Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

20 ottobre 2021°(*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un elastico per capelli a forma di spirale – Divulgazione dei disegni o modelli anteriori – Divulgazione su Internet – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Parità delle armi – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»

Nella causa T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., con sede in Lódź (Polonia), rappresentata da D. Piróg e J. Słupski, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Śliwińska e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Inter-Vion S.A., con sede in Varsavia (Polonia), rappresentata da T. Grucelski e T. Gawliczek, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2019 (procedimento R°1573/2018‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Inter-Vion e la JMS Sports,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg (relatore) e K. Kowalik‑Bańczyk, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2020,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2020,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 e il 30 novembre, nonché il 1° dicembre 2020,

in seguito all’udienza del 15 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, JMS Sports sp. z o.o., è la titolare del disegno o modello comunitario depositato il 24 giugno 2010 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e registrato con il numero 1723677-0001, in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), per prodotti definiti come «fermacapelli», compresi nella classe 28.03 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

2        Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

Image not found

3        Il 3 gennaio 2017 la Inter-Vion S.A., interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità relativa al disegno o modello contestato sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 di detto regolamento. L’interveniente sosteneva che il disegno o modello contestato era privo di novità e di carattere individuale rispetto, in particolare, ai due disegni o modelli seguenti:

–        il disegno o modello Fancy Fane, divulgato il 29 novembre 2009 sul sito Internet «http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11» (in prosieguo: il «sito Internet o blog “faneaccessories.blogspot”») e rappresentato come segue:

Image not found

Image not found

–        il disegno o modello SwirliDo, divulgato il 1° novembre 2009 sul sito Internet «http://nouveaucheap.blogspot.com/2009/11» (in prosieguo: «il sito Internet o il blog “nouveaucheap.blogspot”») e menzionato altresì in una cattura di schermata del sito Internet «facialwork.com» del 10 luglio 2009, ottenuto tramite il servizio di archiviazione dei siti Internet «https://archive.org», noto anche con il nome di Wayback Machine. Il disegno o modello SwirliDo è raffigurato nel modo seguente:

Image not found

Image not found

4        Con decisione del 26 giugno 2018, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato con la motivazione che esso era privo di novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, rispetto al disegno o modello SwirliDo.

5        Il 13 agosto 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, chiedendo l’annullamento della decisione della divisione di annullamento.

6        Con decisione del 13 settembre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso di cui al precedente punto 5. Essa ha ritenuto che la divulgazione dei disegni o modelli anteriori fosse stata debitamente dimostrata e che tali disegni o modelli non consentissero di considerare nuovo il disegno o modello contestato. A questo proposito, la commissione di ricorso ha segnatamente concluso, da un lato, che la ricorrente non era riuscita a rimettere in discussione la credibilità della prova della divulgazione dei disegni o modelli anteriori Fancy Fane e SwirliDo almeno sui due siti Internet menzionati al precedente punto 3 e, dall’altro lato, che il disegno o modello contestato era identico ai due disegni o modelli anteriori di cui sopra e era, pertanto, privo di novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. In tale contesto, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente non ha addotto in alcuna fase del procedimento amministrativo argomenti diretti a dimostrare le differenze tra il disegno o modello contestato e i due disegni o modelli anteriori di cui sopra.

 Conclusioni delle parti

7        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

–        condannare l’interveniente a farsi carico delle proprie spese.

8        L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità degli allegati da A.5 ad A.16 del ricorso

9        L’EUIPO, sostenuto dall’interveniente, deduce che gli allegati da A.5 ad A.16 del ricorso costituiscono elementi di prova che non erano stati presentati nel corso del procedimento amministrativo e che sono stati quindi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. L’EUIPO precisa che la ricorrente aveva la possibilità di presentare tali elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo, ma non l’ha fatto. Esso ne trae la conclusione che gli allegati di cui sopra devono essere esclusi in quanto irricevibili.

10      La ricorrente replica che gli allegati da A.5 ad A.16 del ricorso non costituiscono elementi di prova irricevibili e non modificano l’oggetto della controversia. Secondo la ricorrente, tali allegati non costituiscono elementi di prova, ma servono unicamente a facilitare la comprensione del suo argomento riferito, in particolare, alle possibilità di manipolare le informazioni provenienti dai siti Internet, come i blog. La ricorrente precisa che i documenti contenuti negli allegati di cui sopra possono essere creati, in qualsiasi momento, mediante l’utilizzo di strumenti informatici generalmente accessibili.

11      Occorre ricordare che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale mira alla verifica della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n.°6/2002, con la conseguenza che tale legittimità deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui queste ultime potevano disporre al momento in cui hanno adottato tali decisioni (v., in tal senso, ordinanza del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI, C‑546/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:574, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso [v. sentenza del 27 febbraio 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Custodia per telefono cellulare), T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

12      Dal fascicolo risulta che i documenti acclusi come allegati da A.5 ad A.16 di cui sopra non sono stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso, benché la ricorrente avesse la possibilità di farlo, ma sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Da ciò discende che, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 11, i documenti di cui sopra devono essere stralciati in quanto irricevibili, poiché non rientrano nell’ambito fattuale della controversia, così come si configurava dinanzi alla commissione di ricorso, e non possono, pertanto, essere presi in considerazione ai fini del controllo sulla legittimità della decisione impugnata.

13      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente, secondo cui i documenti summenzionati sono stati ottenuti mediante l’utilizzo di strumenti, come il motore di ricerca Google e la Wayback Machine, che sono liberamente accessibili e possono essere riprodotti in qualsiasi momento. Infatti, tale circostanza, invocata dalla ricorrente, non incide sulla constatazione che, se il Tribunale tenesse conto degli elementi di prova sopraindicati nell’ambito della sua valutazione, esso effettuerebbe un riesame delle circostanze di fatto alla luce di documenti che non erano stati presentati alla commissione di ricorso, superando così i limiti del controllo sulla legittimità della decisione impugnata che esso deve effettuare in forza dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002.

14      Sulla base delle considerazioni che precedono, gli allegati da A.5 ad A.16 del ricorso devono essere stralciati in quanto irricevibili.

 Nel merito

15      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 letti in combinato disposto, della regola relativa alla ripartizione dell’onere della prova e del principio della parità delle armi.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento

16      Nell’ambito del presente motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’anteriorità della divulgazione al pubblico di un disegno o modello identico al disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Più specificamente, essa contesta l’efficacia probatoria degli elementi di prova addotti dall’interveniente al fine di dimostrare l’anteriorità di tale divulgazione. Per contro, la ricorrente non contesta l’identità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, dei disegni o modelli in questione consistenti in elastici per capelli a forma di spirale.

17      L’EUIPO e l’interveniente contestano la tesi della ricorrente.

18      L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 prevede, in particolare, che un disegno o modello comunitario è dichiarato nullo se non soddisfa la condizione relativa alla novità, prevista all’articolo 5 di detto regolamento.

19      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello registrato si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

20      L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa, inoltre, che disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

21      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ai fini dell’applicazione in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

22      Secondo costante giurisprudenza, un disegno o modello si considera divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi (v. sentenza del 27 febbraio 2018, Custodia per telefono cellulare, T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

23      La divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino una divulgazione effettiva del disegno o modello anteriore sul mercato (v. sentenza del 27 febbraio 2018, Custodia per telefono cellulare, T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

24      Emerge altresì dalla giurisprudenza che gli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri. Infatti, se alcuni di tali elementi possono essere insufficienti da soli a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, tuttavia, qualora siano associati o considerati unitamente ad altri documenti o informazioni, possono contribuire a formare la prova della divulgazione (v. sentenza del 27 febbraio 2018, Custodia per telefono cellulare, T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

25      Inoltre, secondo la giurisprudenza, per valutare il valore probatorio di un documento, si devono verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Occorre considerare, in particolare, da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato e a chi è destinato e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia sensato e affidabile (v. sentenza del 27 febbraio 2018, Custodia per telefono cellulare, T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

26      Né il regolamento n. 6/2002 né il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28) specificano la forma obbligatoria degli elementi di prova che devono essere forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità per giustificare la divulgazione del disegno o modello anteriore prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Ne consegue che, da un lato, il richiedente la dichiarazione di nullità è libero di scegliere la prova che ritiene utile presentare all’EUIPO a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e che, dall’altro, l’EUIPO è tenuto ad analizzare tutti gli elementi presentati per concludere se essi sono effettivamente una prova della divulgazione del disegno o modello anteriore [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

27      Nel caso di specie, dai punti 4 e 24 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso si è basata, in via principale, sui seguenti elementi di prova, prodotti dall’interveniente, per concludere nel senso della divulgazione dei disegni o modelli anteriori:

–        la cattura di schermata del sito Internet «faneaccessories.blogspot» datata 29 novembre 2009, che mostra il disegno o modello Fancy Fane (v. precedente punto 3, primo trattino);

–        la cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot» datata 1° novembre 2009, che mostra il disegno o modello SwirliDo (v. precedente punto 3, secondo trattino);

–        la cattura di schermata del sito Internet «facialwork.com», datata 10 luglio 2009, ottenuta tramite la Wayback Machine, che menziona il disegno o modello SwirliDo (v. precedente punto 3, secondo trattino).

28      Inoltre, come risulta dal punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha altresì tenuto conto degli elementi di prova aggiuntivi prodotti dall’interveniente, volti a dimostrare l’autenticità delle catture di schermate del sito Internet «nouveaucheap.blogspot» riguardanti il disegno o modello SwirliDo. Gli elementi di prova aggiuntivi erano i seguenti:

–        articoli pubblicati nel 2009 sul sito Internet «nouveaucheap.blogspot» per prodotti di bellezza diversi dagli elastici per capelli;

–        una cattura di schermata recante i risultati di una ricerca effettuata su Google, che confermerebbe che l’articolo intitolato «SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T?» è stato pubblicato sul blog «nouveaucheap.blogspot» il 1° novembre 2009;

–        un documento della Wayback Machine che conferma che il sito Internet «nouveaucheap.blogspot» era attivo nel 2009.

29      La commissione di ricorso ha considerato, al punto 25 della decisione impugnata, che la comparsa dell’immagine di un disegno o modello su Internet costituiva un evento qualificabile come «pubblicazione» ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002 e dimostrava, pertanto, una divulgazione, a meno che tale fatto non potesse ragionevolmente essere conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato. Essa ha rilevato, al punto 26 della decisione impugnata, che la ricorrente non contestava la circostanza che una pubblicazione online potesse costituire una divulgazione, ma contestava la «credibilità» o l’«affidabilità» delle catture di schermate dei siti Internet «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot».

30      La commissione di ricorso ha concluso, al punto 39 della decisione impugnata, che la ricorrente non era riuscita a rimettere in discussione la credibilità della prova della divulgazione del disegno o modello anteriore, quanto meno sui siti Internet «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot».

31      Tale conclusione della commissione di ricorso è scevra da errori.

32      A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 fornisce soltanto alcuni esempi di casi potenziali di divulgazione (utilizzando i termini «pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo», «esposto», «usato in commercio»), e non un elenco tassativo («altrimenti reso pubblico»). Inoltre, è già stato precisato che non esiste alcun limite in relazione al luogo in cui deve verificarsi un caso di divulgazione, affinché si presuma che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 33). Sulla base di tali elementi, deve ritenersi corretta la considerazione della commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, secondo la quale la comparsa dell’immagine di un disegno o modello su Internet costituisce un evento qualificabile come «pubblicazione» e integra, pertanto, una «divulgazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

33      In secondo luogo, occorre rilevare che le catture di schermate dei siti Internet «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot» presentavano chiaramente i disegni o modelli Fancy Fane e SwirliDo che erano identici al disegno o modello contestato. Inoltre, le catture di schermate summenzionate riportavano chiaramente gli indirizzi URL (Uniform Resource Locator) completi di due siti Internet nonché le date della divulgazione al pubblico, vale a dire, rispettivamente, il 29 novembre e il 1° novembre 2009. Orbene, tali date sono anteriori alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, ossia il 24 giugno 2010.

34      In terzo luogo, si deve constatare che la cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot» presentava altre informazioni corredate di marcatura temporale, che dimostravano che il disegno o modello SwirliDo era divulgato al pubblico il 1° novembre 2009. Dette informazioni corredate di marcatura temporale consistevano in commenti degli utenti di Internet, datati 1 e 2 novembre 2009 e recanti l’ora di pubblicazione, sull’articolo intitolato «SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T?», che consisteva in una recensione degli elastici per capelli aventi la denominazione commerciale SwirliDo.

35      In quarto luogo, non è stata contestata la considerazione al punto 22 della decisione impugnata, secondo cui i siti Internet «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot» erano blog specializzati negli accessori di bellezza che proponevano presentazioni e recensioni di prodotti affinché il pubblico interessato potesse vedere tali prodotti e scambiare pareri sugli stessi. Non è stata contestata neppure la constatazione, contenuta al punto 31 della decisione impugnata, secondo cui i due blog summenzionati erano distinti l’uno dall’altro. Il fatto che i due blog di cui sopra, distinti l’uno dall’altro, siano specializzati nel settore degli accessori di bellezza rafforza, tenuto conto della natura dei prodotti considerati, il valore probatorio delle catture di schermate di tali siti, presentate dall’interveniente come elementi di prova.

36      In quinto luogo, è necessario constatare che la divulgazione del disegno o modello SwirliDo nel 2009 è suffragata dai tre elementi seguenti, presentati dinanzi alla commissione di ricorso. Sotto un primo profilo, essa è suffragata dalla cattura di schermata del sito Internet «www.facialwork.com» del 10 luglio 2009, ottenuta tramite la Wayback Machine, dato che tale cattura di schermata fa riferimento al prodotto denominato SwirliDo elastici per capelli. Sotto un secondo profilo, essa è suffragata dal risultato di una ricerca sul motore di ricerca Google che associa il disegno o modello SwirliDo all’anno 2009. Sotto un terzo profilo, essa è suffragata dal risultato di una ricerca effettuata attraverso la Wayback Machine, che dimostra che il sito Internet «nouveaucheap.blogspot» era attivo nel 2009.

37      Gli elementi di prova illustrati ai precedenti punti da 33 a 36, valutati nel loro insieme, dimostrano sufficientemente che i disegni o modelli Fancy Fane e SwirliDo, identici al disegno o modello contestato, sono stati divulgati al pubblico, al più tardi nel novembre 2009, mediante la loro diffusione su due siti Internet specializzati nel settore degli accessori di bellezza.

38      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente.

39      In primo luogo, la ricorrente sostiene che le catture di schermate di siti Internet hanno un’efficacia probatoria limitata ai fini della dimostrazione della divulgazione al pubblico di un disegno o modello e che esse devono essere corroborate da elementi di prova più attendibili ai fini di tale dimostrazione. A sostegno di tale tesi, la ricorrente richiama il punto 5.5.1.5 del documento dell’EUIPO intitolato «Direttive concernenti l’esame dei disegni e modelli comunitari registrati» (in prosieguo: le «direttive dell’EUIPO relative ai disegni e modelli») del 1° ottobre 2017.

40      Tale argomento della ricorrente non può essere accolto.

41      Infatti, occorre ricordare che il richiedente la dichiarazione di nullità è libero di scegliere la prova che ritiene utile presentare all’EUIPO a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e che l’EUIPO è tenuto ad analizzare tutti gli elementi presentati per concludere se essi sono effettivamente una prova della divulgazione del disegno o modello anteriore (v. precedente punto 26). Si deve quindi constatare che né la normativa applicabile né la giurisprudenza suffragano la tesi della ricorrente relativa alla limitata efficacia probatoria delle catture di schermate.

42      Inoltre, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le direttive dell’EUIPO relative ai disegni o modelli, nella loro versione del 1° ottobre 2018 in vigore alla data di adozione della decisione impugnata, non avvalorano neanch’esse la sua tesi sulla limitata efficacia probatoria delle catture di schermate. Tali direttive precisavano, al punto 5.5.1.5, che le informazioni divulgate su Internet o in banche dati online erano considerate disponibili al pubblico nella data in cui le informazioni sono state pubblicate. È pur vero che dette direttive indicavano che le caratteristiche di Internet potevano rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state pubblicate. Tuttavia, esse indicavano che la data di divulgazione su Internet era considerata attendibile al ricorrere di una delle quattro situazioni seguenti:

–        il sito Internet di cui trattasi fornisce informazioni di data e ora riguardo alla cronologia delle modifiche applicate a un file o una pagina di Internet (ad esempio, tali informazioni sono disponibili per Wikipedia o automaticamente accluse al contenuto, come nel caso di messaggi di forum e blog);

–        i motori di ricerca attribuiscono alla pagina di Internet date di indicizzazione;

–        una stampa di pagine di Internet riporta una determinata data; o

–        un servizio di archiviazione su Internet come la «Wayback Machine» mette a disposizione informazioni relative agli aggiornamenti di una pagina di Internet.

43      Risulta quindi che le direttive dell’EUIPO relative ai disegni o modelli, nella loro versione del 1° ottobre 2018 non mettevano affatto in discussione il valore probatorio delle catture di schermate dei siti Internet in questione, ma fornivano alcune precisazioni riguardo alla determinazione della data rilevante di divulgazione su Internet. La decisione impugnata è conforme alle direttive summenzionate, in quanto essa si basa, in particolare, sulle catture di schermate dei siti «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot», le quali, come rilevato al precedente punto 33, recavano date specifiche, vale a dire rispettivamente il 29 novembre 2009 e il 1° novembre 2009, che dimostravano quindi, conformemente alle direttive di cui sopra (v. precedente punto 42, terzo trattino), la data di divulgazione al pubblico dei disegni o modelli anteriori Fancy Fane e SwirliDo.

44      Dalle considerazioni enunciate ai precedenti punti da 41 a 43 risulta che la tesi della ricorrente relativa al valore probatorio limitato delle catture di schermate dei siti Internet deve essere respinta.

45      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che esistono ampie possibilità di modifica del contenuto dei blog pubblicati sulla piattaforma «Blogger.com», nel sottodominio «blogspot.com», come i blog «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot» nel caso di specie. Secondo la ricorrente, la piattaforma «Blogger.com» consente di creare articoli di blog ex novo attribuendo ad essi una data anteriore, ma anche di modificare la data di pubblicazione di un articolo già esistente, sostituendola con una data anteriore. Inoltre, secondo la ricorrente, tale data può essere indicizzata dal motore di ricerca Google e apparire tra i risultati di ricerca, il che genera l’impressione che un articolo sia stato pubblicato prima della data effettiva della sua pubblicazione. La ricorrente precisa che la possibilità di retrodatare un contenuto si applica anche ai commenti degli articoli pubblicati sulla piattaforma «Blogger.com». La ricorrente conclude che una semplice cattura di schermata di un sito Internet che presenta un articolo della piattaforma «Blogger.com», priva di conferma proveniente, ad esempio, dalla Wayback Machine, deve essere considerata come un elemento di prova meno credibile di una stessa cattura di schermata di un altro sito Internet che non offra altrettanto ampie possibilità di modifica dei suoi elementi essenziali.

46      La ricorrente deduce altresì che la circostanza secondo cui, in base alla giurisprudenza del giudice dell’Unione, il sito Internet Wikipedia non può essere considerato una fonte totalmente credibile, a causa delle ampie possibilità di modifica del codice, avvalora la sua tesi secondo cui le semplici catture di schermate di articoli pubblicati sulla piattaforma «Blogspot.com» devono essere considerate con molta prudenza sotto il profilo della loro efficacia probatoria.

47      Inoltre, la ricorrente sostiene che nel caso di specie sussistono elementi seri e concreti che sollevano dubbi in merito alla credibilità delle catture di schermate dei siti Internet «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot».

48      A questo proposito, la ricorrente spiega, in sostanza, che la ricerca mediante il motore di ricerca Google dell’articolo «TC0100201 – Thick telephone coil rubber band», che compare sulla cattura di schermata del sito Internet «faneaccessories.blogspot» e dell’articolo «SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T?» che compare sulla cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot», non fornisce alcun risultato allorché tale ricerca viene limitata a date prossime alle presunte date di pubblicazione degli stessi due articoli. Secondo la ricorrente, tale assenza di risultato nella ricerca con il motore di ricerca Google suscita dubbi circa la data effettiva di pubblicazione degli articoli summenzionati e, pertanto, della divulgazione al pubblico dei disegni o modelli Fancy Fane e SwirliDo, dal momento che, se i due articoli suddetti fossero stati effettivamente pubblicati, rispettivamente, il 29 novembre 2009 e il 1° novembre 2009, essi sarebbero stati, con tutta probabilità, indicizzati dal motore di ricerca Google in date prossime alle loro presunte date di pubblicazione e, pertanto, sarebbero comparsi nei risultati della ricerca eseguita tramite Google. A sostegno di tale argomento, la ricorrente ha prodotto gli allegati da A.9 ad A.13 del ricorso.

49      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente esposto al precedente punto 45, si deve constatare che tale argomento mira a dimostrare, in modo astratto e teorico, le possibilità di manipolazione del contenuto dei blog. Orbene, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata, la mera possibilità astratta che sia manipolato il contenuto o la data di un sito Internet non costituisce un motivo sufficiente per rimettere in discussione la credibilità della prova costituita dalla cattura di schermata di detto sito Internet. Tale credibilità può essere rimessa in discussione soltanto con la deduzione di fatti che indichino concretamente una manipolazione [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Custodia per telefono cellulare, T‑166/15, EU:T:2018:100, punto 90, e del 27 febbraio 2020, Bog-Fran/EUIPO – Fabryki Mebli «Forte» (Mobili), T‑159/19, non pubblicata, EU:T:2020:77, punti 28 e 29]. Conformemente alle constatazioni della commissione di ricorso espresse al punto 29 della decisione impugnata, fatti del genere possono includere segni evidenti di falsificazione, contraddizioni incontestabili nelle informazioni presentate o evidenti incoerenze che possano ragionevolmente giustificare l’esistenza di dubbi circa l’autenticità delle catture di schermate dei siti Internet in questione.

50      Orbene, si deve constatare che la ricorrente non invoca fatti concreti del genere, che rimettano in discussione la credibilità delle catture di schermate dei blog «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot», e si limita a prospettare le possibilità, che esistono teoricamente, di modificare il contenuto e la data degli articoli e dei relativi commenti dei blog pubblicati sulla piattaforma «Blogger.com». Questo argomento pertanto non può essere accolto.

51      In tale contesto, occorre altresì precisare che l’argomento della ricorrente, enunciato ai precedenti punti 47 e 48, relativo alla presunta esistenza di elementi «seri e concreti», che suscitano dubbi circa la credibilità delle catture di schermate dei blog «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot», deve essere respinto senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità, che è stata messa in discussione dall’EUIPO. Infatti, risulta incontestato che tale argomento si basa su allegati considerati irricevibili (v. precedenti punti da 9 a 14) e che quindi la sua fondatezza non può considerarsi, in ogni caso, accertata. In particolare, l’argomento summenzionato si fonda sulla premessa per cui il motore di ricerca Google procede all’indicizzazione dei siti Internet (nel caso di specie, dei blog «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot») in una data prossima alle date della loro presunta comparsa su Internet. Orbene, tale premessa non è dimostrata dalla ricorrente.

52      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente basato sulla giurisprudenza del giudice dell’Unione relativa al sito Internet Wikipedia (v. precedente punto 46), si deve rilevare che da tale giurisprudenza risulta che un estratto di Wikipedia costituisce un’informazione incerta perché proviene da un’enciclopedia collettiva su un sito Internet, il cui contenuto è modificabile in qualsiasi momento e, in certi casi, da qualsiasi visitatore, anche anonimo [sentenza del 16 giugno 2016, Fútbol Club Barcelona/EUIPO – Kule (KULE), T‑614/14, non pubblicata, EU:T:2016:357, punto 47]. Orbene, sia l’EUIPO sia l’interveniente hanno sostenuto, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che, a differenza del contenuto del sito Internet Wikipedia che può essere modificato in qualsiasi momento dagli utenti di tale sito, il contenuto dei blog può essere modificato solo dai loro autori e non da terzi. Tenuto conto delle possibilità di modifica del contenuto dei blog molto più limitate rispetto a quelle riguardanti il contenuto del sito Internet Wikipedia, l’argomento della ricorrente basato sulla giurisprudenza relativa a tale sito Internet non corrobora la sua tesi concernente l’efficacia probatoria limitata delle catture di schermate degli articoli dei blog. In ogni caso, resta il fatto che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento serio e concreto che potesse suscitare dubbi sulla credibilità delle catture di schermate dei blog «faneaccessories.blogspot» e «nouveaucheap.blogspot».

53      In terzo luogo, la ricorrente contesta l’affidabilità dei risultati generati dalla Wayback Machine. A questo proposito, essa richiama, in particolare, una presentazione del 2017, nella quale un membro di una commissione di ricorso dell’EUIPO indicava che l’utilizzo della Wayback Machine come strumento per dimostrare la divulgazione anteriore di un disegno o modello sollevava alcune incertezze, soprattutto riguardo alle immagini pubblicate sui siti Internet archiviati nella Wayback Machine. Tali incertezze sarebbero legate al fatto che la data indicata delle versioni dei siti Internet archiviati nella Wayback Machine si riferisce solo al contenuto del file HTML di detti siti e non alle immagini collegate a tali siti in quanto contenuto esterno. Quindi potrebbe verificarsi che le immagini che compaiono sulla cattura di schermata di un sito Internet non siano state archiviate alla stessa data del file HTML. Da ciò discenderebbe che, per sapere quando sia stata archiviata un’immagine, sarebbe necessario verificare il suo indirizzo URL. Inoltre, potrebbe anche accadere che la data di un’immagine non compaia, ad esempio, quando tale immagine non sia archiviata.

54      Date tali premesse, la ricorrente contesta il valore probatorio della cattura di schermata del sito Internet «www.facialwork.com» del 10 luglio 2009, proveniente dalla Wayback Machine, in cui è menzionato il disegno o modello SwirliDo (v. precedenti punti 3, secondo trattino, e 27, terzo trattino). La ricorrente rileva che tale cattura di schermata non contiene alcuna fotografia, né alcuna immagine che consenta di stabilire a quale disegno o modello si faccia riferimento, sicché essa non permetterebbe di dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore identico a quello contestato.

55      L’argomento della ricorrente, esposto ai precedenti punti 53 e 54, non può essere accolto.

56      A questo proposito, a prescindere dal valore probatorio dei risultati generati dalla Wayback Machine, è sufficiente rilevare che la commissione di ricorso non si è basata esclusivamente su tale elemento di prova, ma ha preso in considerazione la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine (v. punto 4, secondo trattino, della decisione impugnata) in quanto elemento che corrobora l’informazione proveniente dalla cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot», secondo la quale il disegno o modello SwirliDo è stato divulgato su tale sito nel novembre 2009. La commissione di ricorso ha quindi valutato la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine non già in maniera isolata, bensì congiuntamente ad altri elementi di prova.

57      In tale contesto, occorre respingere l’argomento della ricorrente esposto al precedente punto 54. Infatti, la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine richiamata da tale argomento fa esplicito riferimento al prodotto SwirliDo menzionato nella cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot» e lo descrive come un elastico per capelli. Anche i prezzi indicati nelle due catture di schermate sono gli stessi. Inoltre, la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine contiene espressioni come «neutral colors», «jelly colors» e «no pony lines», che possono essere lette anche sulla cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot».

58      Quindi, anche se la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine non contiene alcuna immagine del prodotto SwirliDo, dagli elementi illustrati al precedente punto 57, considerati congiuntamente, è possibile dedurre che tale cattura di schermata si riferisca allo stesso prodotto SwirliDo presentato nella cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot». Ne consegue che la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine costituisce una fonte di informazione pertinente che rafforza l’affidabilità della cattura di schermata del sito Internet «nouveaucheap.blogspot», e correttamente essa è stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso ai fini della valutazione della divulgazione di un disegno o modello anteriore identico a quello contestato.

59      In quarto luogo, la ricorrente contesta l’efficacia probatoria della cattura di schermata che rappresenta i risultati di una ricerca sul motore di ricerca Google che assocerebbe il disegno o modello SwirliDo all’anno 2009 (v. precedente punto 28, secondo trattino). A sostegno della sua affermazione, la ricorrente contesta, in generale, la credibilità della prova consistente nei risultati della ricerca sul motore di ricerca Google. La ricorrente spiega, in sostanza, che tali risultati di ricerca indicano la data di pubblicazione di una pagina Internet nel momento in cui tale pagina è stata indicizzata dal motore di ricerca Google, ma non la data effettiva di pubblicazione. Secondo la ricorrente, i risultati di ricerca nel motore di ricerca Google non consentono di verificare se la data effettiva di pubblicazione di una pagina Internet sia stata oggetto di manipolazione e, di conseguenza, la visualizzazione di una data nei risultati di ricerca sul motore di ricerca Google non costituisce una prova credibile del fatto che una pagina Internet sia stata creata in tale data.

60      Neppure tale argomento può essere accolto. Infatti, occorre osservare che, con il suo argomento, la ricorrente richiama la possibilità astratta e teorica che il risultato della ricerca sul motore di ricerca Google, illustrato al precedente punto 28, secondo trattino, non dimostri la data effettiva di pubblicazione dell’articolo «SWIRLIDO OR SWIRLIDON’T?», senza presentare elementi probatori concreti che rimettano in discussione la credibilità e l’efficacia probatoria del risultato di ricerca summenzionato. Inoltre, è necessario constatare che il risultato di ricerca suddetto è corroborato da altri elementi di prova che dimostrano la divulgazione del disegno o modello SwirliDo sul blog «nouveaucheap.blogspot» il 1° novembre 2009 e, in particolare, dalla cattura di schermata del blog succitato (v. precedente punto 27, secondo trattino).

61      In quinto luogo, la ricorrente, al fine di rimettere in discussione la credibilità della cattura di schermata del blog «faneaccessories.blogspot» (v. precedenti punti 3, primo trattino, e 27, primo trattino), sostiene che il suddetto blog è esso stesso privo di credibilità. A sostegno di tale tesi, la ricorrente deduce, sotto un primo profilo, il fatto che tutte le pubblicazioni di tale blog risalgono al novembre o al dicembre 2009 e che il blog non era attivo né prima né dopo tale periodo. Si tratterebbe, pertanto, di un blog effimero. Sotto un secondo profilo, la ricorrente rileva che la ricerca, sul motore di ricerca Google, della parola chiave «www.faneaccessories.blogspot.com», limitata al periodo compreso tra il 1° novembre 2009 e il 27 giugno 2010, non fornisce alcun risultato, come dimostrerebbe l’allegato A.16 del ricorso. Sotto un terzo profilo, la ricorrente fa valere che gli articoli contenuti in tale blog sono succinti e si risolvono soltanto in una o più fotografie di prodotti e in qualche parola di descrizione. Il blog non conterrebbe neppure commenti. Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che il blog e l’articolo intitolato «TC0100201 – Thick telephone coil rubber band» non erano stati indicizzati dalla Wayback Machine prima del 2013, per quanto riguarda il blog, e prima del 2017 per quanto riguarda l’articolo. A sostegno di quest’ultimo argomento, la ricorrente ha prodotto gli allegati A.14 e A.15 del ricorso.

62      L’argomento della ricorrente esposto al precedente punto 61 non può essere accolto, senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità, che è stata messa in discussione dall’EUIPO. Infatti, tale argomento si basa essenzialmente su supposizioni, non suffragate da alcun elemento probatorio, perché peraltro gli allegati A.14, A.15 e A.16 sono considerati irricevibili (v. precedenti punti da 9 a 14). In particolare, costituisce una supposizione l’argomento secondo cui il blog «faneaccessories.blogspot» non sarebbe credibile a causa del suo carattere effimero, del carattere succinto degli articoli pubblicati su tale blog e della mancanza di commenti degli utenti di Internet. Gli argomenti relativi alla ricerca sul motore di ricerca Google e alla ricerca sulla Wayback Machine si basano altresì sulla supposizione per cui il motore di ricerca Google e la Wayback Machine procederebbero all’indicizzazione dei siti Internet e del loro contenuto in una data prossima a quella della loro presunta comparsa su Internet. Orbene, tale supposizione relativa al modo di funzionamento del motore di ricerca Google e della Wayback Machine non è suffragata da alcuna prova (v. anche precedente punto 51). Pertanto si deve concludere che gli argomenti della ricorrente non possono rimettere in discussione l’efficacia probatoria della cattura di schermata del blog «faneaccessories.blogspot», la quale, come già rilevato (v. precedente punto 33), mostra chiaramente l’URL del blog e il disegno o modello Fancy Fane e, in modo significativo, indica la data di pubblicazione dell’articolo «TC0100201 – Thick telephone coil rubber band» e pertanto la data della divulgazione al pubblico del disegno o modello summenzionato.

63      In sesto luogo, occorre rilevare che la ricorrente non sostiene che i fatti costitutivi della divulgazione dei disegni o modelli Fancy Fane e SwirliDo, invocati dall’interveniente, non potevano, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

64      Alla luce delle considerazioni che precedono, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui l’interveniente ha provato i fatti costitutivi della divulgazione dei disegni o modelli anteriori Fancy Fane e SwirliDo non è viziata da errore. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della regola relativa alla ripartizione dell’onere della prova

65      La ricorrente, muovendo dalla premessa che spetta al richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello in questione dimostrare l’anteriorità della divulgazione al pubblico di un disegno o modello identico a quello di cui trattasi, sostiene che la commissione di ricorso ha violato nel caso di specie tale regola relativa alla ripartizione dell’onere della prova, in quanto essa ha riconosciuto efficacia probatoria a semplici catture di schermate di siti Internet, esigendo che la ricorrente rimettesse in discussione tale efficacia probatoria. Procedendo in tal modo, l’EUIPO avrebbe illegittimamente trasferito a carico della ricorrente l’onere della prova gravante sull’interveniente.

66      La ricorrente sostiene con ciò che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), del regolamento n. 2245/2002, disposizioni da cui risulta che spetta alla persona che chiede l’annullamento del disegno o modello comunitario in questione produrre le prove che dimostrino le circostanze che giustificano l’annullamento.

67      Nell’ambito del presente motivo di ricorso, la ricorrente contesta altresì la considerazione della commissione di ricorso contenuta al punto 29 della decisione impugnata, secondo la quale la confutazione dell’efficacia probatoria di un estratto stampato di un sito Internet non può fondarsi unicamente sull’astratta possibilità di manipolazione della data o del contenuto di tale sito Internet. Secondo la ricorrente, la posizione della commissione di ricorso pregiudica la certezza del diritto e i diritti del titolare del disegno o modello in questione, in quanto è molto difficile per lo stesso titolare dimostrare una manipolazione ben occultata di un sito Internet. La ricorrente spiega che il titolare del disegno o modello in questione non è in grado di avere i diritti di accesso al sito Internet in qualità, ad esempio, di amministratore o di proprietario del blog. Infatti, sarebbe necessario ottenere il nome utente e la password, noti soltanto ai responsabili del contenuto di un determinato sito Internet, vale a dire informazioni alle quali il titolare non ha praticamente mai o non può avere accesso.

68      La ricorrente conclude che la commissione di ricorso, basandosi sulle prove poco credibili prodotte dall’interveniente e imponendole requisiti impossibili da soddisfare al fine di rimettere in discussione tali prove, le ha addossato un onere della prova più gravoso di quello incombente all’interveniente. Detta circostanza giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata.

69      L’EUIPO e l’interveniente contestano la linea argomentativa della ricorrente.

70      È necessario ricordare che spetta al richiedente la dichiarazione di nullità – nel caso di specie l’interveniente – provare i fatti costitutivi della divulgazione anteriore e che tale divulgazione non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi (v. precedenti punti 22 e 23). Occorre altresì ricordare che il richiedente la dichiarazione di nullità è libero di scegliere la prova che ritiene utile presentare all’EUIPO (v. precedente punto 26).

71      Per quanto riguarda l’efficacia probatoria delle catture di schermate dei siti Internet (e in generale degli elementi di prova ricavati da Internet), si deve rammentare che tale efficacia probatoria può essere rimessa in discussione con la deduzione di fatti che indicano concretamente una manipolazione (v. precedente punto 49).

72      Nel caso di specie, come constatato in relazione al primo motivo di ricorso, l’interveniente ha prodotto elementi di prova affidabili a sostegno della sua affermazione relativa alla divulgazione dei disegni o modelli anteriori Fancy Fane e SwirliDo. Tali elementi di prova, il cui contenuto e la cui datazione erano corroborati da diverse fonti, non sollevavano seri dubbi sulla loro attendibilità e credibilità e, soprattutto, la ricorrente non aveva addotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza di dubbi siffatti. La ricorrente si è limitata, nel procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, a evocare, in maniera astratta, la possibilità che i siti Internet, e i blog in particolare, potessero essere manipolati.

73      Ciò premesso, si deve concludere che nel caso di specie la regola della ripartizione dell’onere della prova non è stata violata. Infatti, poiché l’interveniente ha prodotto elementi di prova tratti da Internet che dimostravano la divulgazione dei disegni o modelli anteriori Fancy Fane e SwirliDo e che non suscitavano seri dubbi sulla loro affidabilità e credibilità, spettava alla ricorrente (che deduceva la mancanza di credibilità di tali elementi di prova) dimostrare concretamente tale mancanza di credibilità, cosa che essa non ha fatto.

74      Inoltre, l’argomento della ricorrente non dimostra alcuna violazione delle disposizioni menzionate al precedente punto 66. Infatti, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 precisa, in particolare, che in un procedimento relativo alla dichiarazione di nullità l’esame da parte dell’EUIPO si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate. L’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2245/2002 costituisce una disposizione procedurale che disciplina i requisiti formali della domanda di dichiarazione di nullità. Tale disposizione prevede, al punto v), che la domanda debba contenere l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti sui quali si fonda la domanda e i documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori. La stessa disposizione prevede, al punto vi), che la domanda debba contenere i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della stessa.

75      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente enunciato al precedente punto 67, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che alla ricorrente non era richiesto di dimostrare la manipolazione dei siti Internet in questione, bensì di far valere circostanze concrete che costituissero indicatori credibili di una manipolazione. La commissione di ricorso ha fatto riferimento, al punto 29 della decisione impugnata, a «segni evidenti di falsificazione», a «contraddizioni incontestabili nelle informazioni presentate» e a «evidenti incoerenze» che possano ragionevolmente giustificare l’esistenza di dubbi circa l’autenticità degli estratti stampati. Risulta quindi che la commissione di ricorso non ha imposto alla ricorrente di dimostrare la manipolazione di un sito Internet e, in particolare, di un blog. Ne consegue che l’argomento della ricorrente enunciato al precedente punto 67 deve essere respinto in quanto si basa su un’errata comprensione della decisione impugnata.

76      Per giunta, se si dovesse accogliere l’argomento della ricorrente, sarebbe allora possibile per il titolare di un disegno o modello negare qualsiasi divulgazione debitamente documentata su Internet sulla sola base di affermazioni generiche ed astratte per cui i siti Internet possono, in teoria, essere manipolati.

77      Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio della parità delle armi

78      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, considerando credibili le prove prodotte dall’interveniente e addossandole un onere impossibile da assolvere in pratica, vale a dire quello di dimostrare concretamente la manipolazione del contenuto delle catture di schermate dei blog, ha violato il principio della parità delle armi. La ricorrente precisa che la commissione di ricorso ha provocato uno squilibrio tra le parti, in quanto le ha imposto un onere della prova più gravoso di quello imposto all’interveniente.

79      L’EUIPO e l’interveniente contestano la linea argomentativa della ricorrente.

80      Si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, il principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo ed è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti, implica che tutte le parti debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (v. sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14, EU:C:2016:605, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

81      Tale principio è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne, in particolare, l’assunzione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice (v. sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14, EU:C:2016:605, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

82      Il principio della parità delle armi si applica altresì, per analogia, ad una procedura inter partes dinanzi agli organi dell’EUIPO, come quella nel caso di specie [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 10 maggio 2012, Rubinstein e L’Oréal/UAMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punto 102; dell’8 maggio 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non pubblicata, EU:T:2017:320, punto 23, e del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera), T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 50].

83      Nel caso di specie, occorre constatare che le censure della ricorrente, illustrate al precedente punto 78, costituiscono, in sostanza, una ripetizione delle censure sollevate nell’ambito del secondo motivo di ricorso, che è stato respinto. Infatti, è stato constatato che correttamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che fossero credibili le prove dedotte dall’interveniente per dimostrare la divulgazione di disegni o modelli anteriori a quello contestato, che la commissione di ricorso aveva rispettato la regola relativa alla ripartizione dell’onere della prova e che non era stato imposto alla ricorrente alcun onere, in materia di prova, impossibile da soddisfare.

84      Poiché la ricorrente non ha dedotto alcun altro argomento a sostegno del terzo motivo e in assenza di circostanze che dimostrino la violazione del principio della parità delle armi nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, occorre respingere il presente motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle domande di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La JMS Sports sp. z o.o. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Inter-Vion S.A.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 ottobre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.