Language of document : ECLI:EU:C:2001:434

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 settembre 2001 (1)

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali - Conservazione della fauna e della flora selvatiche - Art. 4, n. 1 - Elenco dei siti - Informazioni relative ai siti»

Nella causa C-220/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig.ri P. Stancanelli e O. Couvert-Castéra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. D. Colas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che la Repubblica francese, non avendo trasmesso alla Commissione l'elenco completo dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), nonché le informazioni relative a tali siti conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sig.ri C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: P. Léger


cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 gennaio 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo trasmesso alla Commissione l'elenco completo dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), nonché le informazioni relative a tali siti conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

Il diritto comunitario

2.
    Scopo della direttiva, ai sensi del suo art. 2, è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della faune selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.

3.
    L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:

«1.    E' costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata ”Natura 2000”. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete ”Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2.    Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1».

4.
    Ai sensi dell'art. 1, lett. j), della direttiva, per «sito» s'intende un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. Ai sensi dell'art. 1, lett. k), della direttiva, per «sito d'importanza comunitaria» s'intende un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di «Natura 2000» e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti d'importanza comunitaria corrispondono ai luoghi all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

5.
    Il procedimento per la designazione delle zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), previsto dall'art. 4 della direttiva, si articola in quattro fasi. In primo luogo, ciascuno Stato membro propone un elenco di siti indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti (art. 4, n. 1). In secondo luogo, la Commissione elabora, sulla base degli elenchi predisposti dagli Stati membri e d'accordo con ognuno di essi, un progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria (art. 4, n. 2, primo e secondo comma). In terzo luogo, l'elenco dei siti selezionati come siti d'importanza comunitaria viene fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della direttiva (art. 4, n. 2, secondo comma, e n. 3). In quarto luogo, gli Stati membri designano i siti d'importanza comunitaria come ZSC (art. 4, n. 4).

6.
    Per quanto riguarda più specificamente la prima fase, l'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri propongono l'elenco dei siti ivi menzionatosulla base dei criteri di cui all'allegato III (prima fase) della direttiva e delle pertinenti informazioni scientifiche.

7.
    L'allegato III (prima fase), punti A e B, della direttiva enumera i seguenti criteri:

«A.    Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

    a)    Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

    b)    Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

    c)    Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

    

    d)    Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B.    Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

    a)    Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

    b)    Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

    c)    Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

    d)    Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione».

8.
    Conformemente all'allegato III (prima fase), punto C, della direttiva, gli Stati membri classificano, secondo i criteri figuranti all'allegato III (prima fase), punti A e B, i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti d'importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura all'allegato I o, rispettivamente, II della direttiva ad essi relativi.

9.
    Ai sensi dell'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva, l'elenco dei siti proposto viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criterispecificati nell'allegato III (prima fase) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della medesima direttiva (in prosieguo: il «formulario»).

10.
    Poiché la direttiva era stata notificata il 10 giugno 1992, gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione l'elenco dei siti proposti e le informazioni relative ai siti entro l'11 giugno 1995.

11.
    Il formulario è stato istituito solo con decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/266/CE, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (GU 1997, L 107, pag. 1). Tale decisione è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1996 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 24 aprile 1997.

La fase precontenziosa del procedimento

12.
    Non avendo ricevuto dalle autorità francesi né l'elenco completo dei siti in cui si trovano i tipi di habitat naturali dell'allegato I e le specie indigene dell'allegato II della direttiva, né le informazioni relative a tali siti, e in assenza di altri elementi informativi che le consentissero di concludere che la Repubblica francese aveva adottato le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivantile dall'art. 4 della direttiva, il 27 marzo 1996 la Commissione ha messo in mora il governo francese invitandolo a presentare le sue osservazioni al riguardo entro due mesi.

13.
    In considerazione del fatto che il formulario era disponibile solo a partire dal 19 dicembre 1996, la Commissione, in data 3 luglio 1997, indirizzava al governo francese una lettera di messa in mora complementare con la quale lo censurava nuovamente per non aver trasmesso l'elenco completo dei siti e le informazioni ad essi relative e lo invitava a comunicare le sue osservazioni in merito a tale infrazione all'art. 4, n. 1, della direttiva entro un mese. La Commissione, in particolare, sottolineava la necessità di utilizzare il formulario per la comunicazione dei dati pertinenti.

14.
    Con lettera 21 ottobre 1997 le autorità francesi comunicavano un primo elenco di 74 siti. Informazioni parziali relative a tali siti venivano fornite solo per 25 di essi. I restanti 49 siti venivano menzionati unicamente con il loro nome, senza indicazione della loro superficie né dei tipi di habitat naturali o delle specie indigene che vi si trovavano.

15.
    Ritenendo che dalla corrispondenza con le autorità francesi non le era consentito di concludere che la Repubblica francese avesse trasmesso un elenco completo dei siti nei quali si riscontrano i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e le specie indigene di cui all'allegato II della direttiva nonché le informazioni relative a tali siti, la Commissione, in data 6 novembre 1997, rivolgeva a tale Stato membro un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.

16.
    Con lettere 9 dicembre 1997, 22 e 26 gennaio, 12 febbraio e 17 novembre 1998, 21 e 28 gennaio e 18 febbraio 1999, le autorità francesi trasmettevano alla Commissione elenchi di siti contenenti in tutto 672 siti nei quali si riscontrano tipi di habitat naturali figuranti nell'allegato I e habitat delle specie figuranti nell'allegato II della direttiva e che rappresentano una superficie di 1 453 000 ha, nonché 381 formulari relativi a taluni di tali siti.

17.
    Considerando che tali comunicazioni non le consentivano di concludere che la Repubblica francese aveva posto termine all'infrazione di cui trattasi, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

18.
    Il governo francese sostiene che la parte del ricorso relativa, da un lato, al numero insufficiente dei siti proposti rispetto al numero dei siti che meritano di figurare sull'elenco nazionale e, dall'altro, all'esclusione di siti per motivi non previsti dalla direttiva, deve essere dichiarata irricevibile poiché la Commissione non aveva sollevato tale censura nel parere motivato.

19.
    Si deve a questo proposito ricordare che l'oggetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE, è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione e, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono fondarsi sulle stesse censure (v., in particolare, sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punto 24).

20.
    Tale regola però non osta a che la Commissione precisi nel ricorso le censure iniziali sempreché non modifichi l'oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza 6 aprile 2000, causa C-256/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2487, punti 30 e 31).

21.
    Si deve rilevare che nel parere motivato la Commissione ha censurato la Repubblica francese per non aver trasmesso né l'elenco completo dei siti atti ad essere designati come ZSC, né le informazioni ad essi relative, quali previste dall'art. 4, n. 1, primo e secondo comma, della direttiva. A questo proposito, la Commissione ha osservato che l'elenco parziale trasmesso dalle autorità francesi il 21 ottobre 1997 non poteva essere considerato un elenco completo, né dal punto di vista geografico, né per quanto riguarda i tipi di habitat naturali e gli habitat delle specie che vi devono rientrare, e che le informazioni relative ai siti comunicate non riguardavano tutti i siti di cui trattasi.

22.
    Nel ricorso la Commissione ha formulato le medesime conclusioni già formulate nel parere motivato. Ha fatto innanzi tutto presente che la Repubblica francese non aveva proposto alcun sito ubicato su terreni militari, ma aveva precisato che i siti presenti su questi terreni, atti a figurare nella rete Natura 2000, avrebbero costituito oggetto di un'ulteriore comunicazione. In secondo luogo, ha fatto presente che nessun sito era stato proposto per più tipi di habitat naturali dell'allegato I e più specie indigene dell'allegato II della direttiva, che pur sono presenti nel territorio francese. In terzo luogo, ha rilevato che il confronto degli elenchi trasmessi con i dati scientificidisponibili sui tipi di habitat naturali e sulle specie indigene presenti in Francia evidenziava che molti di essi non apparivano su tali elenchi. La Commissione ha in particolare osservato che, sulle 1 695 zone naturali d'interesse ecologico recensite e classificate secondo il loro valore nell'inventario scientifico nazionale redatto dal Museo nazionale di storia naturale sotto l'egida del governo francese, quest'ultimo ha deciso di escluderne 319. Parimenti ha sostenuto che le autorità francesi hanno tenuto conto di criteri non menzionati nella direttiva per operare la selezione dei siti e l'esclusione di taluni di essi.

23.
    Da quanto precede risulta che la Commissione non ha modificato nel ricorso l'oggetto della controversia, ma si è limitata ad illustrare la censura formulata nel suo parere motivato, circa la mancata trasmissione di un elenco di tutti i siti atti ad essere designati come ZSC, fornendo esempi precisi di lacune che gli elenchi già comunicati dalla Repubblica francese presentavano.

24.
    Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica francese va respinta.

Nel merito

Sul primo motivo

25.
    Per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere l'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, la Commissione ricorda che ciascuno Stato membro contribuisce alla costituzione di una rete ecologica europea coerente in funzione della presenza, sul suo territorio, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie figuranti negli allegati I e, rispettivamente, II della direttiva. Il combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato III della direttiva dimostrerebbe che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nel selezionare i siti da includere nell'elenco. Tuttavia la Commissione sottolinea che il margine di discrezionalità degli Stati membri è soggetto al rispetto delle tre seguenti condizioni:

-    solo criteri di carattere scientifico devono orientare la selezione dei siti da proporre;

-    i siti proposti devono garantire una copertura geografica omogenea e rappresentativa della totalità del territorio di ogni Stato membro al fine di salvaguardare la coerenza e l'equilibrio della rete che ne risulta. L'elenco che lo Stato membro propone deve pertanto riflettere la diversità ecologica (e, nel caso delle specie, genetica) degli habitat naturali e delle specie presenti sul suo territorio;

-    l'elenco deve essere completo, vale a dire che ogni Stato membro deve proporre un numero di siti che consenta di includere in maniera sufficientemente rappresentativa tutti i tipi di habitat naturali dell'allegato Inonché tutti gli habitat delle specie dell'allegato II della direttiva che si trovano nel suo territorio.

26.
    Per quanto riguarda l'elenco nazionale francese, la Commissione rileva che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 6 gennaio 1998, la Repubblica francese le aveva trasmesso un elenco di 535 siti; che il 9 giugno 1999, data di introduzione del ricorso dinanzi alla Corte, tale elenco era passato a 672 siti e che il 18 gennaio 2001, data dell'udienza, la Repubblica francese aveva trasmesso in totale un elenco di 1 030 siti.

27.
    La Commissione sostiene di avere proposto il presente procedimento allo scopo di far constatare l'insufficienza manifesta dell'elenco nazionale francese, la quale eccederebbe di gran lunga il margine di discrezionalità affidato agli Stati membri. Infatti, tale insufficienza risulterebbe evidente con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, alla luce del fatto che, successivamente, la Repubblica francese ha pressoché raddoppiato il numero dei siti proposti. Inoltre, tale insufficienza sussisterebbe tutt'oggi ancora, nonostante innegabili progressi. L'elenco nazionale francese non sarebbe pertanto conforme ai criteri risultanti dal combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato III della direttiva.

28.
    Il governo francese riconosce che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non aveva comunicato l'insieme dei siti che dovevano figurare nell'elenco dei siti menzionato nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva.

29.
    Ricorda tuttavia che alla data dell'udienza l'elenco nazionale francese conteneva in totale 1 030 siti che coprono circa il 5% del territorio francese. La Commissione non avrebbe fornito elementi di prova idonei a dimostrare che questo elenco di 1 030 siti non risponde all'obbligo previsto dall'art. 4, n. 1, della direttiva. Infatti, durante la prima fase del procedimento di designazione delle ZSC, non si tratterebbe di far redigere l'inventario completo dei siti presenti nel territorio di ciascuno Stato membro nei quali si trovano i tipi di habitat naturali dell'allegato I e le specie indigene dell'allegato II della direttiva. La pertinenza dell'elenco nazionale dovrebbe essere valutata non già in funzione del numero dei siti proposti, ma in funzione della rappresentatività degli habitat naturali e degli habitat di specie figuranti nel detto elenco, valutata in particolare con riferimento al loro grado di rarità e della loro ripartizione nel territorio nazionale.

30.
    Si deve rilevare che, se è vero che dalle regole previste dall'art. 4, n. 1, della direttiva per il procedimento di identificazione dei siti atti ad essere designati come ZSC risulta che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per effettuare le loro proposte di siti, resta cionondimeno che - come rilevato dalla Commissione - essi devono effettuare tale operazione nel rispetto dei criteri posti dalla direttiva.

31.
    Si deve a questo proposito ricordare che, per elaborare un progetto di elenco di siti d'importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, la Commissione deve disporre di un inventario completo disiti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l'obiettivo della conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della fauna e della flora selvatiche perseguito dalla direttiva. A questo fine tale inventario viene redatto sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato III (prima fase) della direttiva medesima (sentenza 7 novembre 2000, causa C-371/98, First Corporate Shipping, Racc. pag. I-9235, punto 22).

32.
    Del resto, solo in questo modo è possibile realizzare l'obiettivo contemplato dall'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva, cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall'altra di una o più frontiere interne della Comunità. Infatti, dal combinato disposto dell'art. 1, lett. e) e i), della direttiva, e dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva, risulta che lo stato di conservazione favorevole di un habitat naturale o di una specie dev'essere valutato con riferimento all'insieme del territorio europeo degli Stati membri sul quale si applica il Trattato (sentenza First Corporate Shipping, citata, punto 23).

33.
    Va peraltro ricordato che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-266/99, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).

34.
    Orbene, si deve constatare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 6 gennaio 1998, il contenuto dell'elenco nazionale francese trasmesso alla Commissione era manifestamente insufficiente, poiché eccedeva di gran lunga il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell'elaborare l'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva. Conformemente alla giurisprudenza citata nel punto precedente, gli elenchi dei siti comunicati alla Commissione dopo la scadenza del detto termine non sono pertinenti nell'ambito del presente ricorso.

35.
    Si deve pertanto concludere che, non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Sul secondo motivo

36.
    Per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere informazioni relative ai siti atti ad essere designati come ZSC, il governo francese riconosce di non aver inviato tali informazioni allo scadere del termine impartito nel parere motivato, ma sostiene che versava nell'impossibilità assoluta di soddisfare tale obbligo entro il termine previsto. Ritiene infatti che il ritardo della Commissione nel predisporre il formulario si sia ripercossosul proprio procedimento nazionale nel suo complesso. Quando la Commissione ha notificato la decisione 97/266 e ha adottato tale formulario, le autorità francesi sarebbero state obbligate a trasferire e a modificare l'insieme dei dati già contenuti in un elenco nazionale.

37.
    La Commissione sostiene che l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai siti doveva essere eseguito entro l'11 giugno 1995. Anche ammettendo che taluni Stati membri, che già prima dell'11 giugno 1995 disponevano dell'elenco dei siti proposti nonché delle informazioni ad essi relative, avessero voluto attendere l'adozione del formulario, i detti Stati, dopo la notifica del formulario avvenuta il 19 dicembre 1996, avrebbero rapidamente potuto fare figurare tali informazioni nel detto formulario e notificarle alla Commissione.

38.
    La Commissione aggiunge che, al fine di tener conto della tardiva adozione del formulario, ha protratto la fase precontenziosa del procedimento indirizzando una lettera di messa in mora complementare alla Repubblica francese in data 3 luglio 1997, e cioè ben dopo la data di notifica del formulario. Pertanto, le autorità francesi sarebbero state pienamente in grado di soddisfare il loro obbligo di trasmissione delle informazioni relative a ciascun sito. Orbene, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 6 gennaio 1998, la Repubblica francese non avrebbe inviato alla Commissione le informazioni relative ai siti da proporre.

39.
    Si deve innanzi tutto precisare che, se è vero che la Commissione in un primo tempo, in data 27 marzo 1996, cioè prima della notifica del formulario, ha inviato al governo francese una lettera di messa in mora, la stessa Commissione però, dopo la notifica di tale formulario, ha indirizzato al detto governo una nuova lettera di messa in mora impartendogli un nuovo termine per conformarsi all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva.

40.
    Si deve poi rilevare che, sin dalla notifica della direttiva, cioè dal 10 giugno 1992, gli Stati membri conoscevano i tipi di informazioni da raccogliere e trasmettere entro tre anni dalla detta notifica, cioè entro l'11 giugno 1995. I detti Stati erano inoltre a conoscenza del fatto che tali informazioni dovevano essere fornite sulla base del formulario, una volta che questo fosse stato predisposto dalla Commissione. Infatti, l'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva precisa espressamente che le informazioni da trasmettere sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (prima fase).

41.
    Pertanto, il termine accordato al governo francese dalla Commissione per soddisfare l'obbligo di riportare sul formulario le informazioni relative ai siti delle quali doveva essere in possesso già prima dell'11 giugno 1995 deve considerarsi ragionevole. Infatti, tale governo dal 19 dicembre 1996, data della notifica del formulario, fino al 6 gennaio 1998, data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, ha avuto a disposizione più di un anno per soddisfare tale obbligo specifico.

42.
    Poiché il governo francese riconosce che alla scadenza del termine impartito nel parere motivato non aveva trasmesso alla Commissione, sulla base del formulario, le informazioni relative ai siti da proporre, si deve constatare che la Repubblica francese non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, le informazioni relative ai siti figuranti nell'elenco menzionato nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, conformemente al secondo comma della medesima disposizione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

Sulle spese

43.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché le informazioni relative a tali siti, conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2)    La Repubblica francese è condannata alle spese.

Gulmann
Skouris
Schintgen

Macken

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 settembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

C. Gulmann


1: Lingua processuale: il francese.