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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso del sig. Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 2004.

(Causa T-125/04)

Lingua processuale: il francese

Il 28 marzo 2004, il sig. Patrick Rousseaux, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 14 aprile 2003 laddove essa:

non ha fissato l'inquadramento del ricorrente al grado A6, scatto 3, al momento della sua assunzione;

non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente anticipando la data delle sue promozioni al grado A5 e A4;

ha limitato la data di entrata in vigore della decisione di reinquadramento, per quanto riguarda i suoi effetti pecuniari, al 5 ottobre 1995;

annullare la decisione dell'APN 11 dicembre 2003, portata a conoscenza del ricorrente il 19 dicembre 2003, di rigetto del suo reclamo R/474/03;

condannare la convenuta al pagamento di un'indennità fissata provvisoriamente a 125 000 euro (EUR) nel caso in cui, per ipotesi, le sia impossibile ricostruire la carriera per gradi del ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Con il presente ricorso, il ricorrente, che era stato inquadrato al grado A7, scatto 3, al momento della sua assunzione, nell'ottobre 1986, si oppone alla decisione dell'APN di fissare tale inquadramento, al momento della sua revisione, al grado A6, scatto 2, e non al grado A6, scatto 3, di non ricostruire la sua carriera e di limitare la data di entrata in vigore della decisione relativa al suo reinquadramento al 5 ottobre 1995.

Egli fa valere, a sostegno delle sue richieste:

-     relativamente all'anzianità di scatto alla data di assunzione, la violazione delle decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1º settembre 1983, relative ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione, la violazione dell'art. 4, n. 3, dello Statuto e del principio di eguaglianza, nonché l'inosservanza dell'obbligo di motivazione degli atti;

-     relativamente al rifiuto di procedere ad una ricostruzione di carriera, la violazione degli artt. 5, n. 3, e 45 dello Statuto;

-     la violazione dell'art. 62 dello Statuto, relativamente alla limitazione degli effetti pecuniari della decisione relativa al suo inquadramento.

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