».

37      Emerge, peraltro, dal considerando 2 del regolamento di esecuzione n. 302/2012 che le modifiche del sistema di finanziamento sono state introdotte per impedire il verificarsi di situazioni contrarie agli obiettivi del regolamento unico OCM, in particolare la creazione artificiale da parte degli operatori interessati delle condizioni atte ad ottenere l’erogazione dell’aiuto dell’Unione grazie al fatto che i produttori passano da un GP all’altro allo scopo di beneficiare di un aiuto per un periodo superiore a cinque anni e di percepire tale aiuto anche qualora soddisfino i requisiti di riconoscimento applicabili alle OP.

38      Il considerando 17 del regolamento di esecuzione n. 302/2012 fa riferimento alle legittime aspettative dei produttori e prevede in particolare che le modifiche non si applichino ai piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore di detto regolamento per i quali gli operatori abbiano già assunto impegni finanziari o concluso accordi vincolanti con terze parti al fine di realizzare investimenti.

39      Per quanto riguarda l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 302/2012, risulta dal considerando 19 dello stesso che esso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione al fine di «tenere sotto controllo la spesa dell’Unione».

40      Inoltre, occorre rilevare che il contesto nel quale sono state adottate le disposizioni impugnate ha permesso alla Repubblica di Polonia di conoscerne le giustificazioni. Infatti, quest’ultima ha partecipato alle riunioni del comitato di gestione nel corso delle quali sono state discusse le proposte di modifiche. Parimenti, essa ha riconosciuto durante l’udienza che i rappresentanti dei produttori ortofrutticoli erano tenuti informati delle importanti modifiche in corso.

41      Pertanto, si deve considerare che, alla luce della giurisprudenza citata supra ai punti da 32 a 35, la motivazione delle disposizioni impugnate è sufficiente, in quanto consente alla Repubblica di Polonia e agli operatori economici di conoscere le ragioni della misura adottata e al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

42      Di conseguenza, il terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 296 TFUE a causa dell’insufficiente motivazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

43      La Repubblica di Polonia sostiene che le disposizioni impugnate sono state introdotte in un modo tale da rendere impossibile per i produttori ortofrutticoli prevedere le modifiche in parola e adattare la loro attività a tale cambiamento. Essa ritiene che, sebbene modifiche della loro situazione finanziaria fossero possibili, detti produttori avrebbero potuto, nondimeno, aspettarsi che dette modifiche fossero introdotte ad un ritmo e con modalità idonee a consentire un adattamento entro termini ragionevoli.

44      La Repubblica di Polonia sostiene che i produttori ortofrutticoli devono compiere sforzi organizzativi e finanziari anche prima della presentazione di un piano di riconoscimento. A suo avviso, tali sforzi avevano come corrispettivo un impegno finanziario delle autorità pubbliche, a livello dell’Unione e degli Stati membri, a sovvenzionare le attività dei produttori, essendo lo scopo di tale meccanismo quello di meglio strutturare il mercato ortofrutticolo.

45      I produttori ortofrutticoli avrebbero pertanto avuto il diritto di aspettarsi che le norme di finanziamento dei GP non fossero modificate «in corso di gioco» e che la decisione che li aveva portati a intraprendere gli sforzi destinati alla creazione di un GP non fosse revocata appena prima dell’accoglimento del piano di riconoscimento, o dopo tale accoglimento.

46      Secondo la Repubblica di Polonia le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione n. 302/2012 sono troppo «restrittive» poiché dette misure si applicherebbero solo ai piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento suddetto. Ciò varrebbe altresì per le norme di transizione secondo le quali il massimale della partecipazione finanziaria dell’Unione non sarebbe applicabile ai piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 302/2012 e per i quali il GP interessato avrebbe già assunto impegni finanziari o concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito agli investimenti corrispondenti.

47      La Repubblica di Polonia sostiene altresì che, per quanto riguarda i GP il cui piano di riconoscimento sia stato accolto e che abbiano assunto impegni giuridici o finanziari prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 302/2012, la soppressione della facoltà di aumentare l’importo delle spese in corso di realizzazione del piano di riconoscimento costituisce una violazione del principio di certezza del diritto.

48      La Repubblica di Polonia ritiene infine che la Commissione avrebbe dovuto prevedere un periodo più lungo tra l’adozione delle disposizioni impugnate e la loro entrata in vigore, per consentire ai GP di adattarsi alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione n. 543/2011.

49      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica di Polonia.

50      Il principio di certezza del diritto esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, Racc., EU:C:2005:362, punto 80, e del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C‑72/10 e C‑77/10, Racc., EU:C:2012:80, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

51      Nella fattispecie, si deve constatare che la Commissione non ha violato il principio di certezza del diritto. Le disposizioni del regolamento di esecuzione n. 302/2012 enunciano i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche interessate in modo chiaro e preciso consentendo a queste ultime di conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e ciò a partire dall’entrata in vigore di detto regolamento. Infatti, i diritti e gli obblighi dei GP sono definiti all’articolo 1, punto 3, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 302/2012 (relativo all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato), che dispone esplicitamente che, dopo la fissazione dei coefficienti di attribuzione, l’autorità competente dello Stato membro dà ai GP la possibilità di modificare o di ritirare il piano di riconoscimento. Parimenti, l’articolo 1, punto 4, del regolamento di esecuzione n. 302/2012 (relativo all’articolo 39, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato) prevede che i GP possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5% al massimo dell’importo inizialmente approvato oppure a diminuirlo di una percentuale massima.

52      Lo stesso vale per le disposizioni transitorie di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di esecuzione n. 302/2012, che disciplinano i diritti dei GP nell’ambito dell’applicazione delle nuove norme relative all’importo degli aiuti. Tali disposizioni transitorie soddisfano altresì il requisito della prevedibilità, in quanto consentono ai produttori ortofrutticoli interessati di conoscere le regole di finanziamento che saranno loro applicabili in futuro in funzione del grado di avanzamento degli investimenti previsti nei loro piani di riconoscimento.

53      Si deve pertanto respingere l’argomento vertente su una violazione del principio di certezza del diritto.

54      Per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, risulta da una giurisprudenza costante che il diritto di avvalersi di tale principio si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative (sentenza dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products/Commissione, 265/85, Racc., EU:C:1987:121, punto 44). Inoltre, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione (sentenze del 24 novembre 2005, Germania/Commissione, C‑506/03, EU:C:2005:715, e del 18 gennaio 2000, MehibasDordtselaan/Commissione, T‑290/97, Racc., EU:T:2000:8, punto 59).

55      Emerge altresì dalla giurisprudenza che qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di un tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 15 luglio 2004, Di Lenardo e Dilexport, C‑37/02 e C‑38/02, Racc., EU:C:2004:443, punto 70; del 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio, punto 35 supra, EU:C:2006:521, punto 81, e del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, Racc., EU:C:2009:539, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

56      Inoltre, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, e ciò in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v. sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e a., C‑63/93, Racc., EU:C:1996:51, punto 20; del 15 aprile 1997, Irish Farmers Association e a., C‑22/94, Racc., EU:C:1997:187, punto 25, e Polonia/Commissione, punto 33 supra, EU:C:2012:385, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

57      Lo stesso vale per quanto riguarda uno Stato membro aderente (v. sentenza Polonia/Commissione, punto 33 supra, EU:C:2012:385, punto 181).

58      Nella fattispecie, la Repubblica di Polonia non ha né dimostrato né sostenuto che la Commissione avrebbe fornito assicurazioni precise nei suoi confronti. Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale assicurazioni precise del genere sarebbero state fornite agli operatori economici facendo sorgere in loro un legittimo affidamento, si deve rilevare quanto segue.

59      Per quanto riguarda le persone giuridiche i cui piani di riconoscimento non erano stati accolti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, si deve sottolineare innanzitutto che la competenza riconosciuta alla Commissione dal combinato disposto dell’articolo 103 bis, paragrafo 2, e dell’articolo 103 nonies, primo comma, lettera a), del regolamento unico OCM le attribuisce il potere di dettare norme che consentono di adottare limiti minimi e massimi degli aiuti applicabili e il livello di finanziamento dell’Unione. Alla luce di tale potere discrezionale della Commissione e del fatto che le persone giuridiche di cui trattasi operano nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, esse non potevano nutrire un legittimo affidamento sulla perennità di disposizioni anteriori all’entrata in vigore delle disposizioni impugnate.

60      Peraltro, non emerge dal fascicolo che siano state fornite dalle istituzioni dell’Unione assicurazioni precise alle persone giuridiche di cui trattasi. L’articolo 38 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 non garantiva che i piani di riconoscimento sarebbero stati accolti dopo il loro deposito e ancor meno che tale deposito avrebbe vincolato finanziariamente l’Unione. Infatti, il terzo paragrafo di tale articolo disponeva che, in seguito ai controlli di conformità previsti all’articolo 111 di detto regolamento, gli Stati membri potevano approvare il piano di riconoscimento, chiedere che tale piano venisse modificato, o respingerlo.

61      Gli sforzi organizzativi e finanziari intrapresi dalle persone giuridiche di cui trattasi, anche prima della presentazione di un piano di riconoscimento, non derivavano, pertanto, da un’assicurazione precisa nella quale esse potevano confidare, ma unicamente dalla speranza che i loro piani di riconoscimento fossero accolti dopo essere stati depositati. Tali sforzi sono stati intrapresi da queste ultime, pur se esse non ignoravano l’esistenza di un rischio che il piano di riconoscimento venisse respinto o che venissero richieste modifiche da parte delle autorità polacche.

62      In aggiunta, emerge da una lettera datata 14 marzo 2012, indirizzata alla Commissione dal Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale polacco e com’è stato confermato dalla Repubblica di Polonia durante l’udienza, che i produttori ortofrutticoli erano a conoscenza del progetto di modifica del regolamento di esecuzione n. 543/2011 già nell’autunno del 2011 e che, una volta informati delle modifiche del regolamento di esecuzione n. 543/2011 proposte, si sono precipitati a far approvare i loro piani di riconoscimento gli ultimi due mesi del 2011.

63      Occorre pertanto constatare che le persone giuridiche di cui trattasi sapevano o avrebbero dovuto sapere, al più tardi dall’autunno 2011, che era previsto di modificare le norme di finanziamento del regolamento di esecuzione n. 543/2011. Tuttavia, esse hanno continuato a sottoporre piani di riconoscimento per approvazione con la speranza che essi venissero accolti prima della modifica delle norme in vigore.

64      Tale constatazione non può essere rimessa in discussione, come pretende la Repubblica di Polonia, dalla circostanza che i produttori ortofrutticoli non avevano avuto accesso ai progetti di atti giuridici della Commissione presentati nel corso delle riunioni del comitato di gestione, poiché tali atti erano riservati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento interno di tale comitato.

65      Infatti, per escludere l’esistenza di un legittimo affidamento, è sufficiente constatare che, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato. Nella fattispecie, non è pertanto necessario che i produttori ortofrutticoli avessero avuto conoscenza della precisa formulazione delle disposizioni impugnate per concludere che essi avevano una conoscenza delle modifiche proposte al regolamento di esecuzione n. 543/2011 sufficiente a escludere l’esistenza di un loro legittimo affidamento.

66      I produttori ortofrutticoli non potevano nemmeno aspettarsi che nei loro confronti fosse previsto un periodo più lungo tra l’adozione delle disposizioni impugnate e la loro entrata in vigore. Occorre ricordare, come indicato ai punti 40 e 62 della presente sentenza, che le persone giuridiche interessate e la Repubblica di Polonia sapevano o avrebbero dovuto sapere, alla luce delle circostanze del caso di specie, che una modifica del sistema finanziario era imminente.

67      Di conseguenza non è stato violato il principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti delle persone giuridiche i cui piani di riconoscimento non erano stati accolti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate.

68      Per quanto riguarda poi i GP i cui piani di riconoscimento erano stati accolti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, occorre considerare, da un lato, che essi avrebbero potuto, quali operatori economici prudenti ed accorti, prevedere che sarebbero state adottate modifiche al regolamento di esecuzione n. 543/2011, e, dall’altro, che la Commissione aveva sufficientemente garantito la tutela del loro legittimo affidamento con le norme transitorie di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione n. 302/2012 senza che fosse necessario prevedere un intervallo più lungo tra l’adozione delle disposizioni impugnate e la loro entrata in vigore. Ciò ha permesso, inoltre, di tutelare adeguatamente vuoi gli interessi dei GP vuoi gli interessi finanziari dell’Unione.

69      Infatti, la tutela di un eventuale legittimo affidamento dei GP, i cui piani di riconoscimento erano stati accolti ma che non avevano assunto impegni da un punto di vista giuridico o finanziario prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate è stata presa in considerazione dalla Commissione che ha previsto disposizioni a tale riguardo nell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 302/2012 (corrispondente all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato). Tale articolo dispone che i GP possono modificare o ritirare i loro piani di riconoscimento dopo aver ottenuto informazioni sui coefficienti di attribuzione relativi alla partecipazione dell’Unione, fissati in conformità con l’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato. Peraltro, la situazione dei GP i cui piani di riconoscimento erano stati accolti ma che non avevano assunto impegni da un punto di vista giuridico o finanziario prima del 5 aprile 2012, è altresì presa in considerazione dalle disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione n. 302/2012. A tale proposito, occorre rilevare che i GP che si trovano in una situazione del genere beneficiano dell’importo completo degli aiuti per la creazione e il funzionamento amministrativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 302/2012. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione n. 302/2012 prevede che, in caso di ritiro, l’Unione rimborsa le spese sostenute dal GP dopo l’accoglimento iniziale del piano, per la sua costituzione e il funzionamento amministrativo, nella misura massima del 3% dell’aiuto al quale il GP avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento unico OCM se il suo piano di riconoscimento fosse stato eseguito.

70      Infine, per quanto riguarda i GP i cui piani di riconoscimento erano stati accolti e che avevano assunto impegni dal punto di vista giuridico o finanziario sulla base di detti piani prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, si deve considerare che, adottando il regolamento di esecuzione n. 302/2012, la Commissione non ha violato il loro legittimo affidamento, dato che essi hanno la possibilità di realizzare gli investimenti previsti nel loro piano di riconoscimento sulla base delle norme di finanziamento anteriori, poiché ciò è previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 302/2012. Peraltro, il massimale del 5% degli aumenti dell’importo delle spese in corso di realizzazione del piano di riconoscimento non costituisce una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento di tali GP, poiché l’aumento dell’importo delle spese in corso di realizzazione del piano di riconoscimento non può essere inteso come un’assicurazione precisa fornita loro da parte della Commissione. Infatti, emergerebbe dalla formulazione dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 che una modifica del genere poteva essere richiesta alle condizioni determinate dagli Stati membri. Si trattava dunque solo di una possibilità di modificare i piani di riconoscimento nel corso della loro esecuzione e non di un’assicurazione precisa fornita a tali operatori dalla Commissione.

71      Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in toto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

72      La Repubblica di Polonia sostiene che la Commissione non abbia effettuato alcuna verifica al fine di sapere se, adottando le disposizioni impugnate, violasse il principio di proporzionalità. Tale mancanza di verifica integrerebbe di per sé una violazione del principio di proporzionalità.

73      La Repubblica di Polonia non contesta il fatto che, nel settore della politica agricola comune, il controllo giurisdizionale degli atti adottati dall’Unione sia limitato. Tale limitazione riguarderebbe innanzitutto gli atti legislativi che implicano scelte politiche difficili, nei quali la Commissione deve trovare un equilibrio tra i diversi obiettivi della politica agricola comune, che sono spesso in contraddizione tra di loro. Tale limitazione del controllo giurisdizionale non riguarderebbe tuttavia gli atti della Commissione che non comportano nessuna di tali scelte politiche, nei quali essa si limita a specificare l’esecuzione pratica e la gestione di un piano o di una politica. Di conseguenza, gli atti che ledono gravemente i principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità, non possono essere sottratti al controllo giurisdizionale.

74      La Repubblica di Polonia constata che una delle limitazioni più importanti è l’introduzione del massimale di EUR 10 milioni all’anno per i GP nell’insieme dell’Unione, previsto dall’articolo 1, punto 6, del regolamento di esecuzione n. 302/2012 (corrispondente all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato). Essa sostiene che un aiuto agli investimenti così limitato ha un valore solo simbolico rispetto alle necessità e all’impegno dei produttori nell’organizzazione del settore ortofrutticolo.

75      Tale limitazione della partecipazione finanziaria dell’Unione condurrebbe ad eliminare uno strumento che incoraggia i produttori a cooperare al fine di creare GP, alla luce della situazione nel mercato ortofrutticolo in Polonia e nel territorio di altri nuovi Stati membri.

76      Parimenti, la Repubblica di Polonia sostiene che l’introduzione, all’articolo 1, punto 6, del regolamento di esecuzione n. 302/2012, di massimali agli aiuti agli investimenti pari rispettivamente al 70%, al 50% e al 20% del valore della produzione commercializzata dai GP interessati, per il terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento, produrrà un effetto dissuasivo per i produttori ortofrutticoli.

77      Per quanto riguarda le disposizioni che prevedono l’esclusione dall’aiuto di taluni tipi di investimenti (articolo 1, punti 2 e 12, e allegato I del regolamento di esecuzione n. 302/2012), la Repubblica di Polonia ritiene che anche tali disposizioni violino il principio di proporzionalità in quanto esse non contribuiscono agli obiettivi di sicurezza finanziaria e di certezza giuridica. Essa non contesta che la Commissione sia competente a preparare l’elenco delle esclusioni degli investimenti, ma sostiene che essa avrebbe dovuto previamente verificare se tali esclusioni fossero «conformi» al principio di proporzionalità, a maggior ragione poiché la questione che riguarda la partecipazione finanziaria agli investimenti rientrava nella competenza di ogni Stato membro. Le esclusioni previste in detto allegato non consentirebbero di tener conto della specificità dei casi individuali dei GP che, nei loro piani di riconoscimento, prevedevano di effettuare tali investimenti.

78      La Repubblica di Polonia conclude che i pregiudizi che subiranno i GP in ragione dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate saranno «di gran lunga superiori ai benefici che possono essere realizzati, segnatamente alle economie di bilancio».

79      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica di Polonia.

80      Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da un atto dell’Unione siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze del 6 dicembre 2005, ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, Racc., EU:C:2005:741, punto 68; del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a., C‑558/07, Racc., EU:C:2009:430, punto 41, e dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, Racc., EU:C:2010:321, punto 51).

81      Nel settore della politica agricola comune il Consiglio può essere indotto ad attribuire alla Commissione stessa ampi poteri di esecuzione, dato che solo quest’ultima è in grado di seguire costantemente ed attentamente l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività. I limiti di tali poteri devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’organizzazione di mercato (v. sentenza del 27 novembre 1997, Somalfruit e Camar, C‑369/95, Racc., EU:C:1997:562, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

82      Risulta altresì da costante giurisprudenza che il legislatore dell’Unione dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli 40 TFUE e 43 TFUE gli attribuiscono e che solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un tale provvedimento (v. sentenza del 12 luglio 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, Racc., EU:C:2012:447, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

83      Alla luce di tale giurisprudenza si deve respingere l’argomento della Repubblica di Polonia secondo il quale il Tribunale non dovrebbe esercitare un sindacato limitato rispetto alla proporzionalità delle disposizioni impugnate. Infatti la Commissione ha dovuto, nell’adottare le disposizioni impugnate, trovare un equilibrio tra gli obiettivi del regolamento unico OCM, ovvero il processo di organizzazione dei produttori ortofrutticoli, e la disciplina di bilancio dell’Unione. Tali misure non sono pertanto solo misure di esecuzione di un piano o di una politica, come pretende la Repubblica di Polonia.

84      Occorre pertanto esaminare se le disposizioni impugnate siano manifestamente inadeguate rispetto agli obiettivi perseguiti.

85      Gli obiettivi delle disposizioni impugnate sono, secondo la Commissione, in particolare la disciplina di bilancio, vale a dire la necessità di controllare immediatamente le spese dell’Unione e di ottimizzarle al fine di ottenere gli scopi perseguiti.

86      Come indica la Commissione, circostanza che non è stata contestata dalla Repubblica di Polonia, le spese previste inizialmente dalla Commissione sono state in concreto ampiamente superate. Infatti, nel 2007, la Commissione aveva previsto che le spese dell’Unione destinate ai GP per gli anni dal 2008 al 2013 sarebbero ammontate a EUR 30 milioni per il 2008, a EUR 40 milioni per il 2009, a EUR 40 milioni per il 2010, a EUR 40 milioni per il 2011, a EUR 40 milioni per il 2012 e a EUR 30 milioni per il 2013. Orbene, risulta dal fascicolo che, tra il 2009 e il 2011, le spese totali dell’Unione a tal fine sono passate da circa EUR 82 milioni per il 2009 (di cui circa EUR 40,9 milioni a beneficio dei GP in Polonia) a circa EUR 195 milioni per il 2011 (di cui circa EUR 174 milioni a beneficio dei GP in Polonia).

87      Inoltre non è contestato che, alla luce delle condizioni favorevoli di finanziamento dei GP, l’incentivazione di questi ultimi a chiedere il riconoscimento quali OP è diminuita.

88      Per rimediare a tale situazione la Commissione, con le disposizioni impugnate, ha stabilito un massimale alla partecipazione dell’Unione al finanziamento dei GP e escluso il contributo a taluni investimenti elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione n. 302/2012 (nuovo allegato V bis del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato), corrispondenti alle esclusioni già applicabili alle OP che rientrano nell’elenco delle azioni e delle spese non ammissibili a titolo dei programmi operativi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

89      Inoltre la Commissione ha introdotto, con l’articolo 1, punto 3, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 302/2012, norme che permettono un controllo più preciso della durata dell’esecuzione dei piani di riconoscimento e il rigetto dei piani presentati da persone giuridiche che già rispondono ai criteri di riconoscimento applicabili alle OP.

90      È pur vero che non è escluso che la riduzione della partecipazione finanziaria dell’Unione possa dissuadere i GP ortofrutticoli dall’organizzarsi. Tuttavia, l’aiuto ai GP continuerà ad esistere, ma sarà disciplinato da nuove norme. Infatti, tale aiuto ai GP differisce sempre dal finanziamento delle OP che non beneficiano di un aiuto per la creazione. L’accoglimento del piano di riconoscimento consente sempre ai GP di percepire un aiuto finanziario da parte dell’Unione anche qualora non soddisfino i requisiti richiesti per ottenere lo statuto di OP. Il processo di organizzazione dei GP quindi non si arresterà, come invece pretende la Repubblica di Polonia.

91      Per quanto riguarda il ritmo con il quale le disposizioni impugnate sono entrate in vigore, la Commissione non è andata manifestamente al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Infatti, essa cercava di controllare immediatamente le spese dell’Unione prendendo al contempo in considerazione le situazioni dei GP i cui piani di riconoscimento erano stati accolti. Quanto alle persone giuridiche i cui piani di riconoscimento non erano stati accolti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, va notato, come è stato indicato ai punti da 59 a 66 supra, che non esisteva legittimo affidamento in capo a tali operatori e che le istituzioni dell’Unione non avevano fornito loro assicurazioni precise. Non era pertanto necessario prevedere un intervallo più lungo tra l’adozione delle disposizioni impugnate e la loro entrata in vigore, o prevedere disposizioni transitorie. Inoltre, come è già stato constatato, la Commissione era tenuta ad agire rapidamente in ragione del fatto che il numero di accoglimenti di piani di riconoscimento era notevolmente aumentato nel corso degli ultimi due mesi del 2011.

92      Alla luce di quanto precede si deve constatare che le disposizioni impugnate non sono manifestamente inadeguate rispetto agli obiettivi perseguiti.

93      Il secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, deve quindi essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio di solidarietà e di leale cooperazione

94      Secondo la Repubblica di Polonia il principio di leale cooperazione è stato violato in ragione del mancato rispetto della dichiarazione effettuata dalla Commissione nel documento del 15 giugno 2007, intitolato «Compromesso della presidenza, in accordo con la Commissione» (in prosieguo: il «compromesso del 2007»). Con tale dichiarazione la Commissione si sarebbe chiaramente impegnata a mantenere il livello di finanziamento in vigore fino a quel momento. Le disposizioni impugnate ridurrebbero drasticamente il livello di finanziamento e violerebbero detto compromesso, concluso durante i lavori sulla riforma summenzionata.

95      Secondo la Repubblica di Polonia il principio di leale cooperazione nell’ambito dei rapporti tra la Commissione e gli Stati membri è stato violato anche in ragione delle modalità di lavoro secondo le quali sono state elaborate le disposizioni impugnate. Alla luce del breve intervallo di tempo intercorso tra la prima presentazione del principale cambiamento, consistente nell’introduzione di un massimale al finanziamento dell’Unione fissato in EUR 10 milioni, e l’adozione del regolamento di esecuzione n. 302/2012, la Commissione avrebbe agito di sorpresa mettendo in tal modo gli Stati membri davanti al «fatto compiuto», senza consultarli.

96      Inoltre la Repubblica di Polonia ritiene che le disposizioni impugnate violino il principio di solidarietà poiché la Commissione ha effettuato economie di bilancio che incidono sulle persone giuridiche là dove il livello di organizzazione del settore ortofrutticolo è più debole. Pertanto, i produttori ortofrutticoli che cercano, da questo momento in poi, di organizzarsi subirebbero più pesantemente le conseguenze delle modifiche di cui trattasi. Per contro, la limitazione del finanziamento non riguarderebbe coloro che già agiscono nell’ambito delle OP, vale a dire i produttori delle regioni dove il livello di organizzazione del settore ortofrutticolo è elevato. Le disposizioni impugnate accentuerebbero in tal modo le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo del mercato ortofrutticolo invece di contribuire alla loro riduzione.

97      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica di Polonia.

98      L’articolo 4, paragrafo 3, TUE dispone quanto segue:

«[I]n virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati».

99      In limine, si deve constatare che gli articoli 4, 103 nonies e 127 del regolamento unico OCM conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione e l’articolo 195, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento dispone che la Commissione è assistista dal comitato di gestione. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13), dispone che la procedura di esame di cui all’articolo 5 di detto regolamento si applica nel caso di esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione. I lavori del comitato di gestione sono disciplinati dal suo regolamento interno.

100    Le procedure previste dal regolamento n. 182/2011 e il regolamento interno del comitato di gestione sottopongono l’adozione degli atti esecutivi da parte della Commissione al controllo degli Stati membri e consentono loro di pronunciarsi sui progetti legislativi della Commissione. Occorre pertanto esaminare se la Commissione, in occasione dell’adozione del regolamento di esecuzione n. 302/2012, abbia rispettato le norme che inquadrano la procedura di adozione di tale regolamento e se, nell’ambito di tale procedura, essa abbia rispettato il principio di leale cooperazione.

101    Si ricorda che la Commissione ha innanzitutto presentato un progetto di modifica delle norme relative alla partecipazione finanziaria dell’Unione. In seguito, il 19 ottobre 2011, essa ha sottoposto tale progetto di modifica del regolamento di esecuzione n. 543/2011 al voto del comitato di gestione. Il comitato di gestione non ha adottato un parere in tale occasione. La Commissione ha in seguito presentato un nuovo progetto di modifica agli Stati membri il 27 marzo 2012, che è stato sottoposto al voto del comitato di gestione il 3 aprile 2012. Quest’ultimo ha continuato a non adottare un parere.

102    Poiché il comitato di gestione non ha adottato un parere nella votazione del 3 aprile 2012, il 4 aprile 2012 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 302/2012.

103    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 302/2012 in conformità con le norme di procedura in vigore e che nulla indica che essa abbia violato il principio di leale cooperazione nel corso del procedimento di adozione di detto regolamento. La Repubblica di Polonia non contesta, d’altro canto, il fatto che il regolamento di esecuzione n. 302/2012 sia stato adottato in conformità con le norme di procedura.

104    Per quanto riguarda la fissazione del massimale di EUR 10 milioni alla partecipazione finanziaria dell’Unione, che si asserisce inopinata, vero è che il massimale è stato presentato il 27 marzo 2012, ovvero poco tempo prima del voto del comitato di gestione del 3 aprile 2012 sul regolamento di esecuzione n. 302/2012. Tuttavia, il progetto di modifica delle norme sulla partecipazione finanziaria dell’Unione era stato oggetto di consultazioni e discussioni con le autorità polacche e gli altri Stati membri dal mese di settembre 2011 e l’adozione del progetto di modifica era stata sospesa dopo il voto del comitato di gestione del 19 ottobre 2011. Non è pertanto sorprendente che la Commissione abbia deciso di adottare il secondo progetto di modifica dopo la votazione su tale progetto il 3 aprile 2012 quando essa aveva, inoltre, sottolineato l’importanza di una rapida adozione di detto progetto durante la riunione del comitato di gestione del 29 marzo 2012. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 182/2011 prevede che la Commissione può adottare un progetto di un atto di esecuzione nel caso in cui il comitato di gestione non esprima alcun parere. Tale adozione non è assoggetta ad alcun periodo di attesa. Inoltre, risulta dai progetti di modifica che la Commissione prevedeva una rapida entrata in vigore delle modifiche proposte al regolamento di esecuzione n. 543/2011 dopo la loro adozione. Infatti, nel primo progetto di modifica l’entrata in vigore di dette modifiche era prevista il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, nel secondo progetto di modifica, l’entrata in vigore di tali modifiche era prevista per il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Poiché la Repubblica di Polonia era a conoscenza di tali norme e aveva partecipato ai lavori del comitato di gestione, essa non può validamente pretendere che la Commissione abbia agito di sorpresa mettendo gli Stati membri di fronte al «fatto compiuto» senza consultarli.

105    Ne deriva che la Commissione ha rispettato il principio di leale cooperazione nell’adozione del regolamento di esecuzione n. 302/2012.

106    Inoltre, si deve constatare che la dichiarazione che figura al punto 29 del compromesso del 2007 riguarda il rispetto dei tassi di cofinanziamento fissati all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti (GU L 286, pagg. da 5 a 9) e che il regolamento di esecuzione n. 302/2012 non modifica detti tassi. Infatti, tali tassi sono stati mantenuti all’articolo 47 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, come modificato.

107    Per quanto riguarda il principio di solidarietà, vero è che le disposizioni impugnate incidono sui produttori ortofrutticoli non organizzati. Tuttavia, occorre considerare che tale limitazione della partecipazione finanziaria dell’Unione non impedisce l’organizzazione dei mercati ortofrutticoli conformemente all’orientamento politico e agli obiettivi del regolamento unico OCM. Infatti, le disposizioni impugnate non modificano le norme di finanziamento delle OP e intendono sempre, come menzionato al punto 90 supra, incoraggiare la formazione di GP nonostante la limitazione del sostegno concesso a questi ultimi.

108    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il quarto motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.

 Sulle spese

109    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Polonia è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2015.

Firme


* Lingua processuale: il polacco.