Language of document : ECLI:EU:T:2024:216

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

10 aprile 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Errore di diritto – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

Nella causa T‑411/22,

Dexia, già Dexia Crédit Local, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da H. Gilliams e J.‑M. Gollier, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da K.‑P. Wojcik, J. Kerlin e C. De Falco, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, F. Louis e P. Gey, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Parlamento europeo, rappresentato da J. Etienne, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti,

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. d’Ursel, J. Haunold e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Dexia, già Dexia Crédit Local, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

 Fatti

2        La ricorrente è un ente creditizio francese.

3        Con la decisione impugnata il SRB (CRU) ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al SRF (in prosieguo: i «contributi ex ante») per il 2022 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2022»), dovuti dagli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di detto regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

4        Con avviso di riscossione del 25 aprile 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia) (ACPR), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha intimato alla ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2022, come fissato dal SRB.

 Decisione impugnata

5        La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato da tre allegati.

6        Il corpo della decisione impugnata descrive la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, applicabile a tutti gli enti.

7        A tal fine, anzitutto, il SRB ha ricordato, nella sezione 5 della decisione impugnata, che, al termine del periodo iniziale di otto anni dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel SRF dovevano raggiungere un livello‑obiettivo (in prosieguo: il «livello‑obiettivo finale») pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti (in prosieguo: i «depositi protetti») di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM o MRU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

8        Nella sezione 5 della decisione impugnata, il SRB ha poi determinato il livello‑obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al SRF (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2022 (in prosieguo: il «livello‑obiettivo annuale»). A tale proposito il SRB ha precisato di aver tenuto conto degli elementi previsti all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/747 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito (GU 2017, L 113, pag. 2).

9        Inoltre, il SRB ha spiegato di aver fissato il livello‑obiettivo annuale a un ottavo dell’1,6% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti nel 2021, ottenuto a partire dai dati comunicati dai sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

10      Nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022.

11      Nella sezione 6 della decisione impugnata il SRB ha inoltre spiegato che gli enti diversi da quelli versanti un contributo forfettario alla luce delle loro caratteristiche peculiari dovevano versare un contributo ex ante adeguato al loro profilo di rischio, che esso aveva fissato passando per le seguenti fasi principali.

12      Nella prima fase, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente considerato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette»), rapportato alle passività nette di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. In linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività nette del singolo ente ai fini della determinazione di detto contributo.

13      Nella seconda fase del calcolo del contributo ex ante, il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014.

14      Il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello obiettivo‑annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto fondato sul contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        condannare il SRB alle spese.

16      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti di quest’ultima fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella parte in cui si basa sull’eccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014 sollevata nei motivi quarto e quinto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

18      Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva cinque motivi, vertenti:

–        il primo, sulla violazione dell’articolo 69, paragrafo 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014;

–        il secondo, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento da parte del regolamento delegato 2015/63;

–        il terzo, in subordine, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento da parte della decisione impugnata;

–        il quarto, su un’eccezione di illegittimità degli articoli 5, 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 in quanto l’articolo 114 TFUE sarebbe una base giuridica inadeguata per tali disposizioni;

–        il quinto, su un’eccezione di illegittimità degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 in ragione del presunto carattere fiscale dei contributi ex ante, che metterebbe in discussione l’articolo 114 TFUE in quanto base giuridica di tali disposizioni.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 69, paragrafo 2, e dellarticolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014

20      Il primo motivo si articola, in sostanza, intorno a due censure, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e, la seconda, sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento.

21      Occorre esaminare anzitutto la seconda censura.

22      Con essa la ricorrente sostiene che, fissando il livello‑obiettivo annuale in EUR 14 253 573 821,46, che corrisponde a un ottavo dell’1,6% dei depositi protetti nel 2021, il SRB ha eluso, e quindi violato, l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, che gli impone di calcolare i singoli contributi ex ante in modo tale che i contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo finale (in prosieguo: il «massimale del 12,5%»).

23      Il SRB sostiene, in via principale, che la regola di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, relativa al non superamento del massimale del 12,5%, non si applica durante il periodo iniziale. A suo avviso, la regola prevista all’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo, prevale sul requisito derivante dall’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento, in quanto la prima regola costituisce una lex specialis ratione temporis rispetto al secondo requisito, che, al contrario, è solo una lex generalis.

24      In subordine, il SRB sostiene, come ha in particolare precisato in udienza, che la regola di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, relativa al non superamento del massimale del 12,5%, non è assoluta. A suo avviso, sarebbe impossibile applicare detta regola contemporaneamente a quella sancita all’articolo 69, paragrafo 1, del menzionato regolamento, che gli impone di garantire che il SRF raggiunga il suo livello‑obiettivo finale, pari ad almeno l’1% dei depositi protetti, alla fine del periodo iniziale. Tale impossibilità sarebbe dovuta principalmente alla natura dinamica del livello‑obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo potrebbe aumentare durante il periodo iniziale. Infatti, in caso di aumento dei depositi protetti, che comporterebbe un aumento del livello‑obiettivo finale, e di sottostima da parte del SRB dell’ammontare di detto livello‑obiettivo al decorrere del periodo iniziale, l’applicazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 impedirebbe al SRB di effettuare qualsiasi adeguamento successivo dei mezzi finanziari da raccogliere nel SRF per porre rimedio a tale sottostima. Orbene, sarebbe difficile, se non impossibile, per il SRB prevedere esattamente quale sarà il livello‑obiettivo finale, a motivo delle contingenze che potrebbero verificarsi durante il periodo iniziale, le quali influirebbero sull’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti. Tenuto conto di tali circostanze, e in considerazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito dal SRF – ossia contribuire alla stabilità finanziaria dell’Unione europea –, il SRB doveva dare priorità allo scopo di raggiungere il livello‑obiettivo finale al termine del periodo iniziale, cosicché il requisito di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 dovrebbe essere ignorato o interpretato in modo flessibile.

25      A questo proposito il SRB sostiene inoltre che, se la regola relativa al non superamento del massimale del 12,5% prevista all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 fosse applicabile durante il periodo iniziale e dovesse essere applicata in modo rigoroso, gli sarebbe impossibile rispettare l’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale richiede, da un lato, che i contributi ex ante siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile e, dall’altro, che esso tenga conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Al fine di risolvere la tensione tra le due disposizioni in questione, occorrerebbe, in particolare, interpretare il massimale del 12,5% nel senso che mira solo a tradurre indicativamente in pratica il requisito secondo cui i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile.

26      Il Parlamento e il Consiglio considerano che, contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal SRB, il requisito derivante dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 relativo al non superamento del massimale del 12,5% si applica nel periodo iniziale. Tuttavia, essi concordano con la posizione assunta in subordine dal SRB secondo la quale detto requisito non è assoluto e deve essere letto e applicato in modo flessibile alla luce dell’obiettivo principale secondo cui il SRF deve raggiungere il livello‑obiettivo finale al termine del periodo iniziale.

27      A tale proposito, occorre rammentare che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dispone che, al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili nel SRF devono raggiungere il livello‑obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

28      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale menzionato al punto 27 supra, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

29      Dal canto suo, l’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014 prevede che «[o]gni anno il [SRB] (...) calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo». L’articolo 70, paragrafo 2, quarto comma, di tale regolamento aggiunge che, «[i]n ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (...) non supera annualmente il 12,5% del livello‑obiettivo».

30      In primo luogo, per quanto riguarda l’applicazione nel tempo del requisito relativo al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014, occorre rammentare che il Tribunale ha già dichiarato che detto requisito si applica durante il periodo iniziale (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 68, 69 e 100).

31      Ciò deriva, anzitutto, dalla chiara formulazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il quale prevede che, «[n]el periodo iniziale», i contributi ex ante sono calcolati «conformemente all’articolo 70» di detto regolamento; tale rinvio indica, senza ambiguità, che tutti i requisiti previsti da quest’ultima disposizione, compreso quello di cui al suo paragrafo 2, commi primo e quarto, si applicano durante il periodo iniziale.

32      Inoltre, l’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014 precisa che il SRB deve rispettare il requisito del massimale del 12,5% «[o]gni anno», senza limitare in alcun modo la sua applicazione nel tempo al periodo successivo a quello iniziale.

33      Analogamente, nessun’altra disposizione del regolamento n. 806/2014 indica che il requisito relativo al massimale del 12,5% non si applichi durante il periodo iniziale o che il SRB possa derogarvi durante tale periodo.

34      Infine, l’interpretazione secondo cui detto requisito si applica nel periodo iniziale è confermata dalla genesi del regolamento n. 806/2014.

35      Infatti dal punto 4.3.2 della relazione e dall’articolo 65, paragrafo 1, della proposta COM(2013) 520 final della Commissione europea, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione del regolamento n. 806/2014, risulta che la Commissione aveva proposto, nella sua proposta legislativa, che il periodo iniziale per la costituzione del SRF fosse scaglionato in dieci anni.

36      Durante le fasi successive della procedura legislativa, il Consiglio aveva proposto, come risulta dal documento interistituzionale del 27 marzo 2014 (8078/1/14 REV 1), che è stato discusso in udienza, che i contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti fossero limitati, ogni anno, al 10% del livello‑obiettivo finale. Orbene, quando il Parlamento e il Consiglio si sono accordati, durante la procedura legislativa, sulla riduzione del periodo iniziale a otto anni, essi hanno deciso, nel contempo, di aumentare al 12,5% il massimale previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014.

37      Ne consegue, come peraltro confermato dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento, che il legislatore dell’Unione ha stabilito un nesso tra il numero di anni compresi nel periodo iniziale e la percentuale del massimale fissato all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014.

38      Da tutto quanto precede risulta che il massimale del 12,5%, previsto all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 si applica nel periodo iniziale.

39      Del resto, ciò è quanto il medesimo SRB ha riconosciuto al punto 106 dell’allegato III della decisione impugnata, che contiene la sua valutazione delle osservazioni degli enti che hanno partecipato alla consultazione relativa ai contributi ex ante al SRF per il 2022, precisando che, «[m]ediante l’applicazione [di un] coefficiente a [un ottavo] dell’ammontare complessivo dei depositi in questione, [esso] rispetta[va] il massimale del 12,5%».

40      In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto del requisito del massimale del 12,5%, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014, il SRB deve assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo finale, quale previsto dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

41      A tale proposito si deve rilevare che, come confermano i lavori preparatori del regolamento n. 806/2014, l’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento si basa su un approccio dinamico al livello‑obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo deve essere determinato con riferimento all’ammontare dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Infatti, al punto 4.3.2 della relazione della sua proposta COM(2013) 520 final, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione di tale regolamento, la Commissione ha spiegato che il livello‑obiettivo finale era un livello dinamico che sarebbe aumentato in caso di crescita del settore bancario.

42      La necessità di tenere conto dell’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti si spiega, inoltre, con l’obiettivo della riscossione dei contributi ex ante, che consiste, in particolare, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, come risulta dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014 (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). L’obiettivo del SRM consiste, in particolare, conformemente al considerando 12 di detto regolamento, nel rafforzare a sua volta la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e nell’impedire alle crisi di produrre eventuali ricadute negli Stati membri non partecipanti.

43      A tale proposito, dal punto 4.3.2 della relazione della proposta COM(2013) 520 final risulta che più le dimensioni del settore bancario crescono nel tempo, più dovrebbero aumentare le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF. Una stima di tali dimensioni consente quindi di prevedere l’ammontare dei mezzi finanziari che dovrebbero essere forniti al SRF affinché quest’ultimo possa essere utilizzato, in caso di crisi del settore bancario, per finanziare gli strumenti di risoluzione e assicurarne in tal modo l’efficace applicazione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, letto alla luce del considerando 101 del medesimo regolamento.

44      Orbene, nel contesto dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha optato per un approccio secondo il quale l’ammontare dei depositi protetti è inteso a stimare le dimensioni del settore bancario e a calcolare quindi le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF. In quest’ottica, un eventuale aumento dell’ammontare dei depositi protetti tra l’inizio e la fine del periodo iniziale riflette un aumento delle dimensioni del settore bancario, il che implica un aumento dei mezzi finanziari necessari al SRF alla fine di tale periodo.

45      Da quanto precede deriva che l’importo del livello‑obiettivo finale, in relazione al quale si applica il massimale del 12,5%, deve essere determinato con riferimento all’ammontare dei depositi protetti quale si presenterà alla fine del periodo iniziale, restando inteso che detto ammontare può essere noto con certezza solo alla fine di tale periodo.

46      Ciò posto, atteso che, in applicazione degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, il calcolo dei contributi ex ante è un esercizio annuale che si basa sulla definizione di un livello‑obiettivo finale che dovrà essere raggiunto al termine del periodo iniziale e, successivamente, di un livello‑obiettivo annuale da ripartire tra gli enti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113), spetta al SRB, per ciascun periodo di contribuzione, effettuare una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima (in prosieguo: il «livello‑obiettivo finale pronosticato»).

47      Ne deriva che è il livello‑obiettivo finale pronosticato ad essere determinante ai fini dell’applicazione del massimale del 12,5%.

48      Di conseguenza, quando calcola i contributi ex ante in un determinato periodo di contribuzione, il SRB deve assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superi il 12,5% del livello‑obiettivo finale pronosticato.

49      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento del SRB, del Parlamento e del Consiglio secondo cui il requisito del massimale del 12,5% dovrebbe essere ignorato o interpretato in modo «flessibile». A questo proposito, il SRB ha allegato, in sostanza, che gli sarebbe impossibile rispettare allo stesso tempo sia il suddetto massimale sia i requisiti derivanti dall’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014, secondo i quali, da un lato, esso deve assicurare che il SRF raggiunga il suo livello‑obiettivo finale di almeno l’1% dei depositi protetti al termine del periodo iniziale e, dall’altro, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ne ha in particolare dedotto, sostenuto dal Parlamento e dal Consiglio, che l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 doveva essere interpretato alla luce dell’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo il quale i contributi ex ante devono essere scaglionati «nel tempo nel modo più uniforme possibile», ciò che consentirebbe, a loro avviso, un’interpretazione flessibile del requisito relativo al massimale del 12,5%.

50      A tale proposito, è giocoforza constatare che il senso dell’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di tale disposizione.

51      Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del suo contesto e della sua finalità non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, a pena di essere contra legem e, quindi, incompatibile con i requisiti posti dal principio della certezza del diritto. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, Mensing, C‑180/22, EU:C:2023:565, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 giugno 2021, Lucaccioni/Commissione, T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

52      Ciò vale a maggior ragione per l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014, in quanto tale disposizione è formulata in termini imperativi, come dimostra l’impiego delle espressioni «non superino il 12,5% del livello‑obiettivo» (primo comma) e «[i]n ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi (...) non supera annualmente il 12,5% del livello‑obiettivo» (quarto comma). Inoltre, detta disposizione fissa un limite massimo esattamente al 12,5%, ribadendolo a due riprese e senza alcuna eccezione, cosicché esso non può essere modulato o adeguato dall’autorità incaricata del calcolo dei contributi ex ante.

53      In tali circostanze, non si può sostenere che l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 possa essere interpretato, alla luce del requisito di cui all’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento, nel senso che il massimale del 12,5% poteva essere ignorato o era solo indicativo, cosicché il SRB aveva facoltà di discostarsene nel raggiungimento del livello‑obiettivo finale.

54      Analogamente, l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il quale prevede in particolare che i contributi ex ante debbano essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale, non consente di interpretare il massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, di detto regolamento nel senso che esso sarebbe non vincolante o puramente indicativo. Infatti, non solo una simile interpretazione sarebbe in contrasto con la formulazione chiara e precisa dell’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, di tale regolamento, ma poi si deve sottolineare che, disponendo esplicitamente all’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento che i contributi ex ante siano «calcolati conformemente all’articolo 70», lo stesso legislatore dell’Unione ha previsto l’applicazione simultanea sia del massimale del 12,5% sia dell’obbligo di scaglionare nel tempo detti contributi ex ante nel modo più uniforme possibile. Inoltre, l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 mira a scaglionare nel tempo e nel modo più uniforme possibile l’onere finanziario a carico degli enti al fine di evitare variazioni significative dello stesso da un anno all’altro e di tenere conto in tal modo della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria di tali enti. Per contro, l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del menzionato regolamento mira a porre un limite, per ogni anno considerato singolarmente, all’importo dei contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che l’articolo 69, paragrafo 2, e l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 perseguono finalità distinte, ancorché complementari. Pertanto, l’argomento secondo cui l’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento imporrebbe un’interpretazione «flessibile» del requisito relativo al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, di detto regolamento deve essere respinto.

55      Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal SRB, non è impossibile conciliare i requisiti ricordati al punto 49 supra.

56      È vero che, a motivo della durata del periodo iniziale e del rischio che si verifichino eventi imprevedibili nel corso dello stesso, la stima del livello obiettivo‑finale si basa su un’analisi prospettica dell’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti che è caratterizzata dalle incertezze relative a tale valutazione.

57      Tuttavia, la presa in considerazione di tali incertezze è inerente ai compiti affidati al SRB. Si deve ricordare a tale proposito che quest’ultimo è responsabile del funzionamento efficace e coerente del SRM, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. A tal fine, spetta al SRB assicurarsi che il livello‑obiettivo finale sia raggiunto al termine del periodo iniziale rispettando nel contempo il massimale del 12,5%. La natura prospettica della sua stima del livello‑obiettivo finale implica che esso debba stimare con sufficiente cautela l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti durante tutto il periodo iniziale al fine di disporre di fondi sufficienti per conciliare il rispetto del massimale del 12,5% con i requisiti ricordati al punto 49 supra.

58      Peraltro, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il livello‑obiettivo finale deve raggiungere «almeno» l’1% dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Detta disposizione non impone quindi al SRB di verificare che tale livello‑obiettivo corrisponda esattamente all’1% dell’ammontare dei depositi protetti, ma gli consente di stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che sia raggiunto detto livello‑obiettivo, rispettando nel contempo il massimale del 12,5%.

59      Si deve inoltre rilevare che, nell’elaborazione del regolamento delegato 2017/747, la Commissione ha parimenti previsto l’applicazione simultanea del massimale del 12,5% e dei requisiti derivanti dall’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014 che sono stati ricordati al punto 49 supra. Infatti, il regolamento delegato 2017/747, il cui oggetto, ai sensi del suo articolo 1, punto 1, è in particolare stabilire i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al SRF, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, enuncia, all’articolo 3, paragrafo 4, che in ogni periodo di contribuzione il livello dei contributi annuali può essere relativamente inferiore alla media dei contributi annuali «calcolati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 806/2014» solo quando il SRB si accerti che, sulla base di proiezioni prudenti, il livello‑obiettivo può essere raggiunto alla fine del periodo iniziale.

60      In terzo luogo, occorre quindi esaminare se il SRB abbia rispettato, nella decisione impugnata, il requisito relativo al massimale del 12,5%, quale previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014.

61      A tale proposito, anzitutto, dai considerando 45 e 60 della decisione impugnata risulta che il SRB ha stimato il livello‑obiettivo finale pronosticato nell’importo di EUR 79 987 450 580.

62      Pertanto, il SRB, allorché ha calcolato i contributi ex ante relativi al periodo di contribuzione 2022, era tenuto ad assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 e sulla base della propria stima del livello‑obiettivo finale, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superasse l’importo di EUR 9 998 431 322,50.

63      Orbene, come risulta dal considerando 62 della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 124 dell’allegato III di tale decisione e con la colonna «Ammontare finale notificato per il 2022 (iii)» della tabella inclusa nella prima pagina dell’allegato II di detta decisione, il SRB ha fissato il livello‑obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2022 in un importo di EUR 14 253 573 821,46, importo che è stato ridotto a EUR 13 675 366 302,18 dopo, tra l’altro, le detrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81.

64      Di conseguenza, si deve constatare, come ha peraltro riconosciuto il SRB in udienza, che la decisione impugnata ha fissato l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti in un importo che superava il massimale del 12,5% del livello‑obiettivo finale pronosticato.

65      Ne consegue che il SRB ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 e che la seconda censura del primo motivo deve quindi essere accolta.

66      Tale errore di diritto può, da solo, fondare l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente.

67      Occorre pertanto annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare la prima censura dedotta a sostegno del primo motivo né gli altri motivi.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

68      Il SRB chiede al Tribunale di mantenere, in caso di annullamento della decisione impugnata, gli effetti di quest’ultima fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, in quanto tale annullamento avrebbe gravi conseguenze per la stabilità finanziaria nell’unione bancaria.

69      La ricorrente ha affermato di rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale in merito a un’eventuale modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento.

70      In base all’articolo 264, secondo comma, TFUE, il giudice dell’Unione, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi. Per esercitare il potere conferitogli da detto articolo, il giudice dell’Unione prende in considerazione il rispetto del principio della certezza del diritto e degli altri interessi pubblici o privati (v. sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Svezia, C‑389/19 P, EU:C:2021:131, punto 72 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 122).

71      Così, l’articolo 264, secondo comma, TFUE, è stato interpretato, in particolare, nel senso che consente, per ragioni di certezza del diritto, ma anche per ragioni dirette a evitare una discontinuità o una regressione nell’attuazione delle politiche condotte o sostenute dall’Unione, di mantenere per un periodo ragionevole gli effetti di un atto annullato (v. sentenza del 27 gennaio 2021, Polonia/Commissione, T‑699/17, EU:T:2021:44, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

72      Nel caso di specie, sebbene la decisione impugnata sia stata adottata in violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014, di modo che essa ha potuto fissare il contributo ex ante della ricorrente in un importo troppo elevato, tuttavia il Tribunale non è pervenuto, nel presente procedimento, a constatare un errore che incida sull’obbligo stesso della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2022.

73      In tali circostanze, e al pari di quanto statuito dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 177), l’annullamento della decisione impugnata senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti potrebbe pregiudicare l’attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, che costituiscono una parte essenziale dell’unione bancaria, la quale contribuisce alla stabilità della zona euro nonché alla stabilità finanziaria dell’Unione nel suo complesso. Infatti, se il SRB fosse tenuto a rimborsare, con effetto immediato, l’importo del contributo ex ante della ricorrente e gli importi dei contributi ex ante di altri enti, come quelli che hanno proposto un ricorso analogo sollevando il medesimo motivo accolto nel presente procedimento, mentre in linea di principio tali enti restano soggetti all’obbligo di versare i contributi ex ante, tale rimborso rischierebbe di privare il SRF dei mezzi finanziari che possono risultare necessari per assicurare la stabilità della zona euro e la stabilità finanziaria dell’Unione.

74      Di conseguenza, il rigetto della domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata rischierebbe di pregiudicare l’obiettivo della stabilità finanziaria e l’obiettivo dell’istituzione di un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, TUE.

75      In tali circostanze, occorre mantenere gli effetti della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente sentenza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente sentenza diviene definitiva.

 Sulle spese

76      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il SRB è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

77      Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Parlamento e il Consiglio si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la Dexia.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18, nella parte in cui riguarda la Dexia, sono mantenuti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente sentenza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente sentenza diviene definitiva.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Dexia.

4)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2024.

Firme

Indice


Fatti

Decisione impugnata

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 69, paragrafo 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014

Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

Sulle spese


*      Lingua processuale: il francese.