Language of document : ECLI:EU:T:2019:856

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

12 dicembre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1° gennaio 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Prelievo di solidarietà applicabile a partire dal 1° gennaio 2014 – Sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni per gli anni 2013 e 2014»

Nella causa T‑527/16,

Margarita Tàpias, residente in Wavre (Belgio), rappresentata da L. Levi e N. Flandin, avocates,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e M. Ecker, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di fissazione della retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014, quale attestata nel foglio paga del detto mese inviatole il 14 gennaio 2014 e che sarebbe il primo foglio paga a dare applicazione nei suoi confronti all’articolo 65, paragrafo 4, e all’articolo 66 bis dello Statuto, derivati dall’articolo 1, punti 44 e 46, del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15), che prevedono, rispettivamente, la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni per il 2013 e 2014 e l’istituzione di un prelievo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2014,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatrice) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, sig.ra Margarita Tàpias, è funzionaria del Consiglio dell’Unione europea.

2        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») sono allegati al regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

3        Lo Statuto e il RAA sono stati modificati a più riprese a partire dalla loro adozione, segnatamente dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

4        In particolare, l’articolo 1, punti 44 e 46, del regolamento n. 1023/2013 ha modificato gli articoli 65 e 66 bis dello Statuto.

5        Nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, l’articolo 65 dello Statuto era così formulato:

«1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese dell’Unione, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.

Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull’Unione europea».

6        L’articolo 65 dello Statuto, quale modificato dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, dispone ormai quanto segue:

«1. Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea è attualizzato ogni anno tenendo conto della politica economica e sociale dell’Unione. Si tiene conto in particolare dell’aumento degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e del fabbisogno di personale. Le attualizzazioni delle retribuzioni sono disposte ai sensi dell’allegato XI. Tale attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1° luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Tale relazione contiene dati con riguardo all’impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell’Unione. Essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli importi di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII e all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII e all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII che devono essere attualizzati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII, gli importi di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del [RAA], gli importi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (…) e il coefficiente per gli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (…) sono attualizzati annualmente ai sensi dell’allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all’attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all’articolo 64 sono attualizzati ai sensi dell’allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all’aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all’articolo 64 sono intesi come importi e i coefficienti correttori il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza intervento di un altro atto giuridico.

4. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell’allegato XI, negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2».

7        Nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, l’articolo 66 bis dello Statuto era così formulato:

«1. A titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1° maggio 2004 e termina il 31 dicembre 2012, è istituita una misura, denominata qui di seguito [il] “prelievo speciale”, applicabile alle retribuzioni corrisposte dall’Unione ai funzionari in attività di servizio in deroga dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee.

2. Il tasso del prelievo speciale, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato come segue:

dal 1.5.2004 al 1.12.2004

2,50%

dal 1.1.2005 al 31.12.2005

2,93%

dal 1.1.2006 al 31.12.2006

3,36%

dal 1.1.2007 al 31.12.2007

3,79%

dal 1.1.2008 al 31.12.2008

4,21%

dal 1.1.2009 al 31.12.2009

4,64%

dal 1.1.2010 al 31.12.2010

5,07%

dal 1.1.2011 al 31.12.2012

5,50%


3.

a)      La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

i) dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell’imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII, e

ii) di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado 1, primo scatto.

b)      Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo speciale sono espressi in euro e ad essi si applica il coefficiente correttore 100.

4. Il prelievo speciale viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell’Unione europea».

8        L’articolo 66 bis dello Statuto, quale modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, dispone ormai quanto segue:

«1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 e al fine di tener conto dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, fatto salvo l’articolo 65, paragrafo 3, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1° gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023, una misura, denominata [il] "prelievo di solidarietà", applicabile alle retribuzioni corrisposte dall’Unione ai funzionari in attività di servizio.

2. Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6%. Il tasso è fissato al 7% per i funzionari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

3.

a)      La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

i) dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell’imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto senza persone a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII; e

ii) di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.

b)      Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e ad essi si applica il coefficiente correttore 100.

4. Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell’Unione europea».

9        Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1023/2013, il detto regolamento è entrato in vigore il 1° novembre 2013. In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le disposizioni di quest’ultimo erano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014, a eccezione dell’articolo 1, punto 44, e dell’articolo 1, punto 73, lettera d), quali si applicavano a decorrere dalla data di entrata in vigore del detto regolamento.

10      Il 14 gennaio 2014, la ricorrente ha ricevuto il suo foglio paga del mese di gennaio 2014.

11      Il 1° aprile 2014, la ricorrente ha presentato un reclamo contro il suo foglio paga del mese di gennaio 2014 presso il Consiglio, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, in quanto da tale foglio paga emergeva per la prima volta, da un lato, la decisione esplicita di applicarle un prelievo di solidarietà dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015, mentre l’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni era congelata nel corso di tale stesso periodo e, dall’altro, la decisione implicita di non applicare alla sua retribuzione un adeguamento annuale per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 giugno 2015.

12      Il Consiglio ha respinto il reclamo della ricorrente con decisione esplicita del 17 luglio 2014.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 27 ottobre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, inizialmente iscritto a ruolo col numero F‑121/14.

14      Con ordinanza del 10 dicembre 2014, il presidente della Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha deciso, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, di sospendere il procedimento nella presente causa sino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del giudizio nella causa T‑75/14, USFPEI/Parlamento e Consiglio.

15      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’8 gennaio 2015, il Parlamento europeo ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

16      Il 2 settembre 2016, conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pagg. 137-139), la causa F‑121/14, pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica al 31 agosto 2016, è stata trasferita al Tribunale ed è stata iscritta a ruolo col n. T‑527/16.

17      Il 19 gennaio 2018, essendo passata in giudicato la sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14, EU:T:2017:813), il procedimento nella presente causa è stato riassunto.

18      Il 30 aprile 2018, il Consiglio ha depositato il proprio controricorso.

19      Con decisione del 14 maggio 2018, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Parlamento.

20      La ricorrente ha depositato la replica il 5 luglio 2018.

21      Il Parlamento ha depositato la propria memoria di intervento il 3 luglio 2018. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale memoria il 21 agosto 2018.

22      Il Consiglio ha depositato la controreplica il 3 settembre 2018.

23      A seguito della ricomposizione delle sezioni del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, la causa è stata attribuita all’Ottava Sezione alla quale è assegnata la relatrice.

24      All’udienza del 28 marzo 2019 sono state sentite le difese orali delle parti nonché le risposte di queste ultime ai quesiti del Tribunale.

25      Con ordinanza del 14 giugno 2019, il Tribunale ha deciso, conformemente all’articolo 113 del regolamento di procedura, di riaprire la fase orale del procedimento.

26      Con una prima misura di organizzazione del procedimento adottata il 14 giugno 2019 ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere ad un quesito. Le parti hanno risposto a tale quesito entro i termini. Il 24 luglio 2019, il Tribunale ha adottato una seconda misura di organizzazione del procedimento con la quale esso ha invitato le parti ad esprimersi sulle loro rispettive risposte alla prima misura di organizzazione del procedimento. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini.

27      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 9 settembre 2019, la fase orale del procedimento è stata nuovamente chiusa.

28      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        «[annullare] la decisione esplicita con cui è stato imposto un prelievo di solidarietà avente inizio il 1° gennaio 2014 e in essere sino al 30 giugno 2015 contemporaneamente ad un periodo di congelamento dell’adeguamento delle retribuzioni nell’arco del periodo 1° gennaio 2014 - 30 giugno 2015;

–        [annullare] la decisione implicita di non applicare un adeguamento annuale della retribuzione della ricorrente per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 giugno 2015,

decisioni entrambe emerse per la prima volta con il foglio paga della ricorrente del gennaio 2014 comunicato in data 14 gennaio 2014;

–        per quanto necessario, [annullare] la decisione del 17 luglio 2014, di rigetto del reclamo;

–        [condannare] il [Consiglio] a tutte le spese».

29      Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

30      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, i termini di reclamo e di ricorso, di cui agli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice al quale spetta verificare, anche d’ufficio, una volta sentite le parti mediante quesiti scritti, se essi siano stati rispettati. Tali termini rispondono all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in questo senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Lofaro/Commissione, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, punto 28 e giurisprudenza citata).

31      Il Tribunale deve dunque esaminare d’ufficio se il reclamo presentato dalla ricorrente il 1° aprile 2014 sia intervenuto entro il termine di tre mesi previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. A tal fine, spetta al Tribunale ricercare l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

32      La ricorrente fa valere che la decisione su cui si fonda il suo foglio paga del mese di gennaio 2014 costituisce un atto che le arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in quanto tale decisione costituisce la prima applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, che sospende l’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni previsto dall’allegato XI dello Statuto, nonché dell’articolo 66 bis dello Statuto, che reintroduce un prelievo di solidarietà sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’articolo 1, punti 44 e 46, del regolamento n. 1023/2013. In risposta alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale del 24 luglio 2019, la ricorrente ha precisato che l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, che prevede che non vi sia alcuna attualizzazione per gli anni 2013 e 2014, non lasciava alcun margine discrezionale alla Commissione europea al riguardo. Secondo la ricorrente, dal foglio paga del mese di gennaio 2014 emerge l’applicazione nei suoi confronti di tale congelamento delle retribuzioni per tali due anni. Di conseguenza, sarebbe stato acquisito in maniera definitiva che la retribuzione della ricorrente non sarebbe stata attualizzata per il 2013 e il 2014 a partire dell’entrata in vigore dello Statuto, così come modificato dal regolamento n. 1023/2013, nel gennaio 2014.

33      A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, un atto arrecante pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando, in maniera grave, la situazione giuridica di questo (v. sentenza del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 31 e giurisprudenza citata).

34      Occorre pertanto verificare se il ricorso, nella parte in cui è diretto contro la decisione che fissa la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014, così come attestata nel foglio paga del detto mese, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 90 e 91 dello Statuto.

35      È importante sottolineare che un foglio paga, per la sua natura e la sua finalità, non presenta le caratteristiche di un atto arrecante pregiudizio poiché esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni amministrative anteriori, relative alla situazione personale e giuridica del funzionario (sentenze del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, EU:F:2008:45, punto 72, e del 23 aprile 2008, Bain e a./Commissione, F‑112/05, EU:F:2008:46, punto 73). Tuttavia, poiché dal foglio paga, contenente il conteggio dei diritti pecuniari, risulta chiaramente l’esistenza e il contenuto di una decisione amministrativa di portata individuale, passata inosservata sino a quel momento, non essendo stata formalmente notificata all’interessato, detto foglio paga può essere considerato atto arrecante pregiudizio, che può formare oggetto di reclamo e, eventualmente, di ricorso. Pertanto, la comunicazione del foglio paga ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro la decisione amministrativa adottata nei confronti del funzionario interessato e applicata nel foglio paga stesso (v. sentenza del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 33 e giurisprudenza citata).

36      Lo stesso vale quando il foglio paga attesta, per la prima volta, l’applicazione di un nuovo atto di portata generale riguardante la fissazione di diritti pecuniari, quale una decisione che modifica il metodo di calcolo delle spese di viaggio, una decisione che modifica un’aliquota di contributi a carico dei genitori per gli asili nido, un regolamento che modifica coefficienti correttori, un regolamento recante un adeguamento dell’importo delle retribuzioni ovvero un regolamento che istituisce un contributo straordinario di crisi o un contributo temporaneo (v., in questo senso, sentenza del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 34 e giurisprudenza citata).

37      In queste ultime ipotesi, il primo foglio paga successivo all’entrata in vigore di un atto di portata generale che modifica i diritti pecuniari di una categoria astratta di funzionari, traduce necessariamente, nei confronti del suo destinatario, l’adozione di una decisione amministrativa di portata individuale che produce effetti giuridici vincolanti, tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del funzionario interessato. Pertanto, anche supponendo che si possa ritenere che l’autorità che ha il potere di nomina adotti mensilmente una nuova decisione amministrativa di portata individuale relativa alla fissazione dei diritti pecuniari del funzionario e che la stessa si rifletta nel foglio paga corrispondente, tali decisioni successive sarebbero puramente confermative della prima decisione che ha modificato in modo rilevante la situazione giuridica dell’interessato in applicazione del nuovo atto di portata generale (sentenza del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 35).

38      Di conseguenza, un funzionario che non abbia impugnato tempestivamente, entro i termini di reclamo e di ricorso, il foglio paga che attesta per la prima volta l’applicazione di un atto di portata generale riguardante la fissazione di diritti pecuniari, non può validamente impugnare, una volta decorsi detti termini, i fogli paga successivi, deducendo nei confronti degli stessi la medesima illegittimità che avrebbe viziato il primo foglio paga (v. sentenza del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 36 e giurisprudenza citata).

39      Nella fattispecie, secondo la ricorrente, il foglio paga del mese di gennaio 2014, inviatole il 14 gennaio 2014, le avrebbe rivelato, per la prima volta a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che, da un lato, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, la sua retribuzione non era stata oggetto di un’attualizzazione annuale a seguito della sospensione per il 2013 e il 2014 del metodo previsto all’allegato XI dello Statuto e, dall’altro, alla sua retribuzione era stato applicato un prelievo di solidarietà, in applicazione dell’articolo 66 bis dello Statuto.

40      A questo proposito, risulta dall’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, che le retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea sono attualizzati entro la fine di ogni anno conformemente all’allegato XI dello Statuto.

41      Occorre tuttavia ricordare che, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, «negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2».

42      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1023/2013, l’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, che introduce la modifica l’articolo 65 dello Statuto, era applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, e cioè il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 1° novembre 2013.

43      Ne consegue, che conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 35 a 37, il primo foglio paga successivo all’entrata in vigore dell’atto di portata generale controverso, e cioè la disposizione che prevedeva la non applicazione del metodo di attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2013 e 2014, è stato quello del mese di dicembre 2013. La decisione che ha fissato la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014, attestata nel suo foglio paga del detto mese, non ha costituito pertanto la prima applicazione nei confronti della ricorrente dell’articolo 65 dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013.

44      Si deve dunque concludere che il foglio paga del mese di gennaio 2014 non arrecava pregiudizio alla ricorrente in quanto non applicava per la prima volta nei suoi confronti l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013. Orbene, si deve rilevare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 38, che la ricorrente ha omesso di impugnare, entro i termini di reclamo e di ricorso, il foglio paga attestante per la prima volta l’applicazione di tale disposizione nei suoi confronti, e cioè il foglio paga del mese di dicembre 2013. Ne consegue che il presente ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione che fissa la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014 in quanto avrebbe applicato per la prima volta nei suoi confronti l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, dato che la detta decisione è meramente confermativa di quella che ha fissato la sua retribuzione per il mese di dicembre 2013, che ha applicato per la prima volta nei suoi confronti la stessa disposizione ed è divenuta definitiva. Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

45      Tuttavia, è importante rilevare che il foglio paga della ricorrente del mese di gennaio 2014 ha costituito la prima applicazione nei suoi confronti dell’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013 e costituisce, entro questi limiti, un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente. Tale conclusione risulta chiaramente dalla formulazione di tale disposizione e dal fatto che il foglio paga della ricorrente per il mese di gennaio 2014, prodotto da quest’ultima in allegato al suo atto di ricorso, menziona il «prelievo speciale» previsto dalla detta disposizione.

46      Poiché la ricorrente ha presentato il suo reclamo contro il suo foglio paga del mese di gennaio 2014 entro il termine di tre mesi prescritto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, si deve considerare ricevibile il presente ricorso nella parte in cui esso è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione che fissa la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014, che ha applicato per la prima volta nei suoi confronti l’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013. Il primo capo delle conclusioni del ricorso della ricorrente è pertanto ricevibile.

 Nel merito

47      In via preliminare, si deve rilevare che, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere soltanto un’eccezione di illegittimità, fondata sull’articolo 277 TFUE, facendo valere l’inapplicabilità del regolamento n. 1023/2013, in quanto prevede, da un lato, un congelamento delle retribuzioni per due anni applicando nel contempo un prelievo di solidarietà sulle stesse retribuzioni per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 giugno 2015.

48      La ricorrente fa valere che, poiché l’articolo 65, paragrafo 4, e l’articolo 66 bis dello Statuto sono disposizioni di portata generale, di cui la decisione su cui si fonda il suo foglio paga del mese di gennaio 2014 ha dato applicazione per la prima volta nei suoi confronti, esiste un nesso giuridico diretto o, quanto meno, indiretto tra tale decisione individuale e tali disposizioni, di modo che l’eccezione di illegittimità fondata sull’articolo 277 TFUE può essere utilmente sollevata.

49      A questo proposito, si deve ricordare che l’articolo 277 TFUE prevede che, nell’eventualità di una controversia che metta in causa la legittimità di un regolamento previsto in questa disposizione, ciascuna parte può valersi, segnatamente a sostegno di un ricorso proposto avverso una misura di attuazione, dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, anche dopo lo spirare del termine di ricorso contro il regolamento. Risulta da una giurisprudenza costante che tale mezzo di ricorso incidentale è espressione di un principio generale diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un atto dell’Unione su cui si fonda una decisione che lo riguarda (sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, EU:C:1979:53, punto 36; del 19 gennaio 1984, Andersen e a./Parlamento, 262/80, EU:C:1984:18, punto 6, e del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, punti da 74 a 78). La norma posta dall’articolo 277 TFUE appare obbligatoria nell’ambito del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 270 TFUE (sentenze del 4 ottobre 2018, Tataram/Commissione, T‑546/16, non pubblicata, EU:T:2018:644, punto 32, e del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 29).

50      Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge altresì che la facoltà offerta dall’articolo 277 TFUE di invocare l’inapplicabilità di un regolamento non costituisce un autonomo diritto d’azione e può essere esercitata solamente in via incidentale, sicché la mancanza di un diritto di impugnazione principale o l’irricevibilità del ricorso principale comporta l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità (sentenze del 4 ottobre 2018, Tataram/Commissione, T‑546/16, non pubblicata, EU:T:2018:644, punto 33, e del 30 settembre 2010, Lebedef e Jones/Commissione, F‑29/09, EU:F:2010:120, punto 30).

51      Orbene, come si è constatato al precedente punto 46, il presente ricorso proposto contro la decisione che ha fissato la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014, attestata dal foglio paga del detto mese, è ricevibile nella parte in cui la detta decisione ha applicato per la prima volta nei confronti della ricorrente l’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013.

52      Per contro, come è stato constatato al precedente punto 44, la decisione che ha fissato la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014 non costituisce la prima applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013 e, pertanto, non le arreca pregiudizio al riguardo.

53      Ne consegue che l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso può essere utilmente sollevata soltanto nella parte in cui la stessa riguarda l’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, che ha istituito un prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni previsto dall’allegato XI dello Statuto era sospesa in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto.

54      A sostegno dell’eccezione di illegittimità, la ricorrente deduce sette motivi. Il primo motivo è relativo, in sostanza, alla venuta meno del collegamento tra l’applicazione del metodo di adeguamento automatico delle retribuzioni previsto all’allegato XI dello Statuto e il prelievo di solidarietà e alla violazione del principio del parallelismo tra la retribuzione dei funzionari e degli agenti dell’Unione e quella dei dipendenti della funzione pubblica degli Stati membri. Il secondo motivo è fondato sulla violazione della libertà di associazione, dei diritti all’informazione, alla consultazione e alla negoziazione collettiva, sanciti dall’articolo 12, paragrafo 1, dall’articolo 27 e dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto tali e così come applicati dall’articolo 10, secondo comma, dall’articolo 10 ter, secondo comma, e dall’articolo 24 ter dello Statuto, nonché sulla violazione della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 che istituisce una procedura di concertazione trilaterale nelle relazioni con il personale (in prosieguo: la «decisione del Consiglio del 23 giugno 1981»). Il terzo motivo è relativo alla violazione dei diritti acquisiti. Il quarto motivo è relativo alla violazione del principio di proporzionalità. Il quinto motivo è relativo alla violazione della procedura legislativa. Il sesto motivo è relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. Infine, il settimo motivo è relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, risultante dall’assenza di misure transitorie.

55      Occorre esaminare, in primo luogo, i motivi secondo, quinto e sesto, relativi, rispettivamente, alla violazione della libertà di associazione e dei diritti all’informazione, alla consultazione e alla negoziazione collettiva, alla violazione della procedura legislativa e alla violazione dell’obbligo di motivazione, attinenti alla legittimità esterna del regolamento n. 1023/2013, prima di esaminare, in secondo luogo, gli altri motivi dedotti a sostegno dell’eccezione di illegittimità, che riguardano la legittimità interna del detto regolamento.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione della libertà di associazione e dei diritti all’informazione, alla consultazione e alla negoziazione collettiva

56      La ricorrente ritiene che il regolamento n. 1023/2013 sia illegittimo in quanto è stato adottato in violazione della libertà di associazione e dei diritti all’informazione, alla consultazione e alla negoziazione collettiva, sanciti dall’articolo 12, paragrafo 1, dall’articolo 27 e dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto tali e così come applicati dall’articolo 10, secondo comma, dello Statuto, dall’articolo 10 ter, secondo comma, dello Statuto e dall’articolo 24 ter dello Statuto, nonché in violazione della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981. Più in particolare, la ricorrente fa valere che il comitato dello Statuto non sarebbe stato consultato utilmente e che la procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 non sarebbe stata rispettata. Relativamente alla consultazione del comitato dello Statuto, la ricorrente fa valere che quest’ultimo non è stato consultato sul primo progetto di proposta di modifica dello Statuto adottato dalla Commissione il 29 giugno 2011, che prevedeva che il metodo di attualizzazione delle retribuzioni sarebbe stato accompagnato da un nuovo prelievo di solidarietà del 5,5%, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2020, ma unicamente sul secondo progetto di proposta di modifica dello Statuto, che prevedeva un prelievo di solidarietà del 6% e che la Commissione ha sottoposto al comitato dello Statuto il 21 novembre 2011. Inoltre, secondo la ricorrente, la consultazione del comitato dello Statuto intervenuta il 17 e il 18 luglio 2013 sarebbe tardiva e quindi priva di effetto utile. Quanto alla consultazione e alla concertazione con le organizzazioni sindacali o professionali (in prosieguo: le «OSP»), la ricorrente fa valere che la Commissione non ha consultato le OSP preliminarmente all’adozione del primo progetto di modifica dello Statuto e che essa non ha neppure consultato le OSP sul secondo progetto di proposta di modifica dello Statuto. Inoltre, la ricorrente fa valere che il Consiglio avrebbe rifiutato la richiesta delle OSP che la commissione di concertazione continuasse a riunirsi durante tutte le discussioni a tre. Per giunta, secondo la ricorrente, anche se la procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 è stata effettivamente avviata, essa non è stata rispettata. Pertanto, da una parte, le due riunioni della commissione di concertazione tenutesi il 6 maggio 2013 e il 23 giugno 2013 sarebbero state solo riunioni informative che non avrebbero dato luogo ad alcuna concertazione. Dall’altra parte, la commissione di concertazione non avrebbe prodotto alcuna relazione sulle posizioni divergenti espresse dalle parti in esito a tali due riunioni. Inoltre, la ricorrente sostiene che nei casi in cui l’esercizio dei diritti sanciti dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali non sia sufficientemente determinato o sia determinato da disposizioni del diritto dell’Unione la cui validità sia contestata, essa potrebbe pretendere il rispetto del diritto fondamentale alla negoziazione collettiva sancito dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, indipendentemente dalle disposizioni di diritto derivato che applicano tale articolo, il che avverrebbe nella fattispecie. In tale contesto, essa ritiene che, alla luce delle condizioni in cui essa si è svolta, la procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 non rispetti il diritto alla negoziazione collettiva.

57      Il Consiglio e il Parlamento contestano l’argomentazione della ricorrente.

58      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 12, paragrafo 1, l’articolo 27 e l’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di associazione sotto la forma di sindacati, il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nell’impresa e il diritto di negoziazione e di azioni collettive, possono applicarsi nei rapporti tra le istituzioni dell’Unione e il loro personale. Tuttavia, secondo il tenore stesso di tali disposizioni, l’esercizio dei diritti da esse sanciti è limitato ai casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 77).

59      Quanto alle disposizioni del diritto dell’Unione che stabiliscono le condizioni di esercizio dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 12, paragrafo 1, dall’articolo 27 e dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, si deve ricordare, in primo luogo, che l’articolo 10 dello Statuto prevede la consultazione da parte della Commissione del comitato dello Statuto, composto in numero uguale dai rappresentanti delle istituzioni dell’Unione e dai rappresentanti dei loro comitati del personale, su ogni proposta di revisione dello Statuto.

60      La procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 si applica alle proposte sottoposte al Consiglio dalla Commissione in ordine alla modifica dello Statuto o relative all’applicazione delle disposizioni dello Statuto riguardanti le retribuzioni o le pensioni, ogni volta che un membro della commissione di concertazione, composta, in linea di principio, da un numero uguale di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti del personale designati dalle OSP nonché dai capi dell’amministrazione di ciascuna istituzione dell’Unione, ne fa domanda. Ai sensi del punto I.8 della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, letto alla luce della dichiarazione interpretativa di tale decisione adottata dal Consiglio il 6 maggio 2013 ai fini della sua applicazione nell’ambito della procedura legislativa ordinaria relativa alla proposta di modifica dello Statuto, la detta procedura di concertazione è intesa ad esaminare tutte le informazioni disponibili e le posizioni delle parti allo scopo di facilitare, per quanto possibile, la convergenza delle posizioni e di garantire che i punti di vista del personale e delle autorità amministrative siano noti ai rappresentanti degli Stati membri prima che essi prendano una posizione definitiva nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. In forza della stessa disposizione, il Consiglio ha la possibilità di tener conto della relazione del presidente della commissione di concertazione nell’adozione di una posizione nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 115).

61      Pertanto, l’articolo 10 dello Statuto e la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 attengono alle condizioni di esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, sancito dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, nei rapporti tra le istituzioni e il loro personale (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 116).

62      Per contro, si deve rilevare che l’articolo 10 ter, secondo comma, dello Statuto enuncia soltanto la facoltà per la Commissione di consultare le OSP rappresentative sulle proposte di revisione dello Statuto di cui all’articolo 10 del detto Statuto, cosicché la ricorrente non può eccepire tale disposizione per rivendicare il diritto per le OSP rappresentative di essere consultate sulle proposte di modifica dello Statuto.

63      In secondo luogo, occorre rilevare che l’articolo 24 ter dello Statuto, anch’esso invocato dalla ricorrente, riguarda le condizioni di esercizio della libertà di associazione, sancita dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, in quanto afferma che i funzionari fruiscono del diritto di associazione e che essi possono, in particolare, associarsi in OSP dei funzionari europei.

64      Tuttavia, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, così come l’esposizione sommaria di detti motivi. Secondo una giurisprudenza costante, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza basarsi su altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, perché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli essenziali elementi di fatto e di diritto su cui esso si basa emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. sentenza del 25 gennaio 2018, BSCA/Commissione, T‑818/14, EU:T:2018:33, punto 95 e giurisprudenza citata).

65      Orbene, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non espone nell’atto di ricorso alcun argomento a sostegno della pretesa violazione dell’articolo 24 ter dello Statuto, di modo che siffatta censura dev’essere respinta in quanto irricevibile.

66      In terzo luogo, è importante sottolineare che la ricorrente non fa valere alcuna disposizione del diritto dell’Unione che fissi le condizioni di esercizio del diritto di negoziazione e di azioni collettive sancito dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali. Essa si limita infatti ad invocare una violazione della procedura di concertazione stabilita dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, che attiene, come si è ricordato al precedente punto 59, alle condizioni di esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, sancito dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali.

67      Nella replica, la ricorrente sostiene che una violazione dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali può tuttavia essere fatta valere dato che «la validità [delle disposizioni di diritto derivato applicabili] è appunto rimessa in discussione alla luce delle modifiche che vi sono state apportate». La ricorrente osserva che, nella fattispecie, i diritti e gli obblighi delle OSP sono sì determinati dalle disposizioni di diritto derivato applicabili, ma che la validità di tali disposizioni è rimessa in discussione in quanto ella contesta la legittimità dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dal regolamento n. 1023/2013, e dell’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dallo stesso regolamento.

68      È importante sottolineare che la violazione delle condizioni di esercizio del diritto di negoziazione e di azioni collettive sancito dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni di diritto derivato applicabili potrebbe essere fatta valere solo se i diritti e gli obblighi di cui trattasi non fossero sufficientemente determinati dalle dette disposizioni o se la validità di tali disposizioni fosse a sua volta rimessa in discussione (v., in questo senso, sentenza del 18 giugno 2013, Heath/BCE, T‑645/11 P, EU:T:2013:326, punto 155).

69      Tuttavia, nella fattispecie, si deve necessariamente constatare che le disposizioni di diritto derivato applicabili di cui la ricorrente contesta la legittimità, e cioè l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dal regolamento n. 1023/2013, e l’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dallo stesso regolamento, non definiscono le condizioni di esercizio del diritto di negoziazione e di azioni collettive, sancito dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali. Ne consegue che la ricorrente non può far valere la violazione delle condizioni di esercizio dei diritti e degli obblighi sanciti dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali.

70      Del resto, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, il diritto di negoziazione collettiva riguarda espressamente la negoziazione e la conclusione di accordi collettivi Orbene, si deve ricordare che il diritto di negoziare e di concludere accordi collettivi ha lo scopo di permettere una contrattazione tra le parti sociali al fine di determinare le condizioni di lavoro quando i diritti e gli obblighi non sono sufficientemente determinati dalle disposizioni applicabili (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 117).

71      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il diritto di negoziazione collettiva non può essere equiparato al diritto per le OSP di negoziare il contenuto stesso delle disposizioni dello Statuto la cui adozione è disciplinata, conformemente all’articolo 294 TFUE, dalla procedura legislativa ordinaria.

72      Di conseguenza, l’esame del presente motivo si limiterà a verificare se le condizioni di esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, così previste dall’articolo 10 dello Statuto e dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, siano state rispettate nel caso di specie.

–       Sulla violazione dell’articolo 10 dello Statuto

73      La ricorrente sostiene che, conformemente all’articolo 10 dello Statuto, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre al comitato dello Statuto la prima proposta di modifica dello Statuto da essa adottata, il 29 giugno 2011, che comportava un prelievo di solidarietà del 5,5%, e non la seconda proposta di modifica dello Statuto, che prevedeva un prelievo di solidarietà del 6%, da essa sottopostagli il 21 novembre 2011. La ricorrente sostiene altresì che neppure la consultazione del comitato dello Statuto intervenuta il 17 e il 18 luglio 2013 risponderebbe alle prescrizioni dell’articolo 10 dello Statuto in quanto sarebbe tardiva e quindi priva di effetto utile.

74      Al riguardo, in primo luogo, relativamente all’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 10 dello Statuto imponeva alla Commissione di sottoporre al comitato dello Statuto la prima proposta di modifica dello Statuto da essa adottata il 29 giugno 2011, è importante ricordare che l’articolo 10 dello Statuto impone alla Commissione di sottoporre al comitato dello Statuto «qualunque proposta di revisione dello statuto». Orbene, nella fattispecie, da una parte, risulta dal fascicolo che il testo adottato dalla Commissione il 29 giugno 2011 non era formalmente una proposta di revisione dello Statuto, ma un progetto di proposta di modifica dello Statuto destinato a formare oggetto di consultazione delle OSP prima della presentazione di una proposta formale di modifica dello Statuto al Consiglio e al Parlamento. Dall’altra parte, occorre parimenti rilevare che il testo sottoposto dalla Commissione al comitato dello Statuto il 21 novembre 2011 è stato poi trasmesso dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio quale proposta legislativa, ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 2, TFUE, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, che disciplina, conformemente all’articolo 336 TFUE, l’adozione e la modifica dello Statuto e dal RAA da parte di tali istituzioni.

75      Occorre pertanto respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione ha violato l’articolo 10 dello Statuto non sottoponendo al comitato dello Statuto il suo primo progetto di proposta di modifica dello Statuto.

76      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la consultazione del comitato dello Statuto del 17 e del 18 luglio 2013 avrebbe violato l’articolo 10 dello Statuto in quanto essa sarebbe avvenuta in una fase tardiva della procedura legislativa, di modo che sarebbe stata privata di effetto utile, si deve rilevare che l’articolo 10 dello Statuto impone alla Commissione un obbligo di consultazione che si estende, oltre alle proposte formali, alle modifiche sostanziali di proposte già esaminate alle quali essa proceda, a meno che, in quest’ultimo caso, le modifiche siano sostanzialmente corrispondenti a quelle proposte dal comitato dello Statuto (sentenze dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 35; del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 129, e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 99).

77      Una siffatta interpretazione è resa necessaria sia dal testo della disposizione dell’articolo 10 dello Statuto che dal ruolo assunto dal comitato dello Statuto. Infatti, da un lato, dato che tale disposizione prevede la consultazione senza riserve né eccezioni del comitato dello Statuto su qualsiasi proposta di revisione dello Statuto, la stessa conferisce una portata ampia all’obbligo da essa definito. I suoi termini sono quindi manifestamente inconciliabili con un’interpretazione restrittiva della sua portata. Dall’altro lato, il comitato dello Statuto, in quanto organo paritetico che riunisce rappresentanti delle amministrazioni e del personale di tutte le istituzioni, considerato che questi ultimi sono democraticamente eletti, deve prendere in considerazione ed esprimere gli interessi del pubblico impiego dell’Unione nel suo complesso (sentenze dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 36; del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 130, e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 100).

78      Ne consegue che, allorché la Commissione procede a una modifica della sua proposta di revisione dello Statuto nel corso della procedura legislativa ordinaria, essa ha l’obbligo di consultare nuovamente il comitato dello Statuto prima dell’adozione da parte del Consiglio delle disposizioni regolamentari interessate, qualora tale modifica incida in modo sostanziale sull’economia della proposta (sentenze del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 135, e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 101).

79      Orbene, nella fattispecie, si deve osservare che, se è vero che la Commissione si è avvalsa del suo potere di iniziativa legislativa nel presentare la proposta di modifica dello Statuto al Parlamento e al Consiglio il 13 dicembre 2011, essa non ha esercitato tale potere per emendare detta proposta (sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 102).

80      Certamente, la Commissione ha partecipato alle negoziazioni in sede di trilogo tenutesi in occasione della procedura legislativa ordinaria in questione. Orbene, ai sensi del punto 13 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) (GU 2007, C 145, pag. 5), resa dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione il 13 giugno 2007 e che disciplina tali riunioni informali, nella fase di prima lettura del Parlamento, il ruolo della Commissione si riduce a favorire i contatti stabiliti «per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura» e a esercitare il «proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento (...) e del Consiglio, nel rispetto dell’equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato» (sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 103).

81      Così, il fatto che i negoziati in trilogo svoltisi, nel caso di specie, in fase di prima lettura del Parlamento hanno condotto, con la partecipazione della Commissione il cui ruolo è richiamato al precedente punto 80, a un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio volto a emendare la proposta di modifica dello Statuto, non può essere considerato come integrante una modifica di detta proposta da parte della Commissione stessa (sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 104).

82      Inoltre, neppure l’adozione in prima lettura, da parte del Parlamento, di un testo che ha emendato la proposta di modifica dello Statuto può essere assimilata a una modifica da parte della Commissione stessa della sua proposta iniziale (sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 105).

83      Discende da quanto precede che la Commissione non era tenuta a consultare nuovamente il comitato dello Statuto ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto né dopo la conclusione dei negoziati in trilogo avvenuti in fase di prima lettura del Parlamento, né successivamente all’adozione, da parte di quest’ultimo, della sua proposta in prima lettura (sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punto 106).

84      A questo proposito, la ricorrente non può validamente fondarsi sulla circostanza che la Commissione, pur non essendo tenuta a farlo, ha trasmesso al comitato dello Statuto, con lettera del 5 luglio 2013, la posizione in prima lettura del Parlamento del 2 luglio 2013, precisando che, a suo parere, la proposta di modifica dello Statuto, da essa sottoposta al comitato dello Statuto il 21 novembre 2011, non era stata sostanzialmente modificata nell’ambito della procedura legislativa ordinaria e che, in tale fase della procedura legislativa, l’articolo 10 dello Statuto non trovava applicazione. Infatti, una siffatta circostanza è priva di rilevanza quanto alla regolarità della procedura di adozione del regolamento n. 1023/2013 e, più in particolare, quanto al rispetto da parte della Commissione dell’obbligo ad essa imposto nella fattispecie dall’articolo 10 dello Statuto.

85      Occorre pertanto respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo il quale la consultazione del comitato dello Statuto il 17 e il 18 luglio 2013, a seguito dell’adizione di quest’ultimo da parte della Commissione il 5 luglio 2013, sarebbe avvenuta in una fase tardiva nell’ambito della procedura legislativa di cui trattasi e sarebbe stata così privata di effetto utile in violazione dell’articolo 10 dello Statuto.

–       Sulla violazione della procedura di concertazione

86      La ricorrente fa valere che la Commissione non ha consultato le OSP preliminarmente all’adozione del primo progetto di proposta di modifica dello Statuto adottato il 29 giugno 2011 e che essa non ha neppure consultato le OSP sul secondo progetto di proposta di modifica dello Statuto del 13 dicembre 2011. Inoltre, la ricorrente fa valere che le due riunioni della commissione di concertazione tenutesi il 6 maggio 2013 e il 20 giugno 2013 erano riunioni di informazione nel corso delle quali nessun documento è stato comunicato alle OSP e che non hanno dato luogo ad alcuna concertazione e che, in esito ad esse, la commissione di concertazione non ha sottoposto alcuna relazione che menzionasse le divergenze di opinione tra le parti, in violazione della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981. La ricorrente fa altresì valere che il Consiglio ha rigettato la richiesta delle OSP diretta ad ottenere che la commissione di concertazione continuasse a riunirsi per tutta la fase di trilogo durata dal 13 maggio 2013 al 25 giugno 2013.

87      A tale riguardo, in primo luogo, relativamente alla mancata consultazione delle OSP preliminarmente all’adozione del primo progetto di proposta di modifica dello Statuto della Commissione del 29 giugno 2011, si deve rilevare che tale circostanza è priva di rilevanza quanto alla legittimità della procedura legislativa ordinaria iniziata successivamente, il 13 dicembre 2011, con la trasmissione al Parlamento e al Consiglio del secondo progetto di proposta di modifica dello Statuto sotto forma di proposta legislativa. Un siffatto argomento deve pertanto essere respinto in quanto inconferente.

88      In secondo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione avrebbe omesso di consultare le OSP prima di adottare il suo progetto di proposta di modifica dello Statuto del 13 dicembre 2011, occorre rilevare che, come il Tribunale ha affermato al punto 4 della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), le OSP sono state consultate sul secondo progetto di proposta di revisione dello Statuto il 7 settembre 2011 e che concertazioni amministrative, tecniche e politiche tra la Commissione e le OSP sono poi intervenute al riguardo, rispettivamente il 6 ottobre 2011, il 28 ottobre 2011 e il 7 novembre 2011.

89      Poiché la ricorrente non ha addotto alcun elemento di diritto o di fatto tale da consentirle di rimettere in discussione tale constatazione, si deve quindi respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione non ha consultato le OSP prima di adottare il suo secondo progetto di proposta di modifica dello Statuto e di trasmetterlo al Parlamento e al Consiglio il 13 dicembre 2011.

90      In terzo luogo, relativamente alla censura della ricorrente relativa al fatto che nessun documento è stato distribuito alle OSP in occasione delle riunioni della commissione di concertazione del 6 maggio 2013 e del 20 giugno 2013, si deve rilevare che tale censura è già stata esaminata e respinta dal Tribunale nella sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489).

91      Così, al punto 161 della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), il Tribunale ha rilevato che la procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 non prescrive né vieta la consegna di documenti scritti alle OSP ai fini della preparazione delle riunioni di concertazione o in occasione di queste ultime.

92      Orbene, come il Tribunale ha rilevato al punto 162 della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), ai sensi del punto I.8 della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, letto alla luce della dichiarazione interpretativa del Consiglio del 6 maggio 2013, la procedura di concertazione prevista dalla detta decisione ha lo scopo di esaminare tutte le informazioni disponibili e le posizioni delle parti al fine di facilitare, per quanto possibile, la convergenza delle posizioni e di garantire che i punti di vista del personale e delle autorità amministrative siano noti ai rappresentanti degli Stati membri prima che essi prendano una posizione definitiva nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

93      Alla luce dello scopo della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, la risposta alla questione di stabilire se il Consiglio sia tenuto a comunicare le informazioni di cui dispone per iscritto alle OSP di modo che queste ultime possano esprimere il loro punto di vista dipende quindi dalla conoscenza che le stesse hanno delle dette informazioni, dalla natura e dalla portata di tali informazioni, nonché dai vincoli temporali e tecnici che caratterizzano lo svolgimento del negoziato in trilogo (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto163).

94      Nella fattispecie, relativamente alla prima riunione della commissione di concertazione, che aveva ad oggetto il mandato negoziale del Consiglio ai fini del negoziato in sede di trilogo, si deve rilevare che il Consiglio non era tenuto a comunicare documenti scritti alle OSP, dato che queste ultime erano venute a conoscenza della proposta di modifica dello Statuto sulla quale doveva appunto vertere il negoziato (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto164).

95      Relativamente alla seconda riunione della commissione di concertazione, tenutasi il 20 giugno 2013 dopo che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione furono giunti, il 19 giugno 2013, ad un compromesso provvisorio sulla proposta di revisione dello Statuto, occorre rilevare che, anche se le OSP erano a conoscenza del contenuto della proposta di modifica dello Statuto e di talune proposte degli Stati membri, come testimoniato dal volantino diffuso da varie OSP il 17 settembre 2012, esse non erano a conoscenza del risultato esatto dei negoziati a tre che vertevano, in particolare, su tali proposte (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto165).

96      Pertanto, in considerazione sia della natura che della portata delle modifiche introdotte nella proposta di modifica dello Statuto in occasione del negoziato a tre, il Consiglio era tenuto a trasmettere alle OSP tutte le informazioni disponibili così da consentire loro di esprimere utilmente il loro punto di vista su tali modifiche. Ciò presupponeva quindi, in linea di principio, che le dette OSP potessero disporre di un supporto scritto per poter reagire efficacemente (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto166).

97      Tuttavia, è importante ricordare che il 20 giugno 2013 il testo che rispecchiava il compromesso provvisorio del 19 giugno 2013 non era ancora disponibile, di modo che esso non poteva materialmente essere trasmesso alle OSP facenti parte della commissione di concertazione (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 167).

98      Di conseguenza, non può contestarsi al Consiglio il fatto di aver proceduto, in occasione della riunione della commissione di concertazione del 20 giugno 2013, ad una presentazione orale dei principali elementi del compromesso provvisorio ottenuto il 19 giugno 2013, presentazione che corrispondeva, nelle circostanze particolari del caso di specie, caratterizzate da vincoli temporali e tecnici che contrassegnavano lo svolgimento del negoziato in sede di trilogo, al solo modo di procedere concepibile di informazione delle OSP (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 169).

99      Inoltre, da un lato, è importante ricordare che il Consiglio ha effettivamente trasmesso alle OSP facenti parte della commissione di concertazione il testo del compromesso provvisorio, accompagnato da spiegazioni, la sera del 24 giugno 2013, nonché il testo del compromesso finale, anch’esso accompagnato da spiegazioni, il 27 giugno 2013, ossia prima della presa di posizione definitiva degli Stati membri, ai sensi del punto I.8 della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, in occasione dell’esame del testo del compromesso finale da parte del comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) il 28 giugno 2013. Dall’altro lato, si deve sottolineare che le OSP partecipanti alla commissione di concertazione non hanno chiesto in tempo utile l’indizione di una nuova riunione al fine di essere sentite sul testo del compromesso provvisorio e neppure sul testo del compromesso finale (sentenze del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 170, e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punti da 119 a 122).

100    Orbene, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non adduce alcun nuovo elemento di fatto o di diritto tale da rimettere in discussione quanto dichiarato dal Tribunale nelle sentenze, passate in giudicato, del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14, EU:T:2017:813), ricordate ai precedenti punti da 91 a 99, di modo che la censura della ricorrente secondo la quale le riunioni della commissione di concertazione del 6 maggio 2013 e del 20 giugno 2013 sono state solo riunioni di informazione generale, in cui nessun documento è stato distribuito alle OSP e che non hanno dato luogo ad alcuna concertazione, dev’essere respinta in quanto infondata.

101    In quarto luogo, si deve respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la commissione di concertazione, in esito alle riunioni del 9 maggio 2013 e del 23 giugno 2013, non avrebbe prodotto alcuna relazione che esponesse le posizioni divergenti delle parti. Infatti, si deve rilevare che, conformemente all’articolo I.7 della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, letto alla luce dell’orientamento 5 della dichiarazione interpretativa del Consiglio del 6 maggio 2013, nella fase dell’esame della proposta di modifica dello Statuto da parte del Consiglio, il presidente della commissione di concertazione relaziona al Coreper a nome della commissione di concertazione dopo ogni riunione nel corso della quale i partecipanti hanno esposto il loro punto di vista. Orbene, occorre rilevare che dal messaggio del segretario generale del Consiglio riguardante la riforma dello Statuto, indirizzato al personale del Consiglio il 28 giugno 2013, prodotto dalla stessa ricorrente, risulta che il segretario generale del Consiglio ha precisato al personale di tale istituzione di aver presentato al Coreper i risultati della riunione della commissione di concertazione del 20 giugno 2013. Inoltre, risulta dai documenti prodotti dal Consiglio che, anche se nessuna relazione scritta è stata redatta in esito alle riunioni della commissione di concertazione del 6 maggio 2013 e del 20 giugno 2013, il segretario generale del Consiglio, presidente della commissione di concertazione, ha effettivamente presentato un resoconto orale di tali riunioni al Coreper, rispettivamente l’8 maggio 2013 e il 26 giugno 2013.

102    In quinto luogo, occorre parimenti respingere in quanto infondata la censura della ricorrente relativa al fatto che il segretario generale del Consiglio avrebbe rigettato la richiesta delle OSP diretta ad ottenere che la commissione di concertazione continuasse a riunirsi durante tutta la fase di trilogo. Infatti, ai sensi dell’articolo I.5 della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, letto alla luce dell’orientamento 5 della dichiarazione interpretativa del Consiglio del 6 maggio 2013, nella fase dell’esame in prima lettura da parte del Consiglio di una proposta di modifica dello Statuto, la commissione di concertazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogni volta che una delle parti ne faccia richiesta. Ne consegue che anche se i rappresentanti del personale, designati dalle OSP rappresentative, membri della commissione di concertazione potevano chiedere ripetutamente la riunione della detta commissione, il segretario generale del Consiglio, che presiedeva la commissione di concertazione, era legittimato a rigettare una richiesta generale come quella diretta ad ottenere che la commissione di concertazione continuasse a riunirsi durante tutta la fase di trilogo.

103    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione della procedura legislativa

104    La ricorrente fa valere che la proposta di modifica dello Statuto sottoposta dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento il 13 dicembre 2011 non prevedeva né la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014 né l’applicazione del prelievo di solidarietà nel corso dello stesso periodo. Secondo la ricorrente, è soltanto in occasione della fase di trilogo che il Consiglio avrebbe introdotto tali modifiche ribadendo le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013. Così facendo, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 296 TFUE, ai sensi del quale, in presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato. Inoltre, secondo la ricorrente, adottando le sue conclusioni del 7 e dell’8 febbraio 2013, ribadite poi dal Consiglio, il Consiglio europeo avrebbe violato l’articolo 15, paragrafo 1, TUE, ai sensi del quale quest’ultimo non esercita funzioni legislative.

105    Il Consiglio e il Parlamento contestano l’argomentazione della ricorrente.

106    Si deve anzitutto rilevare che l’argomentazione della ricorrente si basa sull’erronea premessa secondo la quale la misura consistente nell’applicare il prelievo di solidarietà del 6%, mentre l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni era sospesa, discenderebbe dalle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013 e sarebbe stata semplicemente ribadita dal Consiglio e dal Parlamento in sede di adozione del regolamento n. 1023/2013. Tuttavia, occorre rilevare che, anche se le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013, emesse nell’ambito degli orientamenti riguardanti il quadro finanziario pluriennale, prevedevano la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni per due anni, nonché l’istituzione di un prelievo del 6% «nell’ambito della riforma del metodo salariale», esse non prevedevano che il detto prelievo sarebbe stato applicato durante il periodo di sospensione in questione.

107    In ogni caso, è importante sottolineare che gli argomenti della ricorrente, relativi alla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 15, paragrafo 1, TUE, non possono essere accolti.

108    Così, in primo luogo, relativamente alla pretesa violazione da parte del Consiglio dell’articolo 296, terzo comma, TFUE, si deve ricordare che tale disposizione prevede che «[i]n presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato».

109    Conformemente all’articolo 336 TFUE, lo Statuto e il RAA sono adottati dal Parlamento e dal Consiglio, previa consultazione delle altre istituzioni interessate, mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria.

110    Nella fattispecie, il Consiglio e il Parlamento, ai quali la Commissione ha sottoposto, il 13 dicembre 2011, una proposta di modifica dello Statuto, hanno adottato il regolamento n. 1023/2013, dopo l’adozione, da parte del Parlamento, della sua posizione in prima lettura il 2 luglio 2013 e l’approvazione, da parte del Consiglio, di tale posizione il 10 ottobre 2013, conformemente all’articolo 294, paragrafi 3 e 4, TFUE.

111    Si deve dunque necessariamente constatare che, nella fattispecie, il Parlamento e il Consiglio non hanno adottato atti diversi da quelli previsti dalla procedura legislativa ordinaria.

112    Inoltre, è importante rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta dall’articolo 296, terzo comma, TFUE, che tale disposizione osti a che il Consiglio possa tener conto delle conclusioni del Consiglio europeo quando esso si avvale della sua facoltà di scostarsi dalla proposta legislativa presentata dalla Commissione, che non lo vincola. Occorre infatti ricordare che, nell’ambito del potere legislativo riconosciuto al Consiglio, congiuntamente al Parlamento, dall’articolo 14, paragrafo 1, TUE, e dall’articolo 16, paragrafo 1, TUE, nonché dall’articolo 289 TFUE, il quale si iscrive nel principio dell’attribuzione dei poteri sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, e, in modo più ampio, nel principio dell’equilibrio istituzionale, caratteristico della struttura istituzionale dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto146), spetta al Consiglio esercitare funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento conformemente alle condizioni previste dai Trattati.

113    Ne consegue che l’argomento della ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE dev’essere respinto in quanto infondato.

114    In secondo luogo, relativamente all’argomento della ricorrente secondo il quale il Consiglio europeo avrebbe violato l’articolo 15, paragrafo 1, TUE e, pertanto, pregiudicato la legittimità della procedura legislativa sfociata nell’adozione del regolamento n. 1023/2013, si deve ricordare, innanzitutto, che, come si è constatato al precedente punto 111, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno rispettato la procedura legislativa originaria applicabile nel caso di specie.

115    Si deve ricordare, poi, che l’articolo 15, paragrafo 1, TUE, dispone che «[i]l Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative».

116    Orbene, si deve rilevare che tale disposizione non osta a che il Consiglio europeo prenda posizione su una questione che forma oggetto di una procedura legislativa.

117    Occorre ricordare, infine, che l’incidenza di natura «politica» delle conclusioni del Consiglio europeo sul potere legislativo del Parlamento e del Consiglio non può costituire un motivo per l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenze del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 145, e del 21 giugno 2018, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑5/16, EU:C:2018:483, punto 86).

118    Ne consegue che l’argomento della ricorrente secondo il quale il Consiglio europeo avrebbe pregiudicato la legittimità della procedura legislativa sfociata nell’adozione del regolamento n. 1023/2013 adottando le conclusioni del 7 e dell’8 febbraio 2013 dev’essere respinto in quanto infondato.

119    Inoltre, nella misura in cui l’argomento della ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, TUE, debba essere considerato, di per sé, come un’eccezione di illegittimità diretta contro le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013, si deve ricordare che, non avendo l’articolo 277 TFUE lo scopo di permettere ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale in occasione di un qualsiasi ricorso, la portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto è indispensabile alla soluzione della controversia. Ne consegue che l’atto generale la cui illegittimità viene sollevata dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che forma oggetto del ricorso e che deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 4 ottobre 2018, Tataram/Commissione, T‑546/16, non pubblicata, EU:T:2018:644, punto 45 e giurisprudenza citata).

120    Orbene, si deve necessariamente constatare che l’esistenza di un siffatto nesso giuridico tra la decisione individuale che forma oggetto del presente ricorso, e cioè quella che fissa la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014 in applicazione, per la prima volta nei suoi confronti, dell’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, e le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013 manca nel caso di specie, di modo che, nella misura in cui l’argomento della ricorrente debba essere considerato come un’eccezione di illegittimità diretta contro le conclusioni del Consiglio del 7 e dell’8 febbraio 2013, essa dev’essere respinta in quanto irricevibile.

121    Il quinto motivo deve pertanto essere respinto nel suo complesso.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

122    La ricorrente fa valere che le ragioni addotte nel regolamento n. 1023/2013 per giustificare l’applicazione del prelievo di solidarietà previsto all’articolo 66 bis dello Statuto, e cioè le difficoltà particolari della situazione economica, non sono diverse da quelle invocate per giustificare l’introduzione di prelievi analoghi per il passato. La ricorrente cita al riguardo il primo considerando del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti (GU 1981, L 386, pag. 1), da cui risulterebbe che l’instaurazione di un prelievo eccezionale sulle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione del servizio nette versate dalle Comunità era resa opportuna dalle difficoltà particolari della situazione economica e sociale. Orbene, l’imposizione di un prelievo di solidarietà durante un periodo nel corso del quale l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni è sospesa costituirebbe una misura nuova che giustificherebbe una motivazione specifica mancante nel caso di specie. Inoltre, la ricorrente fa valere che, menzionando ai considerando 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013 le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013, il detto regolamento rinvierebbe nella sua motivazione ad un atto non previsto nella procedura legislativa dell’Unione in violazione dell’articolo 296 TFUE.

123    Il Consiglio e il Parlamento contestano l’argomentazione della ricorrente.

124    Occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 181 e giurisprudenza citata).

125    Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, la motivazione di atti a portata generale, come il regolamento n. 1023/2013, può limitarsi ad indicare la situazione d’insieme che ha condotto alla loro adozione e gli obiettivi generali che il legislatore si propone di conseguire, senza che sia necessaria una motivazione specifica a sostegno di tutti i dettagli che atti del genere possono comportare. Così, non è necessario motivare ciascuna modifica apportata allo Statuto, ma basta che il legislatore spieghi, anche succintamente, la sostanza dei provvedimenti, purché la spiegazione sia chiara e pertinente (sentenze del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, EU:T:2006:366, punto 159, e del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, EU:F:2008:45, punto 121).

126    Nella fattispecie, in primo luogo, si deve rilevare che la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014, come pure l’istituzione di un prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014, costituiscono soltanto elementi della vasta riforma statutaria che il Parlamento e il Consiglio hanno messo in atto adottando il regolamento n. 1023/2013.

127    In secondo luogo, occorre rilevare che i considerando 11, 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013 precisano quanto segue:

«(11)            I vantaggi potenziali per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea derivanti dall’applicazione del [meccanismo pluriennale di attualizzazione delle retribuzioni] dovrebbero essere compensati dalla reintroduzione del sistema di un “prelievo”. Come nel caso del [meccanismo pluriennale di attualizzazione delle retribuzioni], l’applicazione del prelievo di solidarietà può essere prorogata in via provvisoria. Nelle circostanze attuali si ritiene opportuno aumentare il prelievo di solidarietà rispetto al livello del prelievo speciale applicabile tra il 2004 e il 2012, e prevedere un tasso più progressivo. Ciò al fine di tener conto di una congiuntura economica particolarmente difficile e del contesto sociale nell’Unione, nonché delle sue ripercussioni sulle finanze pubbliche di tutta l’Unione. L’esigenza di consolidare le finanze pubbliche nell’Unione, anche a breve termine, esige uno sforzo rapido e specifico di solidarietà da parte del personale delle istituzioni dell’Unione. Tale prelievo di solidarietà dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i funzionari e agli altri agenti dell’Unione a partire dal 1° gennaio 2014.

(12)            Nelle conclusioni dell’8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale il Consiglio europeo ha sottolineato che la necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del suo personale per migliorare l’efficienza e l’efficacia e adeguarsi al contesto economico in mutamento. Tale richiamo ha ribadito in realtà l’obiettivo della proposta della Commissione del 2011, di modifica dello statuto dei funzionari e del [RAA], la quale puntava ad assicurare efficienza in termini di costi e riconosceva che le sfide a cui deve attualmente far fronte l’Unione europea esigono uno sforzo specifico da parte di ciascuna pubblica amministrazione in Europa e di tutto il personale che ne fa parte per migliorare l’efficienza e adeguarsi al contesto socioeconomico in mutamento. Il Consiglio europeo ha chiesto inoltre, nel quadro della riforma dello statuto dei funzionari, una sospensione di due anni dell’adeguamento, attraverso il [meccanismo pluriennale di attualizzazione delle retribuzioni] delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale delle istituzioni dell’Unione e la reintroduzione di un nuovo prelievo di solidarietà quale parte integrante della riforma del “metodo salariale”.

(13)            Alla luce di tali conclusioni e al fine di dare risposta a futuri vincoli di bilancio nonché di dimostrare la solidarietà della funzione pubblica europea con gli interventi rigorosi adottati dagli Stati membri in seguito alla crisi finanziaria senza precedenti e alla congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile negli Stati membri e nell’Unione nel suo insieme, risulta necessario prevedere la sospensione del [meccanismo pluriennale di attualizzazione delle retribuzioni] per due anni per tutte le retribuzioni, pensioni e indennità dei funzionari e applicare il prelievo di solidarietà nonostante detta sospensione».

128    Risulta pertanto dal considerando 11 del regolamento n. 1023/2013 che il Parlamento e il Consiglio hanno giustificato l’istituzione di un prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 con la necessità di compensare i vantaggi potenziali derivanti per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione dall’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni. Risulta altresì da tale considerando che la decisione di applicare tale prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 risponde all’obiettivo «di consolidare le finanze pubbliche nell’Unione, anche a breve termine», con «uno sforzo rapido e specifico di solidarietà da parte del personale delle istituzioni dell’Unione». Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, risulta da questo stesso considerando che il riferimento al contesto economico e sociale particolarmente difficile nell’Unione giustifica non l’istituzione del prelievo di solidarietà in quanto tale, così come avveniva per il prelievo speciale istituito dal regolamento n. 3821/81, ma l’aumento del livello del prelievo di solidarietà, rispetto a quello del prelievo speciale applicabile tra il 2004 e il 2012, nonché il ricorso ad un’aliquota più progressiva.

129    Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Parlamento e il Consiglio hanno esposto le ragioni che giustificano la scelta di applicare il prelievo di solidarietà sin dal 1° gennaio 2014 mentre l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni era sospesa per il 2013 e il 2014 ai considerando 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013. Risulta dai detti considerando che tale scelta mirava a tener conto, non soltanto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013, ma anche dei «futuri vincoli di bilancio», della «congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile negli Stati membri e nell’Unione nel suo insieme» e ad esprimere «la solidarietà della funzione pubblica europea con gli interventi rigorosi adottati dagli Stati membri in seguito alla crisi finanziaria senza precedenti».

130    Si deve pertanto ritenere che la motivazione fornita ai considerando 11, 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013 risponda ai criteri giurisprudenziali menzionati ai precedenti punti 124 e 125. Infatti, da essa emergono il ragionamento del legislatore dell’Unione nonché gli obiettivi generali perseguiti. Essa informa sufficientemente i funzionari sulle ragioni dell’istituzione di un prelievo di solidarietà per un periodo nel corso del quale l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni è sospesa.

131    Inoltre, relativamente all’argomento della ricorrente secondo il quale il Parlamento e il Consiglio sarebbero venuti meno al loro obbligo di motivazione facendo riferimento, nei considerando 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013, alle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013, si deve rilevare, assieme al Consiglio, che anche se, conformemente all’articolo 296 TFUE, gli atti giuridici debbono essere motivati, ciò non esclude però che il legislatore faccia riferimento, in un considerando, ad orientamenti politici definiti dal Consiglio europeo.

132    Si deve pertanto respingere in quanto infondato il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione della cessazione del collegamento tra l’applicazione del metodo di adeguamento automatico delle retribuzioni previsto all’allegato XI dello Statuto e il prelievo di solidarietà e alla violazione del principio del parallelismo

133    La ricorrente sostiene che dalle sentenze del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione (3/83, EU:C:1985:283), e del 22 giugno 1994, Rijnoudt e Hocken/Commissione (T‑97/92 e T‑111/92, EU:T:1994:69), risulta che il principio, detto del parallelismo, implica che il prelievo di solidarietà può essere applicato solo qualora il metodo di adeguamento delle retribuzioni, di cui costituisce la contropartita, sia a sua volta applicabile. Secondo la ricorrente, risulta del resto dal considerando 11 del regolamento n. 1023/2013 e dall’articolo 66 bis, paragrafo 1, dello Statuto, così come modificato dal detto regolamento, che il prelievo di solidarietà ha lo scopo di compensare i vantaggi derivanti per i funzionari e per gli agenti dell’Unione dall’applicazione del metodo di adeguamento. Tale collegamento sarebbe confermato dall’articolo 15 dell’allegato XI dello Statuto, così come modificato dal regolamento n. 1023/2013, che collegherebbe le modifiche del prelievo di solidarietà alle modifiche del metodo di adeguamento delle retribuzioni. Ne conseguirebbe che il legislatore non poteva prevedere che il prelievo di solidarietà si applicasse per un periodo durante il quale l’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni era sospeso.

134    Il Consiglio e il Parlamento contestano l’argomentazione della ricorrente.

135    In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, il legislatore può in qualunque momento apportare alle disposizioni statutarie, per il futuro, le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora siano meno favorevoli (sentenze del 30 settembre 1998, Ryan/Corte dei conti, T‑121/97, EU:T:1998:232, punto 98, e dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 86).

136    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, nei settori in cui il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza del 23 gennaio 2007, Chassagne/Commissione, F‑43/05, EU:F:2007:14, punto 56 e giurisprudenza citata).

137    È alla luce di tali principi che vanno esaminati gli argomenti addotti dalla ricorrente.

138    A tale riguardo, innanzitutto, si deve rilevare che dalle sentenze del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione (3/83, EU:C:1985:283), e del 22 giugno 1994, Rijnoudt e Hocken/Commissione (T‑97/92 e T‑111/92, EU:T:1994:69), alle quali la ricorrente fa riferimento, non risulta che esista un principio di diritto dell’Unione secondo il quale il prelievo di solidarietà potrebbe essere applicato solo qualora il metodo di adeguamento delle retribuzioni sia a sua volta applicato.

139    Così, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione (3/83, EU:C:1985:283), le parti ricorrenti contestavano in via incidentale la legittimità del regolamento n. 3821/81 che introduceva nell’articolo 66 bis dello Statuto un contributo di crisi. Ai punti 15 e 21 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’assenso, da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative, alla partecipazione, sotto forma di provvedimento eccezionale ed unico gravante sulle retribuzioni, alle conseguenze delle difficoltà particolari della situazione economica e sociale esistente nella Comunità, aveva avuto come contropartita l’adozione di un metodo di adeguamento delle retribuzioni che faceva salvo il principio del parallelismo, secondo il quale, al fine di decidere se fosse opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni dei funzionari comunitari, si teneva conto, in particolare, dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

140    Allo stesso modo, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 22 giugno 1994, Rijnoudt e Hocken/Commissione (T‑97/92 e T‑111/92, EU:T:1994:69), le parti ricorrenti contestavano la legittimità del regolamento (CECA, CEE, Euratom) no 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità al fine di introdurre un contributo temporaneo (GU 1991, L 361, pag. 7), che introduceva un articolo 66 bis nello Statuto al fine di istituire un contributo temporaneo. In risposta al motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ha ricordato i termini del preambolo del regolamento n. 3831/91, secondo i quali «dai lavori della(…) commissione di concertazione (…) risulta[va] che una misura, applicabile a titolo temporaneo alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità, [doveva] essere introdotta nella forma di un contributo temporaneo prelevato alla fonte, congiuntamente all’adozione di un metodo che fissa[va] le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto, in quanto elementi interdipendenti di una soluzione globale».

141    Così, dalle sentenze del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione (3/83, EU:C:1985:283), e del 22 giugno 1994, Rijnoudt e Hocken/Commissione (T‑97/92 e T‑111/92, EU:T:1994:69), risulta che, per il passato, il legislatore ha adottato un orientamento generale secondo il quale l’applicazione di un prelievo specifico gravante sulle retribuzioni dei funzionari e degli agenti dell’Unione costituiva la contropartita dell’applicazione di un metodo che consentiva, a talune condizioni determinate, di adeguare le retribuzioni di cui trattasi, prendendo in considerazione l’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri dell’Unione.

142    Tuttavia, è importante rilevare che, nei limiti del suo ampio potere discrezionale ricordato al precedente punto 135, il legislatore era libero di abbandonare, di mantenere o di rivedere tale orientamento anteriore prevedendo, nel regolamento n. 1023/2013, che il prelievo di solidarietà si applicasse per un periodo durante il quale l’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni era sospesa.

143    Si deve poi sottolineare che, nel regolamento n. 1023/2013, il legislatore ha effettivamente fissato un collegamento tra il prelievo di solidarietà e il metodo di attualizzazione delle retribuzioni.

144    Così, dal tenore letterale dell’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, risulta che il prelievo di solidarietà è istituito «al fine di tener conto dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari».

145    Analogamente, si deve rilevare che, nella sua versione posteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, l’articolo 15, paragrafo 2, dell’allegato XI dello Statuto, relativo alle modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto, prevede che ogni proposta della commissione di modifica del detto allegato prima della scadenza del periodo di applicazione di tale allegato, ossia il 31 dicembre 2023, dev’essere accompagnata da una proposta di modifica dell’articolo 66 bis dello Statuto.

146    Risulta altresì dall’articolo 15, paragrafo 3, dell’allegato XI dello Statuto, introdotto dal regolamento n. 1023/2013, che fintantoché il Parlamento e il Consiglio non abbiano approvato un regolamento sulla base di una proposta della Commissione, il detto allegato e l’articolo 66 bis dello Statuto continueranno ad applicarsi provvisoriamente al di là del 31 dicembre 2023.

147    Inoltre, si deve ricordare che, come si è rilevato al precedente punto 128, risulta dal considerando 11 del regolamento n. 1023/2013 che il Parlamento e il Consiglio hanno giustificato l’istituzione di un prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 con la necessità di compensare i vantaggi potenziali derivanti ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione dall’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni.

148    Tuttavia, non può risultare né dal considerando 11 del regolamento n. 1023/2013 né dal collegamento tra le misure controverse quali rilevati ai precedenti punti da 144 a 146, un principio secondo il quale il prelievo di solidarietà si applichi solo in concomitanza con l’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni, svolgendo un ruolo equilibratore qualora il detto metodo procuri un vantaggio ai funzionari dell’Unione.

149    Basta rilevare che il legislatore, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, ha espressamente previsto che il prelievo di solidarietà fosse applicato per un periodo durante il quale l’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni era sospesa. A questo proposito, risulta dai considerando 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013, che il legislatore ha giustificato tale scelta con il perseguimento degli obiettivi ricordati al precedente punto 129. La ricorrente non dimostra che tale scelta costituisse un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 136.

150    Infine, si deve rilevare che, nella misura in cui l’argomentazione della ricorrente debba essere considerata diretta a rimettere in discussione la legittimità dell’articolo 66 bis dello Statuto, nella parte in cui esso prevedeva l’applicazione del prelievo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2014, in quanto una siffatta applicazione sarebbe in contrasto con l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, che prevedeva la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni, basta ricordare che, come la Corte e il Tribunale hanno già rispettivamente dichiarato in ordine all’introduzione di un prelievo eccezionale da parte del regolamento n. 3821/81, come pure all’introduzione di un contributo temporaneo da parte del regolamento n. 3831/91, la legittimità di una modifica dello Statuto introdotta con l’inserimento di una nuova disposizione non può essere contestata sulla base di un’altra disposizione dello Statuto (sentenze del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione, 3/83, EU:C:1985:283, punto 20, e del 22 giugno 1994, Rijnoudt e Hocken/Commissione, T‑97/92 e T‑111/92, EU:T:1994:69, punto 65).

151    Pertanto, si deve respingere in quanto infondata la tesi della ricorrente secondo la quale l’articolo 66 bis dello Statuto sarebbe illegittimo in quanto prevedeva l’applicazione del prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 mentre l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni era sospesa.

152    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti acquisiti

153    La ricorrente fa valere che il principio dell’adeguamento annuale delle retribuzioni le è sempre stato applicato. Ella fa rilevare che benché il metodo sia sempre stato fissato per periodi di tempo limitati, esso è stato sistematicamente rinnovato con taluni adattamenti. Secondo la ricorrente, il diritto dei funzionari dell’Unione di beneficiare di un andamento del potere di acquisto parallelo a quello dei funzionari nazionali in applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni è un diritto acquisito e un elemento essenziale della sua retribuzione così come una condizione essenziale del suo rapporto con il datore di lavoro. Sospendendo l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni per due anni consecutivi, senza prevedere misure transitorie, il Parlamento e il Consiglio avrebbero leso tali diritti acquisiti.

154    Il Consiglio e il Parlamento contestano l’argomentazione della ricorrente.

155    Si deve rilevare che con il presente motivo la ricorrente contesta la legittimità dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, che prevede la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014.

156    Orbene, si deve ricordare che, come è stato constatato ai precedenti punti 52 e 53, per contestare la decisione che fissa la sua retribuzione per il mese di gennaio 2014, la ricorrente può unicamente far valere l’illegittimità dell’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, e non può far valere utilmente l’illegittimità dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013.

157    Ne consegue che il secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti acquisiti, dev’essere respinto in quanto inconferente.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

158    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni per due anni e l’applicazione del prelievo di solidarietà durante tale periodo sono contrarie al principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, anche se gli obiettivi perseguiti da tali misure sono legittimi, le dette misure, dal canto loro, non sono idonee a conseguire tali obiettivi. La ricorrente osserva al riguardo che l’applicazione concomitante del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e di un prelievo eccezionale era stata, in passato, giudicata idonea a conseguire gli stessi obiettivi enunciati dal regolamento n. 1023/2013. Inoltre, la ricorrente fa valere che, da un lato, la crisi economica che attraversano gli Stati membri non è nuova e non è peggiore di quella che ha imperversato in vigenza del quadro finanziario pluriennale precedente e, dall’altro, il legislatore ha omesso di tener conto del fatto che l’allegato XI dello Statuto, così come modificato dal regolamento n. 1023/2013, contiene già i meccanismi che consentono di prendere in considerazione gli andamenti economici sfavorevoli, poiché il metodo di attualizzazione tiene conto dell’andamento negativo del livello retributivo della funzione pubblica degli Stati membri e l’applicazione del metodo di attualizzazione è soggetta ad una clausola di moderazione nonché ad una clausola di eccezione. Secondo la ricorrente, il legislatore avrebbe potuto adottare misure meno restrittive in grado di permettere di conseguire gli obiettivi fissati dal regolamento n. 1023/2013, e cioè prevedere l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014 e collegare l’applicazione del prelievo di solidarietà all’applicazione del detto metodo. La ricorrente aggiunge che il carattere sproporzionato delle misure contestate è rafforzato, per quanto la riguarda, dalle altre misure introdotte dal regolamento n. 1023/2013 dirette a ridurre i costi del personale delle istituzioni dell’Unione, e cioè il blocco delle carriere degli amministratori al grado AD 13, la riduzione del termine in ragione della distanza e la diminuzione del rimborso delle spese di viaggio.

159    Il Consiglio e il Parlamento contestano l’argomentazione della ricorrente.

160    In via preliminare, occorre rilevare che, nella misura in cui è diretto a dimostrare il carattere sproporzionato della sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni prevista dall’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, del regolamento n. 1023/2013, il presente motivo dev’essere respinto in quanto inconferente per le stesse ragioni già illustrate ai precedenti punti 52 e 53.

161    Si deve pertanto verificare soltanto se il Parlamento e il Consiglio abbiano leso il principio di proporzionalità prevedendo che il prelievo di solidarietà istituito dall’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, si sarebbe applicato a partire dal 1° gennaio 2014, mentre invece l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni era sospesa per il 2013 e il 2014, conformemente all’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, introdotto dall’articolo 1, punto 44, di tale stesso regolamento.

162    A questo proposito, si deve ricordare che, in forza del principio di proporzionalità, la legittimità di una normativa dell’Unione è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l’obiettivo da essa legittimamente perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno restrittiva (v., in questo senso, sentenze del 25 luglio 2018, Teglgaard e Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, punto 49 e giurisprudenza citata, e dell’11 dicembre 2013, Andres e a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, punto 317).

163    Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, relativamente ad un settore in cui, come nel caso di specie, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche ad esso attribuite dal Trattato, il sindacato di proporzionalità si limita all’esame del solo carattere manifestamente inidoneo della misura controversa rispetto all’obiettivo che l’istituzione competente è incaricata di perseguire (v., in questo senso, sentenze del 14 giugno 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, punto 46 e giurisprudenza citata, e dell’11 dicembre 2013, Andres e a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, punto 318).

164    Nella fattispecie, come si è rilevato al precedente punto 129, risulta dai considerando 12 e 13 del regolamento n. 1023/2013 che la scelta del legislatore di applicare il prelievo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 mentre invece l’applicazione del meccanismo di attualizzazione era sospesa nel 2013 e nel 2014 era intesa a tener conto non soltanto delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e dell’8 febbraio 2013, ma anche dei «futuri vincoli di bilancio», della «congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile negli Stati membri e nell’Unione nel suo insieme» e ad esprimere «la solidarietà della funzione pubblica europea con gli interventi rigorosi adottati dagli Stati membri in seguito alla crisi finanziaria senza precedenti».

165    Orbene, si deve necessariamente constatare che, nell’ottica di tali obiettivi, la scelta di applicare, per un anno, il prelievo di solidarietà in concomitanza con la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni al fine di perseguire gli obiettivi in precedenza ricordati non appare manifestamente sproporzionata.

166    Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti addotti dalla ricorrente.

167    In primo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale l’allegato XI dello Statuto, così come modificato dal regolamento n. 1023/2013, contiene meccanismi sufficienti per tener conto di un andamento sfavorevole della situazione economica in seno all’Unione, basta rilevare che tale argomento si riferisce ai meccanismi di adeguamento del metodo di attualizzazione delle retribuzioni rispetto all’andamento del livello delle retribuzioni del pubblico impiego degli Stati membri.

168    Orbene, conformemente a quanto rilevato al precedente punto 160, si deve ricordare che gli argomenti diretti a contestare la proporzionalità della sospensione dell’attualizzazione delle retribuzioni devono essere considerati come inconferenti.

169    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale il carattere sproporzionato dell’applicazione del prelievo di solidarietà durante la sospensione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni sarebbe rafforzato da altre misure introdotte dal regolamento n. 1023/2013, basta rilevare che la ricorrente non può contestare la legittimità di tali misure nel contesto dell’eccezione di illegittimità sollevata a sostegno del presente ricorso facendo valere, in particolare, il loro carattere sproporzionato, nei limiti in cui le dette misure non presentano alcun collegamento con la decisione che fissa la retribuzione della ricorrente per il mese di gennaio 2014 in quanto essa ha dato applicazione per la prima volta nei suoi confronti all’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, oggetto del presente ricorso.

170    Si deve quindi concludere che la ricorrente non ha dimostrato che il legislatore abbia ecceduto il suo ampio potere discrezionale scegliendo di applicare il prelievo di solidarietà durante il periodo di sospensione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni.

171    Pertanto, occorre respingere il terzo motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità in quanto in parte inconferente e in parte infondato.

 Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto il legislatore non avrebbe previsto misure transitorie

172    La ricorrente fa valere che il principio del legittimo affidamento mira a tutelare i funzionari in servizio contro modifiche apportate a disposizioni dello Statuto che hanno avuto un carattere fondamentale nella loro decisione di divenire funzionari dell’Unione, decisione che ha implicato, in particolare, l’abbandono, nella maggior parte dei casi, del loro paese d’origine e del loro sistema di previdenza sociale. Il principio di tutela del legittimo affidamento imporrebbe così al legislatore di evitare di modificare repentinamente la situazione giuridica ed economica dei funzionari in servizio e di prevedere misure transitorie appropriate per consentir loro di adattarsi alla nuova situazione, misure che dovrebbero avere una durata sufficiente ed essere graduali e adeguate, tenuto conto dei regimi giuridici vigenti e delle legittime preoccupazioni dei funzionari. Secondo la ricorrente, il legislatore avrebbe nella fattispecie violato il detto principio non prevedendo misure transitorie per quanto riguarda la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni nonché l’applicazione del prelievo di solidarietà nel corso di tale sospensione. Il legislatore avrebbe parimenti violato il principio di tutela del legittimo affidamento non prevedendo misure transitorie per quanto riguarda la modulazione dell’aliquota del prelievo di solidarietà che passa dal 6% al 7% a partire dal grado AD 15, secondo scatto.

173    Si deve ricordare che, come è stato esposto al precedente punto 135, il legislatore è libero di apportare alle norme dello Statuto, per il futuro, le modifiche che ritenga conformi all’interesse generale e di adottare disposizioni statutarie più sfavorevoli per i funzionari interessati. Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che esso può farlo solo a condizione di prevedere, se del caso, un periodo transitorio di durata sufficiente, senza che i funzionari interessati possano eccepire all’applicazione di tali modifiche il beneficio di un legittimo affidamento al mantenimento delle disposizioni anteriori (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Wils/Parlamento, F‑105/05, EU:F:2007:128, punto 150 e giurisprudenza citata).

174    Occorre altresì ricordare che l’esigenza di un periodo transitorio si concepisce solo in quanto esistano diritti acquisiti di cui possano avvalersi i funzionari e gli agenti dell’Unione (v., in questo senso, sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punti da 147 a 149, e del 19 giugno 2007, Davis e a./Consiglio, F‑54/06, EU:F:2007:103, punto 82).

175    A questo proposito, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non può far valere che l’articolo 66 bis dello Statuto, così come modificato dall’articolo 1, punto 46, del regolamento n. 1023/2013, abbia leso i suoi diritti acquisiti in quanto tale disposizione prevedeva un’aliquota maggiorata al 7% per i funzionari di grado AD 15, secondo scatto, e per quelli dei gradi e degli scatti superiori.

176    Infatti, è importante sottolineare che la situazione della ricorrente non poteva essere pregiudicata da tale disposizione poiché, in primo luogo, come risulta dall’articolo 66 bis dello Statuto e dall’articolo 15 dell’allegato XI dello Statuto, nella loro versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, l’applicazione del «metodo di adeguamento delle retribuzioni» e del «prelievo speciale» cessava il 31 dicembre 2012, di modo che il «prelievo speciale» non era già più applicabile quando il prelievo di solidarietà è divenuto applicabile, e cioè il 1° gennaio 2014 e, in secondo luogo, risulta dal fascicolo che la ricorrente non aveva raggiunto il grado AD 15, secondo scatto, a tale data.

177    Ne consegue che la ricorrente non può legittimamente censurare il legislatore per non aver esso previsto un periodo transitorio per l’applicazione di un’aliquota maggiorata al 7% per i funzionari di grado AD 15, secondo scatto, e per quelli dei gradi e degli scatti superiori.

178    Allo stesso modo, la ricorrente non poteva far valere un diritto acquisito a veder applicato il prelievo di solidarietà solo quando il metodo di attualizzazione delle retribuzioni era a sua volta applicabile. Infatti, supponendo che per il passato sia esistito un siffatto collegamento tra il «metodo di adeguamento delle retribuzioni» e il «prelievo speciale», così come previsti dall’articolo 66 bis dello Statuto e dall’articolo 15 dell’allegato XI dello Statuto, nella loro versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, si deve ricordare che la loro applicazione è cessata il 31 dicembre 2012, di modo che il meccanismo a cui si appella la ricorrente non esisteva già più al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013. La ricorrente non può quindi far valere l’esistenza di diritti acquisiti al riguardo.

179    Ne consegue che la ricorrente non può legittimamente contestare al legislatore il fatto di non aver previsto un periodo transitorio per l’applicazione del prelievo di solidarietà durante un periodo nel corso del quale l’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni era sospesa.

180    Inoltre, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale il legislatore avrebbe dovuto prevedere un periodo transitorio per l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, che disponeva la sospensione dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014, si deve necessariamente constatare che, per le ragioni già esposte ai precedenti punti 52 e 53, un siffatto argomento è inconferente in quanto è in realtà diretto a mettere in discussione la legittimità di tale disposizione.

181    Ne consegue che il sesto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dev’essere respinto in quanto in parte infondato e in parte inconferente.

182    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

183    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

184    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

185    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopporteranno le proprie spese. Il Parlamento sopporterà dunque le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Margarita Tàpias è condannata alle spese.

3)      Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.

Collins

Kancheva

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.