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Copydan Båndkopi

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 18 giugno 2014 (1)

Causa C‑463/12

Copydan Båndkopi

contro

Nokia Danmark A/S

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca)]

«Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto esclusivo di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 5, paragrafo 5 – Eccezioni e limitazioni – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che prevede la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sui supporti di riproduzione amovibili – Applicazione alle schede di memoria dei telefoni cellulari – Esclusione dei supporti di riproduzione non amovibili – Principio di coerenza – Incidenza della funzione essenziale delle schede di memoria – Incidenza dell’entità minima del danno – Incidenza dell’esistenza di un’autorizzazione di riproduzione remunerata o non remunerata – Incidenza dell’applicazione di efficaci misure tecnologiche di protezione – Incidenza dell’illiceità della fonte di riproduzione – Debitore del corrispettivo destinato al finanziamento dell’equo compenso»





1.        Nella causa in esame, la Corte è chiamata a pronunciarsi su una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2), le quali vertono su aspetti molto differenti e le forniscono quindi l’opportunità, supponendo che siano ricevibili, di sviluppare notevolmente e di affinare la propria giurisprudenza.

2.        La principale questione sollevata dalla controversia di cui al procedimento principale è se il corrispettivo (chiamato anche «prelievo») per copia privata istituito dalla normativa nazionale in questione, destinato a finanziare l’equo compenso postulato dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 a titolo di corrispettivo dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti, possa essere riscosso sulle schede di memoria dei telefoni cellulari. Tuttavia, non è tanto la riscossione del corrispettivo per copia privata a sollevare problemi, bensì piuttosto la circostanza che questo possa essere riscosso sulle schede di memoria senza esserlo su altri supporti, quali i lettori MP3 o iPods, nonché la sua natura «incoerente», o addirittura «arbitraria», rispetto agli obiettivi della direttiva 2001/29.

3.        Tuttavia, le questioni pregiudiziali dell’Østre Landsret (corte d’appello della regione Est, Danimarca) si spingono ben oltre tale problema centrale per affrontare, in termini del tutto generali, taluni degli aspetti più spinosi, talvolta controversi, dell’applicazione dell’eccezione per copia privata stabilita dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, toccando alcuni aspetti generali del suo regime o le sue modalità di riscossione.

4.        La Corte sarà quindi portata a esaminare, in particolare, le questioni se il corrispettivo per copia privata possa essere riscosso su riproduzioni autorizzate, dietro remunerazione, dai titolari dei diritti, se possa essere riscosso sulle riproduzioni ad uso privato effettuate da fonti appartenenti a terzi o da fonti illecite, se l’esistenza e/o l’utilizzo di efficaci misure tecnologiche di protezione svolgano un’influenza a tal proposito o, ancora, se gli Stati membri possano riscuotere il corrispettivo per copia privata, qualora il pregiudizio causato ai titolari dei diritti sia minimo.

I –    Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

5.        Nella causa in esame dovranno essere oggetto di interpretazione, essenzialmente, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Queste ultime così recitano:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(…)».

6.        Nel prosieguo saranno citati, ove necessario, i principali considerando della direttiva 2001/29 rilevanti ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale.

B –    Il diritto danese

7.        Introdotto nel diritto danese nel 1992, il sistema del corrispettivo per copia privata è disciplinato dagli articoli 12 e 39 del decreto n. 202, sul diritto d’autore (ophavsretsloven), del 27 febbraio 2010 (in prosieguo: il «decreto n. 202»).

8.        L’articolo 12 del decreto n. 202 così dispone:

«1.      Qualsiasi soggetto è autorizzato a riprodurre o far riprodurre a scopo d’uso privato copie isolate di opere pubblicate. Tali copie non possono essere usate per altri fini.

2.      Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non attribuiscono il diritto di:

(…)

4°)      realizzare copie di altre opere in forma digitale se la riproduzione è ottenuta da un’opera prodotta in forma digitale; o

5°)      riprodurre in un solo esemplare in forma digitale opere diverse dai programmi per elaboratore e dalle opere in forma digitale, a meno che ciò avvenga esclusivamente per l’uso privato dell’autore della riproduzione o dei membri del suo nucleo familiare.

3.      Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, 5°), la riproduzione in forma digitale da un esemplare preso in prestito o locazione non è autorizzata senza il consenso dell’autore.

4.      Le disposizioni del paragrafo 1 non conferiscono il diritto di avvalersi di un terzo per riprodurre copie di:

1°)      opere musicali;

2°)      opere cinematografiche;

(…)».

9.        L’articolo 39 del decreto n. 202, rubricato «Remunerazione per la riproduzione ad uso privato», così recita:

«1.      Chiunque produca o importi a fini commerciali cassette, videocassette o altri supporti su cui possono essere registrati suoni o immagini versa una remunerazione agli autori delle opere menzionate al paragrafo 2.

2.      La remunerazione deve essere pagata per cassette etc. idonee alla realizzazione di copie ad uso privato, e solo per le opere trasmesse alla radio o alla televisione o che sono state pubblicate su fonogrammi, film, videogrammi, etc.

(…)».

10.      L’articolo 40 del decreto n. 202 così dispone:

«1.      Per il 2006, la remunerazione per minuto di registrazione è di [corone danesi (DKK)] 0,0603 per le cassette analogiche e di DKK 0,0839 per le videocassette analogiche.

2.      Per il 2006, la remunerazione è di DKK 1,88 per unità per i supporti digitali sonori, di DKK 3,00 per unità per i supporti digitali visivi e di DKK 4,28 per unità per le schede [di] memoria.

(…)».

II – Fatti

11.      La Copydan Båndkopi è un organismo che rappresenta i titolari di diritti su opere sonore e audiovisive, autorizzato dal Ministero danese della cultura a riscuotere, amministrare e distribuire il corrispettivo per copia privata previsto all’articolo 39 del decreto n. 202.

12.      La Nokia Danmark A/S (in prosieguo: la «Nokia Danmark») commercializza in Danimarca telefoni cellulari e schede di memoria per detti telefoni presso professionisti che le rivendono ad altri professionisti o a privati.

13.      Ritenendo che, indipendentemente dalla loro tipologia, le schede di memoria dei telefoni cellulari ricadano nell’ambito di applicazione del sistema del corrispettivo per copia privata, il 19 aprile 2010 la Copydan Båndkopi ha intentato un’azione dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della Nokia Danmark, volta ad ottenere la condanna di quest’ultima a versarle, in applicazione dell’articolo 39 del decreto n. 202, la somma di DKK 14 826 828,99 a titolo di corrispettivo per copia privata dovuto sulle schede di memoria dei telefoni cellulari che essa ha importato e commercializzato in Danimarca tra il 2004 e il 2009.

III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

14.      La Nokia Danmark ha chiesto la proposizione alla Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale; l’Østre Landsret ha accolto la domanda e, con ordinanza del 10 ottobre 2012, pervenuta alla Corte il 16 ottobre successivo, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con la direttiva [2001/29] una normativa degli Stati membri che preveda il compenso dei titolari dei diritti per riproduzioni effettuate usando una delle fonti seguenti:

a)      File il cui utilizzo sia autorizzato dai titolari dei diritti e per cui il cliente abbia versato un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza di negozi on‑line);

b)      File il cui utilizzo sia autorizzato dai titolari dei diritti e per cui il cliente non abbia versato un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza in relazione ad un’operazione commerciale);

c)      DVD, CD‑ROM, lettori MP3, computer etc. di proprietà dell’utilizzatore, senza ricorso a misure tecnologiche efficaci;

d)      DVD, CD‑ROM, lettori MP3, computer etc. di proprietà dell’utilizzatore, con ricorso a misure tecnologiche efficaci;

e)      DVD, CD‑ROM, lettori MP3, computer o altri dispositivi di proprietà di terzi;

f)      Opere illegalmente copiate da Internet o da altre fonti;

g)      File legalmente copiati in altro modo ad esempio da Internet (da fonti legali per cui non sia stata rilasciata licenza).

2)      In qual modo la normativa degli Stati membri relativa all’equo compenso [v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29] debba tenere conto di misure tecnologiche efficaci [articolo 6 della direttiva].

3)      Ai fini della determinazione del compenso per copie ad uso privato [v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29], cosa debba intendersi con l’espressione “talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo”, di cui al [considerando 35] della direttiva, da cui deriverebbe l’incompatibilità con la direttiva di una normativa degli Stati membri che preveda un compenso dei titolari dei diritti per tali copie ad uso privato (v. l’indagine riportata al titolo 2 [della domanda di pronuncia pregiudiziale]).

4)      a)     Nell’assunto che la funzione essenziale o principale delle schede di memoria per telefoni cellulari non sia quella di essere utilizzate per copie ad uso privato, se sia compatibile con la direttiva medesima una normativa degli Stati membri che preveda un compenso per i titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.

b)      Nell’assunto che la copia ad uso privato costituisca una delle funzioni essenziali o principali delle schede di memoria per telefoni cellulari, se sia compatibile con la direttiva [2001/29] una normativa degli Stati membri che preveda un compenso per i titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.

5)      Se sia compatibile con la nozione di “giusto equilibrio”, di cui al [considerando 31] di detta direttiva, e con l’interpretazione uniforme della nozione di “equo compenso” di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, che deve fondarsi sul “pregiudizio”, che la normativa degli Stati membri preveda il pagamento di un corrispettivo sulle schede di memoria, laddove nessun corrispettivo venga richiesto per le memorie interne come quelle dei lettori MP3 o degli iPods, predisposte ed utilizzate principalmente per memorizzare copie ad uso privato.

6)      a)     Se la direttiva [2001/29] osti ad una normativa degli Stati membri, ai sensi della quale i produttori e/o gli importatori – che vendono schede di memoria a professionisti che a loro volta le rivendono sia a privati che a professionisti, senza che detti produttori e/o importatori sappiano se le schede di memoria sono vendute a privati o professionisti – siano tenuti a versare un corrispettivo per la copia ad uso privato.

b)      Se sulla soluzione della sesta questione pregiudiziale, lettera a), incida la circostanza che la normativa degli Stati membri stabilisca che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano pagare alcun corrispettivo per le schede di memoria usate a fini professionali, che i produttori, gli importatori e/o i distributori che abbiano comunque versato il corrispettivo possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali e che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere schede di memoria ad altre imprese registrate presso l’organizzazione incaricata della gestione dei corrispettivi, senza dover versare il corrispettivo stesso.

c)      Se sulla soluzione della sesta questione pregiudiziale, lettere a) e b), incida la circostanza che:

1°)      la normativa degli Stati membri stabilisca che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano versare un corrispettivo per le schede di memoria utilizzate a fini professionali, ma con riguardo alla quale la nozione di «uso per fini professionali» sia interpretata nel senso di deducibilità spettante unicamente alle imprese riconosciute dalla Copydan Båndkopi, laddove, invece, il corrispettivo sia dovuto per le schede di memoria utilizzate per fini professionali da clienti professionali non riconosciuti dalla Copydan Båndkopi.

2°)      la normativa degli Stati membri stabilisca che i produttori, gli importatori e/o i distributori, nel caso in cui abbiano comunque (teoricamente) versato il corrispettivo, possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali, ma in cui:

–        in pratica, solo l’acquirente della scheda di memoria possa ottenere il rimborso e

–        l’acquirente della scheda di memoria debba presentare richiesta di rimborso del corrispettivo alla Copydan;

3°)      la normativa degli Stati membri stabilisca che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere, senza versare alcun corrispettivo, schede di memoria ad altre imprese registrate presso l’organizzazione incaricata della gestione del corrispettivo stesso, ma:

–        la Copydan sia l’organizzazione incaricata della gestione del corrispettivo e

–        le imprese registrate ignorino se le schede di memoria siano vendute a privati o a professionisti».

15.      La Copydan Båndkopi, la Nokia Danmark, i governi francese, italiano, olandese, austriaco, finlandese e del Regno Unito nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

16.      All’udienza tenutasi il 16 gennaio 2014, la Copydan Båndkopi, la Nokia Danmark, i governi francese, olandese, austriaco e del Regno Unito nonché la Commissione, hanno altresì svolto osservazioni orali. Su invito della Corte, all’udienza stessa è stato data loro l’opportunità di esprimersi in merito all’incidenza delle sentenze VG Wort (3) nonché Amazon.com International Sales e a. (4) sulle risposte da fornire alle questioni pregiudiziali sollevate.

IV – Osservazioni preliminari

17.      Le varie questioni pregiudiziali del giudice del rinvio sollevano tre serie di interrogativi principali che vanno classificati e riorganizzati o, in un certo qual modo, semplificati.

18.      Con la prima serie di questioni pregiudiziali (le questioni quarta e quinta), vertenti specificamente sulle schede di memoria dei telefoni cellulari, direttamente connesse ai fatti della controversia di cui al procedimento principale e che saranno esaminate per prime, il giudice del rinvio interroga essenzialmente la Corte riguardo al principio di una riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria dei telefoni cellulari.

19.      Nell’ambito della controversia oggetto del procedimento principale, infatti, la Copydan Båndkopi esige dalla Nokia Danmark la corresponsione di corrispettivi per copia privata arretrati sulle schede di memoria dei telefoni cellulari da essa importate tra il 2004 e il 2009, domanda contestata da quest’ultima sotto vari aspetti. Il problema fondamentale sollevato dal procedimento principale consiste, dunque, nello stabilire se il corrispettivo per copia privata possa essere riscosso su apparecchi multifunzionali quali le schede di memoria dei telefoni cellulari, posto che, ai sensi della normativa danese, esso viene riscosso, di regola, su supporti amovibili per la registrazione (CD‑ROM, DVD) ma non su apparecchi dotati di una capacità di memorizzazione integrata (non amovibile), tra cui figurano in primis i lettori MP3 e altri iPods.

20.      Con la seconda serie di questioni pregiudiziali (le questioni dalla prima alla terza), che non si riferiscono specificamente alle schede di memoria dei telefoni cellulari e che saranno esaminate in un secondo momento, il giudice del rinvio interroga la Corte, in termini molto più generali, in merito all’incidenza sul regime del corrispettivo per copia privata di vari parametri da esso elencati, relativi alla fonte delle riproduzioni effettuate a titolo privato, all’esistenza e/o all’utilizzo delle misure tecnologiche di protezione o, ancora, all’entità del danno causato ai titolari dei diritti.

21.      Infine, con la terza serie di questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di fornire indicazioni in ordine alle modalità di riscossione del corrispettivo per copia privata (sesta questione pregiudiziale).

V –    Sul principio della riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria dei telefoni cellulari (questioni quarta e quinta)

22.      Con le questioni quarta e quinta, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla questione se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osti a che uno Stato membro preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria dei telefoni cellulari, laddove taluni supporti per la memorizzazione, quali i lettori MP3 e gli iPods, sono sottratti a tale prelievo. In tale prospettiva, si chiede se occorra prendere in considerazione la funzione essenziale o principale di dette schede di memoria.

A –    Sui principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte

23.      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono ai titolari dei diritti contemplati in tale disposizione il diritto esclusivo, segnatamente, di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

24.      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione o una limitazione a detto diritto esclusivo di riproduzione, in particolare quando si tratta di riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, ipotesi che costituisce la cosiddetta eccezione «per copia privata».

25.      L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva de qua subordina, tuttavia, l’introduzione dell’eccezione per copia privata ad una triplice condizione, vale a dire, anzitutto, che tale eccezione sia applicata esclusivamente in determinati casi speciali, inoltre, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore (5).

26.      A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, qualora gli Stati membri optino per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, dell’eccezione della copia per uso privato, non solo essi sono tenuti a prevedere, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione (6), ma sono altresì assoggettati, salvo voler privare tale disposizione di ogni effetto utile, ad un obbligo di risultato, ossia sono tenuti a garantire, nell’ambito delle loro competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito (7).

27.      Dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29, come interpretati dalla Corte, emerge che l’equo compenso previsto al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è volto ad indennizzare adeguatamente il danno subito dagli autori di opere protette a causa della riproduzione di quest’ultime senza la loro autorizzazione per fini privati (8). Tale compenso rappresenta la contropartita del pregiudizio subito dagli autori (9).

28.      Dal considerando 31 della direttiva 2001/29 e dalla giurisprudenza della Corte emerge, altresì, che il «giusto equilibrio» che deve essere garantito tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari di diritti e quelli degli utenti dei materiali protetti implica che l’equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata (10).

29.      L’entità dell’equo compenso deve tener conto, in particolare, quale criterio utile, dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti per effetto di tali atti di riproduzione, ove un danno minimo non può tuttavia far sorgere alcun obbligo di pagamento (11).

30.      La Corte ha avuto modo di ricordare altresì che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare chi sia tenuto a corrispondere tale equo compenso nonché la sua forma, le sue modalità e la sua eventuale entità (12), tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso (13), a condizione che, tuttavia, rimangano nei limiti del diritto dell’Unione (14), ossia che rispettino, oltre alle prescrizioni del «triplice test» stabilite dalle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 (15), i requisiti derivanti dal principio di uguaglianza sancito all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (16) e che ne precisino i parametri in modo coerente (17).

31.      Alla luce di tali considerazioni, affronterò, in due momenti distinti, i differenti interrogativi sollevati dal giudice del rinvio nelle questioni quarta e quinta.

32.      Dapprima, esaminerò la questione se la riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria sia, in linea di principio, ammissibile alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/29. In un secondo tempo, esaminerò la questione se la normativa danese possa essere ritenuta conforme al diritto dell’Unione e agli obiettivi della direttiva 2001/29, nella parte in cui prevede la riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria dei telefoni cellulari ma non per taluni supporti per la memorizzazione come i lettori MP3 e gli iPods, ossia, per essere precisi, se essa sia coerente e non arbitraria.

B –    Sull’ammissibilità in linea di principio della riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria dei telefoni cellulari

33.      Dalla giurisprudenza della Corte sopra ricordata emerge, in termini del tutto generali, che gli Stati membri che abbiano scelto di istituire l’eccezione per copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dispongono di un margine di discrezionalità molto ampio nella definizione e nell’organizzazione del sistema di finanziamento dell’equo compenso da cui essa deve essere accompagnata, a condizione che quest’ultimo instauri una sufficiente correlazione tra il pregiudizio causato ai titolari dei diritti, derivante dalla previsione dell’eccezione, e l’utilizzo di loro opere protette da parte delle persone fisiche che agiscono per scopi privati e garantisca l’effettivo indennizzo di detto pregiudizio.

34.      La Corte ha affermato, in particolare, che un sistema di finanziamento dell’equo compenso basato sulla riscossione di un corrispettivo per copia privata sui dispositivi, sulle apparecchiature e sui supporti di riproduzione risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio» solamente qualora questi ultimi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e, conseguentemente, possano causare un pregiudizio ai titolari dei diritti sulle opere protette (18).

35.      Pertanto, la mera idoneità di un dispositivo o di un’apparecchiatura a realizzare copie in linea di principio basta a giustificare l’applicazione del corrispettivo per copia privata, a condizione che detti dispositivi o dette apparecchiature siano stati messi a disposizione delle persone fisiche in qualità di utenti privati, senza che sia necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio ai titolari dei diritti (19). Tale posizione si basa sulla tesi secondo cui è legittimo presumere che le persone fisiche sfruttino pienamente le funzioni di riproduzione dei dispositivi e delle apparecchiature e ne beneficino integralmente (20). Tale presunzione trova applicazione sia per i dispositivi e le attrezzature di riproduzione sia per i supporti di riproduzione.

36.      Pertanto, poiché è pacifico che le schede di memoria dei telefoni cellulari possono essere utilizzate dalle persone fisiche come supporti di riproduzione di opere o di altri materiali protetti, la riscossione del corrispettivo per copia privata su questi ultimi non può essere considerata illegittima, a condizione che esso sia effettivamente riscosso presso persone fisiche, le uniche ad esserne debitrici, per l’utilizzo che ne fanno a fini privati (21).

37.      Ne consegue che la funzione essenziale o principale delle schede di memoria dei telefoni cellulari non può, di per sé, essere rilevante a tal riguardo. Più precisamente, la circostanza che la copia ad uso privato non costituisca una delle funzioni essenziali o principali delle schede di memoria dei telefoni cellulari – supponendo che quest’affermazione possa essere dimostrata – di per sé non osta alla riscossione dell’equo compenso su dette schede, a condizione che esse possano essere utilizzate per tali scopi.

38.      A tal proposito, può aggiungersi che la direttiva 2001/29, sebbene precisi, al considerando 38, che occorre tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica, dal momento che «[l]a realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica», non formula alcuna distinzione in base alla funzione essenziale o principale dei supporti di riproduzione, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano analogici o digitali. Al contrario, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 concerne indistintamente qualsiasi supporto.

39.      Si può dunque concludere che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sulle schede di memoria dei telefoni cellulari, a condizione che sia garantito il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra le varie categorie di titolari di diritti e gli utenti di materiali protetti e che, pertanto, sussista un nesso tra tale riscossione e il presunto uso di dette schede per fini di riproduzione a titolo privato, posto che la funzione essenziale o principale di tali schede è ininfluente a questo proposito.

C –    Sulla coerenza della normativa danese rispetto agli obiettivi della direttiva 2001/29

40.      Al considerando 31 della direttiva 2001/29, si afferma, in sostanza, che le differenze tra le normative degli Stati membri relative alle eccezioni e alle limitazioni dei diritti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno e che esse possono accentuarsi con lo sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera delle opere. Nel considerando 32 della direttiva 2001/29 si legge, peraltro, che l’elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione da essa previsto tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno, con la precisazione, altresì, che «[g]li Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni».

41.      La Corte ha dichiarato, a tal proposito, che detto elenco di eccezioni «deve garantire un equilibrio tra le tradizioni giuridiche degli Stati membri ed il buon funzionamento del mercato interno». Ciò implica in particolare che, sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di istituire o meno tali eccezioni, conformemente alle loro tradizioni giuridiche, tuttavia, una volta operata la scelta di introdurre una determinata eccezione, essi devono applicarla in maniera coerente, «di modo che non possa pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, che mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno» (22).

42.      Spetta, dunque, al giudice a quo valutare se la scelta effettuata dal legislatore danese, consistente nella riscossione del corrispettivo per copia privata sulle schede di memoria dei telefoni cellulari, ma non su supporti quali i lettori MP3 e gli iPods, possa essere ritenuta coerente, ossia, in particolare, non tale da pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno. Ciò detto, sembra opportuno fornire al giudice del rinvio alcune indicazioni sulle modalità e sull’intensità del controllo che è chiamato ad effettuare a tal proposito.

43.      In primo luogo, è del tutto evidente che, in assenza di qualsiasi prescrizione della direttiva 2001/29 a tal proposito, gli Stati membri che hanno deciso di predisporre un sistema di equo compenso fruiscono di un ampio margine di manovra nella definizione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare detto compenso, poiché quest’ultimo può essere riscosso sia sui dispositivi che consentono la riproduzione che sui supporti destinati a raccogliere tali riproduzioni, per esempio.

44.      Nel caso di specie, il legislatore danese, in modo perfettamente legittimo, ha scelto di riscuotere il corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso su un certo numero di supporti per la registrazione sonora o di immagini adatti alla realizzazione di copie di opere protette per uso privato presso produttori e importatori.

45.      Tale ampio margine di manovra degli Stati membri trova, tuttavia, il proprio limite nell’obbligo loro imposto di garantire che detto compenso sia adeguato, ossia che la sua forma, le sue modalità e la sua entità siano determinati tenendo conto, in particolare, dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa della riproduzione delle loro opere o dei loro materiali protetti (23).

46.      Il considerando 38 della direttiva 2001/29, specificamente dedicato all’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, fornisce talune indicazioni su taluni elementi che possono essere presi in considerazione nell’ambito dell’esame che deve essere effettuato a tal proposito, in particolare sulla necessità di distinguere tra copie private su supporto analogico e copie private su supporto digitale (24).

47.      Orbene, dalla decisione di rinvio nonché dalle varie osservazioni scritte e orali sottoposte alla Corte emerge che il sistema di equo compenso predisposto in Danimarca instaura una distinzione tra i differenti supporti non già in funzione della loro natura analogica o digitale, ma soltanto, apparentemente, in base alla circostanza che siano amovibili (cassette, CD‑ROM, DVD, schede di memoria dei telefoni cellulari) o integrati in altre apparecchiature o dispositivi (lettori MP3, iPods). Peraltro, non emerge dagli atti, né è mai stato dedotto, che tale distinzione si fondasse sulla relativa importanza, obiettivamente dimostrata su basi statistiche, dell’utilizzo dei vari supporti per fini di riproduzione di opere o di altri materiali protetti e sulle rispettive incidenze economiche sui titolari dei diritti.

48.      Certamente, come affermato dal governo finlandese, non si può escludere che il trattamento differenziato delle schede di memoria dei telefoni cellulari possa essere giustificato da una differenza obiettiva attinente, in particolare, alle specificità dello stesso supporto, alle particolarità del suo utilizzo o, ancora, alle principali caratteristiche del sistema di compenso predisposto.

49.      Un sistema di compenso che escludesse la riscossione del corrispettivo per copia privata sui computer, che costituiscono delle apparecchiature o dei dispositivi di riproduzione digitale, potrebbe quindi essere giustificato, come sostenuto dal governo finlandese, sotto due aspetti. Da un lato, potrebbe essere giustificato dalla circostanza che i supporti che possono essere utilizzati con detti computer per realizzare riproduzioni ad uso privato sono essi stessi soggetti a detto corrispettivo. Dall’altro, potrebbe essere giustificato dal fatto che si può ritenere difficile, se non impossibile, distinguere gli usi privati dei computer dagli usi professionali e, dunque, conformarsi ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza Padawan (25).

50.      Tuttavia, un sistema di equo compenso che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziarlo soltanto sui supporti amovibili di riproduzione, ma che escluda tale riscossione sui supporti non amovibili integrati in dispositivi o apparecchiature, non può essere ritenuto compatibile con gli obiettivi della direttiva 2001/29 né di natura tale da soddisfare l’obbligo di risultato gravante sugli Stati membri.

51.      Nel procedimento principale, il corrispettivo per copia privata viene applicato su tutti i supporti di riproduzione ad eccezione dei supporti integrati in taluni dispositivi e apparecchiature, come i lettori MP3 e altri iPods, concepiti specificamente per la lettura di opere audio o video e riguardo ai quali si può legittimamente presumere che, dopo essere stati acquistati da soggetti privati, sono principalmente, se non esclusivamente, utilizzati come supporti di riproduzione ad uso privato.

52.      In tale ottica, può risultare difficile, prima facie, ritenere che il corrispettivo per copia privata istituito dalla normativa danese sia idoneo a realizzare l’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, consistente nel garantire ai titolari dei diritti un equo compenso adeguato ed effettivo connesso all’eventuale pregiudizio che subiscono a causa della riproduzione di loro opere o materiali protetti, limitando nel contempo gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e favorendo lo sviluppo della società dell’informazione nell’Unione europea. In via accessoria, neppure la mancata considerazione dei supporti di riproduzione non amovibili sembra conforme all’obbligo a carico degli Stati membri di tenere in debito conto, segnatamente, gli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto concerne la copia privata digitale (26).

53.      In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sui supporti di riproduzione amovibili, quali le schede di memoria dei telefoni cellulari, escludendolo nel contempo per i supporti non amovibili integrati in dispositivi o apparecchiature specificamente concepiti e principalmente utilizzati come supporti di riproduzione ad uso privato, senza che tale esclusione sia obiettivamente giustificata. Spetta al giudice del rinvio valutare le eventuali giustificazioni oggettive di tal esclusione e trarne le conseguenze.

VI – Sugli aspetti generali del regime del corrispettivo per copia privata (questioni dalla prima alla terza)

54.      Come già sottolineato, le prime tre questioni pregiudiziali del giudice del rinvio sollevano vari problemi di ordine molto generale relativi al sistema del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso, posto che tale giudice si interroga in particolare sull’incidenza sulla riscossione del corrispettivo per copia privata della fonte delle riproduzioni distinguendo varie ipotesi (prima questione pregiudiziale), dell’esistenza di misure tecnologiche di protezione efficaci (seconda questione pregiudiziale) o dell’entità del pregiudizio subito (terza questione pregiudiziale).

55.      Nell’ambito della prima questione pregiudiziale, essa distingue, pertanto, i casi delle riproduzioni realizzate da file il cui utilizzo sia autorizzato a seconda che detta autorizzazione abbia o meno dato luogo a remunerazione [prima questione pregiudiziale lettere a) e b)]. Successivamente, essa contrappone le riproduzioni realizzate da file memorizzati su vari supporti (CD‑ROM, DVD, lettori MP3, computer), a seconda che questi siano o meno protetti da misure tecnologiche efficaci [prima questione pregiudiziale lettere c) e d), e seconda questione pregiudiziale]. Infine, essa menziona le riproduzioni realizzate da file memorizzati su supporti detenuti da terzi [prima questione pregiudiziale, lettera e)], in particolare le riproduzioni realizzate da fonti illecite provenienti da Internet [prima questione pregiudiziale, lettera f)] e le riproduzioni realizzate diversamente da fonti lecite [prima questione pregiudiziale, lettera g)].

56.      Si deve osservare fin d’ora che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulle differenti ipotesi evocate nella prima questione pregiudiziale, lettere c) e d) (27) nonché f) (28), e, almeno in parte, nella prima questione pregiudiziale, lettere a) e b) (29).

A –    Sull’incidenza di un’autorizzazione di riproduzione, accompagnata o meno da una remunerazione [prima questione pregiudiziale, lettere a) e b)]

57.      Con la prima questione pregiudiziale, lettere a) e b), il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che la normativa di uno Stato membro possa prevedere la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sulle riproduzioni a titolo privato autorizzate dai titolari dei diritti, autorizzazione accompagnata, se del caso, da una remunerazione.

58.      Nella sentenza VG Wort e a. (30), la Corte ha affermato, in termini generali, che, nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista dall’articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso.

59.      Tuttavia, in detta sentenza, la Corte si è pronunciata soltanto sull’incidenza di un atto di autorizzazione sull’equo compenso, ma non sull’incidenza di un atto di autorizzazione accompagnato, se del caso, da una remunerazione o, più precisamente, di un atto di autorizzazione concesso dietro remunerazione o che include espressamente un equo compenso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ipotesi esplicitamente considerata dal giudice del rinvio nella prima questione pregiudiziale, lettera a). Più in generale, essa non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi in merito all’incidenza sulla riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso degli accordi di licenza d’uso conclusi a titolo oneroso tra i titolari dei diritti e gli utenti e, in particolare, delle licenze d’uso e di riproduzione dei file di opere legalmente acquistate in ambito commerciale, sulle piattaforme legali di download, specificamente contemplate nella decisione di rinvio.

60.      Si deve rilevare, a tal proposito, che il considerando 35 della direttiva 2001/29 precisa che, «[s]e i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte».

61.      Da tale considerando potrebbe dedursi che la direttiva 2001/29 demanda agli Stati membri il compito di decidere in merito all’opportunità di evitare qualsiasi surplus di compenso, ossia di vigilare affinché gli utenti non siano posti nella condizione di dover pagare due volte il corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso, una prima volta in occasione dell’acquisto legale in ambito commerciale dei file contenenti le opere e una seconda volta in occasione dell’acquisto dei supporti di riproduzione, ipotesi che sembra poter ricorrere nel procedimento principale.

62.      L’uso del condizionale (31) e, soprattutto, l’assenza di qualsiasi altra precisazione e di qualsiasi disposizione esplicita nella direttiva 2001/29 deporrebbero, infatti, a favore del riconoscimento non soltanto della massima libertà degli Stati membri a tal proposito, ma altresì di un completo potere discrezionale.

63.      Tuttavia, non mi sembra che si possa accogliere una simile interpretazione della direttiva 2001/29, poiché essa contravverrebbe agli obiettivi perseguiti da quest’ultima. Più in particolare, essa pregiudicherebbe lo stesso principio di un equo compenso volto all’adeguato indennizzo del pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa della riproduzione a titolo privato. Più in generale, essa contrasterebbe con l’esigenza di preservare un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, la quale implica che l’equo compenso costituisca il corrispettivo di tale pregiudizio e sia calcolato e percepito di conseguenza.

64.      Occorre ricordare, a tal proposito, che il considerando 45 della direttiva 2001/29 precisa che «[l]e eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 [della direttiva 2001/29] non dovrebbero (…) ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale».

65.      Di conseguenza, nell’eventualità, più o meno probabile, che si possa dimostrare che la riproduzione a titolo privato di opere protette è specificamente autorizzata dai titolari dei diritti e che, a questo titolo, tale autorizzazione dia luogo a una remunerazione o a qualsiasi altra forma di equivalente equo compenso, una simile riproduzione non può dar luogo alla riscossione di un equo compenso aggiuntivo (32).

66.      Certamente, la predisposizione di un sistema di corrispettivo per copia privata ai fini del finanziamento dell’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 che garantisca che esso non sia riscosso sulle riproduzioni a titolo privato realizzate da file la cui copia privata è autorizzata dietro una remunerazione equivalente a quella di detto compenso comporta, evidentemente, consistenti e assai concrete difficoltà di ordine pratico, in particolare quando detto corrispettivo è riscosso sui supporti di riproduzione presso i loro fabbricanti e i loro importatori, come avviene nel procedimento principale, sulla base di una presunzione di utilizzo di detti supporti da parte delle persone fisiche per fini privati (33).

67.      Tuttavia, tali difficoltà pratiche non possono giustificare la riscossione di un duplice equo compenso (34), nel contesto indicato supra al paragrafo 66. Al contrario, spetta agli Stati membri – in particolare nell’ambito delle loro competenze territoriali – prevedere la possibilità per qualsiasi persona fisica chiamata a pagare sulla base di due causali l’equo compenso dovuto sulla riproduzione a titolo privato di un’opera protetta di chiederne e ottenerne il rimborso.

68.      Dalle suesposte considerazioni emerge che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso previsto al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sulle riproduzioni ad uso privato che siano state specificamente autorizzate dai titolari dei diritti e, a tal titolo, abbiano dato luogo alla corresponsione di una remunerazione o a qualsiasi altra forma di equo compenso.

B –    Sull’incidenza delle misure tecnologiche di protezione [prima questione pregiudiziale, lettere c) e d), e seconda questione pregiudiziale]

69.      Con la prima questione pregiudiziale, lettere c) e d), il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osti a una normativa nazionale che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso previsto al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sulle riproduzioni ad uso privato dei file di opere protette a seconda che quest’ultime siano o meno protette mediante misure tecnologiche efficaci. Con la seconda questione pregiudiziale, esso si chiede, inoltre, in qual modo la normativa di uno Stato membro sull’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba tener conto delle misure tecnologiche efficaci contemplate al successivo articolo 6.

70.      Nella sentenza VG Wort e a. (35), la Corte ha dapprima precisato che le misure tecnologiche alle quali si riferisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 mirano a limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti, vale a dire ad assicurare una corretta applicazione di tale disposizione e a impedire, così, gli atti che non rispetterebbero le rigorose condizioni che detta disposizione comporta.

71.      Successivamente ha dichiarato, in sostanza, che né la circostanza che uno Stato membro non abbia garantito la corretta applicazione dell’eccezione per copia privata da esso istituita, limitando gli atti non autorizzati da parte dei titolari dei diritti (36), né la circostanza che i titolari dei diritti non abbiano applicato le misure tecnologiche di protezione cui possono volontariamente far ricorso (37) fanno venir meno la condizione dell’equo compenso prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in parola.

72.      Da tale sentenza emerge, quindi, che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa autorizza la riscossione del corrispettivo per copia privata a prescindere dall’uso o meno di efficaci misure tecnologiche di protezione da parte dei titolari dei diritti, il che fornisce una risposta perlomeno alla prima questione pregiudiziale, lettere c) e d), del giudice del rinvio.

73.      Ne consegue, più precisamente, che la circostanza che, allo scopo di ostacolare qualsiasi utilizzo non autorizzato delle loro opere protette, i titolari dei diritti abbiano fatto ricorso alle efficaci misure tecnologiche di protezione disponibili o che non vi abbiano fatto ricorso non incide sull’obbligo di garantire loro, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, un equo compenso per le riproduzioni di loro opere realizzate per fini privati. Equo compenso e misure tecnologiche di protezione efficaci, dunque, possono perfettamente coesistere, poiché l’utilizzo di tali misure, se del caso, incide soltanto sull’entità dell’equo compenso, vale a dire sul suo calcolo e sul suo importo (38).

74.      Tuttavia, la seconda questione pregiudiziale del giudice del rinvio verte proprio su tale incidenza.

75.      A tal proposito, si deve rilevare che la direttiva 2001/29 impone agli Stati membri, all’atto dell’applicazione dell’eccezione per copia privata, di tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci (39).

76.      Tuttavia, sebbene la direttiva 2001/29 faccia riferimento alla necessità di tener conto delle misure tecnologiche in sede di applicazione dell’equo compenso (40) o di tener conto dell’equo compenso nell’ambito del ricorso a misure tecnologiche (41), essa non fornisce nessuna precisazione riguardo a ciò che tale rilevanza implichi in concreto, né in un caso né nell’altro.

77.      Ne consegue, come sottolineato dall’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa VG Wort e a. (42), che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella definizione delle modalità nonché dell’intensità di tale rilevanza, nel rispetto sia degli obiettivi della direttiva 2001/29 che, più in generale, del diritto dell’Unione.

78.      In tale prospettiva, non spetta alla Corte indicare al giudice del rinvio, come suggerisce la sua seconda questione pregiudiziale, in qual modo detta prescrizione debba concretamente essere attuata dagli Stati membri. Tutt’al più la Corte potrà fornirgli talune indicazioni che, all’occorrenza, gli consentano di stabilire se le modalità di trasposizione e concreta attuazione di detta rilevanza nel diritto nazionale siano compatibili con la direttiva 2001/29, controllo che spetta a lui solo effettuare.

79.      Di conseguenza, ritengo che non occorra fornire una risposta specifica alla seconda questione pregiudiziale del giudice del rinvio, al di là della conclusione proposta supra al paragrafo 72.

80.      Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che né l’utilizzo né il mancato utilizzo di efficaci misure tecnologiche di protezione dei file di opere protette incidono sulla riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva.

C –    Sull’incidenza della fonte della copia privata [prima questione pregiudiziale, lettere da e) a g)]

81.      Con la prima questione pregiudiziale, lettere da e) a g), il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede la riscossione del corrispettivo per copia privata sulle riproduzioni ad uso privato realizzate da fonti appartenenti a terzi [prima questione pregiudiziale, lettera e)], da fonti illecite [prima questione pregiudiziale, lettera f)] e da fonti lecite [prima questione pregiudiziale, lettera g)].

82.      Nella sentenza ACI Adam e a. (43), la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che non faccia distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e la situazione in cui tale fonte sia illegale non è compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. È dunque possibile rispondere alla prima questione pregiudiziale, lettera f), mediante rinvio a detta sentenza e, più specificamente, al punto 1 del suo dispositivo.

83.      Per contro, poiché il giudice del rinvio non fornisce nessuna indicazione in merito alle situazioni indicate nella prima questione pregiudiziale, lettera g), risulta difficile per la Corte fornire una risposta utile e circostanziata.

84.      Infatti, il giudice del rinvio non fornisce nessuna precisazione su cosa siano i «file legalmente copiati», «da fonti legali» o «per cui non è stata rilasciata una licenza» cui fa riferimento. In particolare, non indica in quali circostanze né in base a quali condizioni tali file possano essere acquistati, utilizzati e, se del caso, copiati. Pertanto, non è possibile stabilire se la loro riproduzione a titolo privato sia di natura tale da causare un danno ai titolari dei diritti e dunque tale da giustificare la riscossione di un equo compenso, ai sensi dei principi, sopra richiamati, elaborati dalla Corte segnatamente nelle sentenze Padawan (44) e Stichting de Thuiskopie (45).

85.      Ciò premesso e per gli stessi motivi, non è possibile fornire una risposta a tale quesito mediante una lettura a contrario della sentenza ACI Adam e a. (46). La mera circostanza che i file riprodotti per scopi privati non siano illeciti, ai sensi di tale sentenza, non basta per concludere che possano dar luogo alla riscossione di un equo compenso.

86.      Resta da esaminare la prima questione pregiudiziale, lettera e), relativa alle riproduzioni ad uso privato realizzate da fonti appartenenti a terzi.

87.      Innanzitutto si osserverà che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale questione pregiudiziale non concerne la situazione in cui una persona delega a un terzo la riproduzione per scopi privati, per suo conto, di opere protette (47). Al contrario, emerge chiaramente anche dal suo testo che essa verte sulle situazioni in cui un soggetto realizza riproduzioni di opere o di materiali protetti da fonti «appartenenti» a un terzo, ossia, essenzialmente, da CD‑ROM o DVD che sono e rimangono di proprietà di un terzo o da file di opere protette le cui licenze d’uso sono di proprietà di una terza persona rispetto a colui che realizza la riproduzione a titolo privato.

88.      In tale ottica, si potrebbe pensare di fornire alla prima questione, lettera e), una risposta identica a quella fornita alla prima questione, lettera f), se si potesse riconoscere, e nella misura in cui si riconoscesse, che esse vertono rispettivamente su situazioni simili.

89.      Si potrebbe, quindi, ritenere che le riproduzioni realizzate da file di DVD, CD‑ROM, lettori MP3 o, ancora, di computer appartenenti a terzi, per riprendere l’elencazione del giudice del rinvio, sono pienamente assimilabili, in linea di principio, alle riproduzioni realizzate da opere illegalmente messe in circolazione su Internet (48).

90.      In tali ipotesi, le persone che realizzano simili riproduzioni non sono proprietarie (per gli oggetti materiali come i CD‑ROM e i DVD) o titolari delle licenze d’uso (per gli oggetti immateriali come i file legalmente scaricati sui siti di vendita on line) delle loro fonti, cosicché le riproduzioni realizzate in simili condizioni non possono in nessun caso rientrare nell’ambito della riproduzione a scopo privato.

91.      Un’assimilazione di tal genere, tuttavia, non è del tutto ovvia.

92.      Da un lato, non si può negare che la messa a disposizione, in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, di opere protette su Internet («uploading»), liberamente accessibili a un numero indeterminato e illimitato di persone, non è assimilabile al prestito di uno o anche di più CD‑ROM o DVD, nell’ambito di una cerchia privata, familiare o anche amicale, in ogni caso ristretta. Non si può negare neppure che le riproduzioni realizzate da file disponibili liberamente su Internet («downloading») non sono assimilabili alle riproduzioni realizzate da uno o più CD‑ROM o DVD prestati da un parente, da un amico, o anche da un semplice conoscente.

93.      Dall’altro lato, non si può ignorare che il prestito di un dispositivo o di un’apparecchiatura dotati di una memoria di massa (computer, dischi rigidi, lettori MP3 o altri iPods, o anche schede di memoria con grande capacità) contenente file di opere protette e la riproduzione di detti file da parte di terzi, ossia persone non titolari delle licenze d’uso dei file che contengono, rappresentano situazioni intermedie, non assimilabili né all’una («uploading» o «downloading» su Internet) né all’altra (prestiti e copie da supporti fisici nella sfera privata) delle due fattispecie sopra esaminate.

94.      In altri termini, non sembra possibile fornire una risposta unica e uniforme alla questione pregiudiziale del giudice del rinvio e sono necessarie alcune distinzioni e precisazioni, in funzione, in particolare, delle fonti delle riproduzioni e delle situazioni in cui esse si verificano.

95.      Ciò premesso, sembra che la normativa danese contenga taluni elementi di risposta a tal proposito. Infatti, l’articolo 12, paragrafo 1, del decreto n. 202 autorizza soltanto le copie «isolate» di opere a scopo d’uso privato, le quali non possono essere usate per altri fini. Prendendo quindi in considerazione soltanto le copie isolate, la normativa danese sembra distinguere le precise riproduzioni di opere limitate, che ricadrebbero nell’ambito della copia privata, dalle riproduzioni di massa di opere multiple, che ne esulerebbero. Peraltro, l’articolo 12, paragrafo 3, del decreto n. 202 prevede espressamente che «non è consentito senza il consenso dell’autore riprodurre copie in forma digitale sulla base di un esemplare prestato o affittato». La normativa danese sembra quindi escludere le riproduzioni realizzate da esemplari appartenenti a terzi, ma senza tuttavia precisare se si tratti di terzi che agiscono a titolo professionale e commerciale o di tutti i terzi, inclusi i parenti, gli amici, o anche i conoscenti che agiscono in un contesto privato.

96.      In ogni caso, spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare il diritto nazionale, stabilire il significato da attribuire a «copie isolate» e «esemplare prestato», posto che spetta al medesimo interpretare il diritto nazionale alla luce della direttiva 2001/29 ed esaminare le varie ipotesi elencate sulla base dei principi, sopra richiamati, elaborati dalla Corte nelle sentenze Padawan (49) e Stichting de Thuiskopie (50) e tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

D –    Sull’incidenza dell’entità minima del danno (terza questione pregiudiziale)

97.      Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osti alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sulle riproduzioni a titolo privato che causino soltanto un danno minimo ai titolari dei diritti. A tal proposito, esso si interroga, più specificamente, sul significato da attribuire all’indicazione che contenuta al considerando 35 della direttiva 2001/29.

98.      Al considerando 35, la direttiva 2001/29 menziona la possibilità per gli Stati membri di escludere, in talune situazioni in cui il danno causato ai titolari dei diritti sia minimo, la riscossione dell’equo compenso, senza tuttavia definire le fattispecie considerate né i criteri che consentano di accertare l’entità minima del danno (51).

99.      Se ne deduce che gli Stati membri che hanno scelto di istituire l’eccezione per copia privata dispongono del più esteso margine di manovra in sede di adozione delle disposizioni che derogano alla riscossione di un equo compenso in caso di danno minimo, con la precisazione che si tratta, in ogni caso, di una mera facoltà e non di un obbligo. Alla luce di tali circostanze, non è possibile contestare la mancata previsione di una siffatta deroga da parte di uno Stato membro.

100. Di conseguenza, la circostanza che la copia privata sulle schede di memoria di telefoni cellulari rappresenti soltanto un danno minimo per i titolari dei diritti – supponendo che ciò sia dimostrato – in linea di principio non è tale da ostacolare di per se la riscossione da parte di uno Stato membro del corrispettivo per copia privata su quest’ultime.

101. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sulle riproduzioni a titolo privato che causino soltanto un danno minimo ai titolari dei diritti.

VII – Sulle modalità di riscossione del corrispettivo per copia privata (sesta questione pregiudiziale)

102. La sesta questione del giudice del rinvio comprende vari capi strettamente connessi che riguardano tutti le modalità di riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

103. Innanzitutto, il giudice del rinvio si pone l’interrogativo di principio [sesta questione pregiudiziale, lettera a)] se, in sostanza, la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osti alla normativa di uno Stato membro che preveda l’obbligo incondizionato per i fabbricanti e/o gli importatori di schede di memoria dei telefoni cellulari di pagare il corrispettivo per copia privata su tali schede, vale a dire senza che questi ultimi, che vendono dette schede a professionisti, siano in grado di sapere se saranno rivendute da detti professionisti a privati o a professionisti.

104. Inoltre, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se e in qual misura la risposta a tale interrogativo di principio possa risultare diversa nel caso in cui detto obbligo non fosse, in talune ipotesi, incondizionato [sesta questione, lettere b) e c)]. Esso prende quindi in considerazione varie ipotesi in cui il fabbricante, l’importatore e/o il distributore potrebbero non essere tenuti ad assolvere il corrispettivo per copia privata ovvero potrebbero ottenere il rimborso del corrispettivo per copia privata versato nell’ipotesi in cui le schede di memoria siano vendute per uso professionale, in talune circostanze, ad alcune condizioni e secondo alcune modalità da esso elencate.

105. Dalla giurisprudenza della Corte, richiamata supra ai paragrafi da 23 a 32, e in particolare dalla sentenza Padawan (52), risulta che una normativa nazionale che prevede la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sui supporti di riproduzione risulta compatibile con le esigenze del giusto equilibrio solamente qualora detti supporti possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private, se esiste necessariamente un nesso tra l’applicazione di detto corrispettivo a tali supporti e il loro uso a fini di riproduzione a titolo privato.

106. Ne deriva che un corrispettivo per copia privata che, come quello in questione nella controversia di cui al procedimento principale, sia riscosso presso produttori e importatori dei supporti di riproduzione senza che siano presi in considerazione né lo status delle persone che infine li acquistino né l’uso che ne venga fatto e, più precisamente, senza distinguere i casi in cui essi siano acquistati da persone fisiche per fini di copia privata dai casi in cui siano acquistati da altre persone per fini manifestamente estranei a quelli di copia privata, non è conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

107. Certamente, nella stessa sentenza Padawan (53), la Corte ha riconosciuto che è consentito agli Stati membri, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati e obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato dalla riproduzione a titolo privato, istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un corrispettivo per copia privata a carico di persone diverse dagli utenti privati, a condizione che tali soggetti possano traslare il costo del corrispettivo stesso sugli utenti privati.

108. In tale contesto, non si può escludere completamente che una normativa nazionale che, come quella oggetto della controversia di cui al procedimento principale, preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sui supporti di riproduzione presso produttori e importatori di questi ultimi possa essere conforme al giusto equilibrio che occorre trovare tra gli interessi dei titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti, a condizione che detti produttori ed importatori possano effettivamente traslarlo sugli utenti che acquistino detti supporti e li utilizzino a scopo di copia privata o, ancora, che possano ottenerne il rimborso, qualora detti supporti siano acquistati per fini manifestamente estranei a quelli di copia privata.

109. Tuttavia, il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte nessun elemento che le consenta di stabilire, in termini precisi e circostanziati, se la normativa nazionale applicabile nella controversia di cui al procedimento principale garantisca che il corrispettivo per copia privata da essa istituito sia, in definitiva, effettivamente versato dalle persone cui spetti, in linea di principio, finanziare l’equo compenso richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ossia, nel caso di specie, alle persone fisiche acquirenti di supporti di riproduzione per realizzare riproduzioni di opere protette per il proprio uso privato.

110. La decisione di rinvio si limita, infatti, a richiamare l’articolo 39 del decreto n. 202, il quale prevede che debba versare una remunerazione chiunque produca o importi a fini commerciali cassette, videocassette o altri supporti su cui possano essere registrati suoni o immagini. Al di fuori delle varie ipotesi contemplate nella sesta questione, la decisione di rinvio non contiene, per contro, nessuna indicazione concreta e precisa né sulle circostanze in cui, eventualmente, i produttori, gli importatori o i distributori possano essere esonerati dal versamento del corrispettivo, né sulle concrete modalità con cui possano eventualmente ottenerne il rimborso.

111. Tuttavia, in ogni caso spetta soltanto al giudice del rinvio valutare se la normativa nazionale sia compatibile con le prescrizioni della direttiva 2001/29, alla luce degli elementi per l’interpretazione della direttiva 2001/29 forniti dalla Corte.

112. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla sesta questione del giudice del rinvio dichiarando che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che, in linea di principio, essa non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nella controversia di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sui supporti di riproduzione presso produttori ed importatori di questi ultimi, a condizione che detti produttori ed importatori possano effettivamente traslarlo sugli utenti che acquistano detti supporti a scopo di copia privata o ottenerne il rimborso se detti supporti sono acquistati per fini manifestamente estranei a quelli di copia privata. Spetta al giudice del rinvio valutare tali circostanze e trarne le conseguenze.

VIII – Conclusione

113. Sulla base delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali dell’Østre Landsret nei termini seguenti:

1)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sulle schede di memoria dei telefoni cellulari, a condizione che sia garantito il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra le varie categorie di titolari di diritti e gli utenti di materiali protetti e che, pertanto, sussista un nesso tra tale riscossione e il presunto uso di dette schede per fini di riproduzione a titolo privato, posto che la funzione essenziale o principale di tali schede è ininfluente a questo proposito.

Tuttavia, la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sui supporti di riproduzione amovibili, quali le schede di memoria dei telefoni cellulari, escludendolo nel contempo per i supporti non amovibili integrati in dispositivi o apparecchiature specificamente concepiti e principalmente utilizzati come supporti di riproduzione ad uso privato, senza che tale esclusione sia obiettivamente giustificata.

Spetta al giudice del rinvio valutare le eventuali giustificazioni oggettive di tale esclusione e trarne le conseguenze.

2)      La direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso di cui al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sulle riproduzioni ad uso privato realizzate da una fonte illecita nonché sulle riproduzioni ad uso privato che siano state specificamente autorizzate dai titolari dei diritti e, a questo titolo, abbiano dato luogo al versamento di una remunerazione o a qualsiasi altra forma di equo compenso.

3)      La direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che né l’utilizzo né il mancato utilizzo di efficaci misure tecnologiche di protezione dei file di opere protette incidono sulla riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso contemplato all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.

4)      La direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sulle riproduzioni a titolo privato che causino soltanto un danno minimo ai titolari dei diritti.

5)      La direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia di cui al procedimento principale, che preveda la riscossione del corrispettivo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso sui supporti di riproduzione presso produttori e importatori di questi ultimi, a condizione che detti produttori ed importatori possano effettivamente traslarlo sugli utenti che acquistino detti supporti a scopo di copia privata o ottenerne il rimborso, nel caso in cui i supporti stessi siano acquistati per fini manifestamente estranei a quelli di copia privata.

Spetta al giudice del rinvio valutare tali circostanze e trarne le conseguenze.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 167, pag. 10.


3 – Da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426.


4 –      C‑521/11, EU:C:2013:515.


5 –      Sentenza Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 21).


6 –      Sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 30); Stichting de Thuiskopie (EU:C:2011:397, punto 22), nonché Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punto 19).


7 – V. sentenze Stichting de Thuiskopie (EU:C:2011:397, punto 34), nonché Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punto 57).


8 –      Sentenza Padawan (EU:C:2010:620, punti 39 e 40).


9 –      Sentenze Padawan (EU:C:2010:620, punto 40); VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punti 31, 49 e 75); Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punto 47), nonché ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 50).


10 –      Sentenza Padawan (EU:C:2010:620, punti 42 e 50).


11 – Sentenze Padawan (EU:C:2010:620, punto 39), nonché Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punto 47).


12 –      V. considerando 35 della direttiva 2001/29 nonché sentenze Stichting de Thuiskopie (EU:C:2011:397, punto 23), e Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punti 20 e 40).


13 – V. sentenza Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punto 22).


14 – Ibidem (punto 21).


15 –      V., a tal proposito, sentenza ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punti da 38 a 40), nonché le mie conclusioni in tale causa (C‑435/12, EU:C:2014:1).


16 –      V. sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punti 73 e 79).


17 – V. considerando 32 della direttiva 2001/29 nonché le sentenze Padawan (EU:C:2010:620, punto 36), e ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punto 49).


18 –      V. sentenza Padawan (EU:C:2010:620, punto 52).


19 –      Ibidem (punti 53 e54).


20 – Ibidem (punti 55 e 56).


21 –      Poiché la sesta questione pregiudiziale del giudice del rinvio verte appunto su tale aspetto, essa sarà esaminata nel titolo VI.


22 –      V. sentenza ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punti 33 e 34).


23 –      In conformità al considerando 35 della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte.


24 –      Da tale punto di vista, si può rilevare che si osserva una convergenza tecnologica nelle memorie di massa inserite nei vari supporti digitali, poiché, per esempio, i dischi rigidi dei computer più recenti [i cosiddetti dischi «SSD» (Solid State Drive)] sono composti da vari circuiti di memoria flash (EEPROM o Electrically-erasable programmable read-only memory), come le schede di memoria dei telefoni cellulari, così come i principali lettori portatili di file MP3 di tipo iPods.


25 – EU:C:2010:620, punto 52. Su tale aspetto del problema, v. in prosieguo l’esame della sesta questione pregiudiziale.


26 –      V. considerando 5 e 39 della direttiva 2001/29.


27 –      Sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punti da 48 a 58).


28 –      Sentenza ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punti da 20 a 58).


29 –      Sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punti da 30 a 40).


30 –      EU:C:2013:426, punto 2 del dispositivo.


31 –      Perlomeno, è tale la mia interpretazione del considerando 35 della direttiva 2001/29, nonostante le variazioni che si possono constatare da una versione linguistica all’altra. V., per esempio, le versioni in lingua spagnola («puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por separado»), tedesca («kann gegebenenfalls keine spezifische oder getrennte Zahlung fällig sein») o francese («un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû») e le versioni in lingua inglese («no specific or separate payment may be due») o italiana («ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte»).


32 –      È possibile osservare che, su invito della Commissione, che nella sua comunicazione del 24 maggio 2011, intitolata «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale – Rafforzare la creatività e l’innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa» [COM(2011) 287 definitivo, punto 3.3.4], la propria intenzione di nominare un mediatore indipendente di alto livello incaricato di condurre le parti interessate ad accordarsi su taluni aspetti del corrispettivo per copia privata, il sig. Vitorino ha formulato raccomandazioni, di cui una verte proprio su tale punto. La prima delle sue raccomandazioni, infatti, propone di ammettere in forma chiara che le riproduzioni a titolo privato di opere acquistate nel contesto di servizi on line – dunque con la copertura di licenze dei titolari dei diritti – non causano nessun pregiudizio a questi ultimi e dunque non implicano nessun compenso sotto forma di un corrispettivo per copia privata (v., in particolare, pagg. da 6 a 8). V. il documento intitolato «Recommendations resulting from the Mediation on Private Copying and Reprography Levies» all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies-vitorino-recommendations_en.pdf.


33 –      Questione esaminata più specificamente nel titolo VI.


34 –      Si deve rilevare che la Corte ha già applicato la tesi secondo cui la direttiva 2001/29 osta a qualsiasi doppio pagamento di un equo compenso e può imporre un obbligo di rimborso, in particolare nella sentenza Amazon.com International Sales e a. (EU:C:2013:515, punto 65). In tale sentenza, infatti, essa ha dichiarato che un soggetto chiamato a pagare il corrispettivo per copia privata su un supporto di riproduzione utilizzato in uno Stato membro ma acquistato su Internet in un altro Stato membro deve poter chiedere e ottenere il rimborso del corrispettivo eventualmente pagato nel secondo Stato membro.


35 – EU:C:2013:426, punto 51. V., altresì, sentenza ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punto 43).


36 –      V. sentenze VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punti da 52 a 54), e ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punto 44).


37 –      V. sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punti da 55 a 57).


38 –      V, altresì, in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:34, paragrafo 95).


39 –      V. considerando 5 e 39 della direttiva 2001/29.


40 – V. considerando 35 e 39.


41 –      V. considerando 52.


42 – EU:C:2013:34, paragrafo 104.


43 –      EU:C:2014:254.


44 – EU:C:2010:620.


45 – EU:C:2011:397.


46 – EU:C:2014:254.


47 –      Si osserverà che, sebbene l’articolo 12, paragrafo 1, del decreto n. 202 consenta di «far riprodurre» delle copie, il paragrafo 4 di detto articolo limita considerevolmente tale possibilità, escludendo il diritto di avvalersi di un terzo per riprodurre copie, in particolare, di opere musicali, cinematografiche o letterarie.


48 –      Secondo l’espressione utilizzata dalla Corte nella sentenza ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punto 35).


49 – EU:C:2010:620.


50 – EU:C:2011:397.


51 –      I lavori preparatori della direttiva 2001/29 non forniscono ulteriori indicazioni. Ad oggi, la Corte non ha realmente avuto occasione di pronunciarsi a tal proposito, sebbene faccia riferimento al «danno minimo» ai punti 39 e 46 della sentenza Padawan (EU:C:2010:620).


52 – EU:C:2010:620, punti 52 e 53.


53 –      EU:C:2010:620, punti da 46 a 50. V., altresì, sentenza Stichting de Thuiskopie (EU:C:2011:397, punti 27 e 28).