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Impugnazione proposta il 20 febbraio 2024 da Michael Heßler avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2023, causa T-369/22, Michael Heßler / Commissione europea

(Causa C-137/24 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Heßler (rappresentante: I. Steuer-Lutz, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2023 nella causa T-369/22,

annullare la decisione sul reclamo adottata dalla Commissione europea il 25 marzo 2022,

imporre alla Commissione europea di continuare a concedere, in via retroattiva dal 1°agosto 2021, il beneficio della detrazione d’imposta di cui all’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/681 , quale definito nelle conclusioni n. 222/04 dei capi dell’amministrazione2 , finché ne ricorrono i presupposti,

maggiorare degli interessi le somme non ancora versate, conformemente al regolamento finanziario, e

condannare la controparte alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente adduce quanto segue:

Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «atto che arrechi pregiudizio» di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica1 .

Il Tribunale avrebbe violato il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto non avrebbe constatato né la violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivare le decisioni né la violazione da parte di quest’ultima del diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un atto lesivo.

Il Tribunale avrebbe leso il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione dovutagli, in quanto

avrebbe stabilito un nesso di accessorietà, in realtà inesistente, tra la concessione di un assegno per figli a carico e il beneficio di una detrazione d’imposta per figli a carico,

avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «figlio a carico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 collegando tale nozione all’età del figlio e non ai suoi bisogni,

non avrebbe riconosciuto al ricorrente il diritto alla detrazione d’imposta, come richiesta, sulla base del diritto consuetudinario e del principio di tutela del legittimo affidamento,

avrebbe disatteso la natura giuridica della detrazione d’imposta richiesta, e

avrebbe disatteso l’effetto vincolante, per la Commissione europea, delle conclusioni 222/04 dei capi dell’amministrazione e della direttiva interna della Commissione europea che attua tali conclusioni.

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1 Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8).

1 Conclusioni n. 222/04 (SEC[2004]411) dei capi dell’amministrazione del 7 aprile 2004.

1 Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, L 45, pag. 1385).