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Ricorso proposto il 5 gennaio 2024 – BG Frigo / Commissione

(Causa T-5/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: BG Frigo EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Stoychev, advokat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2023/2432 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra1 , valori di riferimento, per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31dicembre 2024, per ogni produttore o importatore che abbia legalmente immesso in commercio nell'Unione quantitativi di idrofluorocarburi notificati a norma del regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2015, nella parte in cui la riguarda.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 16 e dell'allegato V del regolamento n. 517/2014

Secondo la ricorrente, sarebbe stato determinato un valore di riferimento senza includere i valori delle 19 società partecipanti alla fusione ai sensi dell'articolo 262 del Tarоski zakon (legge sul commercio bulgara).

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento

Un valore di riferimento distinto sarebbe stato determinato solo da tre delle società fuse e non più esistenti, mentre non sarebbe stato stabilito alcun valore di riferimento individuale dalle altre sedici società fuse nella ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Il riferimento al solo regolamento n. 517/2014 non sarebbe sufficiente a motivare la decisione impugnata, in quanto la ricorrente non è in grado di dimostrare le ragioni per le quali il valore di riferimento non è stato determinato ad un livello corrispondente a quello delle società partecipanti alla fusione.

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1 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 517/2014») (GU L 150, del 20 maggio 2014, pag. 195).