Language of document : ECLI:EU:T:2015:221

Causa T‑290/12

Repubblica di Polonia

contro

Commissione europea

«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati – Aiuti ai gruppi di produttori – Limitazione della partecipazione finanziaria dell’Unione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Leale cooperazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 aprile 2015

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento recante modifica del regime di aiuti alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati

(Art. 296 TFUE; regolamenti della Commissione n. 543/2011 e n. 302/2012)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Nozione – Regolamento recante modifica del regime di aiuti alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati

(Regolamenti della Commissione n. 543/2011 e n. 302/2012, art. 2, §§ 1‑3)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Modifica del regime di aiuti alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati – Potere discrezionale della Commissione di modificare il tasso di cofinanziamento dell’Unione – Impossibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento

[Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 103 bis, § 2, e 103 nonies, comma 1, a); regolamenti della Commissione n. 543/2011 e n. 302/2012]

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 40 TFUE e 43 TFUE; regolamento della Commissione n. 302/2012)

1.      La motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Ciò è tanto più vero nei casi in cui gli Stati membri siano stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell’atto controverso e conoscano pertanto le ragioni che ne sono alla base. Ove si tratti di un regolamento, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. D’altra parte, se un atto di portata generale evidenzia gli aspetti essenziali dello scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate.

Soddisfano tali requisiti le modifiche apportate dal regolamento n. 302/2012 al regolamento n. 543/2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, le quali limitano la partecipazione finanziaria dell’Unione europea agli aiuti ai gruppi di produttori ortofrutticoli. Infatti le ragioni per le quali sono state introdotte tali modifiche sono esposte ai considerando 5 e 6 di detto regolamento n. 302/2012.

(v. punti 32‑36)

2.      Il principio di certezza del diritto esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese.

È quanto avviene nel caso delle disposizioni del regolamento n. 302/2012, che modifica il regolamento di esecuzione n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, le quali enunciano i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche interessate in modo chiaro e preciso consentendo a queste ultime di conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e ciò a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 302/2012. Lo stesso vale per le disposizioni transitorie di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, che disciplinano i diritti dei gruppi di produttori ortofrutticoli nell’ambito dell’applicazione delle nuove norme relative all’importo degli aiuti. Tali disposizioni transitorie soddisfano altresì il requisito della prevedibilità, in quanto consentono ai produttori ortofrutticoli interessati di conoscere le regole di finanziamento che saranno loro applicabili in futuro in funzione del grado di avanzamento degli investimenti previsti nei loro piani di riconoscimento.

(v. punti 50‑52)

3.      Qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio del principio di tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, e ciò in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Lo stesso vale per quanto riguarda uno Stato membro aderente.

Non può costituire violazione del principio di tutela del legittimo affidamento la circostanza che la Commissione non abbia previsto, nel regolamento n. 302/2012, che modifica il regolamento di esecuzione n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, disposizioni transitorie applicabili alle persone giuridiche i cui piani di riconoscimento stabiliti al fine di consentire loro di essere riconosciute quali organizzazioni di produttori non erano stati accolti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica. Infatti, la competenza riconosciuta alla Commissione dal combinato disposto dell’articolo 103 bis, paragrafo 2, e dell’articolo 103 nonies, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, le attribuisce il potere di dettare norme che consentono di adottare limiti minimi e massimi degli aiuti applicabili e il tasso di cofinanziamento dell’Unione. Alla luce di tale potere discrezionale e del fatto che le persone giuridiche di cui trattasi operano nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, esse non potevano nutrire un legittimo affidamento sulla perennità di disposizioni anteriori all’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regolamento n. 302/2012.

(v. punti 55‑57, 59, 65, 67)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80‑83)