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Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 - Olive Line International / UAMI - Umbria Olii International (O·LIVE)

(Causa T-273/10)

("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo O·LIVE - Marchi comuitari e spagnoli figurativi e denominativi anteriori Olive line - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Umbria Olii International Srl (Roma, Italia) (rappresentante: avv. E. Montelione)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Olive Line International, SL e la O. International Srl.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009-4) è annullata nella parte che riguarda, da un lato, l'insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 3, vale a dire: "[p]reparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici", nonché nella classe 44, ossia: "[s]ervizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura".

I l ricorso è respinto per il resto.

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1 - GU C 221 del 14.8.2010.