Sentenza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2009 - KME Germany e a. / Commissione delle Comunità europee
("Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi industriali in rame - Decisione che accerta un'infrazione dell'art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Dimensioni del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG (Osnabruck, Germania), KME France SAS, già Tréfimétaux SA (Courbevoie Francia), KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (Firenze) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Winckler, G.C. Rizza, T. Graf e M. Piergiovanni, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gippini Fournier, agente, assistito dal sig. C. Thomas, solicitor)
Oggetto
Da una parte, una domanda di annullamento o di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza dell'art. 2, lett. c), d) ed e) della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1/38.240 - Tubi industriali) e, dall'altra, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all'aumento dell'importo di dette ammende
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sono condannate alle spese.
____________1 - GU C 146 del 29.5.2004.