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Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2018 – H / Consiglio

(Causa T-271/10 RENV)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Membro del personale nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione – Competenza del capo dell’EUPM di decidere la riassegnazione di un membro del personale nazionale distaccato – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Errore manifesto di valutazione – Molestie psicologiche»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e F. Naert, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento, da una parte, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser – Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, dall’altra, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo della missione previsto all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22), che conferma la decisione del 7 aprile 2010 nonché, in secondo luogo, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

H è condannata alle spese.

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1 GU C 221 del 14.8.2010.