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Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 - Grecia / Commissione

(Causa T-33/07)1

("FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario -Olio d'oliva, cotone, uve secche e agrumi - Inosservanza dei termini di pagamento - Termine di 24 mesi - Valutazione delle spese da escludere - Controlli chiave - Principio di proporzionalità - Principio del ne bis in idem - Trasposizione delle constatazioni d'inadempienza")

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e G. Kanellopoulos, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti dall'avv. N. Korogiannakis)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" (GU L 355, pag. 96), nella parte che riguarda alcune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori dell'olio d'oliva, del cotone, delle uve secche, degli agrumi e del controllo finanziario

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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1 - GU C 82 del 14.4.2007.