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Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2009 - LPN / Commissione

(Causa T-186/08)

("Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Archiviazione di una denuncia - Mancato avvio di un procedimento di inadempimento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Manifesta irricevibilità - Non luogo a statuire")

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. P. Vinagre e Silva)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, T. Moreira e A. de Oliveira Mendonça, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Abecasis e A. Marques)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, come menzionata nella lettera della Commissione del 3 aprile 2008, inviata alla ricorrente, recante il riferimento ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, mediante la quale essa ha dichiarato la sua intenzione di archiviare la sua denuncia in merito all'asserita incompatibilità del progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor (Portogallo) con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) (denuncia n. 2003/4523 - progetto della diga del "Baixo Sabor") e, dall'altra, di un'asserita decisione implicita della Commissione che rifiuterebbe di concedere alla ricorrente l'accesso a taluni documenti, nonché una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

Non occorre più statuire sul ricorso nei limiti in cui concerne l'annullamento di un'asserita decisione implicita di rifiuto d'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile quanto al resto.

La Liga para Protecção da Natureza (LPN) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 183 del 19.7.2008.