Language of document : ECLI:EU:C:2020:237

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 marzo 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Ambito di applicazione – Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale – Misura di sospensione condizionale – Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato – Obbligo di legge»

Nella causa C‑2/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione dell’11 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2019, nel procedimento

A.P.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A.P., da  M. Lentsius e G. Sile, vandeadvokaadid;

–        per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

–        per il governo lettone, da V. Soņeca, L. Juškeviča e I. Kucina, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, M.M. Tátrai e V. Kiss, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e K. Toomus, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento, in Estonia, di una sentenza della Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Latgale, Lettonia), con la quale A.P. è stato condannato a una pena detentiva di tre anni, la cui esecuzione è stata sospesa.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 8 e 24 della decisione quadro 2008/947 sono del seguente tenore:

«(8)      Lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l’altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale.

(...)

(24)      Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri stessi in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni interessate e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà (...)».

4        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro così dispone:

«1.      La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.

2.      La presente decisione quadro si applica soltanto:

a)      al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;

b)      al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

c)      a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro».

5        L’articolo 2, punti da 1 a 4 e 7, di detta decisione quadro è del seguente tenore:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

1)      “sentenza” una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:

a)      una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;

b)      una sospensione condizionale della pena;

c)      una condanna condizionale;

d)      una sanzione sostitutiva;

2)      “sospensione condizionale della pena” una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;

3)      “condanna condizionale” una sentenza in cui l’imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;

4)      “sanzione sostitutiva” una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un’istruzione;

(...)

7)      “misure di sospensione condizionale” gli obblighi e le istruzioni imposti da un’autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale».

6        L’articolo 4 della medesima decisione quadro prevede quanto segue:

«1.      La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

a)      obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;

b)      divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;

(...)

d)      istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale;

(...)

f)      obbligo di evitare contatti con determinate persone;

g)      obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;

(...)

2.      In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute».

7        L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/947 così enuncia:

«1.      Qualora, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 o 2, l’autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell’allegato I.

2.      La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l’originale del certificato sono trasmessi all’autorità competente dello Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette».

8        L’articolo 8, paragrafo 2, di tale decisione quadro è del seguente tenore:

«L’autorità competente dello Stato di esecuzione può posticipare la decisione sul riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale quando il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o, se del caso, alla decisione di sospensione condizionale, entro un termine ragionevole fissato affinché il certificato sia completato o corretto».

9        L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, di detta decisione quadro così dispone:

«1.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:

a)      il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;

(...)

3.      Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), j) e k), l’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, comunica, con ogni mezzo appropriato, con l’autorità competente dello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie».

10      L’articolo 14, paragrafo 1, della stessa decisione prevede quanto segue:

«L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

a)      la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;

b)      la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c)      l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale».

11      L’articolo 20, paragrafo 2, della decisione 2008/947 così dispone:

«Qualora nello Stato di emissione sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona in questione, l’autorità competente di detto Stato può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di ritrasferirle la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza. In tal caso, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire la competenza all’autorità competente dello Stato di emissione».

 Diritto estone

12      L’articolo 73, paragrafo 1, del Karistusseadustik (codice penale) è del seguente tenore:

«Se un giudice, tenuto conto delle circostanze del reato commesso e dell’autore del reato, rileva che non è opportuna l’esecuzione della pena detentiva inflitta per un periodo determinato o il pagamento della multa da parte dell’autore del reato, può disporre la sospensione condizionale totale o parziale della pena inflitta. La pena può essere integralmente oggetto di sospensione condizionale, salvo diversa disposizione contenuta nella parte speciale del presente codice. In ipotesi di sospensione condizionale della pena, la pena inflitta non è eseguita in tutto o in parte se l’autore del reato non commette un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione condizionale stabilito dal tribunale (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      Con sentenza del 24 gennaio 2017, la Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Latgale) ha condannato A.P. a una pena detentiva di tre anni, la cui esecuzione è stata sospesa.

14      Il 22 maggio 2017 il Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia, Estonia) ha trasmesso al Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju, Estonia) una domanda di riconoscimento ed esecuzione di detta sentenza in Estonia proveniente dalle autorità competenti lettoni.

15      Con ordinanza del 16 febbraio 2018, il Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju) ha accolto tale domanda.

16      In seguito all’appello proposto da A.P., la Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallin, Estonia) ha confermato tale ordinanza, con ordinanza del 21 marzo 2018.

17      A.P. ha impugnato quest’ultima ordinanza dinanzi al giudice del rinvio.

18      Tale giudice considera, alla luce della sentenza del 24 gennaio 2017 della Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Latgale), che la sospensione dell’esecuzione della pena irrogata a carico di A.P. è subordinata solo all’obbligo, derivante dall’articolo 73, paragrafo 1, del codice penale estone, di astenersi dal commettere un nuovo reato doloso.

19      Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che un tale obbligo non corrisponda ad alcuna delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive previste all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947.

20      Poiché il diritto estone autorizza il riconoscimento di una sentenza in base a tale decisione quadro solo a condizione che essa imponga almeno una di tali misure di sospensione condizionale o una di tali sanzioni sostitutive, il giudice del rinvio si chiede se la suddetta decisione quadro debba essere interpretata nel senso che prevede il riconoscimento di una sentenza, come quella pronunciata il 24 gennaio 2017 dalla Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Latgale).

21      In tale contesto, la Riigikohus (Corte suprema, Estonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il riconoscimento di una sentenza di uno Stato membro e la sorveglianza della sua esecuzione siano conformi alla [decisione quadro 2008/947], anche qualora mediante tale sentenza la persona sia stata condannata con pena sospesa senza imporre ulteriori obblighi, sicché l’unico obbligo a carico di detta persona consiste nell’astenersi dal commettere un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione condizionale (si tratta di una sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 73 del codice penale estone)».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

22      Il governo lettone fa valere che la questione sottoposta è irricevibile, in quanto la decisione di rinvio è fondata su un’interpretazione erronea del diritto lettone, il che consentirebbe di concludere che non esiste una effettiva controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

23      A tal riguardo esso sostiene, in primo luogo, che il giudice del rinvio considera erroneamente che ad A.P. sarebbe imposto solo l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione condizionale, poiché il diritto lettone consente la revoca della sospensione condizionale anche in caso di reato non doloso e impone, in modo automatico, determinate misure di sospensione condizionale a carico delle persone condannate a una pena detentiva con sospensione condizionale.

24      In secondo luogo, detto governo sostiene che i giudici estoni, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della decisione quadro 2008/947, avrebbero dovuto chiedere ai giudici dello Stato di emissione di fornire loro tutte le informazioni necessarie per completare il certificato che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro, correda la sentenza trasmessa dall’autorità competente lettone. Il giudice del rinvio, se si fosse conformato a tale obbligo, avrebbe constatato che non esisteva una controversia pendente nel procedimento principale.

25      Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

26      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

27      Inoltre, la Corte è tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, a prescindere dalle censure mosse dal governo lettone alla valutazione, contenuta nella decisione di rinvio, degli effetti della sentenza che ha condannato A.P. a una pena detentiva con sospensione condizionale, l’esame del presente rinvio pregiudiziale deve essere compiuto in base a tale valutazione [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella di rifugiato), C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

28      In tale contesto, l’argomento del governo lettone relativo all’esistenza di un obbligo dei giudici estoni di raccogliere informazioni presso i giudici lettoni non può essere accolto. In effetti, spetta al giudice del rinvio verificare se dispone di tutte le informazioni che devono essere trasmesse ai sensi della decisione quadro 2008/947 e, in particolare, se il certificato previsto all’articolo 6 di quest’ultima debba essere completato. Pertanto, dato che il giudice del rinvio ha considerato che disponeva di elementi sufficienti per stabilire, in base alle norme del diritto nazionale pertinenti, gli effetti della sentenza che ha condannato A.P. a una pena detentiva con sospensione condizionale, non spetta alla Corte rimettere in discussione tale valutazione.

29      Dalle considerazioni che precedono discende che gli argomenti dedotti dal governo lettone non sono sufficienti per dimostrare che la questione sottoposta non ha manifestamente alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale e che tali argomenti non sono, quindi, tali da rovesciare la presunzione di rilevanza da cui è assistita tale questione.

 Nel merito

30      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione è sospesa a condizione del solo rispetto di un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientri nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro.

31      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947, quest’ultima si applica soltanto al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale, al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le altre decisioni relative a tale riconoscimento o a tale sorveglianza.

32      Dall’articolo 2, punto 1, della decisione quadro in esame discende che con il termine «sentenza» si intende, ai fini della decisione quadro, una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato membro di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone una delle misure elencate all’articolo 2, punto 1, lettere da a) a d), della medesima decisione quadro.

33      Poiché la questione sottoposta verte sul riconoscimento di una decisione giudiziaria che impone una pena detentiva la cui esecuzione è sospesa, si deve accertare se una tale decisione giudiziaria debba essere considerata come una sentenza, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della decisione quadro 2008/947, in base all’articolo 2, punto 1, lettera b), di detta decisione quadro, il quale riguarda le decisioni giudiziarie che impongono una sospensione condizionale della pena.

34      La nozione di «sospensione condizionale della pena» è definita all’articolo 2, punto 2, di detta decisione quadro come una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale.

35      Di conseguenza, occorre accertare se l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale costituisca una misura di sospensione condizionale, ai sensi della decisione quadro 2008/947.

36      A tal riguardo, dall’articolo 2, punto 7, di tale decisione quadro risulta che costituiscono misure di sospensione condizionale, ai fini di detta decisione quadro, gli obblighi e le istruzioni imposti da un’autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato membro di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale.

37      Poiché tale disposizione non riserva la qualifica di «misure di sospensione condizionale», ai sensi di detta decisione quadro, a determinati tipi specifici di obblighi, l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale può, quindi, essere considerato come una tale misura di sospensione condizionale allorché costituisce la condizione cui è subordinata la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva.

38      Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947 specifica che quest’ultima si applica alle misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive da essa elencate e limita, quindi, in linea di principio, il suo ambito di applicazione a tali misure di sospensione condizionale e a tali sanzioni sostitutive.

39      È vero che è possibile discostarsi da tale limitazione in determinate situazioni, dal momento che ogni Stato membro dispone, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, della facoltà di comunicare le altre misure di sospensione condizionale o le altre sanzioni sostitutive che è disposto a sorvegliare.

40      Dalla decisione di rinvio risulta, però, che la Repubblica di Estonia non si è avvalsa di tale facoltà e che il diritto estone prevede soltanto la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive previste all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947.

41      In tale contesto, si deve rilevare che l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale non è esplicitamente menzionato tra le categorie di obblighi e di istruzioni elencate da tale disposizione.

42      Ciononostante, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione quadro si riferisce alla categoria più vasta delle «istruzioni riguardanti il comportamento».

43      Poiché quest’ultima formulazione non è definita da detta decisione quadro, secondo una giurisprudenza costante della Corte si deve determinare il significato e la portata di quest’ultima conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui è utilizzata (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

44      In proposito si deve rilevare, in primo luogo, che l’obbligo imposto a una persona condannata di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, dal momento che costituisce un’istruzione volta a determinare la condotta di detta persona, dev’essere considerato come rientrante nelle «istruzioni riguardanti il comportamento», nel senso abituale di tale espressione nel linguaggio corrente.

45      In secondo luogo, il contesto in cui rientra l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947 indica anch’esso che detta disposizione dev’essere interpretata nel senso che essa include, segnatamente, un tale obbligo.

46      Anzitutto, se è vero che il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di applicare tale decisione quadro a detto obbligo nonostante che, a suo avviso, quest’ultimo non implichi l’attuazione di misure di sorveglianza attiva da parte dello Stato membro di esecuzione, occorre rilevare che più misure di sospensione condizionale menzionate all’articolo 4 di detta decisione quadro non richiedono necessariamente l’attuazione di tali misure di sorveglianza. Così avviene segnatamente nel caso del divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite, dell’obbligo di evitare contatti con determinate persone o, ancora, dell’obbligo di evitare contatti con determinati oggetti, divieto e obbligo contemplati all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), f) e g), della medesima decisione quadro.

47      Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, della decisione quadro 2008/947 prevede che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è competente, segnatamente, per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, in particolare qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

48      Come risulta dall’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta decisione quadro, le decisioni adottate a tale titolo possono prevedere la modifica di una misura di sospensione condizionale, la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale o la revoca della sospensione dell’esecuzione.

49      Ne consegue che uno degli effetti del riconoscimento di una sentenza che irroga una pena sospesa condizionalmente è di conferire all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione il potere di adottare le misure relative alla sospensione condizionale della pena inizialmente accordata, che risultano necessarie qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

50      In tali condizioni, interpretare l’elenco contenuto all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947 nel senso che non include l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato condurrebbe a un risultato paradossale.

51      Infatti, una tale interpretazione implicherebbe che, qualora la persona condannata commettesse un nuovo reato, all’autorità competente dello Stato membro in cui detta persona risiede sarebbe necessariamente negato il potere di adottare ulteriori misure nell’ipotesi in cui la sentenza che irroga una pena con sospensione condizionale vincoli il mantenimento di detta sospensione condizionale al solo rispetto del suddetto obbligo. Orbene, detto potere sarebbe riconosciuto a tale autorità nell’ipotesi in cui detta sospensione condizionale fosse subordinata a un altro obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, senza legame diretto con l’eventuale commissione di un nuovo reato. Quest’ultima soluzione si applicherebbe, in particolare, nel caso in cui tale altro obbligo avesse una portata molto limitata, come l’obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro, o nell’ipotesi in cui tale altro obbligo fosse privo di qualsiasi legame con lo Stato membro di esecuzione, come il divieto di frequentare determinate zone definite dello Stato membro di emissione, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della medesima decisione quadro.

52      In terzo luogo, ammettere la possibilità di riconoscere, in forza della decisione quadro 2008/947, una sentenza che ha irrogato una pena condizionalmente sospesa laddove l’esecuzione di tale pena sia sospesa alla sola condizione di astenersi dal commettere un nuovo reato è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta decisione quadro. Infatti, discende dal suo articolo 1, paragrafo 1, nonché dai suoi considerando 8 e 24, che detta decisione quadro persegue tre obiettivi complementari, ossia favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale, impedendo la recidiva, e favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato membro di condanna.

53      In particolare, le autorità dello Stato membro in cui risiede la persona condannata sono più idonee, in via generale, a sorvegliare il rispetto dell’obbligo in esame e a trarre le conseguenze derivanti da una sua eventuale violazione, poiché esse si trovano, in linea di principio, in una posizione migliore per valutare la natura di tale violazione, la situazione del suo autore nonché le prospettive di riabilitazione di quest’ultimo.

54      Inoltre, occorre rilevare che il nesso stabilito tra la sospensione dell’esecuzione della pena e l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato mira a scoraggiare la recidiva. Pertanto, consentire all’autorità competente dello Stato membro di residenza di trarre le conseguenze derivanti da una eventuale violazione dell’obbligo in esame è tale da contribuire al perseguimento dell’obiettivo di proteggere le vittime e il pubblico in generale.

55      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale può, in linea di principio, costituire una misura di sospensione condizionale, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della decisione 2008/947, qualora costituisca una condizione cui è subordinata la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva.

56      Tuttavia, è necessario sottolineare che l’articolo 2, punto 2, di detta decisione quadro specifica che le misure di sospensione condizionale in relazione a una sospensione condizionale della pena possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente.

57      Inoltre, dall’articolo 2, punto 7, di detta decisione quadro risulta che le misure di sospensione condizionale cui quest’ultima si riferisce sono, per definizione, «impost[e] da un’autorità competente».

58      Ne consegue che spetta all’autorità competente dello Stato membro di emissione stabilire le condizioni cui è subordinata la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura restrittiva della libertà irrogata, in modo da consentire alle autorità dello Stato membro di esecuzione di individuare, in base alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale, le misure di sospensione condizionale imposte alla persona condannata. Incombe al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto degli elementi contenuti nella sentenza trasmessa, così avvenga nel procedimento principale.

59      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione sia sospesa alla sola condizione di rispettare un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientra nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, purché tale obbligo di legge risulti da detta sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base a detta sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

60      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione sia sospesa alla sola condizione di rispettare un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientra nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, purché tale obbligo di legge risulti da detta sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base a detta sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: l’estone.