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Impugnazione proposta il 19 aprile 2021 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata), 03 febbraio 2021 causa T-17/19, Giulia Moi / Parlamento Europeo

(Causa C-246/21 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, agenti)

Altra parte nel procedimento: Giulia Moi

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia sottoposta al Tribunale, accogliendo le

conclusioni presentate dal Parlamento europeo nella procedura in primo grado;

condannare la ricorrente in primo grado all'integrità delle spese in primo grado e in fase di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, secondo il quale il Tribunale ha ecceduto nei suoi poteri e si è pronunciato ultra petita poiché ha incluso, nell'oggetto della controversia, la decisione del Presidente del Parlamento europeo che accerta l'esistenza di una situazione di molestie e ha annullato tale decisione (punti 34, 37, 38 e 76 della sentenza impugnata);

secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha violato i diritti della difesa del Parlamento (punti 35 e 36 della sentenza impugnata);

terzo motivo, secondo il quale il Tribunale ha violato l'articolo 263, sesto comma, TFUE poiché ha ignorato il termine ivi previsto per proporre un ricorso di annullamento e ha incluso nell'oggetto della controversia la decisione, nel frattempo divenuta definitiva, del Presidente del Parlamento europeo che accerta l'esistenza di una situazione di molestie (punti 76 e 77 della sentenza impugnata);

quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha violato l'articolo 232 TFUE dal momento che non ha tenuto conto del potere del Parlamento di organizzare liberamente le proprie modalità di funzionamento, come previsto dalle norme interne sulla procedura relativa alle molestie per i casi che coinvolgono deputati e dal regolamento del Parlamento, in particolare dagli articoli 166 e 167, applicabili all'epoca dei fatti, sull'irrogazione di sanzioni (punti 12, 13, 63, 66, 129 e 132 della sentenza impugnata).

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