Language of document : ECLI:EU:T:2004:369

Causa T‑410/03

Hoechst AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Istanza d’intervento — Interesse alla soluzione della controversia — Intesa»

Massime dell’ordinanza

Procedura — Intervento — Presupposti di ricevibilità — Interesse alla soluzione della controversia — Controversia relativa all’annullamento di una decisione della Commissione che accerta una violazione dell’art. 81, n. 1, CE — Controversia circoscritta all’annullamento o alla riduzione delle ammende inflitte alla ricorrente — Insussistenza di contestazione del beneficio dell’immunità totale concesso alla richiedente l’intervento — Insussistenza di interesse

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto, dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse e non come un interesse relativo ai motivi o argomenti dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Per statuire sulla ricevibilità di un’istanza di intervento, si deve, in particolare, verificare se l’interveniente sia direttamente interessato dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. In tale contesto, occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d’intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la loro situazione e quella di una delle parti.

Non ha un interesse diretto e attuale l’impresa che abbia partecipato ad un’intesa, ma alla quale la decisione della Commissione conceda un’immunità totale perché è stata la prima a fornire elementi di prova determinanti nell’ambito dell’indagine, nel caso di ricorso di annullamento proposto da un’altra impresa che abbia partecipato all’intesa contro la stessa decisione della Commissione nella parte in cui le infligge un’ammenda a tale titolo e nell’ambito del quale tale impresa rivendica la qualità di impresa ch’è stata la prima a cooperare. Infatti, posto che le disposizioni della decisione che hanno concesso l’immunità totale alla richiedente l’intervento non costituiscono oggetto della controversia principale, una sentenza che annullasse o riformasse la decisione con riferimento alla ricorrente non inciderebbe sulle disposizioni della decisione relative alla richiedente l’intervento.

(v. punti 14, 19, 22)