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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 16 aprile 2024 – «Kanevi Komers DS» EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Causa C-267/24, Kanevi Komers DS)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Kanevi Komers DS» EOOD

Resistente: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Questioni pregiudiziali

1.    Se la disposizione dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 1 della Commissione, dell’11 marzo 2014, sia direttamente applicabile dagli Stati membri o se, ai fini della sua applicazione, sia necessaria una normativa nazionale.

2.    Se debba ritenersi che l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, disponga che, affinché il beneficiario informi debitamente l’autorità competente che la domanda di aiuto o di pagamento è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, è sufficiente una comunicazione scritta pervenuta a detta autorità, senza che sia prescritta una trasmissione tramite una specifica piattaforma.

3.    Se le limitazioni al diritto del beneficiario previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, in base alle quali il beneficiario può comunicare all’autorità competente che la domanda di aiuto o di pagamento è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione senza incorrere in sanzioni solo a condizione che «il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco» e che «l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda» debbano essere interpretate nel senso che richiedono la prova della comunicazione al beneficiario da parte dell’autorità amministrativa dell’intenzione di effettuare un controllo o di un’inadempienza riscontrata nella domanda di aiuto o di pagamento. Se, a tal riguardo, sia consentito al beneficiario, in forza della suddetta disposizione, a condizione che egli non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco o che detta autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento, di ritirare la domanda prima di essere informato dall’autorità amministrativa, nel caso di un controllo già effettuato e di un’inadempienza accertata.

[4].    Se il considerando 17 e l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, ostino a una normativa nazionale secondo la quale «il richiedente l’aiuto non può ritirare la domanda presentata o uno o più dei suoi regimi qualora: 1. sia stato informato delle sovrapposizioni ivi riscontrate con riguardo alle parcelle con sovrapposizioni accertate; 2. sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco; 3. sia stato sottoposto a un controllo in loco e informato di inadempienze riscontrate in relazione alle superfici e/o agli animali con riguardo ai quali è stata accertata l’inadempienza», nonché a una prassi amministrativa dell’autorità nazionale in occasione di un controllo in loco (in cui il beneficiario non viene informato del controllo o del suo esito) e ad altra prassi della medesima autorità che richiede la presentazione di una comunicazione scritta di ritiro da parte del beneficiario mediante un determinato sistema ai soli fini di semplificazione del trattamento delle domande.

[5]. Se l’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 202 del 7 giugno 2016, pag. 389) sia applicabile nel procedimento principale alla sanzione inflitta all’agricoltore in forza dell’articolo 19 bis del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 (abrogato dal regolamento delegato [UE] 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento [UE] 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità [GU L 183/12 dell’8 luglio 2022], ai sensi del suo considerando 16, che recita come segue: «Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato [UE] n. 640/2014. Detto regolamento dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023, alle domande di pagamento presentate in relazione alle misure di sostegno attuate a norma del regolamento [UE] n. 1305/2013 e al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità»), vigente nella campagna di commercializzazione del 2019 e, dunque, al momento dell’applicazione della sanzione mediante lettera del 5 dicembre 2022, numero di riferimento (...), con la quale si notificava l’avvenuta approvazione e il sostegno finanziario erogato nell’ambito dei regimi e delle misure concernenti i pagamenti diretti per superficie in detta campagna, laddove, al momento in cui il giudice è investito della causa, il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, nella versione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 (consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0640), non contiene più l’articolo 19 bis.

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1 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181, 2014., pag. 48)