Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

13 novembre 2014 (*)

«Funzione pubblica – Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Procedura di selezione in due fasi – Preselezione in seno alla Commissione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Obbligo per il consiglio di amministrazione dell’EMA di scegliere il direttore esecutivo tra i candidati selezionati dalla Commissione – Ricorso di annullamento – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Candidati membri del consiglio di amministrazione dell’EMA figuranti sull’elenco dei candidati selezionati dalla Commissione – Nomina del candidato membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Dovere di imparzialità – Violazione – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale separabile dall’illecito che giustifica l’annullamento – Prova – Insussistenza»

Nella causa F‑2/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Emil Hristov, residente in Sofia (Bulgaria), rappresentato da M. Ekimdjiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e D. Stefanov, successivamente da J. Currall e N. Nikolova, in qualità di agenti,

e

Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata inizialmente da V. Salvatore e T. Jablonski, successivamente da J. Currall e da N. Nikolova, in qualità di agenti,

convenute,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, da K. Bradley e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: J. Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2012, il sig. Hristov chiede, da una parte, l’annullamento di svariate decisioni adottate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di selezione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e della decisione del consiglio di amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011 relativa alla nomina di tale direttore esecutivo e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale subito a seguito dell’adozione di tali decisioni.

 Contesto normativo

2        Il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1), prevede, all’articolo 64, paragrafo 1, quanto segue:

«Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su altri organi d’informazione. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento (…) e a rispondere alle domande dei suoi membri (…)».

3        L’articolo 65 del regolamento n. 726/2004 dispone:

«1.      Il consiglio di amministrazione si compone di un rappresentante di ogni Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di due rappresentanti del Parlamento (…).

(…)

La nomina dei membri del consiglio di amministrazione avviene in modo da garantire i più alti livelli di qualifica, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e la distribuzione geografica più ampia possibile nell’ambito dell’Unione europea.

2.      I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base delle loro conoscenze specialistiche pertinenti nella gestione e, ove opportuno, dell’esperienza nel settore dei medicinali per uso umano e veterinario.

3.      Ogni Stato membro e la Commissione nominano i loro membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente che sostituisce e vota per il membro in sua assenza.

(…)

7.      Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

(…)».

4        L’articolo 66 del regolamento n. 726/2004 stabilisce che il consiglio di amministrazione dell’EMA nomina il direttore esecutivo.

5        Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 726/2004:

«Il personale dell’[EMA] è soggetto ai regolamenti e normative applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee. L’[EMA] esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie norme d’applicazione».

6        In applicazione dell’articolo 65, paragrafo 7, del regolamento n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha adottato, il 13 dicembre 2007, il proprio regolamento interno, il quale ha successivamente subito diverse modifiche. Nella sua versione del 10 dicembre 2009, applicabile alla controversia, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno dispone:

«I membri [del consiglio di amministrazione] dichiarano, in occasione di ciascuna riunione, ogni interesse particolare che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza riguardo ai punti iscritti all’ordine del giorno. Tali dichiarazioni sono rese accessibili al pubblico».

7        Gli orientamenti SEC(2009) 27/2 della Commissione, del 12 gennaio 2009, relativi alla selezione e alla nomina dei direttori delle agenzie di regolazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni (in prosieguo: gli «orientamenti»), stabiliscono le varie fasi della procedura di selezione dei direttori della maggior parte delle agenzie dell’Unione europea. Per quanto riguarda le agenzie di regolazione, tra le quali l’EMA, essi dispongono che il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione.

8        Il punto 7 degli orientamenti, intitolato «Preselezione», prevede:

«nel caso standard in cui la Commissione sia incaricata di redigere la [“]short list[”] dei candidati (…), la procedura di preselezione è condotta da un comitato di preselezione che deve individuare i candidati più qualificati e trasmettere un progetto di elenco al comitato consultivo per l[e] nomin[e] (…).

La [direzione generale] di riferimento costituisce un comitato di preselezione su proposta dell’unità delle risorse umane della [direzione generale] di riferimento. I membri provenienti dalla Commissione sono nominati dal direttore generale.

7.1 Il comitato di preselezione

–        Membri

Il comitato di preselezione si compone di tre alti dirigenti della Commissione che devono avere almeno lo stesso grado e funzioni di pari livello rispetto al direttore dell’agenzia.

Di regola, il comitato di preselezione comprende:

–        il direttore generale della [direzione generale] di riferimento o il vicedirettore generale di tale [direzione generale], che ne assume la presidenza;

–        un direttore della [direzione generale] di riferimento;

–        un direttore di un’altra direzione generale, di preferenza della stessa famiglia della [direzione generale] di riferimento e che possieda, se possibile, una competenza specifica nel settore di attività dell’agenzia;

(…)

–        Osservatore

Quando il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione o dal Consiglio [dell’Unione europea], questi ultimi possono designare un osservatore per rappresentarli in seno al comitato di preselezione.

(…)

7.2 Esame delle candidature

(…)

7.2.1 Esame dei criteri di ammissibilità e fissazione di uno schema di valutazione da parte del comitato di [preselezione]

Il comitato di preselezione stabilisce una check[-]list e procede all’esame dei criteri di ammissibilità.

Il comitato di preselezione predispone inoltre uno schema di valutazione in base ai criteri di selezione stabiliti nell’avviso di posto vacante. Tale schema permette di confrontare il profilo del candidato con le competenze specifiche richieste per il posto quali notificate nell’avviso di posto vacante.

(…)

Al termine di questa valutazione, il comitato di preselezione approva un elenco di candidati preselezionati, considerati i più rispondenti al profilo ricercato e che soddisfano alle qualificazioni fissate nell’avviso di posto vacante.

(…)

7.2.4 La relazione del comitato di preselezione

Il comitato di preselezione redige una relazione completa che fornisce informazioni dettagliate su ciascun colloquio, una valutazione qualitativa di tutti i candidati, nonché una proposta di elenco dei candidati considerati come i più qualificati.

La relazione è stilata dal presidente del comitato di preselezione (…).

Il segretario del comitato trasmette la relazione al segretario generale nella sua qualità di presidente del [comitato consultivo per le nomine], al segretario del [comitato consultivo per le nomine], alla [direzione generale del personale e dell’amministrazione] e al [membro della Commissione] della [direzione generale] di riferimento.

(…)».

9        Il punto 8 degli orientamenti, dal titolo «Passaggio dinanzi al comitato consultivo per le nomine (…) e colloquio con il/i [membro/membri della Commissione]», è così formulato:

«A motivo del ruolo svolto dalla Commissione nelle procedure di nomina dei direttori, il [comitato consultivo per le nomine], quale garante di un reclutamento di qualità degli alti dirigenti, ha la funzione di presentare alla Commissione un elenco d[i] candidati considerati come i più qualificati per il posto di direttore di agenzia.

(…)

8.1 Composizione del [comitato consultivo per le nomine]

Per la selezione dei direttori di agenzia, (…) il [comitato consultivo per le nomine] si compone dei seguenti membri:

–        il direttore generale del personale e dell’amministrazione, che ne assume la presidenza;

–        il capo di gabinetto del [membro della Commissione] incaricato del personale e dell’amministrazione;

–        il relatore permanente del [comitato consultivo per le nomine];

–        il relatore designato per la procedura di selezione;

–        Il segretario generale aggiunto;

–        il direttore generale della [direzione generale] di riferimento (…);

(…)

8.2 Parere del [comitato consultivo per le nomine] e centro di valutazione (…)

8.2.1 [Prima] tappa della procedura del [comitato consultivo per le nomine]: parere previo

a) Procedura

Il segretariato del [comitato consultivo per le nomine] trasmette la relazione e il progetto di elenco de[i] candidati redatto dal comitato di preselezione ai membri interessati del [comitato consultivo per le nomine] affinché essi si pronuncino con procedura scritta.

Tre situazioni ipotetiche sono possibili:

–        approvazione delle conclusioni della relazione da parte del [comitato consultivo per le nomine], compreso l’elenco dei candidati proposto dal comitato di preselezione;

–        approvazione delle conclusioni della relazione da parte del [comitato consultivo per le nomine] con modifica dell’elenco dei candidati proposto dal comitato di preselezione. Il [comitato consultivo per le nomine] può riservarsi il diritto vuoi di aggiungere all’elenco del comitato di preselezione candidati che hanno sostenuto un colloquio con tale comitato senza essere stati prescelti da quest’ultimo, vuoi di ritirare qualche candidato;

–        obiezione del [comitato consultivo per le nomine] o di uno dei suoi membri nei confronti delle conclusioni della relazione di preselezione. In tal caso, il segretario del [comitato consultivo per le nomine] può chiedere al presidente del comitato di preselezione chiarimenti scritti e/o informazioni ulteriori. Se l’obiezione viene mantenuta, il [comitato consultivo per le nomine] può aggiungere un punto all’ordine del giorno di una delle sue riunioni settimanali relativo all’elenco dei candidati preselezionati. Il direttore generale della [direzione generale] di riferimento e il relatore vi sono invitati per discutere della relazione del comitato di preselezione.

Dopo che il [comitato consultivo per le nomine] ha approvato la relazione e il progetto di elenco dei candidati selezionati dal comitato di preselezione, esso emette un parere previo.

b) Informazioni ai candidati

Il segretario del [comitato consultivo per le nomine] invita i candidati selezionati a sostenere un colloquio con il [comitato consultivo per le nomine], nonché alcuni test in un centro di valutazione. (…)

Parallelamente, il segretario del [comitato consultivo per le nomine] notifica il parere emesso dal [comitato consultivo per le nomine] al/ai candidato/i invitato/i al/ai colloquio/colloqui con il comitato di preselezione ma non prescelto/i dal [comitato consultivo per le nomine] per sostenere un colloquio.

8.2.2 Centro di valutazione

I candidati selezionati per sostenere un colloquio con il [comitato consultivo per le nomine] sono convocati per sostenere test di valutazione presso un consulente esterno in materia di reclutamento (…).

8.2.3 [Seconda] fase della procedura del [comitato consultivo per le nomine]: parere finale

Il [comitato consultivo per le nomine] sente i candidati che figurano sull’elenco da esso redatto in occasione del suo parere previo.

A seguito di tali colloqui, il [comitato consultivo per le nomine] emette il suo parere finale sotto forma di un progetto di elenco di candidati il cui profilo gli sembra il più adeguato al posto di direttore di agenzia e che contiene, in quanto possibile, il nome di più candidati. Il parere del [comitato consultivo per le nomine], firmato dal suo presidente, è trasmesso ai gabinetti del [membro della Commissione] incaricato del personale e dell’amministrazione e del [membro della Commissione della direzione generale] di riferimento come documento di base per condurre i loro colloqui.

(…)

8.3 Audizione da parte del/dei [membro/i della Commissione]

Il/i [membro/i della Commissione della direzione generale] di riferimento sente/sentono i candidati selezionati dal [comitato consultivo per le nomine] nel suo parere finale.

Anche il [membro della Commissione] incaricato del personale e dell’amministrazione può, se lo desidera, sentire i candidati designati o qualsiasi altro candidato che consideri possa essere designato. A tal fine, egli si basa sui criteri di selezione pubblicati e sui principi comunemente ammessi che disciplinano le nomine degli alti dirigenti della Commissione.

(…)».

10      Il punto 10 degli orientamenti, intitolato «Adozione della short[-]list dei candidati e nomina da parte dell’autorità di nomina», è così formulato:

«10.1 Adozione della proposta

Quando i candidati sono sentiti dal o da(i) [membro/i della Commissione della direzione generale] di riferimento, questo/i ultimo/i chiede/chiedono al gabinetto del [membro della Commissione] incaricato del personale e dell’amministrazione di sottoporre alla Commissione l’elenco de[i] candidati designati.

La Commissione adotta un elenco di candidati nell’ambito delle questioni diverse amministrative e di bilancio (…) che è trasmesso all’autorità di nomina dal [membro della Commissione della direzione generale] di riferimento (…).

(…)

10.3 Colloquio dei candidati con l’autorità di nomina

L’autorità di nomina – il consiglio di amministrazione per la maggior parte delle agenzie (…) – sente i candidati che figurano sull’elenco de[i] candidati prescelti.

(…)

10.4 Audizione dinanzi al Parlamento

Qualora il regolamento di base lo preveda, prima di essere nominato, il candidato designato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento (…) e a rispondere ai quesiti posti dai suoi/loro membri.

Attualmente, i direttori delle sette agenzie seguenti devono essere sentiti dal Parlamento prima della loro nomina: (…) [EMA] (…).

10.5 Nomina dei candidati da parte dell’autorità di nomina

A seguito di tali colloqui e dell’eventuale audizione dinanzi alla/e commissione/i del Parlamento […], l’autorità di nomina nomina il candidato da [essa] prescelto per il posto di direttore di agenzia.

(…)».

11      L’avviso di posto vacante per il posto di direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) (grado AD 15) COM/2010/10286 (GU C 296 A, pag. 1, in prosieguo: l’«avviso di posto vacante controverso») prevede:

«(…)

Cosa offriamo

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’[EMA] ne cura le relazioni con l’esterno e deve rispondere del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

(…)

Selezione e nomina

Per procedere alla selezione sarà nominato un [comitato] di preselezione. Tale [comitato] convocherà a un colloquio i candidati il cui profilo corrisponde maggiormente alle esigenze specifiche del posto vacante, selezionati sulla base dei meriti rispetto alle funzioni previste secondo i criteri di cui sopra. I candidati selezionati [da parte del comitato di preselezione] saranno successivamente convocati a un colloquio con il [comitato consultivo per le nomine della Commissione] (…) e verranno esaminati da un centro di valutazione gestito da consulenti esterni. I candidati selezionati dal [comitato consultivo per le nomine] sosterranno poi un colloquio con i [membri della Commissione] competenti.

Dopo i colloqui, la Commissione stilerà un elenco dei candidati che presentano il profilo più adeguato e lo trasmetterà al comitato direttivo dell’EMA. Questo organizzerà un ulteriore colloquio con i candidati dell’elenco e nominerà il direttore. Figurare nell’elenco non è garanzia di nomina.

È possibile che i candidati vengano invitati a sostenere ulteriori colloqui e/o prove oltre a quelli indicati.

Prima della nomina, il candidato selezionato sarà invitato a comparire davanti al Parlamento (…) e a rispondere ai quesiti sollevati dai membri del Parlamento.

(…)

Informazione importante per i candidati

Si ricorda che le attività dei diversi comitati di selezione sono riservate. È fatto quindi divieto ai candidati o a terzi che agiscano per conto degli stessi di prendere contatto direttamente o indirettamente con i membri del comitato di selezione.

(…)».

 Fatti

12      Il ricorrente è stato membro del consiglio di amministrazione dell’EMA dal gennaio 2007 all’aprile 2009 in quanto rappresentante dello Stato membro di cui è cittadino.

13      Il 10 dicembre 2009, il sig. A, membro del consiglio di amministrazione dell’EMA, è stato designato da quest’ultimo per rappresentarlo come osservatore presso il comitato di preselezione, conformemente al punto 7.1 degli orientamenti. In base alla stessa disposizione, il comitato di preselezione si compone di tre alti dirigenti della Commissione che devono avere almeno lo stesso grado e funzioni di pari livello rispetto al direttore dell’EMA.

14      Il 15 gennaio 2010, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di posto vacante per un posto di direttore esecutivo (grado AD 14) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (GU C 9 A, pag. 1). Il posto proposto era un posto di agente temporaneo di grado AD 14 e il termine per presentare atto di candidatura era fissato al 17 febbraio 2010. Il ricorrente si è presentato come candidato per detto posto il 16 febbraio 2010.

15      Il 31 marzo 2010, il comitato di preselezione ha esaminato le candidature ricevute, conformemente al punto 7.2.1 degli orientamenti. In tale occasione, detto comitato aveva ritenuto che fosse stata data una pubblicità insufficiente all’avviso di posto vacante. Successivamente, la Commissione ha deciso di pubblicare nuovamente l’avviso di posto vacante.

16      Con messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2010 del capo unità aggiunto dell’unità risorse umane della direzione generale (DG) salute e consumatori della Commissione (in prosieguo: la «DG “Salute”»), il ricorrente è stato informato che il procedimento di selezione stava per essere riaperto al fine di darne una maggiore pubblicità e che intorno al 25 giugno 2010 sarebbe stato pubblicato un nuovo avviso di posto vacante il quale avrebbe fissato un nuovo termine di quattro settimane per poter presentare atto di candidatura. Nello stesso messaggio di posta elettronica si precisava che il ricorrente non aveva bisogno di presentare un nuovo atto di candidatura, dato che la sua candidatura rimaneva valida.

17      Il 12 settembre 2010, il ricorrente ha inviato al capo unità aggiunto dell’unità risorse umane della DG «Salute» un messaggio di posta elettronica per informarsi sul seguito dato alla sua candidatura. L’indomani, tale funzionario gli ha comunicato che egli sarebbe stato tenuto al corrente dello svolgimento del procedimento.

18      Il 7 ottobre 2010, il consiglio di amministrazione dell’EMA si è riunito. Nel corso di tale riunione, alla quale hanno in particolare partecipato i sigg. B e C, in qualità, rispettivamente, di presidente e membro del consiglio di amministrazione e di membro del consiglio di amministrazione, è stata adottata la decisione di avviare un procedimento di selezione del direttore esecutivo dell’EMA, decisione che specificava le varie fasi di tale procedimento e precisava che essa sarebbe stata pubblicata sul sito internet dell’EMA.

19      Il 30 ottobre 2010, la Commissione ha pubblicato l’avviso di posto vacante controverso. I candidati dovevano soddisfare gli stessi criteri di selezione e di ammissibilità previsti nel precedente avviso di posto vacante, ad eccezione di un criterio di selezione. Infatti, mentre il primo avviso di posto vacante disponeva che i candidati dovevano avere «una comprovata esperienza nella gestione del personale a livello dirigenziale in un ambiente multiculturale», l’avviso di posto vacante controverso richiedeva «una comprovata esperienza nella gestione a livello dirigenziale di grandi équipe di lavoro [e] l’esperienza in un ambiente di lavoro multiculturale [avrebbe] rappresent[ato] un requisito preferenziale».

20      Il ricorrente è stato informato della pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso con un messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2010 inviato dal capo unità aggiunto dell’unità risorse umane della DG «Salute». In tale messaggio, quest’ultimo suggeriva al ricorrente di rispedire i documenti giustificativi da lui allegati al suo atto di candidatura seguito al primo avviso di posto vacante al fine di aggiornare i suoi dati professionali, invito cui il ricorrente ha ottemperato con lettera del 23 novembre 2010, pervenuta alla Commissione il giorno successivo.

21      Il 1º novembre 2010, il sig. B ha presentato atto di candidatura al posto di direttore esecutivo. Il 23 novembre successivo, lo stesso è stato fatto dal sig. C.

22      Nella fattispecie, il comitato di preselezione era composto da un presidente e da altri tre membri. Le funzioni di presidente del comitato di preselezione erano attribuite al direttore generale della DG «Salute», la quale, in quanto direzione generale di riferimento dell’EMA, era incaricata di sorvegliarne le attività. Degli altri tre membri, due erano funzionari della DG «Salute» e l’ultimo era un funzionario della direzione generale ricerca e innovazione. Il presidente del comitato di preselezione, nella fattispecie la sig.ra D, e uno dei due funzionari della DG «Salute» erano anche membri del consiglio di amministrazione dell’EMA come rappresentanti della Commissione, conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 726/2004.

23      Il 12 gennaio 2011, il comitato di preselezione ha esaminato le 62 candidature ricevute per il posto di direttore esecutivo dell’EMA. In esito a tale esame, il comitato di preselezione ha deciso di invitare nove candidati, tra cui il ricorrente, ad un colloquio. Uno di tali nove candidati è stato tuttavia escluso dal comitato di preselezione prima di sostenere il suo colloquio.

24      L’8 febbraio 2011, il ricorrente, nonché gli altri sette candidati prescelti, hanno sostenuto un colloquio con il comitato di preselezione. In tale occasione, il comitato ha utilizzato lo schema di valutazione che esso aveva predisposto.

25      In esito ai colloqui, gli otto candidati sono stati valutati in centesimi e classificati per ordine crescente dei punteggi attribuiti. Il ricorrente ha ottenuto il punteggio più basso, ossia 61 punti su 100. Gli altri setti candidati hanno ottenuto tra i 69 e gli 85 punti su 100.

26      Il 7 marzo 2011, il comitato di preselezione ha stilato la sua relazione, che forniva informazioni su ciascun candidato sentito, e ha deciso di raccomandare le candidature dei quattro candidati che avevano ottenuto i migliori risultati (da 75 a 85 punti su 100), tra i quali figuravano i sigg. B e C.

27      Dopo aver ricevuto la relazione del comitato di preselezione, il comitato consultivo per le nomine della Commissione (in prosieguo: il «CCN») ha a sua volta esaminato i fascicoli delle 62 candidature che erano state ricevute per il posto di direttore esecutivo dell’EMA. In esito a tale esame, il CCN ha emesso, il 14 marzo 2011, il parere previo di cui al punto 8.2.1 degli orientamenti. Secondo il parere previo del CCN, solo i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione dovevano essere invitati a prender parte a prove presso il centro di valutazione nonché ad un colloquio con il CCN. Con lettera in pari data, il segretario facente funzioni del CCN ha informato il ricorrente che il CCN aveva deciso di non discostarsi dal parere del comitato di preselezione, secondo il quale altri candidati possedevano una migliore combinazione di competenze ed esperienza come richiesto dall’avviso di posto vacante controverso, e, di conseguenza, di non invitarlo ad un colloquio.

28      I quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione, dopo aver sostenuto dei test di valutazione, sono stati convocati ad un colloquio con il CCN, che ha avuto luogo il 7 aprile 2011. Lo stesso giorno, il CCN ha emesso un parere a tenore del quale esso riteneva che i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione soddisfacessero effettivamente le condizioni per esercitare le funzioni di direttore esecutivo dell’EMA.

29      Il membro della Commissione incaricato della salute e della tutela dei consumatori (in prosieguo: il «commissario di tutela») ha intrattenuto un colloquio con i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e dal CCN. Successivamente, la DG «Risorse umane e sicurezza» ha proposto ai membri della Commissione, d’accordo con il presidente della Commissione e con il commissario di tutela, di raccomandare tali quattro candidati al consiglio di amministrazione dell’EMA.

30      Il 20 aprile 2011, la Commissione ha formalmente preso la decisione di proporre al consiglio di amministrazione dell’EMA un elenco costituito dai quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e dal CCN (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 20 aprile 2011»).

31      Il 5 maggio 2011, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha tenuto una riunione straordinaria allo scopo di scegliere il nuovo direttore esecutivo dell’EMA. In occasione di tale riunione, la procedura di selezione del direttore esecutivo, che era stata adottata il 7 ottobre 2010, è stata modificata e i quattro candidati proposti dalla Commissione sono stati sentiti. Non essendo potuto intervenire alcun accordo su un nome, è stato deciso che il consiglio di amministrazione dell’EMA si sarebbe nuovamente riunito il mese successivo per decidere fra i quattro candidati proposti dalla Commissione.

32      Con lettera in data 27 maggio 2011, registrata dalla Commissione il 9 giugno 2011, il ricorrente ha presentato un reclamo «contro la maniera in cui il concorso si [era] svolto [dinanzi alla Commissione]».

33      L’8 giugno 2011, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha scelto il sig. C per svolgere le funzioni di direttore esecutivo dell’EMA.

34      Il 13 luglio 2011, il sig. C è stato sentito dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento.

35      Con lettera del 22 settembre 2011, il presidente del Parlamento ha reso noto all’EMA che, a seguito del colloquio che il sig. C aveva avuto con la menzionata commissione, il Parlamento accettava la nomina del sig. C come nuovo direttore esecutivo dell’EMA.

36      Con decisione della Commissione del 6 ottobre 2011, il reclamo del ricorrente presentato con lettera del 27 maggio 2011 è stato respinto.

37      Con decisione anch’essa adottata il 6 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione dell’EMA ha nominato il sig. C direttore esecutivo (in prosieguo: la «decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011»).

38      Con lettera del 6 gennaio 2012, inviata lo stesso giorno per fax e per posta, il ricorrente ha presentato un reclamo dinanzi all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione dell’EMA contro la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011.

39      Con istanza pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2012, il ricorrente ha chiesto la sospensione, mediante procedimento sommario, della decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011. Tale domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta con ordinanza del 20 marzo 2012, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).

40      Con decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’EMA del 16 maggio 2012, il reclamo del 6 gennaio 2012 è stato respinto.

 Conclusioni delle parti e procedimento

41      Nel suo ricorso, il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione, comunicatagli per posta con lettera del 14 marzo 2011, del comitato di preselezione che ha stabilito un elenco di quattro candidati, tra i quali egli non figurava;

–        annullare la decisione del CCN del 14 marzo 2011 di convocare ad un colloquio i soli quattro candidati iscritti nell’elenco del comitato di preselezione;

–        annullare «la decisione del [CCN] del 14 marzo 2011» di conformarsi alle raccomandazioni del comitato di preselezione;

–        annullare la decisione della Commissione del 20 aprile 2011;

–        annullare la decisione della Commissione del 6 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011;

–        annullare la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011;

–        disporre un equo risarcimento del danno morale subito;

–        condannare la Commissione e l’EMA alle spese sostenute nel corso dei procedimenti amministrativo e giurisdizionale;

–        indire un nuovo «concorso» rispettando le procedure previste dalla normativa.

42      Nel suo controricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente a tutte le spese del giudizio.

43      Nel suo controricorso, l’EMA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

–        o, in mancanza, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

44      Un secondo scambio di memorie, limitato ai motivi di improcedibilità sollevati dalla Commissione e dall’EMA, ha avuto luogo. Nella sua controreplica, l’EMA ha desistito dal primo capo della sua domanda, diretto a ottenere la dichiarazione di manifesta irricevibilità del ricorso.

45      Con lettere della cancelleria del 23 luglio 2013, le parti sono state invitate a rispondere a misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno ottemperato a tale invito entro il termine impartito.

46      Nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha precisato che, con il terzo capo della sua domanda egli chiedeva in realtà al Tribunale di annullare la decisione del CCN di conformarsi alle raccomandazioni del comitato di preselezione adottata il 7 aprile 2011, e non il 14 marzo 2011 come erroneamente indicato nel ricorso.

47      In risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha fornito vari documenti, redatti in lingue diverse dalla lingua processuale, che sino ad allora non erano stati comunicati al ricorrente. Poiché quest’ultimo non è stato in grado di prendere conoscenza di una parte di tali documenti prima dell’udienza, il Tribunale, su domanda formulata dal ricorrente all’udienza, ha invitato la Commissione a fornire, entro e non oltre il 18 novembre 2013, traduzioni in bulgaro o, eventualmente, in inglese di taluni documenti da essa allegati alla sua memoria in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, in particolare di taluni passaggi degli orientamenti.

48      All’udienza, il ricorrente ha anche prodotto prove integrative, che il Tribunale ha deciso di versare agli atti. Al termine dell’udienza, il Tribunale ha deciso di non chiudere la fase orale del procedimento.

49      Con memoria del 18 novembre 2013, la Commissione ha ottemperato all’invito del Tribunale di produrre talune traduzioni.

50      Con memoria del 16 dicembre 2013, il ricorrente ha presentato osservazioni sulla memoria della Commissione del 18 novembre 2013.

51      Con lettera della cancelleria del 30 gennaio 2014, la Commissione e l’EMA sono state invitate a replicare alla memoria del ricorrente del 16 dicembre 2013, invito cui la Commissione ha ottemperato con memoria del 13 febbraio 2014.

52      Il 5 marzo 2014, il Tribunale ha chiuso la fase orale del procedimento.

 In diritto

1.     Sulle conclusioni a fini di ingiunzione

53      Per quanto riguarda il nono capo della domanda, diretto ad ottenere che il Tribunale ingiunga l’organizzazione di una nuova procedura di reclutamento del direttore esecutivo dell’EMA, si deve ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione dell’Unione, indipendentemente dall’obbligo generale, di cui all’articolo 266 TFUE, per l’istituzione che emana l’atto annullato, di prendere i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta (sentenza Pleijte/Commissione, F‑91/08, EU:F:2010:13, punto 29, e giurisprudenza ivi citata).

54      Poiché le conclusioni del ricorrente sopra menzionate costituiscono una domanda di ingiunzione, esse devono essere respinte in quanto irricevibili.

2.     Sulle conclusioni a fini di annullamento

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

55      La Commissione ritiene che i primi tre capi della domanda siano irricevibili in quanto le tre decisioni impugnate costituirebbero atti interni preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 e non sarebbero pertanto atti lesivi che possano formare oggetto di ricorso. Per quanto riguarda il quinto capo della domanda, la Commissione sostiene che la decisione considerata non è un atto impugnabile autonomo. Relativamente al sesto capo della domanda, diretto contro la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011, esso sarebbe irricevibile in quanto è diretto contro la Commissione, mentre detta decisione è stata adottata dall’EMA e non dalla Commissione.

56      Il ricorrente ribatte che, conformemente all’avviso di posto vacante controverso, la Commissione è tenuta a rispettare le raccomandazioni del comitato di preselezione e del CCN. Di conseguenza, le decisioni adottate dal comitato di preselezione e dal CCN di cui egli chiede l’annullamento nei primi tre capi della sua domanda sarebbero vincolanti per la Commissione e non costituirebbero atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011. Il ricorrente aggiunge che, se è vero che la Commissione avrebbe potuto discostarsi dalle decisioni del comitato di preselezione e del CCN ove essa avesse constatato un errore manifesto di valutazione e redatto un parere motivato in questo senso, non è meno vero che, nella fattispecie, malgrado l’esistenza di un errore manifesto di valutazione, la Commissione non ha redatto un siffatto parere motivato. Di conseguenza, nelle circostanze del caso di specie, i primi tre capi della domanda, a fini di annullamento, dovrebbero essere considerati ricevibili.

57      Per quanto riguarda il quinto capo della sua domanda, diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del suo reclamo del 27 maggio 2011, il ricorrente afferma che tale decisone contiene la motivazione della decisione del comitato di preselezione di non iscriverlo nell’elenco dei candidati preselezionati. Tale decisione della Commissione conterrebbe anche fatti che egli ignorava prima di ricevere la lettera del 14 marzo 2011 del segretario facente funzioni del CCN e integrerebbe, di conseguenza, la decisione del 14 marzo 2011 del CCN di non discostarsi dal parere del comitato di preselezione e di conformarsi alle raccomandazioni di detto comitato. Di conseguenza, egli ritiene che la decisione della Commissione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo abbia un carattere autonomo e debba essere sottoposta al sindacato di legittimità cui il Tribunale è tenuto a procedere.

 Giudizio del Tribunale

58      In primo luogo, relativamente ai primi tre capi della domanda, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualora si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione avvenga in più fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione nei confronti del ricorrente, ad esclusione dei provvedimenti intermedi il cui obiettivo sia quello di preparare la decisione finale. Questi ultimi, benché in grado di esercitare un’influenza sul contenuto dell’atto che fissa definitivamente la posizione dell’istituzione, non possono formare oggetto di un ricorso autonomo e devono essere contestati mediante un ricorso diretto contro tale atto (v. sentenze N/Parlamento, F‑71/08, EU:F:2009:150, punto 28, e Pleijte/Commissione, EU:F:2010:13, punto 27; ordinanza Possanzini/Frontex, F‑61/11, EU:F:2012:146, punti 42 e 43).

59      Nella fattispecie, il Tribunale ricorda, da un lato, che l’articolo 64 del regolamento n. 726/2004 dispone che il direttore esecutivo dell’EMA è nominato dal consiglio di amministrazione dell’EMA sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione. D’altro lato, il Tribunale osserva che, conformemente agli orientamenti, il procedimento di selezione del direttore esecutivo dell’EMA si svolge in due fasi. La prima avviene in seno alla Commissione e si suddivide in più parti. Innanzitutto viene costituito un comitato di preselezione per redigere un progetto di elenco di candidati considerati come i più qualificati. Successivamente, tale progetto di elenco è trasmesso per parere al CCN. Il CCN emette un parere previo sui candidati preselezionati dal comitato di preselezione e redige successivamente, a sua volta, un elenco di candidati che può differire da quello stilato dal comitato di preselezione. Dopo che i candidati prescelti dal CCN hanno sostenuto un test di valutazione presso un consulente esterno in materia di reclutamento, il CCN li sente. In seguito a tali colloqui, il CCN emette il suo parere finale con l’elenco dei candidati che esso ritiene i più idonei. Tale parere finale del CCN serve come documento base al commissario di tutela e, se del caso, al membro della Commissione incaricato del personale e dell’amministrazione per i loro colloqui. Infine, il commissario di tutela e, se del caso, il membro della commissione incaricato del personale e dell’amministrazione sentono i candidati prescelti dal CCN nel suo parere finale o, per quanto riguarda il membro della Commissione incaricato del personale e dell’amministrazione, ogni altro candidato da lui ritenuto designabile. Poi il commissario di tutela trasmette alla Commissione l’elenco dei candidati prescelti e spetta successivamente alla Commissione adottare un elenco di candidati da essa raccomandati che il commissario di tutela trasmette all’autorità di nomina, nella fattispecie al consiglio di amministrazione dell’EMA.

60      La seconda fase si svolge essenzialmente dinanzi al consiglio di amministrazione dell’EMA. Dopo aver sentito i candidati figuranti sull’elenco trasmesso dalla Commissione, il consiglio di amministrazione dell’EMA sceglie uno di essi. Il candidato prescelto è poi invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento. Dopo che il Parlamento ha manifestato il suo consenso nei confronti del candidato prescelto dal consiglio di amministrazione dell’EMA, il consiglio di amministrazione dell’EMA nomina tale candidato direttore esecutivo.

61      Risulta pertanto dall’articolo 64 del regolamento n. 726/2004, attuato dagli orientamenti, che il consiglio di amministrazione dell’EMA può scegliere il direttore esecutivo solo tra i candidati proposti dalla Commissione. Di conseguenza, è la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, relativa all’adozione di un elenco di quattro candidati da raccomandare al consiglio di amministrazione dell’EMA, che ha definito la posizione della Commissione e ha delimitato la libertà di scelta del consiglio di amministrazione dell’EMA in quanto ha definitivamente escluso il ricorrente dalla partecipazione alle fasi successive della procedura di selezione. Pertanto, la decisione della Commissione del 20 aprile 2011 costituisce un atto che arreca pregiudizio al ricorrente (v., per analogia, sentenza Pleijte/Commissione, EU:F:2010:13, punto 28).

62      Orbene, risulta altresì dagli orientamenti che il CCN non è vincolato dall’elenco dei candidati preselezionati dal comitato di preselezione per redigere il proprio elenco di candidati da sentire e che esso può non sentire candidati preselezionati o, al contrario, sentire candidati che non figurano nell’elenco stilato dal comitato di preselezione. Analogamente, sempre secondo gli orientamenti, neppure i membri della Commissione incaricati di redigere un elenco di candidati da proporre alla Commissione sono vincolati dall’elenco dei candidati prescelti dal CCN, poiché il membro della Commissione incaricato del personale e dell’amministrazione può sentire qualsiasi altro candidato da lui ritenuto designabile.

63      Ne consegue che la decisione del comitato di preselezione relativa all’adozione di un elenco di quattro candidati da raccomandare, la decisione del CCN del 14 marzo 2011 di convocare ad un colloquio unicamente i quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione, nonché la decisione del CCN del 7 aprile 2011 di conformarsi alle raccomandazioni del comitato di preselezione non definivano in alcun modo la posizione della Commissione e costituivano atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 58 della presente sentenza, i primi tre capi delle conclusioni, diretti all’annullamento di tali decisioni, devono essere respinti in quanto irricevibili.

64      In secondo luogo, per quanto riguarda il quinto capo della domanda, diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011, secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo oggetto del reclamo, salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato. È stato ripetutamente dichiarato che una decisione esplicita di rigetto di un reclamo, tenuto conto del suo contenuto, poteva non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o addirittura lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (sentenze Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 32, e Arguelles Arias/Consiglio, F‑122/12, EU:F:2013:185, punto 38).

65      Dato che, nel sistema statutario, l’interessato deve presentare un reclamo contro la decisione che egli contesta e proporre un ricorso contro la decisione di rigetto di tale reclamo, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha considerato il ricorso ricevibile, indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione oggetto del reclamo, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro queste due decisioni, purché il reclamo e il ricorso siano stati presentati nei termini contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Tuttavia, conformemente al principio di economia processuale, il giudice può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo qualora constati che sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo (v., in questo senso, sentenza Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punti 7 e 8). In particolare, ciò può accadere qualora esso constati che la decisione di rigetto del reclamo, eventualmente perché implicita, è meramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non produrrebbe sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento di quest’ultima (sentenze Adjemian e a./Commissione, EU:T:2011:506, punto 33, e Arguelles Arias/Consiglio, EU:F:2013:185, punto 39).

66      Nella fattispecie, il Tribunale constata che il ricorrente non individua, nel suo reclamo del 27 maggio 2011, gli atti da lui contestati. Orbene, risulta dagli atti che, in seguito alla lettera del 14 marzo 2011 del segretario facente funzioni del CCN che lo informava in particolare del fatto che egli non era convocato per un colloquio, il ricorrente non ha ricevuto né copia della decisione del CCN del 7 aprile 2011 con la quale il CCN ha confermato il progetto di elenco dei quattro candidati proposti dal comitato di preselezione né copia della decisione della Commissione del 20 aprile 2011. In data 27 maggio 2011, il ricorrente sapeva quindi soltanto, attraverso la menzionata lettera del 14 marzo 2011, che egli non era stato preselezionato dal comitato di preselezione, che il CCN non lo avrebbe invitato ad un colloquio e che, secondo il CCN, la sua candidatura non aveva avuto seguito.

67      Di conseguenza, deve ritenersi che il ricorrente contesti, nel suo reclamo del 27 maggio 2011, la decisione con la quale egli è stato eliminato dalla prima fase della procedura di selezione, e cioè quella che si è svolta in seno alla Commissione. Dato che la decisione del comitato di preselezione relativa all’adozione di un progetto di elenco di quattro candidati preselezionati, la decisione del CCN del 14 marzo 2011 di convocare ad un colloquio unicamente i quattro candidati iscritti sul progetto di elenco del comitato di preselezione e la decisione del CCN del 7 aprile 2011 di non discostarsi dal parere del comitato di preselezione e di conformarsi alle sue raccomandazioni sono atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 (v. punto 63 della presente sentenza), tale reclamo dev’essere inteso, come ammette del resto la Commissione nella sua memoria del 2 settembre 2013 prodotta in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, nel senso che in esso il ricorrente contesta la decisione della Commissione del 20 aprile 2011.

68      Al riguardo, il Tribunale osserva che la decisione della Commissione del 6 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011, contiene precisazioni, in particolare di fatto, sugli atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, nonché la motivazione sulla cui base la Commissione ha adottato detta decisione. Pertanto, si deve concludere che il Tribunale è tenuto ad esaminare la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, quale precisata dalla decisione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011 (v., in questo senso, sentenza Eveillard/Commissione, T‑258/01, EU:T:2004:177, punti 31 e 32).

69      In terzo luogo, quanto al sesto capo della domanda, inteso all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011, esso è effettivamente irricevibile nei limiti in cui si dirige contro la Commissione, poiché quest’ultima non è l’autrice di tale decisione.

 Nel merito

70      Occorre innanzitutto esaminare il quarto capo della domanda, inteso all’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, poi il sesto capo della domanda, diretto contro la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011.

 Sul quarto capo della domanda, inteso all’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011

71      A sostegno della richiesta di annullamento, il ricorrente fa valere quattro motivi formalmente presentati come rispettivamente fondati su:

«[–]      violazione degli articoli 30 dello Statuto e 3 dell’allegato III dello Statuto, sviamento di potere, abuso di procedura e violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità, di assenza di conflitti di interesse, di buona amministrazione, di uguaglianza e di ripartizione delle competenze;

[–]      violazione dell’articolo 27 dello [Statuto], mancato rispetto della procedura di selezione, violazione del contesto normativo quale risulta dalla pubblicazione dell’avviso di posto vacante [controverso], violazione del principio di ripartizione delle competenze (…), violazione dei principi di imparzialità, di buona amministrazione, di obiettività nella valutazione, di assenza di conflitti di interesse, (…) di uguaglianza e di assenza di sviamento di potere;

[–]      violazione dei principi di ripartizione delle competenze, di uguaglianza, di assenza di sviamento di potere e di abuso di procedura;

[–]      errore manifesto di valutazione».

72      Il Tribunale constata, alla lettura degli sviluppi del primo motivo, che con esso il ricorrente in realtà fa valere la violazione delle regole di composizione del comitato di preselezione. Il motivo si suddivide in due parti. La prima è relativa alla nomina dei membri del comitato di preselezione in numero pari; la seconda riguarda il cumulo delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA e di membro del comitato di preselezione.

73      Analogamente, il Tribunale constata che, con il secondo motivo, il ricorrente in realtà invoca, da una parte, un errore di diritto in quanto il comitato di preselezione non avrebbe eliminato d’ufficio i due candidati che erano membri del consiglio di amministrazione dell’EMA e, dall’altra, la violazione dell’avviso di posto vacante controverso in quanto il comitato di preselezione avrebbe commesso talune irregolarità nella fissazione dei criteri di valutazione, in occasione dell’esame dei fascicoli di candidatura e in occasione del colloquio con il ricorrente.

74      Analogamente, risulta dagli scritti del ricorrente che, con il suo terzo motivo, egli contesta la tesi della Commissione secondo la quale quest’ultima avrebbe potuto non approvare il progetto di elenco redatto dal comitato di preselezione e chiederne la modifica. Tale motivo deve pertanto essere inteso come fondato su un errore di diritto in quanto la Commissione si sarebbe erroneamente ritenuta libera di non seguire la decisione del comitato di preselezione relativa alla redazione di un progetto di elenco di candidati da raccomandare.

75      Con il suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che in ordine alle sue capacità è stato commesso un errore manifesto di valutazione, in conseguenza del quale altri candidati gli sono stati preferiti.

76      Il Tribunale esaminerà innanzitutto la seconda parte del primo motivo, relativa al cumulo delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA e di membro del comitato di preselezione.

–       Argomenti delle parti

77      Il ricorrente sostiene che la circostanza che il presidente del comitato di preselezione, la sig.ra D, così come un altro membro del comitato di preselezione, il sig. E, erano anche membri del consiglio di amministrazione dell’EMA ha creato in capo a tali due persone un conflitto di interessi e ha violato il principio di imparzialità che si impone ai membri del comitato di preselezione. Ciò varrebbe tanto più nel caso di specie in quanto altri due membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, e cioè i sigg. B e C, avevano presentato la loro candidatura. Quindi, scegliendo come membri del comitato di preselezione dei membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, la Commissione, contrariamente al principio di buona amministrazione, avrebbe permesso che le menzionate candidature dei sigg. B e C fossero favorite.

78      Il ricorrente aggiunge che, tramite la nomina di due membri del consiglio di amministrazione dell’EMA come membri del comitato di preselezione, sarebbero stati dei membri del consiglio di amministrazione dell’EMA a «passare al setaccio» le varie candidature e ad interrogare i candidati durante la fase di preselezione, senza esservi stati autorizzati, dato che tale fase della procedura si svolge in seno alla Commissione e non dinanzi al consiglio di amministrazione. Sostituendo la valutazione di due membri del consiglio di amministrazione dell’EMA a quella del comitato di preselezione, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere e un abuso di procedura e violato i principi di parità di trattamento, di buona amministrazione e di ripartizione delle competenze tra il consiglio di amministrazione dell’EMA e il comitato di preselezione.

79      La Commissione ribatte che non esiste alcuna norma giuridica ai sensi della quale sia vietato nominare un membro del consiglio di amministrazione dell’EMA come membro del comitato di preselezione. Non esisterebbe neppure una norma che vieti ai membri del consiglio di amministrazione dell’EMA di presentare la loro candidatura al posto di direttore esecutivo dell’EMA. Di conseguenza, il fatto che due membri del consiglio di amministrazione dell’EMA siano stati nominati membri del comitato di preselezione e abbiano esaminato e preselezionato dei candidati, ivi compresi i sigg. B e C, anch’essi membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, non violerebbe alcuna norma giuridica.

80      La Commissione aggiunge che, quando si tratta di nominare il direttore esecutivo di un’agenzia in un settore altamente specializzato, il comitato di preselezione dev’essere composto da esperti nel settore interessato che svolgano funzioni elevate. Così, nella fattispecie, i membri del comitato di preselezione facevano parte dei quadri direttivi superiori della DG «Salute» e di un’altra direzione generale ad orientamento scientifico della Commissione, e cioè la direzione generale della ricerca e dell’innovazione, e, proprio perché facevano parte dei quadri direttivi superiori della Commissione e possedevano le qualificazioni e l’esperienza necessarie, taluni membri del comitato di preselezione facevano parte anche del consiglio di amministrazione dell’EMA. Gli esperti che potevano essere nominati membri del comitato di preselezione appartenevano ad una cerchia ristretta e non è quindi strano che essi abbiano conosciuto, di fama o di persona, l’uno o l’altro candidato. Nella fattispecie, la nomina della sig.ra D e del sig. E, rispettivamente direttore generale e funzionario della DG «Salute», membri anche del consiglio di amministrazione dell’EMA, esperti nella materia, come membri del comitato di preselezione era dunque obiettivamente giustificata, se non necessaria. Orbene, secondo la Commissione, tale circostanza non basterebbe di per sé per constatare una mancanza di imparzialità, o sostenere l’esistenza di un conflitto di interessi o di una qualunque irregolarità. Una siffatta affermazione potrebbe essere fatta solo sulla base di prove precise dell’esistenza di una siffatta irregolarità e del suo impatto sulla procedura di selezione, prove che il ricorrente non avrebbe fornito.

–       Giudizio del Tribunale

81      In materia di concorsi, è stato dichiarato che l’ampio potere discrezionale di cui è investita una commissione giudicatrice di concorso quanto alla determinazione delle modalità e del contenuto dettagliato delle prove orali alle quali sono soggetti i candidati dev’essere compensato da un’osservanza scrupolosa delle norme che disciplinano l’organizzazione di tali prove (sentenze Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punto 24, e Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 38).

82      Secondo una giurisprudenza costante una commissione giudicatrice di concorso è tenuta a garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati, durante le prove orali, siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività (sentenza Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90).

83      Anche se, nella fattispecie, il comitato di preselezione non è una commissione giudicatrice di concorso e il suo parere non è vincolante né per il CCN né per la Commissione, resta il fatto che tale giurisprudenza può essere applicata nella presente controversia dal momento che il comitato di preselezione perseguiva lo scopo, analogamente ad una commissione giudicatrice di concorso, di scegliere i migliori candidati tra quelli che avevano sottoposto la propria candidatura a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso e disponeva di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di preselezione (v., per un comitato di selezione di un reclutamento interno, sentenza CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 60).

84      Di conseguenza, spettava alla Commissione, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, garantire la buona organizzazione della prima fase del procedimento di selezione che doveva svolgersi dinanzi al comitato di preselezione. Ciò imponeva che tutti i membri del comitato di preselezione, designati dalla Commissione, possedessero l’indipendenza necessaria ad impedire che potesse essere messa in dubbio la loro obiettività (v. sentenza CG/BEI, EU:F:2014:187, punto 61).

85      D’altro canto, si deve rilevare che il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale, dopo l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, e che, all’articolo 41, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», dispone che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni e dagli organi e organismi dell’Unione.

86      Spetta pertanto al Tribunale verificare se il comitato di preselezione sia stato costituito e abbia funzionato regolarmente, nel rispetto, in particolare, del suo dovere di imparzialità, dovere che è una delle regole che presiedono ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, e, per analogia, ai lavori dei comitati di preselezione, e che sono soggette al sindacato del giudice dell’Unione (v., per quanto riguarda le commissioni giudicatrici di concorso, ordinanza Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 62).

87      Nella fattispecie, risulta, da un lato, dal punto 7.2 degli orientamenti che il comitato di preselezione avvia la procedura di selezione esaminando con l’ausilio di una check-list se i candidati soddisfino ai criteri di ammissibilità e successivamente, a partire dai criteri di selezione contenuti nell’avviso di posto vacante, redige uno schema di valutazione che gli permette di confrontare il profilo dei candidati con il profilo ricercato e con le competenze specifiche richieste in detto avviso. Al termine di tale valutazione, il comitato di preselezione stabilisce un primo elenco di candidati preselezionati da esso ritenuti come i più rispondenti al profilo ricercato e li convoca per un colloquio. Dopo i colloqui, esso trasmette al CCN una relazione completa contenente informazioni su ciascun colloquio, una valutazione qualitativa di tutti i candidati, siano essi stati sentiti o meno, nonché un progetto di elenco dei candidati considerati come i più qualificati. D’altro lato, risulta dall’articolo 64 del regolamento n. 726/2004 e dal punto 10.3 degli orientamenti che il consiglio di amministrazione dell’EMA, dal canto suo, è tenuto a scegliere il direttore esecutivo tra i candidati proposti dalla Commissione.

88      Il comitato di preselezione è quindi competente a raccomandare più candidati al CCN, mentre l’adozione di una decisione quanto alla nomina del direttore esecutivo dell’EMA compete al consiglio di amministrazione dell’EMA. Di conseguenza, la questione che si pone è quella di stabilire se la sig.ra D e il sig. E, che erano nel contempo membri del comitato di preselezione, organo di proposta, e membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, organo di decisione, abbiano rispettato il loro dovere di imparzialità alla luce delle competenze ben distinte del comitato di preselezione e del consiglio di amministrazione dell’EMA.

89      A questo proposito, il Tribunale rileva che, se è vero che il progetto di elenco dei candidati raccomandati dal comitato di preselezione non è vincolante né per il CCN né per la Commissione, non è meno vero che tale progetto di elenco nonché la valutazione qualitativa di tutti i candidati che il comitato di preselezione include nella sua relazione hanno un’importanza certa per il prosieguo della procedura di preselezione, in quanto, da una parte, il CCN è tenuto a prenderli in considerazione ed in quanto, dall’altra, il commissario di tutela sente, conformemente al punto 8.3 degli orientamenti, i soli candidati prescelti dal CCN nel suo parere finale. Di conseguenza, è innegabile che il comitato di preselezione eserciti un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio di amministrazione dell’EMA.

90      Analogamente, il Tribunale constata, da un lato, che i membri del comitato di preselezione che sono inoltre membri del consiglio di amministrazione dell’EMA potranno votare, nella riunione del consiglio di amministrazione, personalmente o attraverso il loro supplente, a favore della nomina di uno dei candidati prescelti dalla Commissione. Il Tribunale rileva, d’altro lato, che i membri del consiglio di amministrazione dell’EMA possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel corso delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che essi esercitino o meno il loro diritto di voto, e che in ogni caso essi sono in contatto diretto con gli altri membri del consiglio di amministrazione.

91      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione con quelle di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA è tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone interessate da tale cumulo di funzioni.

92      Di conseguenza, senza esprimere un giudizio sul contenuto delle discussioni svoltesi tra i membri del comitato di preselezione e sulle posizioni prese dai vari membri di tale comitato, compresi la sig.ra D e il sig. E, occorre concludere che la sig.ra D e il sig. E, per il solo fatto di aver fatto parte del comitato di preselezione, hanno violato il loro dovere di imparzialità. Pertanto, in quanto ciascuno dei membri del comitato di preselezione deve possedere l’indipendenza necessaria perché l’obiettività del comitato di preselezione nel suo complesso non possa essere compromessa, si deve considerare che il dovere di imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso è stato violato.

93      Questa conclusione non può essere infirmata dagli argomenti della Commissione.

94      Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale i membri del consiglio di amministrazione dell’EMA che erano stati nominati membri del comitato di preselezione non rappresentavano comunque il consiglio di amministrazione dell’EMA in seno al comitato di preselezione e non agivano per suo conto, dato che il consiglio di amministrazione dell’EMA era effettivamente rappresentato nel comitato di preselezione nella persona dell’osservatore, nella fattispecie il sig. A, basta rilevare che la partecipazione ai lavori del comitato di preselezione da parte del sig. A in qualità di osservatore non è contestata dal ricorrente. Orbene, come è stato dichiarato al punto 92 della presente sentenza, il semplice fatto che la sig.ra D e il sig. E, entrambi membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, abbiano fatto parte del comitato di preselezione ha costituito una violazione del loro dovere di imparzialità. Inoltre, risulta dagli atti che la sig.ra D ha partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’EMA del 5 maggio e dell’8 giugno 2011 che avevano ad oggetto la nomina del nuovo direttore esecutivo dell’EMA e che ella ha pertanto partecipato all’audizione dei quattro candidati proposti con la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, nonché alle discussioni sfociate nella nomina del sig. C. Tale circostanza mostra che giustamente il ricorrente dubitava dell’imparzialità con la quale la sig.ra D ha presieduto ai lavori del comitato di preselezione.

95      Non può poi neppure essere accolto l’argomento della Commissione secondo il quale il fatto che soltanto due membri del consiglio di amministrazione dell’EMA, sui 35 membri che lo compongono, fossero pure membri del comitato di preselezione non permetterebbe di sostenere che membri del consiglio di amministrazione dell’EMA abbiano sostituito la loro valutazione a quella del comitato di preselezione. Infatti, anche supponendo che né la sig.ra D né il sig. E abbiano partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’EMA del 5 maggio e dell’8 giugno 2011, sta di fatto che essi hanno partecipato alle riunioni del comitato di preselezione e, in qualità di membri di tale comitato, hanno potuto esercitare un’influenza sulla valutazione di ciascuno dei candidati da parte degli altri membri del comitato di preselezione.

96      Occorre altresì respingere l’argomento della Commissione secondo il quale la nomina della sig.ra D e del sig. E come membri del comitato di preselezione era obiettivamente giustificata e addirittura necessaria in quanto essi erano entrambi esperti nella materia. Infatti, come riconosciuto dalla Commissione all’udienza, non era impossibile nominare quali membri del comitato di preselezione esperti non membri del consiglio di amministrazione dell’EMA. Inoltre, il Tribunale osserva che gli orientamenti permettono di evitare che membri del comitato di preselezione siano anche membri del consiglio di amministrazione dell’EMA. Infatti, il punto 7.1 degli orientamenti, da una parte, permette alla direzione generale di riferimento di scegliere i membri del comitato di preselezione tra svariati alti dirigenti prevedendo che il comitato di preselezione sia composto dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale di riferimento, da un direttore della direzione generale di riferimento e da un direttore di un’altra direzione generale. D’altra parte, detta disposizione prevede anche che i membri del comitato di preselezione siano nominati «[d]i regola» tra i funzionari di cui sopra. Di conseguenza, ove risulti, come nella fattispecie, che le persone elencate al punto 7.1 degli orientamenti, ossia il direttore generale, il vicedirettore generale e un direttore della direzione generale di riferimento, sono già membri del consiglio di amministrazione dell’agenzia interessata, altre persone possono essere nominate membri del comitato di preselezione.

97      Analogamente, si deve respingere l’argomento della Commissione secondo il quale nessuna norma vieta ai membri del consiglio di amministrazione dell’EMA di essere nominati membri del comitato di preselezione. Infatti, il cumulo di tali due funzioni in capo ad una sola persona costituisce una violazione, come il Tribunale ha appena constatato, del dovere di imparzialità del comitato di preselezione ed è pertanto in contrasto con l’articolo 41 della Carta.

98      Infine, l’argomento della Commissione secondo il quale l’articolo 11 bis dello Statuto costituisce una garanzia dell’imparzialità dei membri del comitato di preselezione è anch’esso destinato a non essere accolto. Infatti, se è vero che, conformemente all’articolo 11 bis dello Statuto, ogni funzionario è tenuto ad astenersi dal trattare una questione nella quale abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza e se è altrettanto vero che risulta dagli atti che il sig. A come pure un membro del comitato di preselezione non hanno partecipato ad un colloquio con un candidato, nondimeno la sig.ra D e il sig. E, malgrado l’articolo 11 bis dello Statuto, non si sono opposti alla propria nomina quali membri del comitato di preselezione, hanno partecipato a tutti i colloqui con i candidati e, per quanto riguarda la sig.ra D, ella non ha segnalato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno del consiglio di amministrazione, l’esistenza, in capo alla medesima, di un possibile interesse pregiudizievole alla sua indipendenza in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’EMA del 5 maggio e dell’8 giugno 2011.

99      Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del primo motivo, fondata sul cumulo delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA e di membro del comitato di preselezione, dev’essere dichiarata fondata.

100    Di conseguenza, le conclusioni dirette all’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 devono essere accolte, senza che occorra esaminare né la prima parte del primo motivo, né gli altri motivi dedotti.

 Sul sesto capo della domanda, diretto all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011

101    Risulta dall’articolo 64 del regolamento n. 726/2004, attuato dagli orientamenti, che il consiglio di amministrazione dell’EMA poteva nominare come direttore esecutivo dell’EMA solo uno dei candidati preselezionati e iscritti sull’elenco adottato con decisione della Commissione del 20 aprile 2011. Ciò si è verificato nel caso di specie, dato che con la decisione del 6 ottobre 2011 il consiglio di amministrazione ha proceduto alla nomina del sig. C, che figurava sull’elenco adottato con la decisione della Commissione del 20 aprile 2011. Avendo il Tribunale dichiarato, al punto precedente, che la decisione della Commissione del 20 aprile 2011 dev’essere annullata, si deve concludere che la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011 deve anch’essa essere annullata.

102    Di conseguenza, le conclusioni intese all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011 devono anch’esse essere accolte.

3.     Sulle conclusioni risarcitorie

 Argomenti delle parti

103    Il ricorrente ritiene, in sostanza, che la decisione della Commissione del 20 aprile 2011 e la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011 gli abbiano causato un danno morale che egli tuttavia non quantifica.

104    La Commissione e l’EMA chiedono il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata.

 Giudizio del Tribunale

105    È stato dichiarato che l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, la riparazione adeguata e, in linea di massima, sufficiente di qualunque danno morale eventualmente provocato da tale atto. Tuttavia, ciò non può verificarsi qualora la parte ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (sentenza Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88).

106    Dato che la decisione della Commissione del 20 aprile 2011 e la decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011 sono state annullate, al Tribunale spetta procedere a tale esame.

107    Nella fattispecie, il ricorrente non ha per nulla argomentato la sua pretesa risarcitoria. Neppure l’esistenza di un danno morale separabile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 e della decisione del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2011 e che non possa essere integralmente risarcito con l’annullamento di tali due decisioni risulta dalle sue memorie. Pertanto, il Tribunale considera che ogni danno morale che il ricorrente possa aver subito a seguito dell’illegittimità di dette decisioni è risarcito in maniera adeguata e sufficiente con l’annullamento di queste ultime.

108    Da tutto quanto precede risulta che le conclusioni risarcitorie devono essere respinte.

 Sulle spese

109    Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102 del regolamento di procedura, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

110    Dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che, poiché il ricorso è stato in sostanza accolto, la Commissione e l’EMA sono le parti soccombenti. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la Commissione e l’EMA fossero condannate alle spese. Poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento di procedura, la Commissione e l’EMA dovranno sopportare le proprie spese, ivi comprese quelle da loro sostenute nel procedimento sommario, e sono condannate a sopportare in parti uguali le spese sostenute dal ricorrente, ivi comprese quelle da lui sostenute nel procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, con la quale essa propone al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, è annullata.

2)      La decisione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali del 6 ottobre 2011, relativa alla nomina del direttore esecutivo, è annullata.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Commissione europea e l’Agenzia europea per i medicinali sopporteranno ciascuna le proprie spese e sono condannate a sopportare, ciascuna per metà, tutte le spese sostenute dal sig. Hristov.

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2014.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Lingua processuale: il bulgaro.