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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Advance Magazine Publishers Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 10 dicembre 2004

(Causa T-481/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 10 dicembre 2004, l'Advance Magazine Publishers Inc., con sede in New York (USA), rappresentata dall'avv. Esteve Sanz, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la J. Capela & Irmãos, Lda, con sede in Porto (Portogallo).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione la decisione della seconda commissione di ricorso 27 settembre 2004 nel procedimento R 328/2003-1;

-    condannare la convenuta e, se del caso, la parte interveniente, al pagamento delle spese processuali ed ai costi del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:      Advance Magazine Publishers, Inc.

Marchio comunitario

di cui si chiede la registrazione:        Il marchio nominativo "VOGUE" per beni e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25 e 41 (Abbigliamento, ...) - procedimento No 183 756

Titolare del diritto di marchio o del segno

rivendicato in sede di opposizione:            J. Capela & Irmãos, Lda

Marchio o segno

rivendicato in sede di opposizione:     Il marchio nominativo nazionale "VOGUE PORTUGAL" per beni della classe 25 (calzature) e la denominazione "VOGUE - SAPATARIA"

Decisione della divisione di opposizione:        Diniego di registrazione del marchio comunitario per i beni controversi, in particolare: capi di abbigliamento

Decisione della commissione di ricorso:        Rigetto del ricorso

Motivi invocati:                    Violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 61, n. 1, 62, n. 1 e 74, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 40/94; violazione degli artt. 73 e 62, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 40/94 nonché dell'art. 50, n. 2, lett. h) del regolamento della Commissione n. 2868/95; violazione degli artt. 43, n. 2 e 43, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94|; violazione dell'art. 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94.

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