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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della KM Europa Metal AG, della Tréfimétaux S.A. e dell'Europa Metalli S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° aprile 2004

(Causa T-127/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 1° aprile 2004 la KM Europa Metal AG, con sede in Osnabruck (Germania), la Tréfimétaux S.A., con sede in Courbevoie Cedex (Francia), e l'Europa Metalli S.p.A.,con sede in Firenze, rappresentate dai sigg. M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf e M. Piergiovanni, avvocati, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2003 relativa al caso COMP/E-1/38.240;

condannare la Commissione al pagamento della totalità delle spese del procedimento, nonché delle spese sostenute dalle ricorrenti nel procedimento pendente a causa della fideiussione bancaria per il pagamento dell'ammenda da parte della KM.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha rilevato nella decisione impugnata che le ricorrenti, tra l'altro, hanno violato gli artt. 81 CE e 53, n. 1, SEE, in quanto hanno partecipato ad una serie di accordi e pratiche concordate che incidono sul mercato SEE dei tubi in rame per usi industriali forniti in bobine a spire sovrapposte. Su tale base la Commissione ha imposto alle ricorrenti, in solido, un'ammenda di Euro 18 990 000.

Le ricorrenti non contestano gli argomenti della decisione in relazione alla violazione delle norme CE e SEE sulla concorrenza, ma sostengono che la Commissione ha commesso diversi errori di fatto e di diritto nel calcolare l'importo dell'ammenda. In primo luogo, esse affermano che nel determinare l'importo di base dell'ammenda e nell'effettuare il calcolo temporale la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e della parità di trattamento, in quanto non ha preso in considerazione l'impatto statisticamente insignificante degli accordi in questione e le variazioni nelle attività d'intesa.

Le ricorrenti rilevano inoltre che nell'ambito della determinazione della gravità della violazione la Commissione ha manifestamente esteso l'impatto economico degli accordi in questione, considerando l'ampiezza del mercato per i prodotti semilavorati (tubi in rame per usi industriali) e non il mercato dei servizi di trasformazione.

Le ricorrenti sollevano inoltre che la Commissione ha omesso di considerare, a torto, diverse circostanze attenuanti, quali la limitata attuazione degli accordi in questione da parte delle ricorrenti, l'interruzione immediata e volontaria della violazione, la crisi strutturale del settore dei tubi per usi industriali, nonché la cooperazione delle ricorrenti con la Commissione. Esse sostengono che la riduzione dell'ammenda del 30% che era stata loro garantita era fondata su premesse di fatto errate e non era conforme alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza. Essi allegano inoltre che la Commissione le ha discriminate illegittimamente rispetto ad un'altra società, applicando determinate circostanze attenuanti unicamente a quest'ultima e accordandole un trattamento molto meno rigido senza alcuna ragione obiettiva.

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