Language of document : ECLI:EU:T:2019:325

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 maggio 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Infrastrutture per porti turistici – Concessione della gestione di un porto e messa a disposizione di infrastrutture e servizi senza corrispettivo economico – Decisione che constata l’assenza di aiuti di Stato – Incidenza sugli scambi tra Stati membri»

Nella causa T‑728/17,

Marinvest d.o.o., con sede a Isola (Slovenia),

Porting d.o.o., con sede a Isola,

rappresentate da G. Cecovini Amigoni e L. Daniele, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Stancanelli, S. Noë e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da T. Henze e R. Kanitz, successivamente da Kanitz, in qualità di agenti,

e da

Javno podjetje komunala Izola d.o.o., con sede a Isola, rappresentata da A. Mužina, avvocato,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2017) 5049 final della Commissione, del 20 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.45220 (2016/FC) – Slovenia – Presunto aiuto in favore di Komunala Izola d.o.o.,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Le ricorrenti, Marinvest d.o.o. e Porting d.o.o., sono società slovene la cui sede sociale si trova nel comune di Isola (Slovenia). Esse sono concessionarie della costruzione e della gestione di un porto turistico, denominato Marina di Isola e situato nel comune di Isola.

2        Le ricorrenti fanno parte di un gruppo controllato dalla società italiana Altan Prefabbricati SpA che detiene la totalità del capitale sociale della società slovena Universe Service d.o.o. Dal 1999, quest’ultima controlla essa stessa il 100% del capitale sociale di Marinvest e di Porting.

3        A titolo della gestione del porto turistico Marina di Isola, Marinvest versa dal 2014 al comune di Isola un canone di concessione annuo pari a un importo di EUR 1,0478/m2, sottoposto a indicizzazione annuale.

4        Oltre a tale canone, Marinvest e Porting versano allo Stato sloveno una tassa annuale connessa all’utilizzo della superficie d’acqua, alla tariffa di EUR 1,80/m2 nel 2011 e nel 2012 e, a decorrere dal 2013, di EUR 2,07/m2.

5        Il porto turistico Marina di Isola si trova in prossimità di un altro porto la cui gestione è stata affidata a una società di servizi interamente controllata dal comune di Isola e denominata Javno podjetje komunala Izola d.o.o. (in prosieguo: «Komunala Izola»).

6        Il 7 aprile 2016 le ricorrenti hanno presentato una denuncia alla Commissione europea. Esse hanno segnalato tre misure di aiuto asseritamente illegittime in favore di Komunala Izola. La prima misura denunciata, che ammonterebbe a EUR 100 733 annui e a EUR 477 387 per il periodo compreso tra il 2011 e il 2015, riguarda un regime di tassazione per l’utilizzo della superficie d’acqua che avvantaggia le società pubbliche che gestiscono porti turistici a fini commerciali, in particolare Komunala Izola. La seconda misura, che ammonterebbe a EUR 61 187 annui, riguarda un esonero dal canone di concessione relativo alla gestione del porto, di cui beneficia Komunala Izola. La terza misura, che ammonterebbe a EUR 98 552,17 annui, riguarda un esonero dagli oneri versati per l’esercizio dell’attività di gestione del porto, come la raccolta di rifiuti o la messa a disposizione di terreni e parcheggi da parte del comune di Isola, senza il pagamento di tasse, tariffe o di qualsiasi altro corrispettivo.

7        Con lettera del 14 febbraio 2017 (in prosieguo: la «lettera del 14 febbraio 2017») i servizi della Commissione hanno comunicato la propria posizione secondo cui essi consideravano, sulla base di un esame prima facie, che le misure in favore di Komunala Izola denunciate dalle ricorrenti non costituissero un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non incidevano sugli scambi tra Stati membri.

8        Il 30 marzo 2017 le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni sulla valutazione prima facie della Commissione come risultava nella lettera del 14 febbraio 2017. Esse hanno contestato gli argomenti e i fatti sui quali la Commissione si era basata, chiedendo nel contempo l’avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108 TFUE nonché la comunicazione dei documenti prodotti dalle autorità slovene.

9        Con decisione C(2017) 5049 final, del 20 luglio 2017, sull’aiuto di Stato SA.45220 (2016/FC) – Slovenia – Presunto aiuto in favore di Komunala Izola d.o.o. (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha concluso che le misure denunciate dalle ricorrenti non costituivano aiuti di Stato in favore di Komunala Izola. Le misure avrebbero un impatto tutt’al più locale e, di conseguenza, non sarebbero in grado di produrre alcun effetto sugli scambi tra Stati membri. Infatti, secondo la Commissione:

–        i beni o i servizi sono forniti in un’area limitata all’interno di uno Stato membro e non sono idonei ad attirare clienti provenienti da altri Stati membri (paragrafi da 37 a 39 della decisione impugnata);

–        dei 505 posti barca interessati solo 37 possono essere considerati potenzialmente in concorrenza con i servizi di locazione offerti da società private e rappresentano solo una parte insignificante del mercato sloveno (paragrafi 40 e 41 della decisione impugnata);

–        l’attività commerciale esercitata nel porto gestito da Komunala Izola è molto limitata e i servizi offerti non sarebbero comparabili a quelli offerti dalle ricorrenti (paragrafi da 42 a 45 della decisione impugnata);

–        è poco probabile che le misure denunciate possano avere un effetto più che marginale sugli investimenti transfrontalieri (paragrafi 46 e 47 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2017, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

11      Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 17 gennaio, il 7 marzo e il 27 aprile 2018.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2018, Komunala Izola ha chiesto di essere autorizzata a intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale datata 16 maggio 2018.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2018, anche la Repubblica federale di Germania ha chiesto di essere autorizzata a intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale datata 10 aprile 2018.

14      La Repubblica federale di Germania e Komunala Izola hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro memorie di intervento rispettivamente il 25 maggio e il 18 giugno 2018.

15      La Commissione e le ricorrenti hanno rispettivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro osservazioni sulla memoria di intervento della Repubblica federale di Germania il 27 giugno e il 28 giugno 2018 e, successivamente, le loro osservazioni sulla memoria di intervento di Komunala Izola il 19 luglio e il 24 luglio 2018.

16      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 29 gennaio 2019, al termine della quale la causa è passata in decisione.

17      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il primo e il secondo motivo del ricorso in quanto infondati;

–        respingere il terzo e il quarto motivo del ricorso in quanto irricevibili o, in subordine e in ogni caso, in quanto infondati;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

19      La Repubblica federale di Germania e Komunala Izola chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

20      A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi:

–        in primo luogo, esse adducono una violazione dei diritti della difesa derivante dall’utilizzo nella decisione impugnata di elementi del tutto nuovi, non menzionati dalla Commissione nella lettera del 14 febbraio 2017, una violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione come previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e una violazione del principio generale del contraddittorio e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9);

–        in secondo luogo, esse fanno valere una violazione dei diritti della difesa derivante dal diniego di accedere al fascicolo e di essere ascoltati prima dell’adozione della decisione impugnata, una violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione come previsto dall’articolo 41 della Carta, una violazione del principio generale del contraddittorio, una violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 e un difetto di motivazione;

–        in terzo luogo, esse deducono un’errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio al commercio transfrontaliero, una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una violazione della comunicazione della Commissione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (GU 2016, C 262, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato»), una violazione del principio generale di tutela del legittimo affidamento e un difetto di motivazione;

–        in quarto luogo, esse deducono un’errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio al commercio transfrontaliero, un’errata ricostruzione e uno snaturamento dei fatti nonché un difetto di motivazione.

21      La Commissione fa valere che i primi due motivi sono infondati e che gli ultimi due motivi sono irricevibili o, in ogni caso, infondati. Essa fa altresì valere che il ricorso non è conforme all’articolo 46 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto una parte degli allegati è stata prodotta in una lingua diversa dall’italiano, sebbene questa sia la lingua processuale scelta dalle ricorrenti.

22      La Repubblica federale di Germania dichiara di limitare la propria argomentazione all’esame del terzo motivo, che essa ritiene infondato.

23      Komunala Izola dichiara a sua volta di escludere dalla propria argomentazione l’esame dei motivi primo e secondo. Al riguardo, essa sottolinea tuttavia di sostenere la posizione della Commissione e di limitare la propria argomentazione all’esame dei motivi terzo e quarto, che essa ritiene infondati.

24      Nel caso di specie occorre anzitutto esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo, dato che vertono su un’asserita violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata. Si devono poi esaminare congiuntamente il terzo e il quarto motivo, che sostanzialmente riguardano l’esame, da parte della Commissione, dell’incidenza delle misure denunciate sul commercio transfrontaliero e sulla concorrenza.

 Sui motivi primo e secondo, vertenti su una violazione dei diritti della difesa risultante dall’uso, nella decisione impugnata, di elementi completamente nuovi, sul diniego di accesso al fascicolo e sul diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di tale decisione nonché su un difetto di motivazione

25      Secondo le ricorrenti, in primo luogo, la decisione impugnata arreca pregiudizio ai loro interessi, in quanto la Commissione ha interamente basato la propria decisione su elementi nuovi, non menzionati nella lettera del 14 febbraio 2017, e sui quali esse non hanno potuto prendere posizione.

26      Al riguardo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha menzionato per la prima volta nella decisione impugnata quanto segue:

–        esiste un contratto concluso da Komunala Izola con il Comune di Isola che prevede un canone annuo per la gestione del porto comunale;

–        Komunala Izola paga oneri per gli impianti di servizio, per l’uso di locali commerciali, per la locazione del parcheggio pubblico, per la rimozione dei rifiuti e una tassa per l’uso dei terreni edificabili;

–        il mercato di riferimento da prendere in considerazione ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 107 TFUE è quello dei piccoli porti dell’Adriatico utilizzati per il turismo nautico, da considerare alla luce dell’offerta complessiva di ormeggi disponibili su tale mercato;

–        i servizi offerti da Komunala Izola non sono comparabili a quelli offerti dalle ricorrenti, perché non sono pubblicizzati sui siti Internet specializzati destinati ai turisti stranieri;

–        per le imbarcazioni più grandi, in particolare quelle superiori a otto metri, l’utilizzo del porto gestito da Komunala Izola sarebbe limitato.

27      Le ricorrenti fanno valere che il fatto che la Commissione abbia basato la decisione impugnata su elementi nuovi è corroborato dalla circostanza secondo cui gli elementi esposti nella memoria di intervento di Komunala Izola coinciderebbero con gli elementi sui quali la Commissione avrebbe fondato detta decisione, e che non sarebbero inclusi nella lettera del 14 febbraio 2017.

28      Le ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere informate sulla valutazione preliminare della Commissione e quello di presentare osservazioni su tale valutazione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, sono diritti procedurali che nascono per il solo fatto che la denuncia è stata presentata. La disposizione di cui trattasi costituirebbe un’applicazione specifica del diritto fondamentale a una buona amministrazione come risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, che concerne e garantisce il diritto di essere ascoltato, nonché un’espressione specifica del principio generale del contraddittorio.

29      In secondo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver violato il loro diritto di accedere al fascicolo e il loro diritto di essere ascoltate, quando essa ha negato loro l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo e l’organizzazione di un incontro con i suoi servizi. Inoltre, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivare il proprio diniego.

30      Al riguardo, le ricorrenti sostengono quanto segue:

–        il loro diritto di accedere al fascicolo e il loro diritto di essere ascoltate sono implicitamente previsti dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, interpretato in conformità con l’articolo 41 della Carta e con il principio generale del contraddittorio;

–        il diritto di presentare osservazioni presuppone il diritto di accedere al fascicolo e di chiedere alla Commissione di organizzare un incontro; il diritto di presentare osservazioni sarebbe però privo di efficacia se le ricorrenti non potessero prendere visione dei documenti sui quali la Commissione ha fondato la propria valutazione, in quanto esse non potrebbero discutere con i servizi di quest’ultima;

–        la soluzione elaborata nella sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), relativamente all’accesso ai documenti nell’ambito del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108 TFUE, non è applicabile in quanto nella presente causa ci si riferisce alla fase preliminare; inoltre, tale sentenza applicherebbe una normativa ormai obsoleta tenuto conto dell’introduzione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

31      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti e fa valere quanto segue:

–        le ricorrenti adducono la sola violazione dei diritti che esse derivano dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, senza riferirsi in alcun modo ai diritti che esse derivano dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE: orbene, nella fattispecie i diritti che esse derivano dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 sono stati rispettati, in quanto esse hanno avuto la possibilità di presentare una denuncia, di presentare osservazioni in merito all’esame preliminare condotto dalla Commissione e di ottenere una copia della decisione impugnata;

–        l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non persegue, nemmeno implicitamente, l’obiettivo di conferire ai denuncianti nuovi e speciali diritti, quanto piuttosto l’obiettivo di migliorare la qualità delle denunce presentate alla Commissione, garantendo al contempo maggiore trasparenza e certezza del diritto; inoltre, poiché le disposizioni giuridiche che esso contiene sono state introdotte nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea dopo la proclamazione della Carta e il suo riconoscimento all’articolo 6 TUE, l’articolo di cui trattasi non deve essere interpretato in modo estensivo alla luce dei diritti sanciti dall’articolo 41 della Carta;

–        nella fattispecie, le ricorrenti non possono vantare alcun diritto al principio del contraddittorio ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589;

–        in ogni caso, gli elementi della decisione impugnata che, secondo le ricorrenti, sarebbero stati menzionati per la prima volta all’interno di tale decisione mirano tutt’al più a rafforzare l’analisi giuridica e la motivazione di detta decisione, ma sono irrilevanti ai fini dell’esame della sua legittimità, in particolare nella parte in cui menzionano l’esistenza di un vantaggio conferito a Komunala Izola, laddove la decisione impugnata si fonda sulla questione dell’incidenza sugli scambi transfrontalieri.

32      Peraltro, la Commissione fa valere che le ricorrenti non erano le destinatarie della decisione impugnata, di modo che non avevano alcun diritto di accesso al fascicolo, in conformità con la sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376).

33      Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltati, nemmeno esso sarebbe previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Pertanto, non esisterebbe alcun obbligo di motivazione del diniego del diritto di essere ascoltati o del diritto di accesso al fascicolo, in quanto le ricorrenti non disporrebbero di tali diritti. Con riferimento al diritto di presentare osservazioni, anche senza accesso al fascicolo, sulla base della posizione preliminare esposta alle ricorrenti dalla Commissione, esso conserverebbe comunque un’efficacia pratica per queste ultime, nonché per la Commissione come fonte di informazioni.

34      Nel caso di specie, la procedura in vigore in materia di controllo degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE è disciplinata dal regolamento 2015/1589, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 1999, L 83, pag. 1). Ancor prima dell’abrogazione del regolamento n. 659/1999, i diritti conferiti nell’ambito di tale procedura alle parti interessate erano stati modificati dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento n. 659/1999 (GU 2013, L 204, pag. 15); il regolamento 2015/1589 non ha apportato alcuna nuova modifica su questo punto.

35      Il regolamento 2015/1589, al suo articolo 1, lettera h), definisce gli interessati come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

36      I diritti degli interessati che presentano una denuncia alla Commissione sono elencati, quanto a essi, all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, le cui disposizioni sono identiche a quelle già introdotte nel regolamento n. 659/1999 dal regolamento n. 734/2013:

«Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 33, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato s[e] considera che una denuncia è stata ritirata.

La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia».

37      Rispetto alla versione iniziale dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 contengono alcune modifiche per quanto riguarda la portata dei diritti degli interessati.

38      A tale riguardo, va osservato in particolare che, sebbene ai sensi della versione iniziale dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 «[o]gni parte interessata [potesse] informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti», ormai, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, «ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti». A tal fine, essa è tenuta a compilare un modulo di denuncia standardizzato e a fornire un certo numero di informazioni obbligatorie. A seguito del ricevimento di tali elementi, se la Commissione, dopo un esame prima facie degli elementi trasmessi, giunge alla conclusione che non sussiste un aiuto di Stato illegittimo o un’attuazione abusiva di aiuti, ne deve informare la parte interessata, invitandola a presentare le sue osservazioni entro un determinato termine.

39      Ai sensi della versione iniziale del regolamento n. 659/1999, la Commissione poteva limitarsi a comunicare alla parte interessata che le informazioni trasmesse erano insufficienti per pronunciarsi sul caso. Essa era inoltre tenuta a inviare alla parte interessata la propria decisione non appena quest’ultima fosse stata adottata su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite.

40      Alla luce delle disposizioni del regolamento 2015/1589 risulta che, nel corso del procedimento amministrativo che precede l’eventuale avvio di un procedimento d’indagine formale, i diritti delle parti interessate si sono sviluppati sotto due aspetti. Da un lato, le informazioni che esse trasmettono alla Commissione in un formato standardizzato sono ormai qualificate come denuncia. Dall’altro, le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni se, a seguito di un esame prima facie, la Commissione le informa della sua intenzione di respingere la denuncia.

41      Sebbene tale sviluppo consenta alle parti interessate di far valere il proprio punto di vista in modo più completo e dettagliato nel caso in cui vi sia l’intenzione di respingere la denuncia, instaurando una certa forma di dialogo tra esse e la Commissione, ciò non ha tuttavia l’effetto di trasformare sostanzialmente la natura del procedimento nei confronti delle parti interessate. In particolare, l’uso del termine «denuncia» nelle disposizioni del regolamento 2015/1589 non ha l’effetto di conferire alle parti interessate uno status equivalente a quello delle parti civili nella procedura penale, dato che un simile sviluppo non emerge in alcun modo dai considerando di tale regolamento, in particolare dai considerando 32 e 33 che riguardano le denunce e i denuncianti.

42      Per contro, sebbene il considerando 39 del regolamento 2015/1539 insista sulla necessità di garantire che le decisioni della Commissione siano pubbliche, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, esso ricorda il principio in base al quale le decisioni in materia di aiuti di Stato sono rivolte allo Stato membro interessato, circostanza che dimostra che il procedimento in questione mette di fronte due parti principali, nella fattispecie la Commissione e lo Stato membro interessato.

43      A tale riguardo, si deve rilevare che è già stato dichiarato che il beneficiario di un aiuto non può lamentare, nel corso del procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato, la violazione dei suoi diritti della difesa, poiché tali diritti non gli sono affatto riconosciuti (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione, T‑103/14, EU:T:2016:152, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Una simile interpretazione, fornita nei confronti delle imprese beneficiarie di un aiuto e i cui diritti possono essere gravemente pregiudicati da un obbligo di rimborso di un aiuto illegittimo, si impone a maggior ragione nei confronti delle parti interessate costituite dalle imprese concorrenti. Sebbene infatti, al momento di attuare l’articolo 108 TFUE, le parti interessate dispongano di determinati diritti, quali enunciati all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, i diritti della difesa, in quanto tali, vanno a vantaggio esclusivamente degli Stati membri, in quanto parti del procedimento connesso all’attuazione dell’articolo 108 TFUE (v., per analogia, sentenze del 30 aprile 2014, Tisza Erőmű/Commissione, T‑468/08, non pubblicata, EU:T:2014:235, punto 206 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 dicembre 2015, SNCF/Commissione, T‑242/12, EU:T:2015:1003, punti 361 e 362).

44      Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, i diritti degli interessati, in particolare il loro diritto di essere ascoltati nel rispetto del principio del contraddittorio e il loro diritto di avere accesso ai documenti contenuti nel fascicolo, dovrebbero essere interpretati alla luce dei principi derivanti dalla Carta, come risultano dal suo articolo 41, si deve ricordare che, sebbene la Commissione sia tenuta a rispettare i diritti fondamentali dell’Unione nel corso del procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato, la Carta non ha tuttavia lo scopo di modificare la natura del controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato o di conferire a terzi, fossero anche parti interessate, un diritto di controllo che l’articolo 108 TFUE non prevede (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/Commissione, T‑1/15, non pubblicata, EU:T:2017:470, punti 85 e 86 e giurisprudenza ivi citata).

45      Si deve rilevare, per quanto concerne la censura delle ricorrenti vertente sul diniego che sarebbe stato opposto alla loro domanda di accesso agli elementi del fascicolo, domanda che avevano formulato nel più generale ambito delle loro osservazioni del 30 marzo 2017 sulla lettera del 14 febbraio 2017 (v. punto 8 supra), che è già stato dichiarato, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), che occorre tener conto del fatto che gli interessati, eccettuato lo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto, non dispongono, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, del diritto di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punto 61).

46      Peraltro, quanto alla censura vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe accolto la domanda delle ricorrenti di essere ascoltate, va sottolineato che, oltre al fatto che un simile diritto non è menzionato all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, le ricorrenti stesse spiegano che il diritto di ottenere un incontro con la Commissione era comunque inutile qualora esse non godessero anche di un diritto di accesso al fascicolo (v. punto 30 supra). Orbene, come rilevato in precedenza, non sussisteva in loro favore tale diritto di accesso al fascicolo.

47      Tuttavia, per quanto riguarda l’asserita illegittimità del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, occorre esaminare se le ricorrenti siano state coinvolte in tale procedimento in una misura adeguata ai diritti loro conferiti espressamente dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

48      A tale riguardo, si deve ricordare che, come risulta dagli elementi del fascicolo e come menzionato ai precedenti punti da 6 a 9, il procedimento avviato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte delle ricorrenti il 7 aprile 2016 si è svolto in più fasi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

49      Anzitutto si deve rilevare che la denuncia delle ricorrenti, che è supportata da 43 allegati e menziona tre tipi di misure a favore di Komunala Izola di cui si allega che costituirebbero aiuti di Stato (v. punto 6 supra), è stata presentata nel rispetto dei requisiti formali enunciati all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, di modo che la Commissione ha avviato l’istruzione del fascicolo trasmettendo la suddetta denuncia alle autorità slovene il 12 maggio 2016 e poi ponendo ulteriori quesiti a queste ultime il 19 settembre 2016.

50      Come indicato al paragrafo 2 della decisione impugnata, e come non è stato sostanzialmente contestato dalle ricorrenti, le autorità slovene hanno risposto alla Commissione il 30 giugno e il 17 ottobre 2016, fornendo i loro commenti nonché informazioni e documenti giustificativi. Da parte loro, le ricorrenti hanno sottoposto nuovi elementi alla Commissione il 24 ottobre 2016.

51      Successivamente, nella lettera del 14 febbraio 2017, i servizi della Commissione, dopo aver ricordato le tre misure di cui si allegava che costituissero aiuti di Stato, hanno comunicato alle ricorrenti la loro posizione prima facie. Essa è basata su quattro constatazioni, vale a dire, in primo luogo, che solo il 7% dei posti barca del porto comunale gestito da Komunala Izola era destinato alla locazione temporanea, in secondo luogo, che i servizi offerti da tale porto erano di livello inferiore rispetto a quelli offerti dal porto turistico Marina di Isola, in terzo luogo, che la maggior parte delle imbarcazioni accolte nel porto comunale era di piccole dimensioni e, in quarto luogo, che i ricavi ottenuti da Komunala Izola erano bassi e ricollegati alla locazione di posti barca a residenti permanenti. I servizi della Commissione ne hanno concluso che le misure in favore di Komunala Izola denunciate dalle ricorrenti non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non incidevano sugli scambi tra Stati membri.

52      Alla luce di tali elementi, risulta che la posizione prima facie della Commissione rispondeva, in modo succinto ma preciso, alle censure delle ricorrenti come formulate nella loro denuncia. In particolare si deve precisare che la Commissione, dopo aver ricordato che una misura costituirebbe un aiuto di Stato solo qualora fossero soddisfatti cinque criteri cumulativi, ha spiegato che la sua analisi prima facie la induceva a concludere che l’attività di Komunala Izola presentava una dimensione locale ed era pertanto assai poco probabile che incidesse sul commercio tra Stati membri, di modo che essa non aveva constatato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché uno dei criteri cumulativi non era soddisfatto.

53      La Commissione ha inoltre precisato che la lettera del 14 febbraio 2017 non conteneva una valutazione definitiva e che le ricorrenti avevano la possibilità di contestare tale valutazione entro un mese, termine poi prorogato di quindici giorni.

54      Il 30 marzo 2017, come ricordato al precedente punto 8, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla valutazione prima facie della Commissione come risultava nella lettera del 14 febbraio 2017. Esse hanno contestato gli argomenti e i fatti sui quali la Commissione si era basata per giungere alla conclusione che i servizi offerti da Komunala Izola non erano paragonabili ai loro e avevano solo un impatto locale limitato, e hanno concluso che, a loro avviso, l’attività economica di Komunala Izola non era del tutto marginale, di modo che si doveva ritenere che le misure in suo favore incidessero sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

55      Nella decisione impugnata, pronunciata dalla Commissione il 20 luglio 2017 a seguito della contestazione da parte delle ricorrenti della sua valutazione prima facie, tale istituzione ha confermato la sua conclusione iniziale secondo cui, in mancanza di un effetto più che marginale sugli investimenti transfrontalieri e sul commercio tra Stati membri, le misure contestate non potevano essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La decisione impugnata, mentre richiama l’argomento delle ricorrenti, contiene certamente una motivazione più dettagliata rispetto alla lettera del 14 febbraio 2017, consistente in particolare nel fatto che gli elementi forniti dalle autorità slovene vi sono descritti in maniera più completa, segnatamente per quanto riguarda il calcolo preciso del numero di posti barca disponibili, il confronto tra le attività di Komunala Izola e i dati relativi al mercato rilevante, sia nazionale sia a livello del mare Adriatico, le cifre sui ricavi provenienti dalle locazioni giornaliere o la natura e la base imponibile delle tasse comunali. La Commissione, tuttavia, si limita a confermare nella decisione impugnata, in particolare alla luce delle constatazioni su cui si fondava la posizione di cui alla lettera del 14 febbraio 2017 (v. punto 51 supra), l’analisi iniziale che l’aveva indotta a considerare che il criterio dell’incidenza sul commercio tra Stati membri e sugli investimenti transfrontalieri non fosse soddisfatto.

56      Pertanto, detta conclusione contenuta nella decisione impugnata era già nota alle ricorrenti e, anche supponendo, come esse sostengono, che determinati elementi menzionati nella decisione impugnata siano stati portati a loro conoscenza per la prima volta o abbiano dato luogo a sviluppi più completi che nella lettera del 14 febbraio 2017 – in particolare per quanto riguarda l’esistenza di un contratto concluso il 25 gennaio 2015 tra Komunala Izola e il comune di Isola (paragrafo 10 della decisione impugnata), l’importo dei canoni di concessione versati da Komunala Izola per vari servizi comunali (paragrafo 12 della decisione impugnata), la considerazione dei piccoli porti turistici dell’Adriatico come mercato di riferimento (paragrafo 41 della decisione impugnata) o l’assenza di promozione dei servizi di Komunala Izola attraverso siti Internet (paragrafo 42 della decisione impugnata) – ciò non ha avuto effetto sulla facoltà che era stata loro offerta di far valere i loro argomenti nei confronti della conclusione della Commissione.

57      Inoltre, si deve comunque ricordare che una violazione del diritto di essere ascoltati o del diritto di accesso al fascicolo in tale fase del procedimento non incide sulla validità della decisione impugnata, quando non è dimostrato, come nel caso di specie, che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso senza l’irregolarità allegata (v., per analogia, sentenza del 4 settembre 2009, Italia/Commissione, T‑211/05, EU:T:2009:304, punti 45 e 59).

58      In simili circostanze, risulta che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti, consentendo a queste ultime, in una misura adeguata rispetto ai diritti conferiti dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, di far valere in modo utile il loro punto di vista sulle conclusioni tratte dalla sua analisi della situazione denunciata. Si deve anche precisare che non spettava alla Commissione, come sostenuto dalle ricorrenti, fornire nella decisione impugnata una motivazione del suo rifiuto di ascoltarle o di dare loro accesso al fascicolo, dato che esse non potevano avvalersi di siffatti diritti. La censura relativa a un asserito difetto di motivazione risulta pertanto inconferente.

59      Occorre quindi respingere il primo e il secondo motivo in quanto infondati.

 Sui motivi terzo e quarto, vertenti su un’errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in primo luogo, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in secondo luogo, alla luce dell’incidenza sul commercio transfrontaliero e sulla concorrenza, su una presentazione erronea e su uno snaturamento dei fatti nonché su un difetto di motivazione

60      Con il loro terzo motivo, le ricorrenti invocano una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con riferimento alla conclusione della Commissione secondo cui le misure denunciate non sarebbero in grado di incidere sul commercio transfrontaliero, in quanto tale conclusione sarebbe viziata da un errore di valutazione e da un difetto di motivazione e, inoltre, violerebbe gli orientamenti della Commissione come enunciati nella sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

61      A tale riguardo, le ricorrenti fanno sostanzialmente valere quanto segue:

–        la Commissione ha trascurato il fatto che le ricorrenti fossero interamente controllate da una società con sede in Italia, Altan Prefabbricati, che ha investito nella costruzione del porto Marina di Isola, circostanza che, di per sé, può incidere sugli scambi tra Stati membri, anche se Komunala Izola non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri;

–        nella decisione impugnata, la Commissione ha contraddetto la propria comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, secondo cui una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa che fornisce servizi locali può incidere sugli scambi tra Stati membri se tali servizi possono essere forniti da imprese di altri Stati membri e se questa possibilità non è puramente ipotetica, ed è venuta meno al suo obbligo di motivazione quando non ha giustificato tale contraddizione;

–        le ricorrenti sono ora sottoposte ad una tassazione sei volte più elevata di quella a cui è sottoposta Komunala Izola per l’uso degli specchi d’acqua e versano un quarto circa dei loro ricavi netti a titolo di canone, con una perdita netta nel 2016 di EUR 621 766, circostanza che minaccia la loro permanenza sul mercato e rischia di dissuadere qualsiasi investitore dallo stabilirsi o dal rilevare l’attività da esse attualmente gestita;

–        la Commissione ha violato il loro legittimo affidamento discostandosi dai propri orientamenti, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la natura delle strutture ricreative di cui trattasi e il sostegno pubblico a favore del gestore locale di tali strutture erano idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e, inoltre, non ha motivato il fatto di essersi discostata dai propri orientamenti.

62      Le ricorrenti fanno altresì valere che gli effetti pregiudizievoli delle misure di cui trattasi sugli scambi tra Stati membri sono attuali e concreti e non solamente ipotetici, tenuto conto che esse subiscono effettivamente la concorrenza di Komunala Izola, che quest’ultima gestisce strutture vicino all’Italia, alla Croazia e all’Austria e che una parte delle infrastrutture che essa utilizza per l’ormeggio delle imbarcazioni è stata addirittura realizzata grazie a investimenti di Altan Prefabbricati, che è una società italiana. Esse considerano che la loro analisi sia corroborata sia dalla giurisprudenza sia dal tenore letterale della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, per quanto riguarda le misure di aiuto concesse alle strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale.

63      Le ricorrenti fanno valere nell’ambito del quarto motivo che la presentazione dei fatti operata dalla Commissione nella decisione impugnata è erronea. Più in particolare, la ricostruzione dell’andamento economico dell’attività commerciale di Komunala Izola sarebbe fondata su dati che, sulla base delle informazioni a disposizione delle ricorrenti, apparirebbero contraddittori e inaffidabili. Inoltre, la Commissione sarebbe incorsa in errore quando ha limitato l’offerta commerciale di Komunala Izola a 37 posti barca locati soltanto a giornata, quando afferma che l’offerta commerciale non riguarda i clienti di altri Stati membri e quando sostiene che i servizi offerti non sono comparabili. La decisione impugnata sarebbe altresì viziata da un grave difetto di motivazione.

64      La Commissione replica che sia il terzo sia il quarto motivo devono essere respinti, in via principale, in quanto irricevibili e, in subordine, in quanto infondati.

65      Quanto alla ricevibilità, la Commissione fa valere che le ricorrenti non soddisfano i requisiti di cui alla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), in forza dei quali esse devono dimostrare che la decisione impugnata le riguarda individualmente a motivo di determinate qualità che sono loro proprie o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, le distingue in modo analogo al destinatario di tale decisione, nella fattispecie la Repubblica di Slovenia. Esse non dimostrerebbero infatti alcun pregiudizio sostanziale per la loro posizione concorrenziale dovuto alle misure denunciate. Esse non dimostrerebbero neppure che le presunte attività sovvenzionate di Komunala Izola abbiano sottratto loro clienti o che avrebbero ottenuto maggiori ricavi se Komunala Izola non avesse beneficiato delle misure di cui trattasi. Esse farebbero valere solo una perdita relativa all’esercizio 2016 e il fatto che qualsiasi altro investitore sarebbe dissuaso dall’investire.

66      In subordine e in ogni caso, la Commissione allega che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato, poiché essa ha interpretato e applicato correttamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Al riguardo, essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente esaminare se l’aiuto possa incidere sugli scambi, anche se i beneficiari non partecipano direttamente a scambi transfrontalieri. Siffatta incidenza sugli scambi non può tuttavia essere semplicemente ipotizzata o presunta. Nella decisione impugnata, la Commissione ne avrebbe tenuto conto e avrebbe basato la propria valutazione su elementi materiali senza trascurare il fatto che le ricorrenti erano interamente controllate da una società italiana. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la sua valutazione sarebbe in linea con la prassi decisionale risultante dalla sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

67      Per quanto riguarda il quarto motivo, anche esso dovrebbe essere respinto in quanto, in ogni caso, infondato. Secondo la Commissione, le critiche delle ricorrenti si basano chiaramente su una lettura erronea della decisione impugnata. La Commissione fa in particolare valere che la descrizione dei servizi proposti da Komunala Izola, segnatamente i prezzi praticati come risultano nel listino dei prezzi versato agli atti dalle ricorrenti, corrisponde a quanto indicato nella decisione impugnata. Sarebbe falso anche affermare che i 505 posti barca del porto di Komunala Izola sarebbero proposti per la locazione temporanea ai non residenti, circostanza che, peraltro, non sarebbe stata dimostrata dalle ricorrenti.

68      La Repubblica federale di Germania fa valere che la Commissione ha interpretato correttamente il requisito del pregiudizio al commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando ha escluso, al punto 36 della decisione impugnata, che l’esistenza di un aiuto di Stato illegittimo potesse essere dedotta da un’incidenza ipotizzata o presunta, in quanto siffatta incidenza deve essere valutata alla luce degli effetti prevedibili della misura di cui trattasi. Al riguardo, come risulterebbe dalla giurisprudenza, occorrerebbe considerare il fatto che attività che, come nella fattispecie, producono effetti a livello meramente locale non pregiudicherebbero, se non in modo marginale, il commercio tra Stati membri e le condizioni di investimento o insediamento transfrontalieri.

69      In tali circostanze, secondo la Repubblica federale di Germania, la presa in considerazione di un’incidenza sul commercio tra Stati membri, con riferimento a prassi puramente locali spesso messe in atto da comuni, non deve fondarsi su una concezione troppo rigida, dato il rischio che l’applicazione di tale requisito pregiudichi la certezza del diritto degli operatori economici, nonché l’obiettivo di modernizzazione del diritto degli aiuti di Stato, mobilizzando inoltre eccessivamente i mezzi di cui dispone la Commissione.

70      Quanto a essa, Komunala Izola fa valere di non beneficiare di alcun provvedimento che le garantisca un vantaggio selettivo nell’ambito di attività aperte alla concorrenza e che possa influire sull’attività di concorrenti quali le ricorrenti e sul commercio tra Stati membri.

71      Komunala Izola dichiara, con riferimento alla ricostruzione dei fatti nel ricorso e nella replica, che tale ricostruzione è incompleta o erronea. La concessione per la gestione del porto Marina di Isola sarebbe stata conclusa per la prima volta nel 2014 e non nel 1990, come menzionato dalle ricorrenti. Inoltre, il comune di Isola avrebbe concluso con le ricorrenti una transazione giudiziaria volta a porre fine a tutte le controversie tra loro esistenti, incluso il procedimento dinanzi alla Commissione. In tale ambito, le ricorrenti avrebbero accettato di versare l’importo dovuto al comune a titolo di canone per l’utilizzo delle superfici d’acqua.

72      Peraltro, le strutture portuali comunali gestite da Komunala Izola non prevederebbero una potenziale offerta di 505 posti barca, tenuto conto che, nel 2015, 423 posti barca erano destinati ai residenti permanenti del comune di Isola. Tale numero di posti barca riservati sarebbe poi ancora aumentato, e i suddetti posti barca non possono essere oggetto né di attività commerciali né di sublocazione. Le strutture di cui trattasi sarebbero destinate a imbarcazioni di minori dimensioni, in linea di principio limitate a otto metri, senza poter comunque superare i dieci metri. Inoltre, la locazione destinata a imbarcazioni di maggiori dimensioni dovrebbe cessare completamente entro un termine di tre anni a decorrere dal 2018, in applicazione di una decisione adottata dal comune di Isola. Nel 2015, soltanto 37 posti barca sarebbero stati destinati alla locazione temporanea per imbarcazioni che non godevano di un diritto di locazione stabile. I ricavi annui connessi a tali posti barca sarebbero stati molto limitati, ammontando nel caso di specie, nel 2015, a EUR 47 000 a titolo di ormeggi al giorno per le imbarcazioni inferiori a otto metri e a EUR 35 000 a titolo di imbarcazioni più grandi, importi che sono ulteriormente diminuiti nel corso dell’ultimo anno precedente l’adozione della decisione impugnata.

73      Infine, Komunala Izola rileva, da un lato, che le ricorrenti non avrebbero dimostrato l’esistenza di un pregiudizio connesso alle misure contestate e, dall’altro, che l’utilizzo dell’italiano sul proprio sito Internet costituirebbe solo un adempimento agli obblighi locali in materia di bilinguismo e non un’intenzione di garantire una promozione dei propri servizi presso una clientela straniera.

74      Nelle proprie osservazioni in risposta alla memoria di intervento di Komunala Izola, le ricorrenti fanno valere diversi elementi materiali volti a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta da quest’ultima. In primo luogo, la concessione per la costruzione e la gestione del porto Marina di Isola è stata accordata loro fin dagli anni ’90 in forza di diversi atti che nel 2014 sarebbero stati semplicemente confermati e regolati. In secondo luogo, la transazione giudiziaria conclusa con il comune di Isola non riguarderebbe la presente causa. In terzo luogo, il pagamento del canone di concessione che Komunala Izola dovrebbe versare al comune di Isola, evocato per la prima volta nella decisione impugnata, non sarebbe confermato da alcun documento. In quarto luogo, i dati forniti da Komunala Izola con riferimento al numero di ormeggi destinati alla locazione temporanea, che la Commissione ha posto a fondamento della decisione impugnata, non sarebbero né attendibili né supportati da documenti. In particolare, l’asserzione secondo cui, dal 2018, gli ormeggi destinati ad imbarcazioni di dimensione superiore a dieci metri saranno completamente abbandonati nel termine di tre anni sarebbe smentita da una decisione successiva delle autorità comunali che avrebbe autorizzato il proseguimento di siffatti ormeggi. In quinto luogo, i dati che sono stati forniti alla Commissione dalle autorità slovene al fine di determinare i ricavi derivanti dalla gestione del porto comunale da parte di Komunala Izola conterrebbero alcune contraddizioni, sarebbero inutilizzabili e non consentirebbero di ottenere una visione attendibile della situazione economica della gestione di tale porto. In sesto luogo, il 7 luglio 2018, il porto comunale gestito da Komunala Izola avrebbe accolto almeno 45 imbarcazioni di grandi dimensioni provenienti dall’Italia, la maggior parte aventi una lunghezza superiore a otto o dieci metri, in occasione della regata Duino-Isola, circostanza che dimostrerebbe che il requisito indicato dalla Commissione nella sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, in forza del quale una misura deve essere valutata in base all’idoneità a raggiungere potenziali clienti di altri Stati membri, è soddisfatto. In settimo luogo, la situazione di diretta concorrenza nella quale esse si trovano rispetto a Komunala Izola conferirebbe loro un interesse individuale a ricorrere, in quanto esse si considerano lese dalle misure di cui alla decisione impugnata. A tale titolo, occorrerebbe sottolineare che, dal 2002 al 2015, le imbarcazioni che partecipavano alla regata Duino-Isola sarebbero state accolte nel porto di Marina di Isola ma, negli ultimi due anni, gli organizzatori di tale regata avrebbero preferito il porto comunale a causa dei prezzi più convenienti, possibili grazie alle misure di aiuto denunciate.

 Sulla ricevibilità del terzo e del quarto motivo

75      Si deve ricordare che la Commissione contesta che le ricorrenti siano legittimate a sollevare il terzo e il quarto motivo in quanto, da un lato, la decisione impugnata ha come unico destinatario la Repubblica di Slovenia e, dall’altro, né la loro qualità di semplici parti interessate né la loro partecipazione al procedimento dimostrerebbero che la loro posizione concorrenziale sia stata sostanzialmente danneggiata dalle misure denunciate, di modo che esse non sarebbero legittimate a dedurre tali motivi.

76      Orbene, secondo la giurisprudenza, spetta al Tribunale valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il fatto di respingere nel merito il ricorso senza statuire sulla sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52).

77      Nel caso di specie, per ragioni di economia processuale, occorre esaminare gli argomenti invocati dalle ricorrenti per quanto riguarda, in sostanza, un errore di valutazione e un errore di diritto nell’attuazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché la violazione dell’obbligo di motivazione, senza statuire preliminarmente sulla ricevibilità del ricorso a tale riguardo (v., per analogia, sentenza del 28 giugno 2018, Amplexor Luxembourg/Commissione, T‑211/17, non pubblicata, EU:T:2018:392, punto 22).

 Sul merito del terzo e del quarto motivo

78      Occorre rammentare che, affinché una misura nazionale sia qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve trattarsi in primo luogo di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri, in terzo luogo, deve conferire un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

79      Poiché tali condizioni sono cumulative, una misura statale non può essere qualificata come aiuto di Stato ove una di esse risulti insoddisfatta. Per contro, se tutte le citate condizioni sono soddisfatte, tale misura costituisce un aiuto di Stato ed è quindi, fatte salve le deroghe previste dai Trattati, incompatibile con il mercato interno (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 23).

80      Inoltre, come ricorda la Commissione al paragrafo 186 della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, sebbene i criteri dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri e della concorrenza siano distinti, essi sono spesso trattati congiuntamente nella valutazione degli aiuti di Stato in quanto, in generale, sono considerati indissociabilmente connessi (v. sentenza del 15 giugno 2000, Alzetta e a./Commissione, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, EU:T:2000:151, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

81      A tale riguardo, occorre ricordare che sussiste una distorsione della concorrenza se la misura concessa è tale da rinforzare la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto ad altre imprese concorrenti. La definizione della nozione di aiuto di Stato non richiede che la distorsione della concorrenza o l’incidenza sugli scambi tra Stati membri sia sensibile o sostanziale, ma solo potenziale, a condizione di non essere ipotetica o presunta. Se è pur vero che tale possibilità non può essere esclusa, essa non è per questo automaticamente provata e deve pertanto essere dimostrata (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2006, Italia e Wam/Commissione, T‑304/04 e T‑316/04, non pubblicata, EU:T:2006:239, punto 63).

82      Ai paragrafi 191 e 192 della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, la Commissione richiama la questione degli aiuti di Stato a beneficiari di dimensione locale. In primo luogo, essa ricorda che il sostegno pubblico può essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri; per esempio, mantenendo invariata o incrementando l’offerta locale, la sovvenzione può rendere più difficile per gli operatori di altri Stati membri l’accesso al mercato. In secondo luogo, essa menziona il fatto che l’importo relativamente ridotto dell’aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati. A tale titolo, una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa che fornisce servizi solo a livello locale o regionale e non al di fuori del suo Stato d’origine può incidere sugli scambi tra Stati membri se tali servizi possono essere forniti da imprese di altri Stati membri (anche mediante il diritto di stabilimento) e questa possibilità non è meramente ipotetica. Tale effetto può essere tuttavia meno probabile se l’attività economica è di dimensioni assai ridotte, circostanza che può risultare ad esempio da un fatturato molto basso.

83      Infine, per quanto riguarda il controllo delle valutazioni effettuate dalla Commissione al fine di determinare se le misure in questione rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si deve ricordare che la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato FUE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C‑83/98 P, punto 25).

84      Ne risulta che spetta al giudice dell’Unione verificare se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale e siano atti a dimostrare che ricorrono, o meno, tutte le condizioni che consentono la qualificazione in termini di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 142).

85      Al riguardo, sebbene la Commissione, nel settore degli aiuti di Stato, goda di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico che devono essere effettuate nel contesto dell’Unione, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 64).

86      Nel caso di specie, dopo aver ricordato, ai paragrafi da 7 a 14 della decisione impugnata, quali erano i tre tipi di misure di cui le ricorrenti allegavano che si trattasse di aiuti di Stato (v. punto 9 supra) nonché, al paragrafo 34 di tale decisione, il principio del carattere cumulativo dei criteri che caratterizzano l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha spiegato che avrebbe iniziato il suo esame dal criterio degli effetti sul commercio tra Stati membri, aggiungendovi l’esame dell’incidenza sulla concorrenza.

–       Constatazioni materiali su cui si fonda la decisione impugnata

87      La Commissione ha proceduto a enunciare le constatazioni materiali su cui intendeva basare la sua analisi. Anzitutto essa ha rilevato che il comune di Isola, situato sulla costa adriatica e con una popolazione di 16 000 abitanti, era presentato come il centro di villeggiatura con il più grande porto turistico della Slovenia, che offre 700 posti barca per yacht di oltre 30 metri nonché una zona di svernamento per circa 50 yacht (paragrafo 39 della decisione impugnata).

88      Successivamente, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità slovene, la Commissione ha valutato la capacità del porto gestito da Komunala Izola, considerando che nel 2015, su 505 posti barca disponibili, 468 erano riservati ai residenti permanenti, ai pescatori e all’amministrazione portuale, di modo che solo 37 posti barca erano disponibili per la locazione temporanea a non residenti e si trovavano pertanto in situazione di concorrenza con il settore privato dei servizi per i turisti (paragrafo 40 della decisione impugnata). La Commissione ha rilevato che tali 37 posti barca rappresentavano solo l’1,07% dell’offerta totale in Slovenia e lo 0,05% dell’offerta totale sul mercato dei piccoli porti turistici dedicati al turismo nautico dell’Adriatico (paragrafo 41 della decisione impugnata) e che producevano ricavi limitati, nella fattispecie EUR 91 000 per il 2015, di cui EUR 47 000 relativi alle imbarcazioni di meno di otto metri (paragrafo 43 della decisione impugnata).

89      Infine, la Commissione ha rilevato differenze significative tra l’attività delle ricorrenti e quella di Komunala Izola, sulla base del fatto che solo le ricorrenti assicuravano la promozione delle loro prestazioni a livello internazionale tramite diversi siti Internet specializzati rivolti ai turisti stranieri (paragrafo 42 della decisione impugnata) e che il livello dei servizi offerti dalle ricorrenti era decisamente superiore rispetto a quello dei servizi offerti da Komunala Izola, avendo inoltre il porto comunale una profondità limitata, circostanza che aveva indotto le autorità comunali ad adottare una normativa per limitare l’accesso alle imbarcazioni di più di otto metri (paragrafo 42 della decisione impugnata).

90      Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non risulta che gli elementi materiali, richiamati ai precedenti punti da 87 a 89, su cui la Commissione ha fondato la sua analisi siano erronei, se non inesatti. In particolare, per quanto riguarda il numero di posti barca disponibili per la locazione temporanea ai non residenti, non è esatto asserire, come fanno le ricorrenti al punto 147 del ricorso, sulla base del listino prezzi di Komunala Izola disponibile su Internet, che i 505 posti barca disponibili sono messi sul mercato come posti barca commerciali. Infatti tale listino prezzi, versato agli atti in allegato al ricorso (allegato 37 al ricorso), si limita a indicare le tariffe dei diversi tipi di posti barca, ma non indica in alcun caso che essi sarebbero tutti disponibili per la locazione temporanea ai non residenti. In udienza, Komunala Izola ha confermato le cifre del 2015 sulle quali si era basata la Commissione, precisando nel contempo che, per quanto riguardava il 2017, solo 27 posti barca restavano disponibili per la locazione giornaliera ai non residenti e che altri 30 posti barca erano destinati all’ormeggio di lunga durata per i residenti di altri comuni sloveni. Orbene, oltre al fatto che i dati comunicati in udienza per il 2015 sono conformi a quelli constatati dalla Commissione, i dati relativi al 2017 non se ne discostano molto e, poiché riguardano l’intero anno 2017, costituiscono dati nuovi successivi alla decisione impugnata. Le ricorrenti non dimostrano pertanto che la Commissione, al momento di adottare la decisione impugnata, sia incorsa in un errore nel calcolare i posti barca disponibili per la locazione temporanea ai non residenti.

91      Per quanto riguarda il fatto che Komunala Izola comunica informazioni sulle sue prestazioni sia in italiano sia in sloveno, le ricorrenti non hanno fornito alcun argomento che consenta di rifiutare la spiegazione secondo cui ciò sarebbe dovuto agli obblighi di bilinguismo in vigore nella regione in cui si trova il comune di Isola. Inoltre, la prossimità geografica degli impianti di Komunala Izola all’Italia, alla Croazia, ma anche all’Austria non cambia il fatto che la sua offerta ai turisti di tali paesi che praticano la nautica è stata considerata debole, prendendo in considerazione solo i posti barca non riservati a residenti permanenti.

92      Peraltro, per quanto riguarda gli elementi successivi all’adozione della decisione impugnata e che le ricorrenti attestano, in particolare, nelle loro osservazioni sulla memoria di intervento di Komunala Izola (v. punto 74 supra), segnatamente allegando il fatto che Komunala Izola ha accolto imbarcazioni che partecipavano alla regata Duino-Isola nel luglio 2018 nonché durante la precedente edizione di tale regata, essi non appaiono ricevibili, in quanto la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata in funzione dei soli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre al momento dell’adozione di tale decisione (sentenza del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, EU:C:1986:302, punto 16). In ogni caso, tali fatti, quand’anche accertati, non appaiono tali da incidere significativamente sulle conclusioni della Commissione.

93      Infine, occorre rilevare che, nell’ambito dell’esame delle misure in favore di Komunala Izola cui si è proceduto ai paragrafi da 34 a 48 della decisione impugnata, la Commissione si è basata soltanto sul criterio dell’incidenza sul commercio tra Stati membri e su quello dell’incidenza sulla concorrenza per giungere alla conclusione che, in considerazione del carattere essenzialmente locale dell’attività di Komunala Izola, le misure denunciate produrrebbero tutt’al più un effetto marginale sul commercio tra Stati membri e sulla concorrenza locale. In tali circostanze, l’argomento delle ricorrenti relativo al criterio del vantaggio attribuito a Komunala Izola con le misure in questione nonché alla selettività delle medesime è irrilevante e inconferente.

94      Pertanto, la Commissione non è incorsa in errori prendendo in considerazione, come base per la sua analisi, le constatazioni materiali di cui ai precedenti punti da 87 a 89. Inoltre, non è dimostrato che la Commissione abbia omesso di tener conto di altri elementi che avrebbero potuto, per loro natura, modificare la sua valutazione. Tali constatazioni hanno consentito di confermare la valutazione espressa al paragrafo 38 della decisione impugnata, secondo cui Komunala Izola limita quasi tutta la propria offerta di servizi al comune di Isola e pertanto a una zona circoscritta della Slovenia, di modo che la sua presenza sul mercato dei posti barca nei porti turistici sia in Slovenia sia nell’Adriatico risulta molto limitata e di carattere puramente locale.

–       Analisi delle constatazioni materiali che caratterizzano le attività di Komunala Izola

95      Ai paragrafi da 45 a 48 della decisione impugnata, la Commissione ha analizzato gli elementi che caratterizzano le attività di Komunala Izola per determinare, nel caso in cui tali attività fossero influenzate dalle misure di aiuto oggetto della denuncia, quali fossero sia i loro effetti sul commercio tra Stati membri sia il loro impatto sulla concorrenza.

96      A tale riguardo, la Commissione ha ricordato preliminarmente, al paragrafo 37 della decisione impugnata, la sua prassi decisionale secondo cui, in diversi casi, essa aveva già ritenuto che determinate attività, comprese quelle di gestione di porti turistici, avessero un impatto puramente locale qualora, in primo luogo, il beneficiario del presunto aiuto limitasse la propria attività all’interno di uno Stato membro e non fosse in grado di attrarre consumatori da altri Stati membri e, in secondo luogo, non si potesse prevedere, con un sufficiente grado di certezza, che le misure in questione avrebbero un effetto più che marginale sulle condizioni di investimento e di stabilimento transfrontalieri.

97      Al paragrafo 45 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che, sulla base degli elementi disponibili, si doveva concludere che i servizi offerti da Komunala Izola non erano in grado di attrarre consumatori da altri Stati membri, in quanto la sua offerta era essenzialmente destinata ai residenti locali del comune di Isola e solo una minima parte di tale offerta era destinata a non residenti, riguardo ai quali risultava inoltre che erano prevalentemente costituiti da cittadini sloveni. In tali circostanze, la presenza di turisti stranieri sarebbe limitata alla locazione di posti barca giornalieri.

98      Al paragrafo 46 della decisione impugnata, la Commissione ha parimenti rilevato che le attività di Komunala Izola erano trascurabili sul mercato dei porti turistici dell’Adriatico e che tali attività non erano in grado di ostacolare gli investimenti di imprese provenienti da altri Stati membri nel settore dei porti turistici in Slovenia. Inoltre, si poteva escludere che Komunala Izola cercasse di penetrare nei mercati esteri.

99      In conclusione, ai paragrafi 47 e 48 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, in base alle informazioni a sua disposizione, non si poteva ragionevolmente ritenere che le misure in questione producessero un effetto più che marginale sugli investimenti transfrontalieri e sulle possibilità di stabilimento in altri Stati membri, anche se una distorsione marginale della concorrenza a livello locale non poteva essere esclusa.

100    L’analisi della Commissione deve essere accolta. In primo luogo, occorre rilevare che la Commissione ha giustamente operato una distinzione tra i posti barca per i residenti locali, da un lato, e quelli accessibili ai turisti provenienti da altri Stati membri, dall’altro. Infatti, solo questi ultimi devono essere presi in considerazione nella valutazione dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri, in quanto sono in grado di attrarre proprietari di imbarcazioni da diporto provenienti da altri Stati membri che potrebbero preferirli a quelli situati in altri Stati membri. Per contro, i 468 posti barca riservati ai residenti, la cui locazione è accompagnata da un divieto di sublocazione o di esercizio di un’attività commerciale (paragrafi 18 e 40 della decisione impugnata), non sono in gradi di attrarre turisti provenienti da altri Stati membri.

101    In tali circostanze, risulta che la Commissione non è incorsa in errori nel menzionare, al paragrafo 37 della decisione impugnata, che essa faceva riferimento alla sua prassi decisionale anteriore, come risultava in particolare da un caso che presenta analogie con la presente fattispecie [decisione 2004/114/CE della Commissione, del 29 ottobre 2003, relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi (GU 2004, L 34, pag. 63)], e ritenendo che non ci si potesse ragionevolmente attendere, in particolare a causa del numero relativamente esiguo di posti barca accessibili ai turisti provenienti da altri Stati membri, che le misure di aiuto denunciate producessero un rilevante effetto di incentivo nei confronti di turisti provenienti da altri Stati membri.

102    In secondo luogo, gli elementi che sono stati portati a conoscenza della Commissione consentono di constatare la portata marginale dell’attività di Komunala Izola sia rispetto al mercato sloveno dei piccoli porti turistici sia rispetto a questo stesso mercato a livello dell’Adriatico, dal momento che, come indicato al precedente punto 88, i 37 posti barca accessibili ai turisti provenienti da altri Stati membri rappresentavano solo l’1,07% circa del mercato sloveno e lo 0,05% del mercato dell’Adriatico.

103    Infatti, sebbene il porto comunale comprenda 505 posti barca, solo una minima parte di essi è effettivamente accessibile alla domanda dei turisti provenienti da altri Stati membri, di modo che il commercio tra Stati membri può essere pregiudicato solo in misura estremamente limitata.

104    In terzo luogo, per quanto riguarda le eventuali conseguenze sulle possibilità di investimento sul mercato sloveno dei piccoli porti turistici, anch’esse sono trascurabili, dal momento che l’analisi svolta dalla Commissione non ha evidenziato che l’attività di Komunala Izola sarebbe dissuasiva nei confronti di potenziali investitori. A tale riguardo, si deve rilevare che la Commissione ha ritenuto, ai paragrafi 46 e 47 della decisione impugnata, che le attività di Komunala Izola sul mercato dei piccoli porti turistici dell’Adriatico fossero trascurabili e non in grado di produrre un effetto preclusivo del mercato dei porti turistici in Slovenia alle imprese di altri Stati membri, potendo inoltre essere escluso che Komunala Izola cercasse di penetrare nei mercati esteri. Orbene, nessuno degli elementi rilevanti presi in considerazione dalla Commissione consente di contraddire tale analisi.

105    Inoltre, si deve rilevare che, sebbene le ricorrenti alleghino che la loro permanenza sul mercato sloveno potrebbe essere compromessa, tuttavia, come esse stesse fanno valere, sostengono di essere presenti a livello locale sin dagli anni ’90, senza allegare di aver manifestato una qualsiasi opposizione alla conferma e alla regolamentazione delle loro attività nel corso del 2014, circostanza che tenderebbe a dimostrare la loro intenzione di restare sul mercato locale nonostante l’attività svolta da Komunala Izola (v. punto 74 supra).

106    Ciò evidentemente non può significare, come riconosciuto espressamente dalla Commissione, che qualsiasi distorsione della concorrenza locale sia esclusa, in particolare nei confronti dell’attività svolta dalle ricorrenti. Tuttavia, tale distorsione è tutt’al più marginale e non può rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui il criterio dell’incidenza sul commercio tra Stati membri non è soddisfatto.

107    Per quanto concerne gli altri argomenti delle ricorrenti, anch’essi devono essere respinti.

108    Quanto all’asserita violazione da parte della Commissione della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, nei cui confronti le ricorrenti allegano di aver fondato il proprio legittimo affidamento, occorre ricordare che la Commissione può effettivamente imporsi linee di condotta per l’esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti quali gli orientamenti, nei limiti in cui tali atti contengono norme indicative sulle linee di condotta da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del Trattato (sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, C‑288/96, EU:C:2000:537, punto 62). In tale contesto, spetta al Tribunale accertare se gli obblighi che la Commissione si è imposta in tali orientamenti siano stati rispettati (sentenza del 30 gennaio 2002, Keller e Keller Meccanica/Commissione, T‑35/99, EU:T:2002:19, punto 77).

109    Sebbene la formulazione del paragrafo 192 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, che è dedicato alla questione degli aiuti ai beneficiari di dimensione locale (v. punto 82 supra), non escluda l’eventualità che vi sia un’incidenza sugli scambi tra Stati membri nel caso in cui l’impresa beneficiaria sia relativamente piccola, una situazione del genere non è automatica e deve essere dimostrata caso per caso. Orbene, l’analisi condotta dalla Commissione ha precisamente consentito di escludere l’esistenza di una simile incidenza sugli scambi o, quantomeno, di pervenire alla conclusione che gli effetti prevedibili delle misure denunciate erano marginali, tenuto conto della dimensione locale dell’attività di Komunala Izola. Inoltre, le constatazioni della Commissione relative al modesto fatturato di Komunala Izola (v. punto 88 supra) supportano tale analisi, in particolare dal momento che tale fatturato basso è indice di un’attività economica assai ridotta, conformemente alle considerazioni finali di cui al paragrafo 192 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

110    In tali circostanze, le ricorrenti non possono validamente sostenere di aver subito una violazione del principio del legittimo affidamento a causa dell’asserito travisamento da parte della Commissione della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

111    Per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe indicato i motivi che l’hanno indotta a discostarsi dai propri orientamenti, deve in ogni caso essere respinto in quanto, come è stato dimostrato, la Commissione non ha travisato i propri orientamenti come risultavano dalla sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

112    Infine, per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione in relazione al terzo motivo, in quanto la Commissione avrebbe proceduto a una presentazione erronea dei fatti, si deve rilevare che si tratta in realtà di una censura relativa al merito della decisione impugnata e non di un difetto di motivazione, di modo che tale censura deve essere respinta. Infatti, l’argomento delle ricorrenti verte su un asserito snaturamento dei fatti che, qualora accertato, dimostrerebbe che la decisione impugnata è viziata da un’illegalità relativa al merito. Orbene, a tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legalità nel merito dell’atto controverso (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, EU:C:2001:178, punto 35).

113    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare infondati il terzo e il quarto motivo, senza che occorra statuire sulla loro ricevibilità. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, senza che sia necessario esaminare le conseguenze che la Commissione intende trarre dall’irregolarità del ricorso alla luce dell’articolo 46 del regolamento di procedura.

 Sulle spese

114    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

115    Per contro, Komunala Izola, che non ha espressamente chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese, si farà carico delle proprie spese.

116    Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Marinvest d.o.o. e Porting d.o.o. si faranno carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.


3)      La Repubblica federale di Germania e Javno podjetje komunala Izola d.o.o. si faranno carico ciascuna delle proprie spese.

Prek

Schalin

Costeira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek


*      Lingua processuale: l’italiano.