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Ricorso proposto il 22 febbraio 2024 – Corporate & Public Management Consulting International/Commissione

(Causa T-106/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Corporate & Public Management Consulting International OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentante: avv. C. Ginter)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso;

annullare la decisione della Commissione del 13 febbraio 2024 che rigetta l’offerta nell'ambito della procedura di appalto NEAR/TBS/2023/EA-RP/0125

annullare ogni atto conseguente, previsto o connesso, ivi compresi i provvedimenti ancora ignoti adottati dalla Commissione nell'ambito della procedura dell'appalto NEAR/TBS/2023/EA-RP/0125, e, in particolare, annullare i rapporti di valutazione delle offerte, la decisione di aggiudicazione e ogni contratto stipulato con l'offerente prescelto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel respingere l'offerta della ricorrente (in prosieguo: l'«offerta») e ha quindi violato l'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 :

La decisione della Commissione del 13 febbraio 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata») deve essere annullata in quanto, respingendo l'offerta, la Commissione ha violato, nel caso di specie, l'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento 2018/1046 e i documenti di gara;

L'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2018/1046 stabilisce che le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara siano respinte. La convenuta ha ritenuto che l'offerta della ricorrente non fosse conforme alle prescrizioni minime specificate nei documenti di gara applicabili alla Key Expert 2 (in prosieguo: la «KE2»). Ciò non è vero;

dai documenti prodotti risulta che la KE2 ha un'esperienza professionale generale richiesta che supera le prescrizioni minime;

la Commissione ha quindi violato l'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento 2018/1046 e la decisione impugnata deve essere annullata.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione viola l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nel rigettare l’offerta e non chiedere preliminarmente chiarimenti:

la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione, oltre all'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento n. 2018/1046, ha violato la Carta per violazione del dovere di buona amministrazione

nel caso di specie, la convenuta avrebbe mancato di agire con la dovuta diligenza concludendo per l'irricevibilità dell'offerta. La Commissione non ha proceduto alle verifiche necessarie e, in particolare, non ha chiesto alla ricorrente informazioni supplementari in merito all'offerta;

il diritto ad una buona amministrazione comporta, in particolare, il dovere di sollecitudine, l'obbligo di motivazione e il diritto di essere sentiti nell'ambito del procedimento amministrativo. La Commissione non ha rispettato tutti questi principi nei confronti della ricorrente;

la decisione impugnata non ha precisato perché la KE2 non corrispondeva alle prescrizioni del bando di gara. Solo dopo aver preso contatto con la Commissione, quest'ultima ha precisato di ritenere che l'esperienza del KE2 non corrispondesse al requisito di un'esperienza professionale generale. Tuttavia, la Commissione non ha spiegato perché riteneva che la maggior parte dell'esperienza del KE2 non fosse conforme ai requisiti del bando di gara;

la Commissione non ha ispezionato in modo professionale la documentazione presentata dalla ricorrente;

inoltre, la Commissione non ha proceduto alle verifiche necessarie e, in particolare, non ha chiesto alla ricorrente alcuna informazione supplementare in merito all'offerta prima di adottare la decisione impugnata. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il diritto di non essere privati della possibilità di essere ascoltati nei procedimenti amministrativi è altresì estremamente importante nella procedura di aggiudicazione dell'appalto. La Commissione ha privato la ricorrente di tale diritto;

la ricorrente rileva, tenuto conto di quanto precede, che, nel caso di specie, è chiaro che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione.

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1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).