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Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2018 – H / Consiglio

(Causa T-271/10 OST)1

(«Procedura –– Omissione di statuizione sulle spese»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda volta a porre rimedio ad un’omissione di statuire sulle spese nella sentenza dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180).

Dispositivo

Il punto 174 della sentenza dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), è formulato come segue:

«Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 133 del regolamento di procedura, in combinato disposto con l'articolo 219 del regolamento stesso, si provvede su tutte le spese relative al procedimento di impugnazione e ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale con la sentenza che definisce il giudizio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 3 di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. Nelle circostanze del caso di specie si deve stabilire, per un verso, che il Consiglio sopporterà le spese sostenute dalla ricorrente e da esso stesso, fino alla pronuncia della sentenza sull’impugnazione, solo per la parte in cui esse riguardano la questione della ricevibilità del ricorso, e, per altro verso, che la ricorrente sopporterà tutte le altre spese sostenute dal Consiglio e da essa stessa, sia prima che dopo la citata pronuncia».

Il punto 2 del dispositivo della sentenza dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), è formulato come segue:

«Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute da H sino alla pronuncia della sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e Commissione (C-455/14 P, EU:C:2016:569), solo per la parte in cui esse riguardano la questione della ricevibilità del ricorso. H sopporterà tutte le altre spese sostenute dal Consiglio e da essa stessa, sia prima che dopo detta pronuncia».

H e il Consiglio sopporteranno le proprie spese connesse alla presente domanda.

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1 GU C 221 del 14.08.2010