Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 gugno 2004.

(Causa T-251/04)

Lingua processuale: il greco

Il 22 giugno 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Vasileos Kontolaimos e Ioannis Chalkias, ha proposto dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione delle Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE (GU L 156 del 30 aprile 2004).

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione, in sede di liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, ha escluso dal finanziamento comunitario svariate spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli ortofrutticoli e nel settore dell'ammasso pubblico, con il risultato che non sono state riconosciute come spese comunitarie legittime e sono state imputate a carico della Repubblica ellenica.

In particolare, alcune di tali spese riguardano l'ammasso pubblico di riso per gli esercizi 1999-2001. A giustificazione del mancato riconoscimento, la Commissione ha dedotto la consegna tardiva all'intervento di una parte del quantitativo di riso. A sostegno del suo ricorso, per quanto riguarda queste spese, la Repubblica ellenica deduce una violazione del principio di proporzionalità laddove la Commissione non ha riconosciuto la sussistenza di una forza maggiore, consistente in uno sciopero dei camion. Deduce inoltre una violazione del principio del legittimo affidamento, avendo gli uffici della Commissione omesso di prendere tempestivamente posizione in ordine alla comunicazione relativa all'intenzione di consegnare tardivamente all'intervento per ragioni di forza maggiore. La Repubblica ellenica deduce inoltre un difetto di motivazione sulla più specifica questione dell'inosservanza delle linee direttrici VI-5660/97, che prevedono l'applicazione di rettifiche forfetarie quando l'importo effettivo dei pagamenti irregolari non può essere determinato.

Un'altra parte delle spese escluse dal finanziamento riguarda una rettifica per inosservanza del pagamento del prezzo minimo ai produttori di pesche. Con riguardo a questo punto della decisione impugnata, la Repubblica ellenica ammette che sono state pagate direttamente le organizzazioni di produttori e non il trasformatore, ma si richiama a circostanze eccezionali che a suo parere giustificano tale comportamento, che essa ritiene compatibile con la finalità della politica agricola comune e dell'organizzazione comunitaria del mercato, affermando inoltre che non ne è derivato alcun danno. La Repubblica ellenica afferma inoltre che l'importo della rettifica è stato calcolato erroneamente.

Quanto alla rettifica del 2% relativa al programma di sostegno agli indigenti, la Repubblica ellenica deduce un'erronea interpretazione degli artt. 1, 2 e 9 del regolamento n. 3149/92 1, erronea valutazione delle circostanze di fatto e difetto di motivazione.

Per quanto riguarda la rettifica relativa al programma di azione triennale nel settore degli ortofrutticoli, la Repubblica ellenica deduce un'erronea interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 3816/92 2 nonché un'erronea valutazione delle circostanze di fatto, precisamente nel senso che doveva essere pagato ciò che è stato realizzato entro il triennio e non ciò che funzionava, così come dovevano essere pagate le azioni di ristrutturazione intraprese nel semestre successivo alla scadenza del triennio e sono state pagate il primo semestre del 2000.

Infine, la Repubblica ellenica eccepisce una generale invalidità, riferita a tutti i settori contemplati dalla decisione impugnata, allegando che la Commissione era all'epoca incompetente ad imporre rettifiche per i periodi controversi, secondo quanto previsto dagli artt. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 3, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/95 4, secondo cui la comunicazione prevista dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95 deve contenere una valutazione delle spese per cui si proporrà una rettifica, affinché siano calcolati i ventiquattro mesi che la precedono nell'imporre le rettifiche.

____________

1 - Regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1992, n. 3149, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50).

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3816, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG sezione "Garanzia" (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6).