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Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 - Strack / Commissione

(Causa T-392/07) 

("Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a domande di conferma di accesso a documenti e a una causa dinanzi al Tribunale - Registro di documenti - Ricorso di annullamento - Diniego implicito di accesso - Interesse ad agire - Ricevibilità - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Ladenburger e P. Costa de Oliveira, successivamente P. Costa de Oliveira e B. Conte, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento di tutte le decisioni implicite ed esplicite della Commissione adottate in seguito alla domanda iniziale di accesso ai documenti presentata dal sig. Strack il 20 giugno 2007 e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sulla legittimità delle decisioni implicite di diniego di accesso.

La decisione della Commissione del 25 luglio 2007 che nega l'accesso a un estratto del registro è annullata.

La decisione del 23 ottobre 2007 concernente i documenti dell'OLAF, nei limiti in cui riguarda dati relativi a persone giuridiche, è annullata.

Le decisioni della Commissione del 28 novembre 2007 e del 15 febbraio 2008 concernenti i documenti della Commissione (esclusi quelli dell'OLAF) sono annullate.

Le decisioni della Commissione del 28 novembre 2007 e del 9 aprile 2008, concernenti i documenti connessi alla causa T-110/04, nei limiti in cui esse hanno ad oggetto, in primo luogo, la soppressione di dati concernenti persone giuridiche, laddove esse non siano state motivate sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in secondo luogo, la soppressione di documenti e di dati fondata sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, ad eccezione, da un lato, della soppressione relativa ai nomi e agli indirizzi dei funzionari della direzione generale (DG) "Commercio" della Commissione europea e, dall'altro, delle accuse del ricorrente nella causa T-110/04 nei loro confronti e, in terzo luogo, la soppressione di documenti e di dati fondata sull'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, sono annullate.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché i due terzi delle spese del sig. Guido Strack.

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1 - GU C 297 dell'8.12.2007.