Language of document : ECLI:EU:T:2010:539

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 dicembre 2010


Causa T‑364/09 P


Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Congedo ordinario — Comando a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale — Assenza ingiustificata — Detrazioni di giorni dal diritto a congedo ordinario — Art. 60 dello Statuto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 7 luglio 2009, causa F‑39/08, Lebedef/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑241 e II‑A‑1‑1305).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari — Rappresentanza — Tutela dei rappresentanti del personale — Portata

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1, sesto comma)

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

3.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

1.      L’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto mira, con la sua seconda frase, a salvaguardare i diritti dei membri del comitato del personale e dei funzionari che, per delega del comitato, facciano parte di un organo statutario o creato dall’istituzione, tutelandoli contro ogni pregiudizio che possano subire in conseguenza delle loro attività di rappresentanza statutaria del personale. Tale disposizione mira inoltre, con la sua prima frase, a facilitare la partecipazione dei funzionari alla rappresentanza del personale, consentendo loro, in particolare, di partecipare a quest’ultima durante il tempo di lavoro normalmente destinato ai compiti che essi sono tenuti a svolgere nella loro istituzione, e non in aggiunta ad esso.

Per contro, da una parte, tale disposizione non ha né per oggetto né per effetto di sottrarre i funzionari che svolgono tali attività di rappresentanza del personale, e che non beneficiano di un comando a tal fine, agli altri obblighi che discendono dallo Statuto, in particolare a quelli dell’art. 60, primo comma, di quest’ultimo. Al riguardo, il funzionario dev’essere in ogni momento a disposizione dell’istituzione. Dall’altra, il fatto di considerare le funzioni di rappresentanza statutaria come «parti dei compiti» da assolvere presso l’istituzione non significa affatto che il funzionario che li svolge sia, di conseguenza, presente nel suo servizio di assegnazione, né che egli non sia da considerare come assente dal detto servizio. Una siffatta interpretazione non risulta infatti né dal tenore letterale né dalla finalità dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto.

(v. punti 23 e 24)

Riferimento:

Tribunale 13 dicembre 2000, cause riunite T‑110/99 e T‑160/99, F/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑291 e II‑1333, punto 64)

2.      È inconferente e va respinto il motivo dedotto nell’ambito di un’impugnazione che è diretto contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che non costituiscono il necessario supporto della decisione oggetto di impugnazione.

(v. punto 31)

Riferimento:

Tribunale 19 gennaio 2010, causa T‑355/08 P, De Fays/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Dall’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda. Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

Inoltre, affermazioni troppo generiche e imprecise per poter essere oggetto di una valutazione giuridica devono essere considerate manifestamente irricevibili.

(v. punto 32)

Riferimento:

Corte 10 febbraio 2009, causa C‑290/08 P, Correia de Matos/Commissione, punto 18 e giurisprudenza ivi citata

Tribunale 6 maggio 2010, causa T‑100/08 P, Kerelov/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)

4.      L’obbligo di motivare le sentenze risulta dall’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso Statuto. Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica devono essere sufficientemente motivate perché il Tribunale sia in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tuttavia, tale obbligo non può essere interpretato nel senso di implicare che il Tribunale della funzione pubblica sia tenuto a replicare in dettaglio a ciascun argomento invocato dal ricorrente, specialmente se esso non presenta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non è fondato su elementi di prova circostanziati. La motivazione può essere implicita, a condizione che consenta alla parte interessata di conoscere le ragioni per le quali il giudice di primo grado non ha accolto le sue tesi ed al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punti 71-73)

Riferimento:

Tribunale 2 marzo 2010, causa T‑248/08 P, Doktor/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 1° settembre 2010, causa T‑91/09 P, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36 e giurisprudenza ivi citata)