SENTENZA DELLA CORTE
31 marzo 1998 (1)
«Controllo comunitario delle operazioni di concentrazione tra imprese
Posizione dominante collettiva»
Nelle cause riunite C-68/94 e C-30/95,
Repubblica francese, rappresentata dalle signore Edwige Belliard, vicedirettore
presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Catherine de
Salins, vicedirettore presso la medesima direzione, nonché dal signor Jean-Marc
Belorgey, chef de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B,
boulevard Joseph II,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan
Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.
Jacques Bourgeois del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder,
Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke,
Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agente, D-53107 Bonn,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre
1993, 94/449/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE)
n. 4064/89 del Consiglio (Caso n. IV/M.308 Kali und Salz/MdK/Treuhand) (GU
1994, L 186, pag. 38),
e C-30/95,
Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) e Entreprise minière et
chimique (EMC), rappresentata dall'avv. Charles Price, del foro di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14 A, rue
des Bains,
sostenute da
Repubblica francese, rappresentata dalle signore Edwige Belliard, vicedirettore
presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Catherine de
Salins, vicedirettore presso la medesima direzione, nonché dal signor Jean-Marc
Belorgey, chef de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B,
boulevard Joseph II,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan
Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.
Jacques Bourgeois del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft e Kali und Salz GmbH,
rappresentata dagli avv.ti Karkheinz Quack, del foro di Berlino, e Georg
Albrechtskirchinger, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
avente ad oggetto l'annullamento parziale dell'art. 1 della decisione della
Commissione 14 dicembre 1993, 94/449/CE, relativa ad un procedimento a norma
del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso n. IV/M.308 - Kali und
Salz/MdK/Treuhand) (GU 1994, L 186, pag. 38), nella parte in cui subordina la
dichiarazione di compatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato
comune al rispetto delle condizioni enunciate al punto 63 e nella parte in cui ha
accolto l'impegno di cui sopra al punto 65 con il quale la Kali und Salz AG si è
impegnata a modificare, entro il 30 giugno 1994, la struttura della società Potocan,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore)
e H. Ragnemalm, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida,
P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann,
giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1996, nel corso
della quale la Repubblica francese era rappresentata nelle cause C-68/94 e C-30/95
dai signori Jean-François Dobelle, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici
del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente e Jean-Marc Belorgey, la
Commissione nelle cause C-68/94 e C-30/95 dal signor Berend Jan Drijber, assistito
dall'avv. Jacques Bourgeois, la Repubblica federale di Germania nelle cause C-68/94 e C-30/95 dal signor Ernst Röder, la Société commerciale des potasses et de
l'azote (SCPA) così come l'entreprise minière et chimique (EMC) nella causa
C-30/95 dall'avv. Charles Price, e Kali und Salz GmbH così come Kali und Salz
Beteiligungs-AG nella causa C-30/95 dagli avv.ti Karlheinz Quack e Georg
Albrechtskirchinger,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e procedimento
- 1.
- Il 14 luglio 1993, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21
dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese (GU 1990, L 257, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento») la Commissione
riceveva la notifica di un progetto di concentrazione tra la Kali und Salz AG (in
prosieguo: la «K+S»), consociata del gruppo chimico BASF, e la Mitteldeutsche
Kali AG (in prosieguo: la «MdK»), il cui unico azionista, la Treuhandanstalt (in
prosieguo: la «Treuhand»), è un ente di diritto pubblico preposto alla
ristrutturazione delle aziende già di proprietà dell'ex Repubblica Democratica
Tedesca.
- 2.
- La K+S svolge la sua attività essenzialmente nei settori del potassio, del salgemma
e dello smaltimento dei rifiuti. La MdK raggruppa tutte le attività dell'ex
Repubblica Democratica Tedesca nel settore del potassio e del salgemma.
- 3.
- Il progetto di concentrazione prevedeva la trasformazione della MdK in società a
responsabilità limitata (MdK Gmbh), alla quale la K+S e la Treuhand avrebbero
rispettivamente conferito le sue attività nel settore del potassio e del salgemma, e
1 miliardo 44 milioni di marchi tedeschi. Nell'impresa comune così costituita, la
K+S e la Treuhand avrebbero ottenuto rispettivamente il 51% e il 49% del
capitale e dei diritti di voto.
- 4.
- Con lettera 5 agosto 1993 la Commissione confermava alle parti dell'operazione di
aver deciso di sospendere, ai sensi dell'art. 7, n. 2, e dell'art. 18, n. 2, del
regolamento, la concentrazione fino all'adozione della decisione definitiva.
- 5.
- Il 16 agosto 1993, la Commissione decideva, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del
regolamento, di avviare il procedimento detto «dell'esame dettagliato», per il fatto
che l'operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in merito alla sua
compatibilità con il mercato comune.
- 6.
- Il successivo 13 ottobre la Commissione comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 18
del regolamento, le obiezioni mosse a loro carico. A suo parere, la concentrazione,
così come prevista nel progetto notificato, prefigurava una posizione dominante
collettiva nel mercato comunitario ad esclusione della Germania e della Spagna.
- 7.
- A seguito di questa comunicazione degli addebiti, le parti proponevano alla
Commissione di assumersi determinati impegni al fine di fugare i suoi dubbi in
ordine alla possibile creazione, mediante la concentrazione, di un dominio
oligopolistico sul mercato rilevante.
- 8.
- La Commissione presentava poi un progetto di decisione al comitato consultivo in
materia di concentrazioni di imprese, costituito ai sensi dell'art. 19, nn. 3 e seguenti
del regolamento, il quale nel corso della riunione del 3 dicembre 1993 ha emesso,
a maggioranza dei suoi membri, un parere favorevole (GU 1994, C 199, pag. 5).
- 9.
- Con decisione 14 dicembre 1993, 94/449/CE, relativa ad un procedimento a norma
del regolamento n. 4064/89 (caso n. IV/M.308 Kali und Salz/MdK/Treuhand) (GU
1994, L 186, pag. 38; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione
dichiarava il progetto di concentrazione compatibile con il mercato comune a
condizione, tuttavia, che taluni impegni presi dalle parti nei confronti della
Commissione fossero rispettati. In effetti, secondo tale disposizione, «la decisione
può essere subordinata [allorché la Commissione dichiara una operazione di
concentrazione compatibile con il mercato comune] a condizioni e oneri destinati
a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti
della Commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione».
- 10.
- Il mercato del prodotto rilevante, quale identificato nella decisione controversa,
riguarda i prodotti a base di sali di potassio per impieghi agricoli, i quali
comprendono sia il potassio venduto per l'utilizzo diretto in agricoltura sia quello
venduto per la fabbricazione di concimi complessi. Riguardo al mercato geografico
del prodotto rilevante, la Commissione ha individuato due mercati distinti: il
mercato tedesco e il resto del mercato comunitario ad esclusione della Germania.
- 11.
- Riguardo al mercato tedesco, la Commissione ha constatato al punto 46 della
decisione controversa che, essendo le quote di mercato della K+S e della MdK
rispettivamente del 79% e del 19%, la progettata concentrazione determinerebbe
un monopolio di fatto, e ha concluso, al punto 50 che la concentrazione prospettata
rafforzerebbe la posizione dominante della K+S sul mercato tedesco dei sali di
potassio. Tuttavia, in applicazione della teoria della «failing company defence»
(teoria della difesa dell'impresa in stato di insolvenza) essa è giunta alla
conclusione che l'operazione di concentrazione in esame non comportava un
rafforzamento della posizione dominante della K+S sul mercato tedesco. A tal
riguardo è stato accertato, al punto 95 della decisione controversa, che le condizioni
previste dalla «failing company defence» sono soddisfatte, in particolare «che
anche se la concentrazione non avesse luogo, la K+S rafforzerebbe la propria
posizione dominante poiché, se non venisse rilevata da un'altra impresa nel breve
termine, la MdK sarebbe costretta ad uscire dal mercato, nel qual caso la quota di
mercato da essa detenuta passerebbe alla K+S; al tempo steso si può praticamente
escludere che un'impresa diversa dalla K+S sia disposta a rilevare il complesso o
una parte sostanziale delle attività della MdK» (v. anche il punto 71 della decisione
controversa). D'altronde la Commissione aggiungeva al punto 95 che, alla luce delle
profonde deficienze strutturali delle zone della Germania orientale interessate dalla
concentrazione progettata e della gravità delle prevedibili conseguenze per tali zone
della chiusura della MdK, la conclusione da essa raggiunta è inoltre in armonia con
l'esigenza del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità cui
fa riferimento il tredicesimo considerando del regolamento.
- 12.
- Per quanto concerne il mercato comunitario, ad esclusione della Germania, la
Commissione ha rilevato, al punto 51 della decisione controversa, che per effetto
della progettata concentrazione, si avrebbero due soggetti in posizione dominante:
la K+S/MdK e la Société commerciale des potasses et de l'azote (in prosieguo: la
«SCPA») consociata del gruppo francese Entreprise minière et chimique (in
prosieguo: la «EMC»), che è incaricata della distribuzione dei sali di potassio.
- 13.
- L'analisi della Commissione si fonda, da un lato, sulla considerazione che l'offerta
al di fuori del gruppo K+S/MdK e SCPA è atomizzata e fa capo ad operatori non
in grado di intaccare la quota di mercato complessivo di circa il 60% detenuta dal
duopolio e, dall'altro, sulla fondata presunzione secondo cui tra K+S/MdK e SCPA
non si instaurerà alcuna concorrenza effettiva, sia per le caratteristiche del mercato
dei sali di potassio, sia per il comportamento tenuto in passato da K+S e SCPA,
sia, infine, in ragione dell'intreccio di rapporti esistenti da molto tempo tra di esse.
Tali rapporti consistono essenzialmente: a) nel controllo di un impresa comune in
Canada, la Potacan, di cui la K+S e SCPA detengono ciascuna il 50% del capitale,
b) nella collaborazione in seno al cartello d'esportazione costituito dalla Kali-Export GmbH (in prosieguo: la «Kali-Export»), società di diritto austriaco con sede
in Vienna, che coordina la vendita dei prodotti a base di potassio dei suoi soci nei
paesi extracomunitari e di cui fanno parte, ciascuna col 25% del capitale, la K+S,
la MdK, la EMC/SCPA e la Coposa, produttore spagnolo di sali di potassio, e c)
nei consolidati rapporti di fornitura in forza dei quali la SCPA distribuisce in
Francia i prodotti della K+S (v. punti 54-61 della decisione controversa).
- 14.
- In ragione di quanto precede la Commissione, nei punti 57 e 62 ha ritenuto che la
concentrazione, la quale comporterebbe l'aggiunta della quota di mercato della
MdK, secondo produttore della Comunità, sul mercato comunitario ad esclusione
della Germania, determinerebbe la creazione di un duopolio tra la K+S/MdK e la
SCPA capace di dominare il mercato.
- 15.
- Per evitare che la Commissione potesse dichiarare la concentrazione tra la K+S
e MdK incompatibile con il mercato comune, le parti di tale concentrazione hanno
assunto taluni impegni, formulati nel punto 63 della decisione controversa in questi
termini:
« Kali-Export GmbH, Vienna
La K + S e l'impresa comune usciranno immediatamente dalla Kali-Export
GmbH di Vienna (...).
Analogamente la K+S e l'impresa comune porranno termine al contratto
di rappresentanza concluso con la Kali-Export GmbH secondo la clasola di
recesso ivi prevista (41). A partire da tale momento l'impresa comune
entrerà in concorrenza con la Kali-Export GmbH costituendo una propria
organizzazione di vendita (42).
Distribuzione in Francia
Se ed in quanto già non ne dispongano, la K + S e l'impresa comune
costituiranno una propria organizzazione di vendita nella Comunità e
commercializzeranno i propri prodotti attraverso tale rete di vendita
secondo i normali usi commerciali. In particolare sarà costituita in Francia
una rete di vendita per tutti i prodotti a base di potassio, incluse le
specialità di potassio. Tale rete di vendita coprirà l'intero mercato francese
ed avrà modalità operative e dimensioni tali da tener conto dell'importanza
di tale mercato; essa opererà nel rispetto del principio della redditività.
Verrà posto termine al rapporto di collaborazione finora esistente con la
SCPA per la vendita sul mercato francese (43). Ciò avverrà consentendo nel
contempo alla SCPA di rispettare i contratti già conclusi con i propri clienti
e all'impresa comune di costituire una propria organizzazione di vendita.
Rimangono possibili vendite alla SCPA alle normali condizioni di mercato».
Proprio alla luce di tali impegni la Commissione, così come ricordato sopra al
punto 9 della presente sentenza, ha dichiarato il progetto di concentrazione
compatibile con il mercato comune.
- 16.
- Nel punto 65 della decisione controversa viene ricordato che la K+S, avendo preso
atto dei dubbi della Commissione per quanto riguarda gli effetti negativi della
concentrazione sulle condizioni di concorrenza, si è impegnata a trasformare entro
il 30 giugno 1994 la struttura della Potacan in modo tale che ciascun socio venga
messo in condizioni di vendere sul mercato comunitario, indipendentemente
dall'altro, i sali di potassio estratti dalla Potacan. Tuttavia viene precisato nel punto
67 della medesima decisione che la Commissione si è astenuta dal rendere tale
impegno oggetto di un onere formale, osservando quanto segue:
«Se nonostante tutti i suoi sforzi la K+S non riuscisse a raggiungere un accordo
con la EMC, è nel quadro del procedimento [di notifica degli accordi Potacan]
pendente a norma del regolamento n. 17 [del Consiglio 6 febbraio 1962, primo
regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, L 13, pag.
204; in prosieguo: il regolamento n. 17)] che si dovrebbe cercare una idonea
soluzione dei problemi che l'attuale configurazione dell'impresa comune Potacan
pone sotto il profilo della concorrenza».
- 17.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1994,
la Repubblica francese ha chiesto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE,
l'annullamento della decisione controversa (causa C-68/94).
- 18.
- Con ordinanza del presidente della Corte 9 settembre 1994, la Repubblica federale
di Germania è stata autorizzata ad intervenire in questa causa a sostegno delle
conclusioni della Commissione.
- 19.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il
25 febbraio 1994, la SCPA e la EMC hanno chiesto, ai sensi dell'art. 173 del
Trattato, il parziale annullamento della decisione controversa.
- 20.
- Nell'ambito di quest'ultimo ricorso, il presidente del Tribunale, con ordinanza 10
maggio 1994, nella causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses de l'azote
et Entreprise minière et chimique/Commissione (Racc. pag. II-263), ha disposto la
sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 della decisione controversa nella parte in cui
potesse causare lo scioglimento della Kali-Export, fino alla pronuncia dell'ordinanza
conclusiva del procedimento sommario e ha respinto quanto al resto la domanda
di provvedimenti urgenti.
- 21.
- Con ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 1994, nella causa T-88/94 R,
Société commerciale des potasses et de l'azote et Entreprise minière et
chimique/Commissione (Racc. pag. II-401), è stata sospesa, fino alla pronuncia
della sentenza del Tribunale sul ricorso principale, l'esecuzione dell'art. 1 della
decisione controversa nella parte in cui impone il recesso della K+S/MdK dalla
Kali Export.
- 22.
- Con ordinanza del presidente della prima sezione del Tribunale 7 luglio 1994, la
Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire nella causa T-88/94 a sostegno
delle conclusioni della ricorrente.
- 23.
- Con ordinanza del presidente della seconda sezione ampliata del Tribunale 18
gennaio 1995, la Kali und Salz Beteiligungs-AG (già K+S) e la Kali und Salz
GmbH (già MdK, in prosieguo: le «imprese intervenienti») sono state ammesse ad
intervenire nella causa T-88/94 a sostegno delle conclusioni della Commissione
- 24.
- Dal momento che i ricorsi proposti alla Corte e al Tribunale mettono in discussione
la validità dello stesso atto, il Tribunale, con ordinanza della Seconda Sezione
ampliata 1° febbraio 1995, Société commerciale des potasses et de l'azote et
Entreprise minière et chimique/Commissione (Racc. pag. II-221), ha declinato la
propria competenza a conoscere della causa T-88/94 affinché la Corte possa
statuire sulla domanda di annullamento. Questa causa è stata registrata alla
cancelleria della Corte il successivo 8 febbraio con il numero di ruolo C-30/95.
- 25.
- Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di
passare alla fase orale nelle due cause senza procedere ad istruttoria.
Conclusioni delle parti
Nella causa C-68/94
- 26.
- La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:
annullare la decisione controversa;
condannare la Commissione alle spese.
- 27.
- La Commissione conclude che la Corte voglia:
respingere il ricorso;
condannare la Repubblica francese alle spese.
- 28.
- La Repubblica federale di Germania, intervenuta a sostegno delle conclusioni della
Commissione, conclude che la Corte voglia:
respingere il ricorso.
Nella causa C-30/95
- 29.
- La SCPA e la EMC concludono che la Corte voglia:
annullare parzialmente l'art. 1 della decisione controversa nella parte in cui
subordina la dichiarazione di compatibilità dell'operazione di concentrazione
con il mercato comune al rispetto delle condizioni stabilite al punto 63;
annullare parzialmente la decisione controversa nella parte in cui viene
accettato l'impegno di cui al punto 65 con il quale la K+S si è impegnata
a modificare, entro il 30 giugno 1994, la struttura della società Potacan in
modo tale che ogni socio di quest'ultima possa smerciare nella Comunità,
indipendentemente dall'altro socio, i sali di potassio estratti dalla Potacan;
condannare la Commissione alle spese;
condannare le imprese intervenienti alle proprie spese.
- 30.
- La Commissione conclude che la Corte voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 31.
- La Repubblica francese, intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente,
conclude che la Corte voglia:
accogliere le conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento parziale
della decisione controversa;
condannare la Commissione alle spese.
- 32.
- Le imprese intervenienti Zali und Salz Beteiligungs-AG e Kali und Salz GmbH,
subentrate rispettivamente alla K+S e alla MdK, sostengono le conclusioni della
Commissione e chiedono alla Corte di condannare le società ricorrenti alle spese.
Sulla riunione delle cause C-68/94 e C-30/95
- 33.
- Data la connessione di queste due cause, confermata nel corso della fase orale,
esse vanno riunite, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di procedura, ai fini della
pronuncia della sentenza.
Sulla ricevibilità (causa C-30/95)
- 34.
- Pur incentrando le sue argomentazioni sul merito della causa, la Commissione
solleva una eccezione di irricevibilità contro il ricorso d'annullamento della SCPA
e della EMC, il quale si articola in tre parti. In primo luogo essa contesta, nel caso
di specie, la possibilità di un ricorso d'annullamento parziale. In secondo luogo,
essa sostiene che la decisione controversa non riguarda le società ricorrenti né
direttamente né individualmente. Infine essa fa valere la mancanza di natura
decisionale dell'impegno relativo alla società Potacan di cui la Commissione si è
limitata a prendere atto.
Sull'annullamento parziale
- 35.
- La Commissione sostiene che l'annullamento, fosse anche di una sola delle
condizioni facenti parte della dichiarazione di compatibilità della concentrazione
con il mercato comune, modificherebbe la sostanza stessa della decisione
controversa poiché non ricorrerebbero più i presupposti dell'autorizzazione della
concentrazione. Ciò costringerebbe la Commissione a revocare interamente la
suddetta decisione.
- 36.
- Le società ricorrenti sostengono invece che le condizioni contestate potrebbero
essere separate dal resto della decisione e che il loro annullamento avrebbe solo
l'effetto di renderla incondizionata. Pertanto l'art. 8, n. 5 del regolamento, che
consente alla Commissione di revocare la propria decisione nel caso di mancato
rispetto di un impegno assunto dalle parti, non sarebbe applicabile.
- 37.
- Così come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni,
tale eccezione va esaminata insieme al merito del ricorso, poiché in questo modo
sarà possibile verificare se l'eventuale caducazione delle condizioni sia idonea a
ripercuotersi sul resto della decisione, imponendone l'annullamento totale.
Sulla legittimazione ad agire
- 38.
- La Commissione sostiene che, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, i soggetti in
posizione di terzietà rispetto a una decisione delle Istituzioni diretta ad altri soggetti
possono proporre un ricorso d'annullamento di un provvedimento del genere se li
riguardi direttamente ed individualmente. Orbene, secondo la Commissione, la
decisione controversa non riguarda direttamente ed individualmente né la SCPA,
né la EMC.
- 39.
- A tal riguardo essa rileva in particolare che, contrariamente a quanto affermato da
una costante giurisprudenza (v. sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62,
Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, e 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz
und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941), il procedimento di cui è causa non
incide sulla posizione delle società ricorrenti a causa di determinate qualità
personali o di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità e che le
identifichino alla stessa stregua dei destinatari. Infatti le dette società,
espressamente menzionate nella decisione controversa, non avrebbero partecipato
al procedimento davanti alla Commissione, ragion per cui non si può sostenere che
questa decisione le riguardi individualmente. A tal proposito, la Commissione fa
valere in particolare che, contrariamente ai criteri delineati nella sentenza 28
gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391), queste
società non sono state coinvolte nel procedimento fin dall'inizio e non hanno
determinato in modo significativo il procedimento con le loro osservazioni. Inoltre,
la decisione controversa riguarderebbe allo stesso titolo la SCPA, in quanto
azionista della Kali-Export, così come l'altra azionista del cartello, la Coposa,
mentre la EMC non potrebbe basarsi sul fatto di essere azionista di una società
coinvolta in una decisione di concentrazione per poter affermare che essa la
riguarda individualmente (sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92,
Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169). Infine, dal momento che
l'impegno riguardante la Potacan non avrebbe carattere decisionale, il fatto che la
EMC sia azionista al 50% della società Potacan non sarebbe sufficiente per
affermare che la decisione la riguarda individualmente.
- 40.
- Le imprese intervenienti sostengono di essere le sole colpite dalle condizioni
imposte dalla Commissione. Queste condizioni potrebbero tutt'al più incidere
indirettamente sugli interessi delle società ricorrenti, cosa che, secondo la
giurisprudenza, non costituirebbe ragione sufficiente per conferir loro un diritto di
ricorso contro le suddette condizioni (sentenza 18 marzo 1975, causa 72/74, Union
syndicale e a./Consiglio, Racc. pag. 401, e sentenza 28 ottobre 1982, causa 135/81,
Groupement des agences de voyages/Commissione, Racc. pag. 3799).
- 41.
- A sostegno della ricevibilità dei loro ricorsi le società ricorrenti fanno valere
anzitutto di essere state non solo espressamente citate nella decisione controversa,
ma di essere anche al centro del ragionamento e della motivazione della
Commissione.
- 42.
- Esse rilevano poi che, per stabilire se una decisione riguardi individualmente un
singolo occorre, secondo la giurisprudenza, ed in particolare secondo la sentenzaCofaz e a./Commissione sopra citata, prendere in considerazione il danno causato
all'impresa di cui trattasi e il ruolo che avrebbe svolto tale impresa nell'ambito del
procedimento di fronte alla Commissione.
- 43.
- Riguardo al danno, le società ricorrenti sostengono che la SCPA ne subirebbe uno
dalla dissoluzione della Kali-Export, la quale è conseguenza diretta del recesso
obbligato della K+S dalla Kali-Export. Nello stesso modo, l'obbligo facente capo
a K+S di mettere fine ai rapporti di distribuzione con la SCPA comporterebbe
necessariamente un danno per quest'ultima. Inoltre l'accoglimento da parte della
Commissione dell'impegno assunto dalla K+S di modificare la struttura della
società Potacan avrebbe come risultato una divisione della produzione molto
dannosa per la EMC e la Potacan, ma che, per contro, potrebbe essere assai
vantaggiosa per la K+S. Riguardo al secondo requisito previsto dalla sentenza
Cofaz e a./Commissione, sarebbe accertato che le imprese ricorrenti hanno
entrambe partecipato al procedimento che ha portato alla decisione controversa.
- 44.
- Infine la SCPA e la EMC si ritengono lese da questa decisione per certe
caratteristiche a loro specifiche.
- 45.
- La SCPA, a differenza della Coposa, dipenderebbe in gran parte dalla Kali-Export
per le sue vendite all'esportazione su scala internazionale: tra il 50 e il 60% delle
esportazioni della SCPA sarebbero realizzate attraverso la Kali-Export, mentre le
vendite sui grandi mercati internazionali rappresentano di per sé circa il 15% del
complesso delle vendite. La situazione della SCPA si distinguerebbe da quella della
Coposa anche per il fatto che la condizione relativa allo scioglimento dei rapporti
commerciali esistenti tra essa e la K+S, così come l'impegno avente ad oggetto la
società Potacan, riguarderebbero l'impresa francese. In ogni caso, dalla citata
sentenza Plaumann/Commissione non risulterebbe in nessun modo che una stessa
decisione non possa riguardare individualmente due o più persone. Anzi, la Corte
avrebbe ammesso, a più riprese, la ricevibilità dei ricorsi presentati da più persone
(sentenze Cofaz e a./Commissione, sopra citata; 13 maggio 1971, cause riunite
41/70-44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, e 14
novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809).
- 46.
- Secondo le società ricorrenti, la decisione controversa riguarda individualmente la
EMC in quanto costringe la K+S a proporre modifiche alla struttura della società
Potacan che pregiudicheranno tanto quest'ultima quanto la EMC e inoltre
comporta la dissoluzione della Kali-Export, lasciando così il gruppo EMC senza
rete di vendita per le esportazioni su scala internazionale. La EMC sarebbe
d'altronde proprietaria di tutte le azioni della SCPA.
- 47.
- Quanto alla questione se la decisione controversa riguardi direttamente le società
ricorrenti, queste fanno osservare che sia il recesso della SCPA dalla Kali-Export
sia lo scioglimento dei rapporti commerciali esistenti tra la SCPA e la K+S sono
conseguenza diretta della detta decisione.
- 48.
- Va rammentato anzitutto che, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato,
una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa
nei confronti di altre persone solo se tale decisione la riguarda direttamente ed
individualmente. Dal momento che la decisone controversa è stata presa nei
confronti della K+S, della MdK e della Treuhand, occorre verificare se essa
riguardi direttamente ed individualmente le società ricorrenti.
- 49.
- Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la decisione controversa
riguardi direttamente queste ultime, va rilevato che le condizioni al cui rispetto è
subordinata la dichiarazione di compatibilità della concentrazione con il mercato
comune attengono ad impegni assunti dalle parti partecipanti alla concentrazione
nei confronti della Commissione, la cui attuazione pregiudica, tanto dal punto di
vista giuridico quanto da quello materiale, la situazione della SCPA. Infatti, la
realizzazione delle condizioni relative al recesso della K+S/MdK dalla Kali-Export
pregiudica nella fattispecie la sopravvivenza stessa del cartello di esportazione e
quindi, in particolare, la posizione della SCPA che non ha una rete di vendita per
far affluire i propri prodotti sui grandi mercati internazionali. Inoltre, la
realizzazione dell'altra condizione prevista dall'art. 1 del dispositivo della decisione
controversa comporta lo scioglimento dei rapporti commerciali tra la SCPA e la
K+S.
- 50.
- Per quanto riguarda la EMC, dalla decisione controversa emerge che la
Commissione l'ha considerata come un'unica e medesima entità insieme alla SCPA.
In particolare la EMC è stata considerata, al punto 64 della decisione controversa,
come la destinataria materiale, insieme alla SCPA, della condizione relativa alla
Kali-Export, e ciò nonostante che, formalmente, solo la SCPA partecipi al cartello
in questione. Nel caso di specie, la confusione tra le due società deriva dal fatto che
la EMC detiene in toto la SCPA. Pertanto non si può separare la posizione della
EMC da quella della SCPA ai fini della legittimazione ad agire.
- 51.
- Infine, benché le condizioni stabilite nella decisione controversa della Commissione
non possano pregiudicare gli interessi delle società ricorrenti se non nei limiti in cui
i relativi impegni vengano osservati dai partecipanti alla concentrazione, è tuttavia
certo che una volta impegnatisi nei confronti della Commissione ad adottare talune
misure in cambio di una dichiarazione di compatibilità della concentrazione con il
mercato comune, la volontà dei partecipanti alla concentrazione di rispettare i loro
impegni è irrevocabile e consequenziale, tanto più che la Commissione può, ai sensi
dell'art. 8, n. 5, lett. b), del regolamento, revocare la sua decisione qualora le
imprese partecipanti non osservino una delle condizioni da essa previste (v., in
questo senso, la sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e
a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 7-9).
- 52.
- Pertanto la decisione controversa, nella parte in cui fissa le condizioni menzionate
sopra al punto 49 della presente sentenza, riguarda direttamente la SCPA e la
EMC.
- 53.
- Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se la decisione controversa
riguardi anche individualmente le società ricorrenti, si deve ricordare anzitutto che,
come stabilito dalla Corte nella citata sentenza Plaumann/Commissione, chi non sia
destinatario di una decisione può sostenere che questa la riguarda individualmente
soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità
personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e che
quindi lo identifichino alla stessa stregua dei destinatari.
- 54.
- Tenuto conto che, a questo riguardo, la giurisprudenza della Corte attribuisce una
certa importanza al ruolo svolto dalle persone fisiche o giuridiche nell'ambito del
procedimento precontenzioso (v. in questo senso, le sentenze 20 marzo 1985, causa
264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, e Cofaz e a./Commissione,
già citata, punto 24), occorre sottolineare, anzitutto, che le osservazioni delle
società ricorrenti sono state sentite nel corso del procedimento amministrativo
svoltosi di fronte alla Commissione e sono state, da quest'ultima, tenute in
considerazione ai fini della decisione controversa. In particolare dal fascicolo
emerge che, a seguito delle preoccupazioni espresse da queste società, la
Commissione si è astenuta dal configurare l'impegno dei partecipanti alla
concentrazione riguardante la Potacan come un presupposto imprescindibile della
compatibilità della concentrazione con il mercato comune.
- 55.
- Emerge inoltre dal testo stesso della decisione controversa, e in particolare dai
punti 51-64, che la situazione della EMC/SCPA, in rapporto all'operazione di
concentrazione in esame, è nettamente caratterizzata rispetto a quella degli altri
fornitori di sali di potassio presi in considerazione. Infatti, le condizioni stabilite
nella dichiarazione di compatibilità sono il risultato della valutazione, effettuata
dalla Commissione, della situazione concorrenziale conseguente all'operazione di
concentrazione, tenuto conto principalmente della situazione della EMC/SCPA
quale elemento di un duopolio con la K+S/MdK.
- 56.
- Risulta infine che queste condizioni, che tendono a sciogliere i legami tra la K+S
e la EMC/SCPA, tengono conto principalmente degli interessi di quest'ultima entità
e sono atti ad incidere in maniera sostanziale sulla sua posizione nel mercato.
- 57.
- Pertanto, il fatto solo che una delle condizioni in esame, cioè quella relativa al
recesso della K+S/MdK dalla Kali-Export, riguardi anche la Coposa, non basta di
per sé ad escludere che la decisione controversa, nella parte in cui fissa le dette
condizioni, riguardi individualmente le società ricorrenti.
- 58.
- Se ne deve quindi concludere che la decisione controversa, nella parte in cui fissa
le dette condizioni, riguarda individualmente le società ricorrenti.
- 59.
- Ne consegue che la seconda parte dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla
Commissione va disattesa.
Sulla possibilità di contestare la decisione controversa nella parte relativa all'impegno
riguardante la società Potacan
- 60.
- La Commissione e le imprese intervenienti sostengono che la decisione, nella parte
relativa all'impegno concernente la società Potacan, non può essere considerata
come una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato in quanto non
è atta a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi delle
società ricorrenti. Infatti, tale impegno non sarebbe oggetto di una condizione
formale ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento. La Commissione rileva di aver
solo preso atto dell'impegno della K+S.
- 61.
- Secondo le società ricorrenti, in quanto dall'impegno assunto dalla K+S e accettato
dalla Commissione sorge un obbligo a carico della K+S, esso deve essere
equiparato ad una condizione ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento. Secondo le
dette società, tale impegno può essere considerato simile a quello assunto
dall'impresa interessata nella causa detta «Pasta di legno II» (sentenza 31 marzo
1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85
a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. Pag. I-1307), nella quale
la Corte avrebbe equiparato gli obblighi derivanti da questo impegno a carico delle
suddette imprese ad ingiunzioni dirette a far cessare l'infrazione ai sensi dell'art.
3 del regolamento n. 17.
- 62.
- Si deve ricordare che per giurisprudenza consolidata, i provvedimenti destinati a
produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li
impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo,
costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di
annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenza 11 novembre 1981, causa
60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9).
- 63.
- Ora, per determinare se un atto o una decisione producano effetti del genere
occorre tener conto della loro sostanza.
- 64.
- Dai punti 65 e 67 della decisione controversa risulta che la Commissione ha preso
atto, astenendosi tuttavia dal renderlo oggetto di un onere formale, dell'impegno
della K+S di adeguare, entro il 30 giugno 1994, la struttura della Potacan affinché
ciascun socio venga posto in grado di vendere, sul mercato comunitario e
indipendentemente dall'altro, i sali di potassio estratti da quest'ultima, e dall'altra
parte dà per acquisito che la K+S farà il massimo sforzo per raggiungere un
accordo con la EMC/SCPA al fine di trasformare la Potacan in maniera tale da
soddisfare le esigenze sopra dette.
- 65.
- Al punto 66 della decisione controversa viene precisato che ogni trasformazione
della Potacan può avvenire che di concerto con il socio francese.
- 66.
- L'impegno della K+S appare dunque destinato, in definitiva, ad avviare trattative
con la EMC/SCPA al fine di arrivare ad una trasformazione della Potacan.
- 67.
- Ne deriva che, quand'anche la decisione controversa, nella parte relativa
all'impegno della K+S nei confronti della Potacan, fosse considerata giuridicamente
vincolante per la K+S, essa non sarebbe comunque in grado di produrre effetti
giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi dell'entità EMC/SCPA
modificando in maniera particolare la sua situazione giuridica. Infatti, la
EMC/SCPA non può, nel caso di specie, vedersi intaccata la sua situazione
giuridica senza il suo consenso. Questo equivale a dire in questo caso che la
decisione controversa, nella parte relativa all'impegno nei confronti della Potacan,
non riguarda direttamente la EMC/SCPA.
- 68.
- Detto ciò, occorre tuttavia rilevare, così come è stato fatto dall'Avvocato generale
al paragrafo 38 delle sue conclusioni, l'ambiguità cui è improntato il metodo seguito
dalla Commissione che, secondo quanto risulta dal punto 67 della decisione
controversa, così come riportato al punto 16 della presente sentenza, ha creato
un'inopportuna commistione tra la procedura governata dal regolamento e quella
prevista dal regolamento n. 17.
- 69.
- Alla luce di quanto detto, la terza censura relativa all'eccezione d'irricevibilità
sollevata dalla Commissione deve essere accolta.
Sul difetto di interesse ad agire
- 70.
- Le società intervenienti fanno valere il fatto che, avendo esse già dato piena
esecuzione ai due impegni oggetto delle condizioni della decisione controversa, le
società ricorrenti non avrebbero più interesse a che la Corte annulli delle
condizioni divenute sin d'allora obsolete. La Commissione invece non eccepisce il
difetto di interesse ad agire delle società ricorrenti.
- 71.
- Secondo queste ultime, dalla sentenza 5 marzo 1980, causa 76/79,
Könecke/Commissione, (Racc. pag. 665), deriva che il fatto che una decisione sia
stata adempiuta non costituisce ostacolo a un ricorso d'annullamento, il quale
conserva tutto il suo interesse quale base di un'eventuale azione di responsabilità.
- 72.
- A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, dello
Statuto (CE) della Corte di giustizia, le conclusioni dell'istanza d'intervento possono
avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre,
ai sensi dell'art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l'interveniente accetta il
procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento. Ne
consegue che gli intervenienti non hanno titolo per sollevare un'eccezione di
irricevibilità e che la Corte non è pertanto tenuta ad esaminare i motivi da essi
dedotti (v., in questo senso, sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91,
Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 11 e 12).
- 73.
- Tuttavia, così come ricordato dalla Corte nell'ordinanza 24 settembre 1987, causa
134/87, Vlachou/Corte dei conti, (Racc. pag. 3633, punto 6), la Corte, ai sensi
dell'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, può in qualsiasi momento rilevare
d'ufficio l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico.
- 74.
- Orbene, a prescindere dal fatto che l'eccezione sollevata dalle imprese intervenienti
debba essere considerata come un motivo di improcedibilità di ordine pubblico,
occorre constatare che, secondo la citata sentenza Könecke/Commissione, punto
9, anche nel caso in cui, date le particolarità della fattispecie, dovesse risultare
impossibile l'adempimento dell'obbligo, incombente all'istituzione da cui promana
l'atto annullato, di prendere i provvedimenti atti a dare esecuzione alla sentenza
della Corte, il ricorso d'annullamento conserverebbe ancora interesse quale base
di un'eventuale azione di responsabilità.
- 75.
- Alla luce di quanto sopra, non risulta comunque altrimenti dimostrabile un difetto
di interesse ad agire in capo alle società ricorrenti.
Sul merito
I motivi dedotti dalle ricorrenti
- 76.
- La Repubblica francese e le società ricorrenti chiedono rispettivamente
l'annullamento totale e l'annullamento parziale della decisione controversa. Le
differenti censure da esse formulate coincidono in parte e possono essere ordinate
in quattro motivi principali di cui i primi due sono stati sviluppati unicamente dal
governo francese. Gli ultimi due, in quanto comuni, saranno esaminati
congiuntamente. In primo luogo la Commissione avrebbe violato l'obbligo ad essa
incombente di collaborare con le autorità nazionali. In secondo luogo avrebbe
valutato in maniera erronea gli effetti della concentrazione sul mercato tedesco. In
terzo luogo sarebbe viziata la valutazione dell'operazione di concentrazione sul
mercato comunitario ad esclusione di quello tedesco. Infine il regolamento non
permetterebbe di subordinare la dichiarazione di compatibilità a condizioni ed
oneri che ricadono su terzi estranei all'operazione di concentrazione.
A Sull'inosservanza dell'obbligo di collaborazione con le autorità nazionali
- 77.
- Con tale motivo, il governo francese contesta alla Commissione l'inadempimento
degli obblighi previsti dall'art. 19 del regolamento, che impongono, da un lato, un
legame stretto e costante con le competenti autorità degli Stati membri, in
particolare la trasmissione, in tempi rapidi, dei documenti più importanti che le
sono presentati o che essa ha emesso e, dall'altro, di mettere il comitato consultivo
in condizione da poter emettere il suo parere con cognizione di causa.
- 78.
- Riguardo al primo obbligo il governo francese rileva che la Commissione non ha
fornito in tempo utile alle competenti autorità nazionali i dati ritenuti indispensabili
al fine di valutare la pertinenza della definizione dei mercati in esame e l'impatto
concorrenziale dell'operazione di concentrazione. Si tratta in particolare delle cifre
relative alle vendite effettuate da ciascun operatore per ogni Stato membro,
espresse in volume, sulle quali la Commissione si sarebbe basata nella sua
comunicazione delle obiezioni. A seguito delle ripetute richieste da parte delle
autorità francesi (Service de la concurrence et de l'orientation des activités du
ministère de l'Économie), la Commissione si sarebbe limitata a comunicare
telefonicamente alcuni dei dati richiesti. Il governo francese afferma che,
nonostante una ulteriore richiesta per iscritto inviata alla Commissione da parte
dell'autorità francese affinché le fossero comunicate tutte le informazioni necessarie
e fosse confermato per iscritto quanto comunicato oralmente, solo il 3 dicembre
1993, data in cui si è riunito il comitato consultivo, la Commissione ha fornito
formalmente le informazioni che erano state richieste già il 18 ottobre dello stesso
anno. Per di più i documenti contenenti tali informazioni attribuivano
erroneamente alla SCPA un volume di vendita sul territorio belgo-lussemburghese
pari a 221 000 tonnellate di prodotto invece di 22 000.
- 79.
- Per quanto riguarda il secondo obbligo il governo francese fa valere il fatto che la
messa a disposizione dei dati, all'occasione della riunione del comitato consultivo,
risulta essere stata eccessivamente tardiva. A suo parere, tali informazioni dovevano
essere trasmesse al più tardi con il progetto preliminare di decisione allegato alla
convocazione del comitato consultivo, la quale deve essere inviata almeno
quattordici giorni prima della riunione. Così facendo la Commissione avrebbe
impedito al comitato consultivo di esprimere un parere con piena cognizione di
causa sul progetto preliminare di decisione.
- 80.
- In conclusione il governo francese sostiene che la Commissione ha violato le forme
sostanziali richieste dalla procedura per poter adottare la decisione controversa e
che tale violazione ha verosimilmente condotto ad un risultato diverso da quello
che avrebbe potuto essere raggiunto nel caso tali forme fossero state rispettate
(sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959).
- 81.
- La Commissione contesta che i dati riguardanti il volume di sali di potassio
smerciato in ognuno degli Stati membri da parte delle diverse imprese che operano
nella Comunità siano da ricomprendere nella categoria dei documenti più
importanti del procedimento in corso di fronte ad essa, ai sensi dell'art. 19, n. 1 del
regolamento. Comunque sia tali dati, ancorché con riserva di verifica dal momento
che l'esame della Commissione era ancora in corso, sarebbero stati comunicati
telefonicamente alle autorità francesi.
- 82.
- La Commissione osserva che la comunicazione degli addebiti e il progetto
preliminare della decisione, messi a disposizione rispettivamente il 14 ottobre e il
16 novembre 1993, riprendono tutti gli elementi importanti, comprese le quote di
mercato degli operatori presenti nella Comunità; da ciò deriva che le autorità
competenti degli Stati membri erano sufficientemente informate per poter emettere
un parere con piena cognizione di causa. L'informazione relativa al quantitativo di
sali di potassio smerciato sarebbe infatti servita unicamente a corroborare
l'informazione relativa alle quote di mercato.
- 83.
- Per quanto riguarda l'errore di battitura relativo al volume dei sali di potassio
venduto dalla SCPA sul territorio belgo-lussemburghese, data la sua evidenza non
può in nessun modo aver influenzato il parere del comitato consultivo. A tal
proposito la Commissione fa rilevare che questo dato non si è riflettuto né sulle
quote di mercato figuranti nella seconda colonna di quella parte della tabella
relativa al mercato belga-lussemburghese, né sull'ammontare complessivo delle
vendite attribuite a tale mercato. In tali condizioni non appare verosimile che i
membri del comitato consultivo, esperti in materia di concentrazioni, abbiano
potuto essere indotti in errore da esso.
- 84.
- Si deve ricordare che l'art. 19, n. 1, del regolamento impone alla Commissione di
trasmettere «entro tre giorni feriali alle autorità competenti degli Stati membri
copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono
presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento». Il n. 2 di tale
disposizione precisa quanto segue: «La Commissione svolge le procedure previste
dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità
competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni
su tali procedure». Infine, l'art. 19 prevede la partecipazione dei rappresentanti
delle autorità nazionali a un comitato consultivo ad hoc che è incaricato di
emettere un parere sulla base di un'esposizione della questione con l'indicazione
dei documenti più importanti e un progetto preliminare di decisione.
- 85.
- Nella fattispecie resta incontestato il fatto che la Commissione abbia trasmesso in
tempo utile alle autorità francesi e al comitato consultivo tanto le obiezioni rivolte
alle parti che avevano notificato il progetto di concentrazione quanto il progetto
preliminare della decisione relativa alla prevista operazione.
- 86.
- Orbene, quest'ultimo contiene in particolare le seguenti informazioni:
Riguardo al mercato tedesco
I produttori tedeschi di sali di potassio godono di un quasi monopolio sul
mercato tedesco che, per diverse ragioni, costituisce un mercato assai poco
permeabile alle importazioni;
Riguardo al mercato comunitario ad esclusione della Germania
la Coposa detiene circa l'85% del mercato spagnolo. Tuttavia, a differenza
della Germania, la Spagna importa quantità significative e crescenti di sali
di potassio provenienti dal produttore britannico Cleveland Potash Ltd (in
prosieguo: la «CPL») e, in misura minore, da produttori di paesi terzi quali
la DSW (produttore israeliano);
la SCPA non ha in Francia lo stesso controllo sulla distribuzione che ha la
K+S in Germania. In effetti la CPL è riuscita a stabilirvi una sua propria
rete di distribuzione. D'altra parte, contrariamente alla situazione prevalente
in Germania, la gamma di fertilizzanti a base sali di potassio che le miniere
francesi sono capaci di produrre può anche essere ottenuta da fonti
provenienti dal di fuori della Francia;
la K+S/Mdk e la SCPA detengono quote di mercato complessive di circa
il 50% (tra il 15% e il 20% per la K+S, meno del 10 % per la MdK e circa
il 25% per la SCPA). Tuttavia, tenuto conto del fatto che la SCPA smercia
anche grandi quantità di sali di potassio provenienti da altri produttori, e in
particolare prodotti provenienti da paesi terzi, il complesso delle vendite
controllate dalla K+S/MdK e dalla SCPA rappresenta una quota di mercato
cumulativa di circa il 60%;
Le importazioni dalla Comunità degli Stati indipendenti (in prosieguo: la
«CEI») ammontano all'8% (circa il 5% se si escludono le importazioni della
CEI che passano tramite la SCPA);
la CPL detiene il 15% del mercato;
la Coposa detiene meno del 10% del mercato;
la DSW occupa una quota di mercato di poco più del 5%;
la PCA (produttore canadese) occupa una quota di mercato inferiore all
5%;
la Canpotex (produttore canadese) occupa una quota di mercato inferiore
all'1%;
la APC (produttore giordano) occupa una quota di mercato inferiore
all'1%;
tutti gli Stati membri ad eccezione della Germania, abbiano essi o meno una
propria produzione di sali di potassio, importano quantitativi considerevoli
di prodotti dagli altri Stati membri e, talvolta, da paesi terzi.
- 87.
- Data tale situazione, il documento che specificava la ripartizione delle vendite di
ogni operatore per ciascuno Stato membro non può essere considerato come uno
dei documenti più importanti che la Commissione, ai sensi dell'art. 19 del
regolamento, era tenuta a trasmettere nel minor tempo possibile alle autorità
competenti degli Stati membri e ad indicare nell'esposizione della questione
allegata alla convocazione del comitato consultivo. In effetti, i dati contenuti in
questo documento non contrastano con le informazioni relative alla situazione del
mercato contenute nel progetto preliminare di decisione e menzionate al punto 86
della presente sentenza. Tale constatazione vale anche per il dato contenuto in
questo documento e relativo al volume di sali di potassio smerciato dalla SCPA nel
territorio belgo-lussemburghese, il cui errore di battitura è reso evidente, così come
giustamente rilevato dalla Commissione, dalle altre cifre pertinenti del documento.
- 88.
- Ne consegue dunque che nel caso di specie non risulta che la Commissione abbia
violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 19 del regolamento.
- 89.
- Questo primo motivo va quindi disatteso in quanto infondato.
B Sull'erronea valutazione delle conseguenze della concentrazione sul mercato
tedesco
- 90.
- Il governo francese addebita alla Commissione di avere erroneamente applicato il
regolamento autorizzando, in base alla teoria della difesa dell'impresa insolvente
(«failing company defence») e senza imporre condizione alcuna, un'operazione di
concentrazione diretta alla creazione di un monopolio nel mercato tedesco dei sali
di potassio.
- 91.
- Riguardo all'erronea applicazione di questa teoria, il governo francese ricorda che
si tratta di una teoria ripresa dalla normativa antitrust americana, in virtù della
quale una concentrazione non può essere considerata come causa della creazione
o del rafforzamento di una posizione dominante allorché vengano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) una delle imprese partecipanti alla concentrazione si trovi in una situazione tale
da non poter adempiere alle proprie obbligazioni nel futuro prossimo;
b) essa sia incapace di ristrutturarsi con probabilità di successo, ai sensi del capitolo
11 del Bankruptcy Act;
c) non vi siano soluzioni alternative e di minor pregiudizio per le condizioni della
concorrenza rispetto all'ipotesi della concentrazione;
d) l'impresa insolvente uscirebbe dal mercato se la concentrazione non fosse
realizzata.
- 92.
- Orbene la Commissione si sarebbe rifatta alla teoria della «failing company
defence» senza tener conto di tutti i criteri previsti dalla normativa antitrust
americana, e in particolare quelli sub a) e sub b), quando invece solo l'integrale
applicazione dei criteri americani potrebbe garantire l'attuazione di un impianto
derogatorio la cui applicazione non avrebbe come risultato un aggravamento della
già precaria situazione concorrenziale.
- 93.
- Il governo francese sostiene che la Commissione, la quale ha ritenuto che
comunque la quota di mercato della MdK in Germania sarebbe passata alla K+S,
ha arbitrariamente introdotto il criterio dell'assorbimento delle quote di mercato.
- 94.
- Esso sostiene che l'assorbimento da parte della K+S della quota di mercato della
MdK una volta che quest'ultima sia scomparsa dalla scena economica, dimostra che
il mercato tedesco è impermeabile alla concorrenza, ma non consente di escludere
le conseguenze nefaste dell'operazione per la concorrenza.
- 95.
- D'altra parte, la Commissione non avrebbe dimostrato che i criteri da essa adottati
riguardanti l'uscita dal mercato dell'impresa e la mancanza di soluzioni alternative
di acquisto meno pregiudizievoli per la concorrenza, siano nella fattispecie
concretamente soddisfatti.
- 96.
- Riguardo all'asserita scomparsa dal mercato della MdK nel caso in cui l'operazione
di concentrazione non andasse in porto, il governo francese sostiene che la
Commissione ha completamente trascurato l'eventualità che la MdK possa,
attraverso un processo di ristrutturazione autonomo condotto con aiuti finanziari
della Treuhand compatibili con gli artt. 92 e 93 del Trattato, ritrovare la sua
redditività.
- 97.
- Infine esso ritiene che la Commissione non abbia provato la mancanza di soluzioni
alternative di acquisto meno pregiudizievoli per la concorrenza. A tal riguardo il
governo francese rileva che i sindacati della MdK avevano messo in rilievo la
mancanza di trasparenza nel procedimento d'aggiudicazione.
- 98.
- Tale governo, riguardo alla mancanza di condizioni per autorizzare l'operazione sul
mercato tedesco, ritiene che, in ogni caso, la decisione controversa, nella parte in
cui autorizza senza alcuna condizione l'operazione sul mercato tedesco di cui
l'impresa comune andrà a detenere una quota del 98%, è viziata da un manifesto
errore di valutazione ed è in contrasto con l'art. 2, n. 3, del regolamento. Sarebbe
infatti assodato che l'operazione in oggetto rafforzerebbe la posizione dominante
della K+S in Germania, con la conseguenza che la concorrenza verrebbe ad essere
pregiudicata in maniera significativa in una parte sostanziale del mercato comune.
- 99.
- A questo proposito tale governo fa notare che l'obiettivo della coesione economica
e sociale enunciato agli artt. 2 e 3, lett. j), del Trattato CE, ripreso anche al
tredicesimo 'considerando' del regolamento e a cui la Commissione ha fatto
riferimento nella sua decisione, deve certamente essere preso in considerazione, ma
non può comunque giustificare un'autorizzazione che comporti il mancato
raggiungimento dell'obiettivo essenziale del controllo comunitario delle
concentrazioni, e cioè la tutela della concorrenza. In definitiva, la Commissione
avrebbe potuto autorizzare l'operazione rifacendosi all'obiettivo della coesione
economica e sociale soltanto se le imprese parti di tale operazione si fossero
assunte, come fatto dalla società Nestlé nella decisione della Commissione 22 luglio
1992, 92/553/CEE relativa ad una procedura a norma del regolamento n. 4064/89
(Caso n. IV/M.190 Nestlé/Perrier) (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: la «decisione
Nestlé/Perrier»), impegni precisi e sufficienti diretti ad aprire alla concorrenza il
mercato rilevante.
- 100.
- La Commissione ammette di non aver seguito interamente la teoria americana
della «failing company defence» nella decisione controversa; tuttavia non vede per
quale motivo tale fatto dovrebbe pregiudicare la legittimità della decisione.
- 101.
- Essa ritiene inoltre di aver sufficientemente dimostrato che i criteri da essa
utilizzati per l'applicazione della teoria della «failing company defence» sono
effettivamente soddisfatti nel caso di specie.
- 102.
- Per quanto riguarda il rischio di una rapida uscita dal mercato della MdK in caso
di mancato rilevamento da parte di altro operatore, la Commissione ricorda che
ai punti 76 e 77 della decisione controversa essa ha constatato come sia
improponibile pensare ad una copertura a lungo termine delle sue perdite ad opera
della Treuhand attraverso aiuti pubblici ad un impresa che non è più competitiva
e che, anche se ciò non avverrà nell'immediato per ragioni sociali, regionali, e, più
in generale, politiche, la chiusura della MdK è un evento molto probabile a medio
termine.
- 103.
- Inoltre è un fatto non contestato che la quota di mercato della MdK in Germania
passerebbe, con ogni probabilità, alla K+S.
- 104.
- Riguardo alla condizione che esige che non vi siano soluzioni alternative di acquisto
della Mdk meno lesive della concorrenza, la Commissione si rifà ai punti 81-90
della decisione controversa. Essa ritiene inoltre che il governo francese non abbia
dimostrato in che modo le critiche provenienti dalle rappresentanze sindacali della
MdK possano inficiare la sua valutazione. Del resto la Commissione non si sarebbe
limitata ad accertare che la gara d'aggiudicazione non aveva permesso di trovare
alcun altro acquirente, ma avrebbe svolto essa stessa un indagine integrativa.
- 105.
- Per quanto concerne la mancanza delle condizioni cui subordinare l'autorizzazione
dell'operazione di concentrazione sul mercato tedesco, la Commissione rileva che
il governo francese non precisa quali impegni la K+S e la MdK avrebbero potuto
assumere al fine di aprire alla concorrenza il mercato tedesco. L'argomento che il
governo francese crede di poter trarre dalla citata decisione Nestlé/Perrier sarebbe
inconferente. Secondo la Commissione l'operazione di concentrazione, in tale
decisione, aveva potuto essere autorizzata alla luce di taluni impegni riguardanti la
struttura della concorrenza nel mercato relativo al prodotto di cui trattasi. Orbene,
nel caso di specie, per aprire alla concorrenza il mercato tedesco, bisognerebbe
agire non sulla struttura della concorrenza bensì sul comportamento degli
acquirenti. La Commissione rileva che quand'anche il mezzo per aprire il mercato
tedesco avesse potuto essere di ordine strutturale, è gioco forza constatare che non
si è presentata nessuna soluzione di acquisto della MdK meno lesiva della
concorrenza.
- 106.
- Il governo tedesco sostiene che, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento, una
concentrazione deve essere vietata solo quando comporti un deterioramento delle
condizioni di concorrenza. Orbene, il nesso di causalità tra la concentrazione ed i
suoi effetti sulla concorrenza mancherebbe dal momento che, anche senza la
concentrazione, le condizioni della concorrenza si deteriorerebbero in maniera
identica. Ciò si produrrebbe allorché le tre condizioni stabilite dalla Commissione
fossero soddisfatte.
- 107.
- Il Governo tedesco, contrariamente a quello francese, ritiene che la Commissione
abbia sufficientemente dimostrato che le condizioni da essa stabilite sono state
soddisfatte. In primo luogo, la MdK non sarebbe autonomamente redditizia, cioè
non sarebbe possibile risanare l'azienda mantenendone l'autonomia sul mercato.
La Commissione, nel punto 76 della decisione controversa, avrebbe motivato in
modo sostanziale l'impossibilità, a lungo termine, di arrivare ad un risanamento
della MdK se la Treuhand avesse continuato a detenerne il 100%. In secondo
luogo, non ci sarebbero dubbi che la quota di mercato della MdK sarebbe
automaticamente assorbita dalla K+S, poiché questa resterebbe sola nel mercato
rilevante una volta che MdK ne fosse uscita, e che, in questo contesto, si
tratterebbe di una condizione essenziale. In terzo e ultimo luogo il governo tedesco
afferma che la Commissione ha esaurientemente motivato il fatto che non
esistessero altre possibilità di acquisto di MdK.
- 108.
- Riguardo poi al fatto che la concentrazione sia stata approvata senza condizioni né
oneri a carico, il governo tedesco rileva come, in mancanza di un nesso di causalità
tra la concentrazione e il rafforzamento di una posizione dominante, viene meno
una delle condizioni per l'adozione di una decisione di incompatibilità ai sensi
dell'art. 2, n. 3, del regolamento. Ragion per cui la concentrazione doveva essere
autorizzata senza oneri né condizioni.
- 109.
- Si deve ricordare anzitutto che l'art. 2, n. 2, del regolamento dispone quanto segue:
«Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione
dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo
significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere
dichiarate compatibili con il mercato comune».
- 110.
- Pertanto, allorché un'operazione di concentrazione non provoca la creazione o il
rafforzamento di una posizione dominante che pregiudichi notevolmente la
situazione concorrenziale sul mercato rilevante, essa va dichiarata compatibile con
il mercato comune.
- 111.
- Dal punto 71 della decisione controversa emerge che, secondo la Commissione, una
fusione che normalmente porti all'instaurazione o al rafforzamento di una posizione
dominante in capo all'impresa che procede all'acquisizione, può non essere
considerata causa della posizione dominante se, anche in caso di divieto della
concentrazione, tale impresa acquisterà o rafforzerà inevitabilmente una posizione
dominante sul mercato. Al medesimo punto viene poi rilevato che, di norma, non
sussiste un rapporto di causalità tra una concentrazione e le restrizioni della
concorrenza che ne conseguono qualora ricorrano le tre condizioni seguenti:
l'impresa che viene acquistata sarebbe costretta ad uscire dal mercato dopo
poco tempo se non venisse rilevata da un'altra impresa;
l'impresa che procede all'acquisizione entrerebbe comunque in possesso
della quota di mercato dell'impresa acquistata ove quest'ultima dovesse
uscire dal mercato;
non esiste nessun'altra alternativa all'acquisizione che abbia effetti meno
restrittivi sulla concorrenza.
- 112.
- In primo luogo si deve rilevare che, sebbene le condizioni poste dalla Commissione
per decidere dell'inesistenza di un nesso di causalità tra la concentrazione e il
deterioramento della struttura concorrenziale non coincidano integralmente con le
condizioni proprie della teoria americana della «failing company defence», ciò non
configura di per sé un motivo di invalidità della decisione controversa. Infatti, solo
nel caso in cui le condizioni fissate dalla Commissione non siano tali da escludere
che una concentrazione è la causa del deterioramento della struttura concorrenziale
del mercato, la decisione controversa potrebbe considerarsi invalida.
- 113.
- Nel caso di specie, il governo francese mette in dubbio la pertinenza del criterio
secondo cui occorrerebbe verificare se l'impresa che procede all'acquisizione
otterrebbe comunque la quota di mercato dell'impresa acquistata ove quest'ultima
dovesse uscire dal mercato.
- 114.
- Orbene, occorre constatare che, in mancanza di tale criterio, una concentrazione
potrebbe, una volta soddisfatti gli altri criteri, non essere considerata come causa
di alterazione dell'assetto concorrenziale nel mercato anche se risultasse che, in
mancanza di tale concentrazione, l'impresa che procede all'acquisizione non
otterrebbe la totalità della quota di mercato dell'impresa che viene acquistata. In
questo modo l'esistenza di un nesso di causalità tra la concentrazione e la
restrizione della concorrenza nel mercato potrebbe essere esclusa anche se, senza
la concentrazione, tale restrizione sarebbe minore.
- 115.
- In effetti, l'introduzione di tale criterio è diretta a garantire che l'esistenza di un
nesso di causalità tra la concentrazione e il deterioramento dell'assetto
concorrenziale del mercato possa essere esclusa solamente nel caso in cui la
restrizione della concorrenza, conseguenza dell'operazione di concentrazione, si
produca ugualmente anche in mancanza di tale operazione.
- 116.
- Pertanto, il criterio dell'assorbimento delle quote di mercato, nonostante la
Commissione stessa lo consideri insufficiente di per sé ad escludere che
dall'operazione di concentrazione possa derivare un pregiudizio al libero gioco della
concorrenza, concorre a garantire la neutralità di tale operazione rispetto
all'alterazione di detta concorrenza nel mercato, così come previsto dalla nozione
di causalità delineata dall'art. 2, n. 2, del regolamento.
- 117.
- Riguardo poi alla censura secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato che
in mancanza dell'operazione di concentrazione la MdK sarebbe ineluttabilmente
uscita dal mercato, occorre ricordare che la Commissione, nel punto 73 della
decisione in lite, ha constatato che anche dopo il 1° gennaio, a ristrutturazione
conclusa, questa impresa aveva continuato a registrare perdite considerevoli nel
corso del primo trimestre. Secondo la Commissione, la grave situazione economica
della MdK era conseguenza essenzialmente della sua struttura aziendale absoleta
e della crisi delle vendite imputabile soprattutto al crollo dei mercati dell'Europa
orientale. Del resto, la MdK non disponeva neppure di un sistema di distribuzione
efficiente (v. punti 74 e 75 della decisione controversa).
- 118.
- Al punto 76 della decisione controversa, la Commissione osserva che la MdK non
avrebbe potuto continuare la propria attività se la Treuhand non avesse
costantemente coperto le sue perdite. La Commissione ha tuttavia aggiunto che le
perdite della MdK non potevano, a lungo termine, essere coperte dalla Treuhand
attraverso aiuti pubblici, soluzione questa che sarebbe in ogni caso incompatibile
con le disposizioni del Trattato sugli aiuti statali.
- 119.
- Tenuto conto di quanto sopra appare corretto quanto constatato dalla
Commissione riguardo all'insussistenza di redditività della MdK e riguardo alla
probabilità che questa, lasciata a se stessa, possa continuare ad accumulare perdite
anche se la Treuhand, per il suo risanamento, le avesse erogato un volume di aiuti
finanziari pari a quello previsto dalla concentrazione progettata.
- 120.
- Alla luce di quanto sopra deve considerarsi giustificata la previsione della
Commissione secondo cui, in caso di mancato acquisto da parte di un'impresa
privata, si configurerebbe come molto probabile l'ipotesi di una chiusura della MdK
nell'immediato.
- 121.
- Infine, per quanto riguarda la condizione relativa alla mancanza di una alternativa
di acquisizione della MdK che abbia effetti meno restrittivi sulla concorrenza,
occorre ricordare che la censura mossa dal governo francese riguarda il fatto che
la Commissione, a causa della mancanza di trasparenza nel procedimento
riguardante la gara d'aggiudicazione, non avrebbe dimostrato che questa condizione
sia stata effettivamente soddisfatta.
- 122.
- A questo proposito è sufficiente osservare che il governo francese si è limitato a
richiamare il fatto che le rappresentanze sindacati della MdK avevano messo in
rilievo la mancanza di trasparenza nel procedimento riguardante la gara
d'aggiudicazione, senza tuttavia fornire alcun elemento tale da precisare in che cosa
consistesse tale mancanza di trasparenza.
- 123.
- Orbene, mancando ogni precisazione al riguardo, questa censura non può essere
accolta.
- 124.
- Da quanto sopra detto emerge che la mancanza del nesso di causalità tra
l'operazione di concentrazione e il deterioramento dell'assetto concorrenziale del
mercato tedesco non è stata validamente confutata. Occorre pertanto constatare
che, rispetto a tale mercato, risulta che la suddetta operazione soddisfa il criterio
previsto all'art. 2, n. 2 del regolamento, e quindi poteva essere dichiarata
compatibile con il mercato comune senza la necessità di modifiche. Pertanto,
contrariamente alle allegazioni del governo francese, non è ipotizzabile, senza con
ciò contraddire queste premesse che, riguardo al mercato tedesco, la Commissione
subordini a una condizioni qualsiasi la sua dichiarazione di compatibilità relativa
all'operazione di concentrazione.
- 125.
- Questo secondo motivo deve conseguentemente essere respinto in quanto
infondato.
C Sull'erronea valutazione dell'operazione di concentrazione nel mercato
comunitario, ad esclusione della Germania
- 126.
- Per mezzo di questo motivo, sia il governo francese sia la SCPA e la EMC
censurano la Commissione, in primo luogo, per avere delimitato in maniera erronea
il mercato geografico esterno alla Germania, in secondo luogo, per avere
interpretato il regolamento nel senso che si applica alle posizioni dominanti
collettive e, infine, per avere applicato in modo non corretto la nozione di
posizione dominante collettiva.
1. Sulla delimitazione del mercato geografico rilevante
- 127.
- Secondo le ricorrenti l'individuazione della Comunità ad esclusione della Germania
come distinto mercato geografico rilevante per ciò che concerne i sali di potassio
non è sufficientemente motivata e si fonda su una analisi errata e comunque
parziale degli elementi da prendere in esame. La Commissione avrebbe inoltre
confuso situazioni concorrenziali totalmente eterogenee.
- 128.
- Infatti la Commissione avrebbe posto su uno stesso piano Stati senza alcuna
produzione interna, Stati produttori, nei quali la produzione è strutturalmente
superiore o equivalente al consumo come la Spagna e il Regno Unito, e Stati
produttori nei quali la produzione è strutturalmente inferiore al consumo come la
Francia.
- 129.
- Il governo francese fa rilevare che la quasi totalità degli scambi intracomunitari
risulterebbe composta da flussi a senso unico e non da scambi reciproci, che invece
normalmente caratterizzano un mercato davvero omogeneo. A questo proposito,
esso ricorda che gli Stati membri non produttori importano esclusivamente, che la
Spagna importa solo dal Regno Unito e ivi non vi esporta nulla, che la Francia
importa dalla Germania, dalla Spagna e dal Regno Unito ma che ivi non vi esporta
praticamente nulla e, infine, che il Regno Unito importa ingenti quantità dalla
Germania, ma vi esporta solo quantitativi trascurabili.
- 130.
- Anche le strategie di acquisto degli Stati membri sarebbero differenti. La Francia
importerebbe dagli altri tre Stati produttori in modo relativamente equilibrato ed
anche da paesi terzi. Le importazioni verso il Regno Unito invece proverrebbero
essenzialmente dalla Germania. Tra gli Stati privi di una produzione interna,
l'Irlanda e il Portogallo importerebbero esclusivamente sali di potassio di origine
comunitaria, la Danimarca, il Belgio e il Lussemburgo importerebbero circa un
quarto del loro fabbisogno da paesi terzi mentre l'Italia e l'Olanda più della metà.
- 131.
- Una prova ulteriore dell'assenza di omogeneità nel mercato rilevante proviene,
secondo il governo francese, dall'esame delle quote di mercato dei fornitori, le quali
variano considerevolmente da uno Stato all'altro. Solo la K+S, infatti, sarebbe
presente in tutti gli Stati membri ad eccezione comunque della Spagna.
- 132.
- D'altra parte il grado di concentrazione dell'offerta raggiungerebbe un livello
notevole in Spagna, in Francia e sul territorio belgo-lussemburghese. Orbene questo
fattore deporrebbe, in linea di principio a favore di una soluzione consistente
nell'isolare i mercati nei quali esistesse una tale concentrazione.
- 133.
- Anche la valutazione delle caratteristiche della domanda conferma, secondo il
governo francese, l'inesistenza di un mercato geografico rilevante costituito dal
complesso degli Stati membri ad esclusione della Germania. Il giudizio della
Commissione circa la fungibilità dei prodotti sarebbe infatti errato, atteso che la
scelta dei prodotti a base di sali di potassio dipenderebbe dalla natura geologica
del suolo, dalla superficie agricola, dalle abitudini dei consumatori e dalle politiche
agricole, nonché dalla presenza nel territorio di industrie di tale settore. Si
venderebbero infatti sali di potassio al Regno Unito in misura praticamente doppia
rispetto all'Italia e tre volte di più in territorio belgo-lussemburghese che nei Paesi
Bassi, Stati questi le cui dimensioni si equivalgono. In Portogallo si venderebbe una
quantità di sali di potassio dodici volte inferiore che in Danimarca.
- 134.
- Le ricorrenti contestano l'attendibilità della valutazione effettuata dalla
Commissione sui costi di trasporto e sui prezzi dei sali di potassio all'interno del
mercato rilevante. Riguardo alla prima voce, la Commissione si sarebbe
essenzialmente limitata ad affermare che i costi di trasporto non costituirebbero un
ostacolo ai flussi commerciali. In particolare il fatto che non esistano flussi di
scambio dal Regno Unito verso l'Italia né dalla Spagna verso i Paesi Bassi
porterebbe a dubitare dell'influenza dei costi di trasporto sui rifornimenti. Riguardo
ai prezzi, la Commissione avrebbe omesso di compiere un esame comparativo di
quelli praticati dai diversi operatori in ciascuno degli Stati membri. Il governo
francese sostiene che la Commissione nella sua valutazione riguardo ai costi di
trasporto e ai prezzi ha tenuto conto solamente di taluni dati forniti dalla K+S e
di statistiche vecchie di cinque anni.
- 135.
- Questo governo ritiene che la Commissione avrebbe dovuto isolare i mercati
spagnolo e francese, che, per le loro caratteristiche peculiari, presentano una
situazione concorrenziale non omogenea rispetto agli altri Stati membri. In
particolare il mercato spagnolo presenterebbe caratteristiche analoghe a quelle del
mercato tedesco, mentre quello francese si distinguerebbe nettamente da tutti gli
altri mercati nazionali per una produzione inferiore al consumo e per la presenza
di un grosso operatore largamente dominante.
- 136.
- La Commissione ribatte che il fatto d'includere in uno stesso mercato Stati membri
che non hanno una propria produzione nazionale, o la cui produzione nazionale
è superiore oppure inferiore al consumo, non implica una delimitazione erronea
del mercato geografico rilevante. D'altro canto, l'esistenza di flussi commerciali a
senso unico nel mercato geografico così delimitato non escluderebbe, secondo la
dottrina economica, la sua omogeneità quanto a condizioni di concorrenza.
- 137.
- Secondo la Commissione, la presenza più o meno significativa di produttori di una
certa zona geografica sul mercato di un'altra si spiegherebbe attraverso strategie
di vendita dei fornitori che, per ragioni diverse, preferiscono concentrare il loro
impegno su questa o quella zona geografica. Le prospettate strategie di acquisto
degli Stati membri non sarebbero, di per sé, rivelatrici di condizioni concorrenziali
non sufficientemente omogenee.
- 138.
- Per quanto riguarda l'argomento relativo alle considerevoli differenze esistenti, a
seconda dello Stato, tra le quote di mercato dei fornitori, la Commissione ribatte
che tali differenze non costituiscono, di per sé, una prova dell'impossibilità per i
fornitori di penetrare i mercati e quindi dell'esistenza di mercati geografici distinti.
Pertanto tale criterio non costituirebbe in alcun modo un fattore decisivo per la
determinazione del mercato geografico rilevante.
- 139.
- Neppure il livello relativamente elevato di concentrazione dell'offerta che si verifica
in taluni Stati membri costituirebbe un criterio determinante per definire un
mercato distinto, soprattutto quando tra questi Stati esistono rilevanti flussi
commerciali.
- 140.
- Riguardo alle caratteristiche della domanda di prodotti a base di sali di potassio,
la Commissione ricorda, da un lato, quanto da essa già rilevato riguardo all'elevato
grado di fungibilità posto che in nessun paese, ad eccezione della Germania, gli
utenti hanno una netta preferenza per i prodotti locali e, dall'altro, la capacità di
tutti i produttori comunitari di tale settore di produrne i diversi tipi. Inoltre essa
mette in evidenza come, nonostante divari piuttosto rilevanti tra i quantitativi di sali
di potassio consumati nei diversi Stati membri, questo prodotto si vende in
quantitativi non trascurabili in tutta la Comunità ad esclusione della Germania.
Nella fattispecie non sussisterebbe quindi alcun elemento atto a far ritenere la
struttura della domanda rivelatrice di mercati nazionali distinti.
- 141.
- La Commissione contesta il fatto che la propria valutazione riguardo ai costi di
trasporto sia superficiale o erronea e sostiene che l'insussistenza di flussi di scambio
tra paesi produttori e paesi importatori non necessariamente dipende dai costi di
trasporto. D'altra parte la presenza di scambi tra alcuni Stati non limitrofi
dimostrerebbe che i costi di trasporto non sono affatto proibitivi. Quanto ai prezzi
praticati negli Stati membri ad esclusione della Germania, la Commissione rileva
che essi denotano differenze trascurabili. Il massimo divario di prezzo all'interno
della Comunità ad esclusione della Germania sarebbe del 10%, mentre in
Germania non scenderebbe mai sotto al 15%.
- 142.
- Infine la Commissione sostiene che né il mercato spagnolo, né quello francese
potevano essere considerati come distinti mercati rilevanti. Quanto al mercato
spagnolo essa rileva che, con il 16% delle importazioni, risulta più aperto del
mercato tedesco dove le importazioni rappresentano solo il 2% del mercato.
D'altra parte il livello delle importazioni nel mercato spagnolo sarebbe in aumento
a discapito della quota di mercato detenuta dalla Coposa. Inoltre i prodotti
spagnoli a base di sali di potassio sarebbero ampiamente sostituibili a quelli degli
altri Stati membri Germania esclusa. Da ultimo non risulterebbero differenze
notevoli tra i prezzi dei sali di potassio in Spagna e nel resto della Comunità ad
esclusione della Germania. Riguardo al mercato francese, la Commissione rileva
che il relativo livello delle importazioni è ancora più elevato di quello presente nel
mercato spagnolo. D'altronde le considerazioni da essa svolte riguardo ai prezzi e
alla sostituibilità dei prodotti spagnoli a base di sali di potassio varrebbero, mutatis
mutandis, per i prodotti francesi. La Commissione sottolinea altresì che i metodi
di distribuzione utilizzati in questi due Stati sono identici a quelli usati nel resto
della Comunità ad esclusione della Germania.
- 143.
- Occorre osservare anzitutto che l'adeguata definizione del mercato rilevante è una
condizione necessaria e previa ad ogni valutazione relativa all'impatto
concorrenziale di un'operazione di concentrazione. Per quanto concerne
l'applicazione del regolamento così come previsto nel caso di specie, il mercato
geografico rilevante è una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto
considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza
omogenee per tutti gli operatori economici in modo da consentire di valutare
adeguatamente gli effetti sulla concorrenza della concentrazione d'impresa
notificata (v., in questo senso, sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United
Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti 11 e 44).
- 144.
- E' assodato che tutti gli Stati membri, ad esclusione della Germania, importano
quantitativi notevoli di sali di potassio provenienti da altri Stati membri e, talvolta
da paesi terzi. Così la Spagna, il cui produttore nazionale, la Coposa, è, tra tutti i
produttori comunitari, quello più solidamente radicato sul suo mercato interno,
importa sali di potassio in misura superiore al 15% del fabbisogno interno. La
Francia da parte sua importa tale prodotto in quantità corrispondente al 20% del
suo fabbisogno, mentre il Regno Unito ne importa per più del 50%. Gli altri Stati
della Comunità, Germania esclusa, non hanno una loro produzione e dipendono
quindi necessariamente dalle importazioni.
- 145.
- Così come risulta dai punti 53 e 56 della decisione controversa, i produttori dei
paesi terzi detengono, nella Comunità ad esclusione della Germania, una quota di
mercato libero di sali di potassio che si aggira sul 15%.Tale dato è del resto
confermato dalle cifre contenute nel documento indicante la ripartizione delle
vendite di ciascun operatore in ognuno degli Stati membri presentato nel corso del
procedimento amministrativo e di cui è fatta menzione ai punti 78 e ss. della
presente sentenza.
- 146.
- Orbene, un'area geografica come quella in esame, una volta accertatane una
sostanziale permeabilità alla circolazione dei sali di potassio di origine comunitaria
o meno, viene a costituire in linea di principio una zona aperta alla concorrenza.
- 147.
- D'altronde è pacifico che gli utenti dei diversi Stati membri ad esclusione della
Germania si riforniscono di prodotti a base di sali di potassio altamente fungibili
tra di loro, e che non hanno particolari preferenze per specialità disponibili solo
presso produttori locali.
- 148.
- Dai dati forniti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura emerge inoltre che, durante il periodo 1987-1989, mentre i prezzi dei
sali di potassio in ciascuno degli Stati membri ad esclusione della Germania non
differivano in modo significativo, quelli tedeschi erano invece di circa il 20%
superiori a quelli praticati negli altri Stati membri. Secondo informazioni fornite
dalle parti, inoltre, i prezzi praticati dalla K+S nel 1992 per il «Korn Kali»
(prodotto a base di sali di potassio contenente magnesio) e il granulato di potassio
40/8 in Belgio e nei Paesi Bassi erano esattamente uguali, ma rispettivamente
inferiori del 15% e del 20% ai prezzi tedeschi dei medesimi prodotti (v. punto 43
della decisione controversa). Queste informazioni, benché piuttosto approssimative
come rilevato dal governo francese, costituiscono però, in mancanza di ogni prova
contraria, un indizio del fatto che i prezzi del potassio praticati nella Comunità ad
esclusione della Germania sono abbastanza omogenei e significativamente differenti
da quelli praticati in Germania.
- 149.
- Inoltre, così come osservato dalla Commissione, i costi di trasporto non sembrano
costituire un ostacolo ai flussi commerciali all'interno della Comunità ad esclusione
della Germania. Depone in questo senso il fatto che esistano flussi commerciali fra
Stati non limitrofi come Regno Unito e Spagna, Spagna e Irlanda, Spagna e Italia,
Spagna e zona belgo-lussemburghese, Germania e Irlanda, Germania e Portogallo,
Germania e Italia, Francia, Paesi Bassi.
- 150.
- Infine le ricorrenti non hanno contestato quanto affermato dalla Commissione
secondo cui, a livello della distribuzione, non sembrerebbero esistere barriere
all'ingresso dei prodotti nella Comunità ad esclusione della Germania, simili a
quelle invece esistenti in quest'ultima.
- 151.
- Pertanto, in mancanza di decisivi elementi in senso contrario, risulta giuridicamente
fondata la valutazione economica svolta dalla Commissione secondo cui la
Comunità, ad eccezione della Germania, costituisce un complesso sufficientemente
omogeneo da poter essere considerato come un mercato geografico distinto,
segnatamente, da quello tedesco in cui le importazioni, data la quota del 98%
detenuta dalla K+S e dalla MdK, sul mercato nazionale dei sali di potassio, sono
trascurabili.
2. Sull'applicabilità del regolamento alle posizioni dominanti collettive
- 152.
- Il governo francese così come le società ricorrenti assumono che il regolamento non
autorizza la Commissione ad applicarlo ad ipotesi di posizione dominante collettiva.
A questo proposito fanno osservare che il testo del regolamento e in particolare
l'art. 2, a differenza dell'art. 86 del Trattato CE, non prevede espressamente
l'ipotesi della posizione dominante collettiva. In effetti, mentre l'art. 86 del Trattato
dichiara quanto segue: «E' incompatibile (...) lo sfruttamento abusivo da parte di
una o più imprese di una posizione dominante (...)», l'art. 2 del regolamento ritiene
rispettivamente compatibile ed incompatibile con il mercato comune le operazioni
di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante e
quelle che creano o rafforzano una tale posizione
- 153.
- D'altro canto lo stesso fondamento giuridico del regolamento non fornirebbero
alcuna giustificazione all'interpretazione adottata dalla Commissione. Non si
tratterebbe infatti di una disposizione di attuazione dell'art. 86 del Trattato.
Secondo il governo francese, questo regolamento è fondato in primo luogo sull'art.
235 del Trattato CE, e, se è fondato altresì sull'art. 87 dello stesso Trattato, il quale
autorizza il Consiglio ad emanare tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini
dell'applicazione dei principi contemplati dagli artt. 85 e 86, ciò dipende proprio
dal fatto che, mentre la Corte aveva ammesso la possibilità di utilizzare l'art. 86 per
il controllo di talune concentrazioni (sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72,
Europenballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215), esso ne riduce
il campo di applicazione stabilendo in particolare all'art. 22, n. 1, che «il presente
regolamento è il solo applicabile alle operazioni di concentrazione quali definite
all'art. 3».
- 154.
- Dai lavori preparatori del regolamento inoltre non sembra emergere che il
legislatore abbia inteso ricomprendervi anche le posizioni dominanti collettive.
Orbene, ammettere che a questo tipo di situazione si applichi il regolamento
equivarrebbe ad avallare un potere di divieto o di autorizzazione condizionata di
ambito estremamente ampio e soprattutto molto discrezionale. Il governo francese
ritiene pertanto che se il legislatore comunitario, che si era prefisso tra l'altro lo
scopo fondamentale di garantire la sicurezza giuridica delle imprese, avesse voluto
introdurre tale nozione nell'ambito del regolamento, lo avrebbe fatto
espressamente come nel caso dell'art. 86 del Trattato.
- 155.
- La EMC e la SCPA sostengono che l'interpretazione del regolamento così come
prospettata dalla Commissione ha l'effetto di falsarne la ratio. A sostegno di tale
tesi, esse fanno valere che la detta interpretazione porterebbe ad applicare il
regolamento anche nel caso in cui, nonostante quanto previsto dal quindicesimo
'considerando, la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al
25% né all'interno del mercato comune né in una sua parte sostanziale. Stando a
tale 'considerando le operazioni di concentrazione non sono tali da ostacolare la
concorrenza effettiva e possono quindi presumersi compatibili con il mercato
comune quando la quota di mercato delle imprese interessate non superi il 25%
né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale.
- 156.
- Infine la mancanza di adeguate garanzie procedurali per i terzi conferma, secondo
le ricorrenti, che il regolamento non è inteso a disciplinare l'uso della nozione di
posizione dominante collettiva. Infatti alle imprese che sono terze rispetto
all'operazione di concentrazione esaminata ai sensi del regolamento, ma che,
insieme alle imprese partecipanti a questa operazione, costituiscono, agli occhi della
Commissione, un oligopolio, non viene comunicata all'inizio nessuna informazione
specifica che possa loro indicare a quali conseguenze vadano incontro nell'ambito
della procedura in corso. Il governo francese osserva che, nonostante la possibilità
da parte della Commissione o delle competenti autorità degli Stati membri di
sentire, ai sensi dell'art. 18, n. 4, prima frase del regolamento, i terzi rispetto
all'operazione di concentrazione e quindi, nel caso, i rappresentanti delle società
estranee alla detta operazione, tale iniziativa non è tuttavia obbligatoria e,
quand'anche abbia luogo, riveste un carattere informale e non offre le garanzie
previste per l'audizione delle parti all'operazione. Inoltre, dal momento che i terzi
ritenuti partecipanti a una posizione dominante collettiva non vengono informati
della decisione che la Commissione ha intenzione di prendere, costoro non
sarebbero neppure in grado di utilizzare in modo efficace la facoltà prevista
dall'art. 18, n. 4, seconda frase, del regolamento, secondo cui possono chiedere di
essere sentiti.
- 157.
- La Commissione ribatte sostenendo che il testo del regolamento non consente di
escludere l'utilizzazione di questo strumento anche per prevenire la costituzione o
il rafforzamento di posizioni dominanti collettive. In particolare, l'art. 2, n. 3,
collegherebbe la posizione dominante all'operazione di concentrazione e non alle
imprese interessate e avrebbe come oggetto le conseguenze della progettata
concentrazione sulla struttura della concorrenza, cioè una situazione oggettiva.
- 158.
- D'altra parte, l'utilizzazione congiunta degli artt. 87 e 235 quale fondamento
giuridico del regolamento dimostrerebbe che il suo obiettivo è quello di colmare,
per quanto riguarda il controllo delle posizioni dominanti oligopolistiche, una
lacuna in materia di concorrenza lasciata aperta dagli artt. 85 e 86 del Trattato.
- 159.
- Secondo la Commissione non c'è nulla nei lavori preparatori che induca a ritenere
che il Consiglio abbia inteso escludere dall'ambito di applicazione del regolamento
le situazioni di posizione dominante collettiva del mercato, cioè situazioni di
predominio legate alla presenza di molteplici entità economiche fortemente
interdipendenti. La Commissione ricorda che quando è emersa la divisione tra le
delegazioni degli Stati membri sulla questione del controllo degli oligopoli,
l'accordo è stato trovato su una formula neutra che lasciava aperta la questione.
E questa sarebbe la formula alla fine adottata nell'art. 2 del regolamento.
- 160.
- Del resto, l'interpretazione accolta dal governo francese avrebbe come conseguenza
che, dopo l'emanazione del regolamento, le concentrazioni che erano
precedentemente sottoposte al controllo degli oligopoli in taluni Stati membri non
verrebbero più assoggettate che a un controllo comunitario relativo all'esistenza di
una posizione dominante individuale.
- 161.
- Secondo la Commissione, le modalità procedurali di applicazione del regolamento
tutelano ampiamente gli interessi dei terzi, consentendo loro di far valere il loro
punto di vista. La Commissione rileva che comunque una decisione di
autorizzazione di una concentrazione, anche con condizioni ed oneri, così come
previsto dall'art. 8, n. 2 del regolamento, vincola solo i partecipanti alla
concentrazione. Infatti, tali condizioni ed oneri sarebbero destinati a garantire che
le parti della concentrazione rispettino gli impegni assunti nei confronti della
Commissione. In subordine essa sostiene che il diritto di essere sentiti costituisce
un principio fondamentale del diritto comunitario che si applica indipendentemente
da una qualsiasi previsione espressa, pertanto non potrebbe, dalla mancanza di un
riferimento al diritto di difesa dei terzi, dedursi che il regolamento abbia inteso
escludere provvedimenti che possano pregiudicare gli interessi di questi ultimi.
- 162.
- La Commissione sostiene infine che la possibilità di vietare una concentrazione che
rafforzi il carattere oligopolistico del mercato deriva, per un lato, dalla teoria
economica secondo cui la concorrenza, una volta verificatesi certe condizioni, non
funziona in maniera adeguata in un mercato oligopolistico e, per l'altro, dalla
necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune,
conformemente all'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento.
- 163.
- Secondo il governo tedesco, il regolamento va applicato ai casi di posizione
dominante collettiva soprattutto per il fatto che esso costituisce uno strumento che
integra gli artt. 85 e 86 del Trattato e perché è stato adottato per il raggiungimento
dell'obiettivo generale previsto all'art. 3, lett. f), del Trattato CEE [diventato l'art.
3, lett. g), del Trattato CE]. Infatti il regolamento dovrebbe consentire un controllo
efficace delle concentrazioni che possano rivelarsi incompatibili con un regime di
concorrenza non falsato. Orbene, perché tale controllo possa essere efficace
occorre avere la possibilità di impedire ogni concentrazione che comporti la
creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, proveniente vuoi da una
o più imprese.
- 164.
- Questo governo rileva che se si interpreta il regolamento nel senso che il suo
ambito d'applicazione è limitato al caso di posizione dominante sfruttata da
un'unica impresa, le concentrazioni avvenute dopo l'adozione del regolamento, eche prima erano sottoposte al controllo dello Stato membro, non sarebbero più
oggetto di controllo.
- 165.
- Occorre in primo luogo osservare che l'argomento delle ricorrenti, per cui la scelta
del fondamento giuridico di per se stessa suggerirebbe che il regolamento non si
applica alle posizioni dominanti collettive, non può essere accolto. Infatti, così come
rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, gli artt. 87 e
235 del Trattato possono, in linea di principio, essere utilizzati come fondamento
giuridico di una disciplina che consenta di intervenire in via preventiva nei confronti
di operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante
collettiva atta a pregiudicare in modo significativo il gioco della concorrenza.
- 166.
- Riguardo poi alla formulazione dell'art. 2 del regolamento, non è sostenibile la tesi
secondo cui solo le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una
posizione dominante individuale, cioè una posizione dominante detenuta dai
partecipanti alla concentrazione, rientrino nell'ambito del detto regolamento. Infatti
l'art. 2 del regolamento, nella parte in cui riguarda «le operazioni di concentrazione
che creano o rafforzano una posizione dominante», non esclude di per sé la
possibilità di applicare il regolamento a casi in cui le operazioni di concentrazione
conducano alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante collettiva,
cioè detenuta dai partecipanti alla concentrazione insieme con un'entità terza.
- 167.
- Per quanto riguarda, in terzo luogo, i lavori preparatori, emerge dal fascicolo che
non si può ritenere che essi riflettano chiaramente la volontà degli autori del
regolamento riguardo alla portata dell'espressione «posizione dominante».
Pertanto, i lavori preparatori non sono in grado di fornire le indicazioni utili per
l'interpretazione della nozione controversa (v., in questo senso, sentenza 1° giugno
1961, causa 15/60, Simon/Corte di giustizia, Racc. pag. 223).
- 168.
- Dal momento che la genesi del regolamento e la sua interpretazione letterale, in
particolare dell'art. 2, non consente di coglierne la portata esatta riguardo al tipo
di posizione dominante prevista, la disciplina di cui è causa va interpretata sulla
scorta della sua finalità e della sua economia generale (v., in questo senso, sentenza
7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 245, punto 6).
- 169.
- A questo proposito si deve rilevare che il regolamento, come risulta dai due primi
'considerando, è fondato sulla premessa secondo cui risulta essenziale, nella
prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo
ulteriore approfondimento, l'obiettivo volto ad instaurare un regime inteso a
garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune.
- 170.
- D'altronde dal sesto, settimo, decimo ed undicesimo 'considerando emerge che
tale regolamento, a differenza degli artt. 85 e 86 del Trattato, è destinato ad essere
applicato a tutte le operazioni di concentrazione aventi dimensioni comunitarie
qualora rischino, a causa dei loro effetti sulla struttura concorrenziale nella
Comunità, di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata
contemplato dal Trattato.
- 171.
- Orbene, un'operazione di concentrazione che crei o rafforzi una posizione
dominante delle parti interessate con una entità terza all'operazione è atta a
risultare incompatibile con il regime di concorrenza non falsato voluto dal Trattato.
Pertanto se si accoglie la tesi secondo cui il regolamento contempla solo le
operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante
delle parti ad esse partecipanti, il suo scopo, così come risulta dai 'considerando
sopra citati, verrebbe parzialmente disatteso. Tale regolamento si troverebbe così
privato di una parte non trascurabile del suo effetto utile, senza che ciò sia
necessario all'economia generale del regime comunitario di controllo delle
operazioni di concentrazione.
- 172.
- A questo proposito va rilevato che né l'argomento relativo alla mancanza di
garanzie procedurali né quello riguardante il quindicesimo 'considerando del
regolamento sono tali da rimettere in discussione l'applicabilità del regolamento ai
casi di posizione dominante collettiva derivanti da una operazione di
concentrazione.
- 173.
- Riguardo al primo di tali argomenti si deve osservare che il regolamento non
prevede espressamente l'obbligo di dare, alle imprese terze all'operazione di
concentrazione considerate come il polo esterno dell'oligopolio dominante, la
possibilità di esprimere utilmente il loro punto di vista allorché la Commissione
intenda subordinare l'«autorizzazione» della suddetta operazione a condizioni od
oneri che le colpiscano in modo specifico. Orbene, ciò vale anche nel caso in cui
la Commissione preveda di autorizzare un'operazione di concentrazione
comportante solo la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante
individuale imponendo condizioni od oneri che colpiscano imprese terze.
- 174.
- In ogni modo, pur assumendo che quanto accertato dalla Commissione, e cioè che
la progettata operazione di concentrazione instaura o rafforza una posizione
dominante collettiva tra le imprese interessate e un'impresa terza, possa di per sé
essere lesivo per quest'ultima, si deve ricordare che il rispetto dei diritti della difesa
in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa
sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto
comunitario che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma
riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in questo senso, sentenza 13 febbraio
1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, e 24 ottobre
1996, causa C-32/95, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 21).
- 175.
- Alla luce di tale principio e tenuto conto dello scopo del regolamento così come
sopra illustrato, il fatto che al suo interno non sia stata espressamente prevista, da
parte del legislatore comunitario, una procedura in grado di garantire il diritto di
difesa delle imprese terze ritenute detentrici di una posizione dominante collettiva
con le imprese partecipanti alla concentrazione, non può essere considerato come
una prova decisiva dell'inapplicabilità di detto regolamento alle posizioni dominanti
collettive.
- 176.
- Quanto al secondo argomento, va rilevato che la presunzione di compatibilità con
il mercato comune delle operazioni di concentrazione in cui le imprese interessate
concentrino una quota di mercato inferiore al 25%, prevista al quindicesimo
'considerando del regolamento, non è stata affatto prefigurata nel regolamento
medesimo.
- 177.
- Infatti, il quindicesimo 'considerando del regolamento, tenuto conto della realtà
del mercato che vi è sottesa, deve essere interpretato nel senso che un'operazione
di concentrazione che non consente alle imprese partecipanti di cumulare una
quota di almeno il 25% del mercato rilevante è considerata un'operazione che non
crea né rafforza una posizione dominante anticoncorrenziale di dette imprese.
- 178.
- Alla luce di quanto sopra ne consegue che le posizioni dominanti collettive non
sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento.
3. Sull'accertamento di una posizione dominante collettiva nel caso di specie
- 179.
- Con questa terza censura, tanto il governo francese quanto la EMC e la SCPA
fanno valere che la motivazione della Commissione relativamente all'asserita
creazione di un duopolio dominante, è fondata su un'errata valutazione di fatto e
in diritto ed è, in ogni caso, insufficiente. La Commissione avrebbe fondato la sua
analisi della posizione dominante collettiva su criteri che non sarebbero quelli fatti
propri dalla giurisprudenza in tema di art. 86 del Trattato e avrebbe, d'altronde,
applicato in maniera palesemente erronea i criteri per l'accertamento di posizioni
dominanti collettive da essa stessa definiti in altre decisioni.
- 180.
- La Commissione ribatte che i criteri da essa utilizzati nella decisione impugnata
non sarebbero affatto in contraddizione con quelli applicati in precedenti decisioni
riguardanti casi di posizione dominante collettiva. Ed infatti, al fine di stabilire
l'esistenza nel caso di specie di una posizione dominante collettiva, essa afferma di
essersi essenzialmente basata su tre criteri: il livello di concentrazione del mercato
che sarebbe risultato a seguito dell'operazione di concentrazione, gli elementi
strutturali relativi alla natura del mercato ed alle caratteristiche del prodotto, e i
vincoli strutturali tra le imprese interessate. Inoltre la Commissione contesta che
i criteri per la determinazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva
debbano essere identici sia nel contesto dell'art. 86 del Trattato sia in quello del
regolamento. Nel caso dell'art. 86, l'attenzione è rivolta al passato, mentre riguardo
al regolamento l'analisi riguarderebbe il futuro dal momento che il suo scopo è
quello di preservare una struttura concorrenziale effettiva e non di porre fine ad
un abuso di posizione dominante.
a) Sul livello di concentrazione del mercato
- 181.
- Il governo francese e le società ricorrenti sostengono che l'incremento del livello
di concentrazione del mercato non è sostanziale, atteso che le quote di mercato
detenute dalla K+S e dalla SCPA sono aumentate, per effetto della
concentrazione, dal 54% al 61%. Secondo il governo francese l'analisi della
Commissione sarebbe arbitraria in quanto non terrebbe conto del fatto che,
l'operazione di concentrazione, i concorrenti sul mercato sono passati solo da 10
a 9 e perché non avrebbe preso in debita considerazione il ruolo di due operatori
importanti come la CPL e la Coposa.
- 182.
- La Commissione ribatte sostenendo che la sua analisi tiene conto ampiamente delle
quote di mercato di tutti i produttori comunitari e degli intervenienti esterni. Essa
non avrebbe affatto ignorato l'esistenza della CPL e della Coposa, ma avrebbe
rilevato che questi due produttori comunitari non avevano la possibilità di
incrementare le proprie vendite al fine di guadagnare una quota di mercato nei
confronti della la K+S e SCPA.
b) Le condizioni del concorrente eliminato
- 183.
- Secondo il governo francese dalla decisione Nestlé/Perrier, sopra citata, emerge che
la Commissione, nella sua valutazione riguardo alla creazione di una posizione
dominante collettiva, attribuisce importanza particolare al fatto che la
concentrazione comporti l'eliminazione di un concorrente che, per le dimensioni
e la posizione che occupa sul mercato, è un fattore essenziale di concorrenza
effettiva. Nel caso in esame, tuttavia, sarebbe evidente che l'acquisto della MdK da
parte della K+S non comporterebbe l'eliminazione di un tale concorrente. Infatti,
la MdK rappresenta solo il 7% del mercato rilevante. Del resto, nella decisione
controversa non vi è riferimento alcuno alle «impressionanti capacità di
produzione» della MdK evocate dalla Commissione nel controricorso.
- 184.
- Il governo francese sostiene che la Commissione, una volta accertate le grandi
difficoltà in cui versava la MdK, avrebbe dovuto concludere che tale impresa non
era un concorrente la cui eliminazione potesse comportare una modifica sostanziale
delle strutture di mercato tali da dar vita ad un duopolio.
- 185.
- La Commissione, riferendosi al punto 120 della decisione Nestlé/Perrier sopra
citata, ritiene che per determinare se la riduzione del numero di produttori debba
essere presa in considerazione al fine di stabilire l'esistenza o meno di una
posizione dominante collettiva, è essenziale accertare se tale riduzione sia più di
una mera modifica formale della struttura del mercato. Orbene, ciò è proprio
quanto si verifica a suo parere riguardo all'acquisto della Mdk da parte della K+S.
A tal proposito la Commissione indica che la MdK dispone di capacità di
produzione impressionanti che, dopo una radicale ristrutturazione, costituiranno un
potenziale concorrenziale rilevantissimo. Essa fa valere inoltre il fatto che
l'importanza della MdK come concorrente sul mercato comunitario ad esclusione
della Germania deriva anche dal fatto che non è stato sufficientemente accertato
che la situazione concorrenziale sarebbe praticamente la stessa, tanto nel caso di
scomparsa della MdK dal mercato, quanto nel caso in cui l'operazione di
concentrazione si realizzi.
c) Sulla posizione dei concorrenti
- 186.
- Secondo il governo francese l'analisi della Commissione relativa al grado di
pressione concorrenziale che può essere esercitata dai concorrenti sul prospettato
duopolio formato dalla K+S e dalla SCPA tende a fornire un'immagine falsa della
reale situazione della concorrenza sul mercato comunitario ad esclusione della
Germania. La Commissione cercherebbe infatti di minimizzare l'importanza dei
diversi operatori capaci di controbilanciare la preponderanza delle imprese
capofila.
- 187.
- Orbene, secondo tale governo, l'analisi della Commissione presenta certe
incoerenze. In particolare esso rileva che la Commissione minimizza le capacità
produttive della CPL e della Coposa, mentre, ai fini dell'individuazione del mercato
geografico, pone l'accento sull'importanza delle esportazioni di Spagna e Regno
Unito verso altri Stati membri. La Commissione attribuirebbe inoltre un minor
rilievo alle importazioni provenienti dai paesi terzi sottolineando che la Francia è
il più grande consumatore di sali di potassio nella Comunità e che le sue
importazioni in provenienza dai paesi terzi sono canalizzate attraverso la SCPA.
Pertanto, in maniera illogica con una arbitraria delimitazione del mercato
geografico rilevante, la Commissione valuterebbe la posizione dei concorrenti sia
nei confronti del mercato francese, sia nei confronti della Comunità ad esclusionedella Germania. Il governo francese sostiene inoltre che, contrariamente a quanto
affermato dalla Commissione, continuano ad effettuarsi importazioni di sali di
potassio in provenienza dalla CEI e che, come dimostrato dall'apertura di un
riesame del regolamento (CEE) del Consiglio 23 ottobre 1992, n. 3068, che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro sali di
potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina (GU L 308, pag. 41;
in prosieguo: il «regolamento antidumping») la quota di mercato che queste
rappresentano non è diminuita. D'altra parte, secondo le fonti IFA e delle Dogane,
le importazioni in provenienza della CEI avrebbero raggiunto nel 1993, l'11% delle
vendite interne comunitarie.
- 188.
- Secondo il governo francese, il ragionamento della Commissione è in realtà
inficiato da un vizio essenziale, poiché è fondato sull'esistenza di un mercato
geografico comprendente tutti gli Stati della Comunità ad esclusione della
Germania, allorquando è evidente che perlomeno la Francia avrebbe dovuto
esserne esclusa tenuto conto delle sue proprie caratteristiche in materia di
produzione, importazione e distribuzione dei prodotti a base di sali di potassio.
- 189.
- La Commissione ritiene che non vi sia contraddizione tra il fatto che esista un
significativo flusso d'esportazioni dalla Spagna verso gli altri Stati membri e il fatto
che la Coposa non costituisca un contrappeso nei confronti del duopolio.
- 190.
- Secondo la Commissione, la canalizzazione delle importazioni dei paesi terzi
attraverso uno dei membri del duopolio, e cioè la SCPA, in una parte importante
del mercato geografico rilevante, la Francia, che è il mercato trainante, implica che
la pressione concorrenziale dei paesi terzi su tale duopolio è necessariamente
limitata.
- 191.
- La Commissione sostiene di non essersi assolutamente limitata a prendere in
considerazione criteri relativi esclusivamente al mercato francese. Quanto alle
importazioni dalla CEI, essa rileva di aver unicamente constatato che la parte di
mercato della K+S/MdK e della SCPA è destinata ad aumentare ancora in futuro
a causa non solamente dell'attesa diminuzione delle importazioni dalla CEI, ma
anche per il fatto che l'ultimo produttore indipendente di sali di potassio in
Canada, la PCA, è stato rilevato dalla PCS, membro del cartello d'esportazione
Canpotex, le cui forniture in Francia ed Irlanda passano attraverso la SCPA.
D'altra parte, il riesame delle misure antidumping non costituirebbe una prova del
fatto che i sali di potassio provenienti dalla CEI continuino ad essere importati. A
tal proposito la Commissione ricorda di aver accertato che, dopo l'emanazione del
regolamento antidumping, le vendite del principale distributore di sali di potassio
della CEI nella Comunità sono diminuite fino a raggiungere 1/8 del livello da esse
raggiunto nel 1992.
d) Sulla posizione nel mercato della K+S/MdK e della SCPA
- 192.
- Il governo francese addebita in primo luogo alla Commissione di avere attribuito
un peso eccessivo, tra i criteri in forza dei quali affermare l'esistenza di una
dominazione oligopolistica, alla quota di mercato detenuta cumulativamente dalla
K+S/MdK e dalla SCPA.
- 193.
- Tale governo, in secondo luogo, contesta alla Commissione di non aver tenuto
conto dell'insussistenza di simmetria tra le due entità costituenti il supposto
duopolio, mancanza che pure, in precedenti decisioni, aveva invece costituito un
fattore significativo per negare la sussistenza di una posizione dominante
oligopolistica. Il governo francese sottolinea che esiste una sostanziale differenza
tra le quote di mercato della K+S/MdK (23%) e della SCPA (37%). D'altra parte
la Commissione avrebbe trascurato numerosi elementi di fatto capaci di evidenziare
uno squilibrio evidente tra la SCPA e la K+S/MdK, come la loro capacità di
produzione, il loro potere economico e la loro differente integrazione verticale.
- 194.
- La Commissione ricorda che, secondo giurisprudenza consolidata, il possesso di una
quota di mercato di circa il 60% è sufficiente per dimostrare l'esistenza di una
posizione dominante collettiva, in particolare allorché, come in questo caso, esiste
un'apprezzabile differenza con le quote di mercato detenute dai concorrenti.
- 195.
- Pur ammettendo che esistono differenze tra la K+S/MdK e la SCPA, la
Commissione contesta che un duopolio non sia concepibile se non nel caso in cui
le imprese in questione sono in posizioni simili, tanto più quando, come in questo
caso, esistono stretti legami tra di esse, i quali impediscono una effettiva
concorrenza sul mercato.
e) Sul potere economico della clientela
- 196.
- Il governo francese addebita alla Commissione di non aver preso in considerazione
il criterio relativo al potere economico della clientela. A suo parere l'analisi di tale
elemento avrebbe condotto la Commissione a concludere che i clienti costituivano
un contrappeso sufficiente a far dubitare della creazione del prospettato duopolio.
D'altra parte il notevole calo della domanda di sali di potassio a seguito delle
modifiche nella politica agricola comune costituirebbe un fattore di forte
concorrenza nei confronti dei produttori di sali di potassio. Ciò è confermato, come
indicato dal governo francese, dal fatto che la domanda di sali di potassio è
diminuita, tra il 1988 e il 1993, di circa il 30% in Europa, mentre le importazioni
sono calate solo del 23% durante lo stesso periodo.
- 197.
- La Commissione ribatte sostenendo che sebbene in talune decisioni abbia potuto
escludere, alla luce del contrappeso svolto da parte degli acquirenti, l'esistenza di
una posizione dominante, questo non è che uno tra i tanti fattori da prendere in
considerazione. Riguardo al calo della domanda di sali di potassio, la Commissione
ammette che esso si è verificato, ma aggiunge che questo colpisce tutti i produttori
comunitari. Inoltre tale calo non sarebbe eccessivamente rilevante dal momento
che, essendo i sali di potassio un fertilizzante essenziale per l'agricoltura
insostituibile con altri, l'elasticità della domanda è limitata.
f) Sulle barriere all'ingresso di prodotti a base di sali di potassio nella Comunità
- 198.
- Il governo francese fa valere che, nel punto della decisione relativo al mercato
geografico, la Commissione ha messo in evidenza elementi che depongono per un
mercato aperto e «facilmente contestabile». Tuttavia, al momento di prendere atto
dell'esistenza di una posizione dominante collettiva della K+S/MdK e della SCPA,
la Commissione avrebbe totalmente ignorato il livello poco elevato delle barriere
d'entrata comunitarie per i prodotti a base di sali di potassio.
- 199.
- Secondo questo governo, gli argomenti della Commissione, presentati per la prima
volta nel controricorso e fondati sui dazi antidumping e sul monopolio legale della
SCPA, non provano l'esistenza di barriere all'ingresso del mercato geografico
rilevante. Riguardo al primo argomento, esso sostiene che i dazi antidumping sono
misure che tendono a ristabilire la concorrenza e non ad intralciare gli scambi
transfrontalieri. Riguardo invece all'argomento relativo al monopolio legale della
SCPA, il governo francese ritiene che, nonostante questo possa creare una barriera
all'ingresso nel mercato francese, sarebbe del tutto irrilevante riguardo all'accesso
dei prodotti provenienti dai paesi terzi nei mercati degli altri Stati membri, i quali
formano, con quello francese, il mercato geografico rilevante.
- 200.
- La Commissione ricorda che non esistono barriere all'interno della Comunità. Essa
aggiunge, tuttavia, che esisterebbero due tipi di barriere all'ingresso per i prodotti
provenienti da imprese di paesi terzi: da un lato, le misure antidumping per le
importazioni provenienti dalla CSI e, dall'altro, il monopolio legale della SCPA, in
virtù del quale tutte le importazioni in Francia provenienti da paesi terzi sono
canalizzate attraverso tale impresa. Secondo la Commissione i dazi antidumping
costituiscono barriere all'ingresso poiché, insieme ai costi di trasporto, limitano il
margine di ricavo disponibile per gli importatori. Essa rileva d'altronde come il
fatto che tutte le importazioni dai paesi terzi in Francia, il quale rappresenta il
mercato trainante con un consumo triplo rispetto a quello del secondo mercato,
vengano canalizzate attraverso la SCPA costituisce una barriera all'ingresso per le
importazioni di tutto il mercato comunitario in generale.
g) Sulle caratteristiche del mercato e del prodotto
- 201.
- Il governo francese considera vaga e non probante l'analisi svolta dalla
Commissione al punto 57 della decisione controversa riguardo ai fattori oggettivi
che favoriscono la creazione di una posizione dominante collettiva, fattori sui quali
essa aveva già messo l'accento in precedenti decisioni come in particolare le
decisioni Nestlé/Perrier, sopra citata, e 21 dicembre 1993, 94/359/CE, che dichiara
la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. IV/M.358
Pilkington-Techint/SIV) (GU 1994, L 158, pag. 24). La Commissione avrebbe
totalmente trascurato fondamentali criteri d'analisi come quelli relativi ai prezzi, al
loro andamento, al livello di elasticità della domanda e ai costi delle due imprese
costituenti il supposto duopolio. Tale governo d'altra parte contesta il fondamento
di talune affermazioni fatte dalla Commissione. Riguardo all'omogeneità del
prodotto, esso ricorda che la definizione generale di sali di potassio comprende
tutta una varietà di sostanze. Per quanto concerne la trasparenza del mercato dei
sali di potassio questa affermazione sarebbe in contraddizione con le difficoltà
incontrate dalla Commissione per avere una visione chiara e rapida del mercato in
valore e in volume.
- 202.
- La Commissione dapprima ribatte di aver chiaramente fatto riferimento agli
elementi strutturali relativi alle caratteristiche del mercato e del prodotto. Essa
sottolinea che la decisione controversa si riferisce ad una situazione distinta da
quella oggetto delle decisioni dedotte dal governo francese. In effetti, la decisione
in esame avrebbe come sfondo una situazione in cui, già prima dell'operazione di
concentrazione, non esisteva una concorrenza effettiva tra i due più importanti
fornitori comunitari di sali di potassio. In tali condizioni, gli elementi esaminati
nelle decisioni dedotte dal governo francese costituirebbero solo uno dei fattori da
prendere in considerazione. Per quanto riguarda poi l'omogeneità del prodotto, la
Commissione sostiene che i sali di potassio sono identici tanto dal punto di vista
chimico che da quello della sua utilizzazione. Infine, per ciò che concerne la
trasparenza del mercato, la Commissione sostiene che ciascun produttore è a
conoscenza della sua posizione e di quella dei suoi concorrenti. I dati relativi alla
produzione e i prezzi sarebbero infatti generalmente noti e esisterebbero statistiche
relative al consumo di sali di potassio nonché studi dettagliati sul mercato di questo
prodotto.
h) Sull'esistenza di comportamenti paralleli
- 203.
- Il governo francese rileva come la Commissione cerchi di dimostrare la persistenza
di comportamenti anticoncorrenziali tra la K+S e la SCPA; a tale scopo essa fa
valere che, nonostante la dichiarazione di incompatibilità con l'art. 85 del Trattato
di un accordo di cooperazione concluso negli anni '70 tra le due imprese [decisione
73/212/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1973 (GU L 217, pag. 3)] e
nonostante le sovraccapacità di produzione in Germania, il flusso tra la Germania
e la Francia che non viene canalizzato attraverso la SCPA è assai limitato. A
questo proposito, tale governo osserva, in primo luogo, che il carattere recente dei
comportamenti anticoncorrenziali è essenziale per dimostrare l'esistenza di una
posizione dominante collettiva. In secondo luogo, riguardo alle pratiche dichiarate
incompatibili con l'art. 85, esso sostiene che tali pratiche riguardavano l'insieme
della Comunità. Pertanto, l'unico elemento di fatto dedotto dalla Commissione per
avvalorare la persistenza dell'accordo in questione, sarebbero gli scambi che si
effettuano dalla Germania verso la Francia. In terzo luogo la limitatezza degli
scambi che non passano attraverso la SCPA sarebbe assai relativa. In effetti le
forniture in Francia ammonterebbero solamente a 87 000 tonnellate, cioè il 6% del
consumo francese, di cui solo 47 000 tonnellate sarebbero canalizzate attraverso la
SCPA. Infine, il governo francese contesta la tesi della Commissione secondo cui
la limitata presenza della K+S sul mercato francese sarebbe sufficiente a
dimostrare l'esistenza nella Comunità, con esclusione della Germania, di un
duopolio tra la K+S e la SCPA.
- 204.
- La Commissione fa osservare come dalla decisione controversa non risulta che essa
si fosse basata sull'accordo di cooperazione concluso negli anni 70 per determinare
l'esistenza di una posizione dominante collettiva. Essa ricorda di aver constatato
che la sostanziale assenza della K+S sul mercato francese e la canalizzazione di
una quota rilevante delle sue importazioni attraverso la SCPA testimoniano
dell'esistenza di una posizione dominante collettiva.
i) sull'esistenza di vincoli strutturali tra le imprese
- 205.
- Secondo il governo francese i tre vincoli passati in rassegna da parte della
Commissione, cioè l'impresa comune Potacan, la collaborazione in seno al cartello
d'esportazione Kali-Export e la canalizzazione attraverso SCPA delle forniture in
Francia della K+S, non sono tali da dimostrare la nascita del duopolio a seguito
dell'acquisto della MdK da parte della K+S. Per quanto riguarda il cartello
d'esportazione Kali-Export, il suo obiettivo, secondo il governo, è quello di favorire
e coordinare l'esportazione di sali di potassio dei suoi membri fuori della Comunità.
Per contro questo cartello non riguarderebbe le loro vendite in territorio
comunitario. Il timore della Commissione riguardo al fatto che la collaborazione
in seno al cartello possa restringere la concorrenza tra la K+S e la SCPA
all'interno della Comunità non sarebbe fondato su alcun elemento di prova.
- 206.
- Per quanto concerne la Potacan, le società ricorrenti sostengono che la
Commissione non ha giustificato l'affermazione secondo cui l'attuale struttura dellaPotacan impedirebbe ai suoi azionisti, la K+S e la SCPA, di attingere in maniera
indipendente dalla la loro consociata comune per rifornire il mercato comunitario.
- 207.
- Nella replica, il governo francese deduce quattro errori di valutazione. In primo
luogo rileva che la Commissione, nell'analizzare i vincoli esistenti tra la K+S e la
SCPA, non dimostra alcuna relazione tra questi e le loro conseguenze sull'insieme
del mercato rilevante, ma si limita a mostrare che tali vincoli hanno una loro
influenza unicamente in Francia. Pertanto la Commissione, partendo dal fatto che
non c'è concorrenza tra la K+S e la SCPA nelle Stato che ha il maggior consumo
di sali di potassio prodotti, concluderebbe sostenendo che queste imprese sono in
posizione dominante nell'insieme del mercato comunitario ad eccezione della
Germania. Orbene un tale ragionamento sarebbe in contraddizione con
l'argomento della Commissione secondo cui le situazioni nazionali hanno poca
importanza una volta che è stato stabilito che il mercato rilevante è quello
Comunitario ad esclusione della Germania.
- 208.
- In secondo luogo il governo francese fa osservare che la Commissione, per poter
meglio dimostrare i suoi argomenti, talvolta considera che la Coposa esporta in
modo autonomo ingenti quantitativi in Francia (nell'ambito della definizione del
mercato geografico rilevante), talaltra fa valere il fatto che l'impresa spagnola è
poco presente in Francia e che una parte significativa delle sue vendite è
canalizzata (per dimostrare che la cooperazione nella Kali-Export influisce sul
comportamento concorrenziale dei membri del cartello nella Comunità). Inoltre,
così come applicati dalla Commissione, questi criteri potrebbero portare alla
conclusione che esiste un oligopolio tra la K+S/MdK, la SCPA e la Coposa. La
decisione controversa sarebbe, se non altro, insufficientemente motivata su tale
punto.
- 209.
- In terzo luogo, il governo francese ritiene che la canalizzazione in Francia, tramite
la SCPA, di una parte della fornitura di potassio della K+S, corrispondente solo
all'1,4% del consumo nel mercato rilevante, non può essere considerato, a seguito
dell'acquisto della MdK da parte della K+S, come un indizio della creazione di un
duopolio sul suddetto mercato. Allo stesso modo dal livello relativamente ridotto
delle vendite della K+S in Francia non si potrebbe indurre l'esistenza di vincoli
anticoncorrenziali tra la K+S e la SCPA, poiché ciò potrebbe perfettamente essere
dovuto a disparate ragioni. Potrebbe infatti essere dovuto alla struttura del mercato
francese o alla strategia industriale della K+S. A questo proposito il governo
francese afferma che la politica di esportazione della K+S sembra essere orientata
verso paesi extraeuropei, verso gli Stati membri non produttori e verso uno Stato
produttore, importatore di sali di potassio, come il Regno Unito.
- 210.
- Su questo punto, le società ricorrenti fanno valere il fatto che l'unico rapporto di
distribuzione esistente tra la K+S e la SCPA è costituito da un contratto relativo
alla distribuzione di kieserite, cioè un prodotto non a base di potassio riguardante
un mercato del prodotto differente. I vincoli esistenti tra la K+S e la SCPA relativi
ai prodotti a base di potassio non comporterebbero invece alcuna cooperazione in
materia di distribuzione e sarebbero strettamente limitati a relazioni tra fornitore
e acquirente secondo le normali condizioni di mercato.
- 211.
- In quarto luogo il governo francese sostiene che la Commissione non ha dimostrato
il nesso di causalità tra l'acquisto della MdK e la prospettata creazione di un
duopolio tra la K+S/MdK e la SCPA. A suo parere, né il fatto che la quota di
mercato congiunta della K+S e della SCPA è passata dal 54% al 61% a seguito
dell'operazione di concentrazione né il fatto che la MdK è uno dei più importanti
produttori comunitari sarebbero fattori atti a determinare la nascita di un duopolio
sul mercato rilevante.
- 212.
- Le società ricorrenti, quanto ad esse, fanno valere il fatto che la Commissione non
poteva, una volta accertato, al momento dell'esame degli effetti della
concentrazione sul mercato tedesco, che la MdK sarebbe in ogni caso scomparsa
dal mercato, concluderne che l'acquisto della MdK da parte della K+S avrebbe
dato luogo alla creazione di una posizione dominante della K+S/MdK e della
SCPA.
- 213.
- Riguardo alla Potacan, la Commissione fa osservare che in particolare dalla
struttura organizzativa risulta che nessuna decisione importante in materia di
politica d'impresa può essere presa contro la volontà di una delle parti. Infatti la
fornitura di quantità rilevanti di sali di potassio al gruppo francese non sarebbe
possibile senza l'approvazione della K+S.
- 214.
- Riguardo alla Kali-Export la Commissione ritiene che la sola constatazione che un
cartello d'esportazione non riguarda le vendite dei suoi membri nella Comunità è
insufficiente per stabilire che questo non restringe la concorrenza tra essi
nell'ambito comunitario. Essa sostiene che, a causa delle forti interdipendenze tra
la K+S e la SCPA, non esiste concorrenza effettiva tra i due poli dell'oligopolio
nella Comunità esclusa la Germania. La Commissione indica quanto segue: i)
nonostante quello francese sia, all'interno della Comunità, il mercato trainante per
i prodotti a base di potassio e non ci sia alcuna barriera all'ingresso, la K+S, pur
in possesso di capacità produttive sufficiente a soddisfare ampiamente le esigenze
dell'intero mercato comunitario, è presente soltanto marginalmente sul mercato
francese; ii) nonostante la K+S abbia messo in piedi una rete di distribuzione
molto sviluppata in tutti gli Stati membri, essa manca, fino ad oggi, di una rete di
distribuzione propria in Francia; iii) la CPL ha avuto accesso al mercato francese
solamente dopo essere uscita dalla Kali-Export raggiungendo così, in sei anni, una
quota del mercato francese pari al 13%; la Coposa, socio della Kali-Export, è poco
presente sul mercato francese e una quantità rilevante dei suoi sali di potassio
viene venduta in Francia attraverso la SCPA. Sulla base di tali elementi la
Commissione conclude che esiste uno stretto collegameto tra la partecipazione
nella Kali-Export e la vendita in Francia.
- 215.
- Nella controreplica, la Commissione sostiene, in primo luogo, di aver identificato
una evidente relazione tra i vincoli che uniscono la K+S e la SCPA, i quali
riguardano unicamente la Francia, e la mancanza di concorrenza nell'insieme del
mercato comunitario ad esclusione della Germania (punti 57, 59, 61 e 67 della
decisione controversa).
- 216.
- In secondo luogo, la Commissione fa valere il fatto di non aver mai affermato che
la Coposa esporta ingenti quantitativi di prodotto in Francia. Al contrario, essa
avrebbe accertato che le sue vendite in Francia sono limitate e avvengono in gran
parte attraverso la SCPA. Secondo la Commissione non c'è motivo di includere la
Coposa nel duopolio insieme alla K+S/MdK e alla SCPA, poiché i suoi legami con
la K+S e la SCPA si limitano al fatto di essere tutti soci della Kali-Export. Essa
inoltre, nonostante la vicinanza geografica dei minerali tedeschi e il fatto che in
Germania la produzione è quattro volte superiore al consumo, esporterebbe in
Francia una quantità di sali di potassio superiore a quella della K+S. D'altro canto
l'intreccio di rapporti di distribuzione tra la K+S e la SCPA esisterebbe già da
molto tempo.
- 217.
- In terzo luogo la Commissione constata che le strutture del mercato francese non
hanno impedito alla CPL di penetrare il territorio francese senza passare tramite
la SCPA. Inoltre sarebbe incomprensibile sul piano commerciale la politica della
K+S consistente nel non vendere in Francia, tenuto conto che la Francia è uno
Stato importatore di sali di potassio, che la Germania ha una capacità produttiva
notevolmente superiore alle proprie esigenze e tenuto conto inoltre della vicinanza
geografica dei minerali tedeschi.
- 218.
- In quarto luogo la Commissione osserva che l'acquisto della MdK ha modificato
sostanzialmente le condizioni strutturali del mercato e ha condotto alla creazione
di una posizione dominante collettiva tra la K+S/MdK e la SCPA per le seguenti
ragioni: i) alla MdK fa capo il 25% della produzione totale di sali di potassio nella
Comunità (punto 51 della decisione controversa) e ha abbondanti riserve di questo
prodotto; ii) il tasso d'utilizzazione delle capacità produttive della MdK è
attualmente limitato a circa il 50% (punto 73 della decisione controversa); iii) la
quota di mercato del 7% della MdK è il fattore cruciale nella creazione della
posizione dominante collettiva (punto 62 della decisione controversa) tenuto conto
del fatto che l'offerta fuori del gruppo K+S/MdK e SCPA, è atomizzata (punto 54
della decisione controversa) e che la quota di mercato della K+S/MdK e della
SCPA dovrebbe ancora aumentare (punto 53 della decisione controversa).
- 219.
- Prima di esaminare le censure presentate dalle parti ricorrenti nei confronti della
nozione di posizione dominante collettiva così come interpretata dalla
Commissione, occorre ricordare che per accertare la creazione di una posizione
dominante collettiva tra la K+S/MdK e la SCPA, atta ad ostacolare la concorrenza
in maniera significativa sul mercato comunitario ad esclusione della Germania, la
Commissione si è fondata in particolare sui seguenti elementi:
il mercato dei sali di potassio è un mercato maturo, caratterizzato da
un'elevata omogeneità del prodotto e dall'assenza d'innovazioni tecniche
(punto 57 della decisione controversa);
in tale mercato i rapporti tra gli operatori sono in ampia misura trasparenti,
tanto che le informazioni relative a produzione, domanda, vendite e prezzi
sono generalmente disponibili (punto 57 della decisione controversa);
da molto tempo esiste un intreccio eccezionalmente stretto di rapporti tra
la K+S e la SCPA, che potrebbero di per se stessi lasciar supporre una
reale mancanza di concorrenza tra tali imprese, le quali, del resto, occupano
una quota del mercato comunitario, Germania esclusa, di circa il 53%,
calcolato sulla base delle vendite, le quali includono, oltre alle vendite
derivanti direttamente dalla produzione propria della K+S e della SCPA,
anche le vendite di quest'ultima relative ai sali di potassio provenienti
direttamente dai paesi terzi e canalizzati attraverso questa impresa che può
così controllare le forniture che arrivano dall'esterno della Comunità (punti
52, 56 e 57 della decisione controversa);
nonostante la sovrapproduzione in Germania, e il fatto che la Francia è di
gran lunga il maggior consumatore di sali di potassio nella Comunità, esiste
tuttora solo un modestissimo flusso di esportazioni di sali di potassio dalla
K+S verso la Francia che non è incanalato tramite la SCPA (punti 56 e 57
della decisione controversa);
alla K+S e alla MdK, costituenti le due entità che formeranno l'impresa
risultante dalla fusione, e alla SCPA fanno capo rispettivamente il 35%,
25% e 20% della produzione totale di sali di potassio nella Comunità
(punto 51 della decisione controversa);
la MdK è il secondo produttore comunitario di sali di potassio e per di più
con un tasso di utilizzazione della capacità produttiva attuale dell'impresa
di circa il 50% (punti 51 e 73 della decisione controversa);
dopo la fusione, il gruppo K+S/MdK e SCPA otterrà una quota di mercato
combinata, calcolata sulla base delle vendite, di circa il 60% (punto 52 della
decisione controversa);
l'offerta al di fuori di questo gruppo è atomizzata (punto 54 della decisione
controversa);
l'offerta proveniente da altre fonti fa capo ad operatori che su tale mercato
sono ben lungi dal disporre di una base di vendita tale da consentire loro
di opporsi al duopolio costituito dalla K+S/MdK e dalla SCPA (punto 62
della decisione controversa).
- 220.
- Così come precedentemente indicato, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento, le
operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da
cui risulti che una concorrenza effettiva è ostacolata in modo significativo nel
mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
- 221.
- Nei confronti di una prospettata posizione dominante collettiva, la Commissione
è dunque tenuta a valutare se, in prospettiva, l'operazione di concentrazione
sottoposta al suo vaglio dia origine a una situazione nella quale una concorrenza
effettiva nel mercato rilevante venga ostacolata da parte delle imprese partecipanti
alla concentrazione e da una o più imprese terze che insieme hanno, in particolare
a causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul
mercato una medesima linea d'azione e di agire in gran parte indipendentemente
dagli altri concorrenti, dalla loro clientela, e infine dai consumatori.
- 222.
- Tale impostazione richiede un attento esame in particolare delle circostanze che,
a seconda di ciascun caso, si rivelano pertinenti per valutare gli effetti
dell'operazione di concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante.
- 223.
- A tal riguardo si deve però rilevare che le norme sostanziali del regolamento, in
particolare l'art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale,
in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico.
- 224.
- Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale
potere, che è essenziale per la determinazione delle norme in materia di
concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che
è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle
concentrazioni.
- 225.
- Alla luce di quanto sopra, occorre rilevare che l'analisi dell'operazione di
concentrazione e dei suoi effetti sul mercato rilevante, così come è stata svolta dallaCommissione, comporta taluni vizi che ne inficiano la valutazione economica.
- 226.
- A questo proposito, occorre ricordare che, così come emerge dai punti 51 e 52
della decisione controversa, le imprese K+S/MdK e SCPA andrebbero ad
occupare, dopo l'operazione di concentrazione, una quota del mercato rilevante,
calcolata sulle vendite, rispettivamente del 23% e del 37%. Orbene, una quota di
mercato complessiva di circa il 60% così ripartita, non costituisce, di per se stessa,
un indizio decisivo dell'esistenza di una posizione dominante collettiva delle dette
imprese.
- 227.
- Quanto agli asseriti vincoli strutturali tra la K+S e la SCPA, che hanno costituito
il fattore essenziale sul quale la Commissione si è fondata per formulare la sua
valutazione, occorre rilevare la fondatezza di talune delle censure sollevate dalle
ricorrenti, e dirette a minimizzare l'importanza di questi vincoli come indizio della
creazione di una posizione dominante collettiva dei due poli interessati.
- 228.
- Infatti quanto accertato dalla Commissione, secondo cui la partecipazione della
K+S e della SCPA al cartello d'esportazione Kali-Export può avere ripercussioni
sul loro comportamento concorrenziale nella Comunità, non risulta suffragato da
elementi sufficientemente significativi e concordanti. In effetti la Commissione si
limita a ricordare a questo proposito che il produttore britannico CPL ha
cominciato a smerciare autonomamente i propri prodotti sul mercato francese solo
dopo aver lasciato il cartello nel 1987, poiché non poteva conciliare l'appartenenza
al cartello con la concorrenza diretta nei confronti della SCPA sul territorio
francese (v. punto 60 della decisione controversa). Ora, anche volendo prescindere
dal fatto che l'argomento dedotto dalla Commissione riguarda solamente una parte
del mercato comunitario eccettuata la Germania in cui l'appartenenza al cartello
produrrebbe i supposti effetti, si deve osservare che il produttore spagnolo Coposa,
pur essendo anch'esso socio della Kali-Export, vende autonomamente in Francia
un quantitativo di sali di potassio corrispondente a poco più del 5% del consumo
francese. Tale quantitativo rappresenta, a sua volta, circa il 47% delle esportazioni
della Coposa nel mercato di cui è causa e quasi due terzi delle sue esportazioni in
Francia, ed è stato del resto considerato significativo nell'ambito della definizione
del mercato geografico rilevante (v. punto 38 della decisione controversa). Ne
deriva pertanto che la Commissione non ha provato a sufficienza l'esistenza di un
nesso di causalità tra l'appartenenza della K+S e della SCPA al cartello
d'esportazione e il loro comportamento anticoncorrenziale sul mercato di cui è
causa.
- 229.
- Per quanto riguarda gli asseriti vincoli tra la K+S e la SCPA riguardo alle forniture
della K+S in Francia, occorre rilevare che la Commissione ha imposto alla K+S
di porre termine al rapporto di collaborazione finora esistente con la SCPA per la
vendita sul mercato francese e ha ammesso la possibilità per la K+S di concludere
contratti di vendita alle normali condizioni di mercato (v. punto 63 della decisione
controversa). Ne risulta che la Commissione ha ritenuto esistente, tra la K+S e la
SCPA, una relazione commerciale per la distribuzione dei sali di potassio tedeschi
in Francia.
- 230.
- Orbene dal fascicolo di causa risulta che gli unici vincoli specifici di distribuzione
esistenti tra queste due imprese concernevano la kieserite, cioè un prodotto che
non fa parte del mercato del prodotto rilevante. Per il resto la SCPA si limitava ad
acquistare dalla K+S, alle normali condizioni di mercato, sali di potassio utilizzati
dalla EMC o destinati alla vendita fuori del mercato francese.
- 231.
- Ne emerge quindi che la K+S e la SCPA non avevano nessun rapporto privilegiato
per la distribuzione dei prodotti a base di potassio.
- 232.
- Alla luce di quanto sopra ne deriva che il complesso di vincoli strutturali unenti la
K+S e la SCPA e che, per ammissione propria della Commissione, costituisce il
nucleo della decisione controversa, non è, tutto sommato, così fitto e probante
come è stato presentato dall'istituzione convenuta.
- 233.
- Del resto si deve ricordare che la Commissione, nella decisione controversa, ha
accertato che non esisteva un'effettiva concorrenza tra la K+S e la SCPA nel
mercato rilevante. Stando al punto 57 della decisione controversa, «la presunzione
relativa all'assenza di una concorrenza effettiva tra K+S e SCPA è [...] soprattutto
motivata dall'intreccio eccezionalmente stretto di rapporti esistente da molto tempo
tra queste due imprese».
- 234.
- Risulta inoltre da quest'ultimo punto della decisione controversa che l'acquisto
della MdK da parte della K+S a seguito dell'operazione di concentrazione
comporterà per quest'ultima impresa l'aggiunta della quota di mercato della prima,
aggiunta che la Commissione, nelle sue osservazioni, ha ritenuto importante.
- 235.
- A questo proposito, occorre ricordare che a parte la quota di mercato del 7% che
essa detiene nella Comunità ad esclusione della Germania, la MdK, pur sfruttando
i suoi impianti solo al 50% delle loro possibilità, è il secondo produttore di sali di
potassio nella Comunità dopo la K+S (v. punti 51, 52, 62 e 76 della decisione
controversa).
- 236.
- L'operazione di concentrazione di conseguenza rafforzerà considerevolmente la
capacità industriale della K+S. In effetti la K+S e la MdK forniscono
rispettivamente il 35% e il 25% della produzione totale di sali di potassio nella
Comunità, mentre la SCPA non va oltre il 20%, e con le proprie riserve di potassio
destinate ad esaurirsi entro il 2004 (v. punti 51 e 66 della decisione controversa).
- 237.
- D'altra parte dal fascicolo risulta che la K+S è una consociata di uno dei principali
produttori di fertilizzanti, la BASF, il cui potere economico è di gran lunga
superiore a quello del gruppo EMC al quale appartiene la SCPA.
- 238.
- Infine è assodato che la domanda di sali di potassio, dal 1988 al 1993, è diminuita
di circa il 30% in Europa, in particolare a causa dei cambiamenti intervenuti nella
Politica Agricola Comune. Orbene un mercato in calo è considerato generalmente
come favorevole, in linea di principio, alla concorrenza tra le imprese del settore
interessato.
- 239.
- Ciò posto e tenuto conto del fatto che l'ampiezza dei vincoli strutturali esistenti tra
la K+S e la SCPA risulta essere inferiore a quella ritenuta dalla Commissione,
l'argomento sulla base del quale è stata accertata la creazione di una posizione
dominante collettiva tra la K+S/MdK e la SCPA, e cioè che l'«ampia»
aggregazione della MdK alla sola impresa K+S manterrà in capo al gruppo tedesco
e alla SCPA un interesse comune a non impegnarsi in una concorrenza attiva uno
con l'altro, non appare, mancando ulteriori elementi decisivi, sufficientemente
fondata.
- 240.
- Per quanto riguarda gli altri elementi dedotti dalla Commissione a sostegno della
sua tesi che l'acquisto della MdK da parte della K+S comporterà la creazione di
una posizione dominante collettiva, occorre rinviare al punto 57 della decisione
controversa. Qui si rileva che «il mercato dei sali di potassio è un mercato maturo,
caratterizzato da un'elevata omogeneità del prodotto e dall'assenza d'innovazioni
tecniche. In tale mercato i rapporti tra gli operatori sono in ampia misura
trasparenti e le informazioni relative a produzione, domanda, vendite e prezzi sono
generalmente disponibili. Inoltre le quote di mercato della K+S e della SCPA sono
rimaste stabili negli ultimi quattro anni (...). Infine, in passato K+S e SCPA
avevano persino concluso un accordo che prevedeva tra l'altro la fissazione in
comune dei quantitativi e delle qualità dei prodotti potassici da esportarsi da
ciascuna impresa. Detto accordo era però stato dichiarato incompatibile con
l'articolo 85 del trattato CEE (...). In questo contesto va comunque tenuto presente
che, anche dopo tale decisione e nonostante la sovrapproduzione in Germania,
esiste tuttora solo un modestissimo flusso di esportazioni dalla Germania in Francia
che non è incanalato tramite la SCPA».
- 241.
- Orbene, nel caso di specie, questi dati non possono essere considerati decisivi per
avallare la tesi della Commissione. In particolare, l'accordo tra la K+S e la SCPA,
che nel 1973 era stato dichiarato incompatibile con l'art. 85 del Trattato (GU 1973,
L 217, pag. 3), costituisce, visti i vent'anni trascorsi tra la dichiarazione di
incompatibilità e la notifica del progetto di concentrazione, un indizio debolissimo
se non insignificante della mancanza di concorrenza tra la K+S e la SCPA e, a
fortiori, tra la K+S/MdK e la SCPA. A questo proposito occorre rilevare che
l'argomento della Commissione secondo cui esisterebbe tuttora solo un
modestissimo flusso di esportazioni dalla Germania in Francia che non è incanalato
tramite la SCPA, non aiuta a confortare nel senso voluto dalla Istituzione
convenuta il valore d'indizio dell'accordo di cui sopra. In primo luogo l'asserito
modestissimo flusso di esportazioni rappresenta comunque quasi la metà delle
vendite di sali di potassio della K+S in Francia. In secondo luogo, l'analisi della
Commissione, nel limitarsi unicamente al mercato francese, è comunque incompleta
dal momento che il mercato rilevante è il mercato comunitario ad esclusione della
Germania.
- 242.
- Riguardo all'analisi della Commissione relativa al grado di pressione concorrenziale
che gli altri operatori erano in grado di esercitare sul prospettato gruppo formato
dalla K+S/MdK e dalla SCPA, occorre ricordare che la Commissione nella
decisione controversa ha indicato che le importazioni provenienti dalla CEI, che nel
1992 hanno rappresentato l'8% del mercato comunitario ad esclusione della
Germania (incluse le importazioni canalizzate tramite la SCPA), sembrano essere
diminuite dopo l'emanazione del regolamento antidumping (v. punto 53 della
decisione controversa).
- 243.
- Orbene, secondo i dati forniti dal governo francese, non contestati dalla
Commissione, queste importazioni hanno raggiunto nel 1993 l'11% delle vendite
all'interno della Comunità.
- 244.
- Pertanto, tenendo conto del fatto che il mercato tedesco è assai poco accessibile
ai produttori stranieri e che il rapporto di circa 4 a 1 tra il mercato comunitario ad
esclusione della Germania e il mercato tedesco non sembra essere mutato, si può
concludere che, se le importazioni di sali di potassio provenienti dalla CEI hanno
raggiunto nel 1993 l'11% delle vendite all'interno della Comunità, esse hanno
certamente rappresentato una percentuale superiore di vendite all'interno della
Comunità eccettuata la Germania.
- 245.
- Perciò l'affermazione della Commissione al punto 53 della decisione controversa
secondo cui, nell'ambito del mercato comunitario, ad esclusione della Germania,
sembra che queste importazioni siano almeno parzialmente diminuite dopo
l'entrata in vigore del regolamento antidumping, è errata in quanto non tiene conto
del fatto che la quota di mercato della CEI nel mercato rilevante è aumentata.
- 246.
- Inoltre, alla luce dell'andamento nel 1993 delle importazioni della CEI nella
Comunità eccetto la Germania, la constatazione che la pressione concorrenziale
esercitabile da parte di esse sul gruppo K+S/MdK e sulla SCPA sarà limitata per
ragioni relative alla qualità dei prodotti e alle difficoltà di garantire consegne rapide
e tempestive, appare fondata su una motivazione, perlomeno, poco coerente.
Orbene, per valutare in maniera sufficientemente corretta gli effetti che
un'operazione di concentrazione potrà produrre sul gioco della concorrenza nel
mercato rilevante, è indispensabile fondarsi su un'analisi rigorosa del peso dei
concorrenti.
- 247.
- Per quanto riguarda la Coposa, la quale detiene una quota di mercato nella
Comunità esclusa la Germania di poco meno del 10%, la Commissione ha
affermato che la sua capacità produttiva verrebbe ad essere considerevolmente
ridotta a causa della chiusura di una delle sue miniere. A questo proposito il
governo francese ha osservato, senza che vi siano state contestazioni da parte della
Commissione, che la sovraccapacità produttiva della Coposa si situa attualmente
ad un livello di circa il 70%. Pertanto, il fatto che il livello produttivo della Coposa
sia destinato a diminuire considerevolmente in poco tempo, non permette, di per
sé, di dedurne che l'impresa spagnola non disporrebbe della base necessaria per
conservare, se non aumentare, la sua quota di mercato, e quindi esercitare una
pressione concorrenziale sull'asserito duopolio, tanto più che il mercato dei sali di
potassio, così come ricordato al punto 238 della presente sentenza, è in calo.
- 248.
- Ne risulta quindi che la Commissione non è riuscita a dimostrare la mancanza di
un contrappeso concorrenziale effettivo nei confronti dell'ipotetico gruppo formato
dalla K+S/MdK e dalla SCPA.
- 249.
- Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra stabilire se quanto accertato dalla
Commissione nella decisione controversa, in mancanza dei vizi di cui sopra, sia
sufficiente per concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante
collettiva, ne deriva che la Commissione non ha comunque dimostrato che
l'operazione di concentrazione darebbe vita ad una posizione dominante collettiva
della K+S/MdK e della SCPA atta ad ostacolare in maniera significativa
un'effettiva concorrenza nel mercato di cui è causa.
- 250.
- La terza parte del motivo dedotto dalle ricorrenti deve quindi essere accolta.
Sull'annullamento totale o parziale
- 251.
- Il governo francese ha concluso per l'annullamento totale della decisione, mentrele società ricorrenti hanno espressamente limitato l'oggetto della loro domanda di
annullamento alle condizioni cui è subordinata la dichiarazione di compatibilità
contenuta nella detta decisione.
- 252.
- Secondo le società ricorrenti, l'annullamento parziale lascerebbe intatto il corpo
della decisione controversa la quale, semplicemente, diventerebbe incondizionata.
- 253.
- La Commissione sostiene che le condizioni stabilite nella decisione controversa non
possono affatto essere oggetto di una qualsivoglia limitazione poiché fanno parte
della sostanza stessa dell'atto.
- 254.
- Occorre rilevare che la parte del dispositivo in cui l'operazione in causa viene
dichiarata compatibile con il mercato comune è favorevole agli interessi delle
imprese formalmente destinatarie della decisione controversa e non è stata
considerata lesiva dalle società ricorrenti.
- 255.
- Quanto al governo francese, nonostante abbia concluso per l'annullamento totale
della decisione controversa, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte ha
precisato che il suo obiettivo non era quello di arrivare al divieto dell'operazione
di concentrazione tra la K+S e la MdK.
- 256.
- Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'annullamento parziale di una
decisione, limitato alle condizioni da essa imposte, è possibile solo se queste siano
separabili dal resto della decisione (v. in questo senso, sentenze 28 giugno 1972,
causa 37/71, Jamet/Commissione, Racc. pag. 483, punto 11, e 23 ottobre 1974,
causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 21).
L'annullamento parziale di una decisione della Commissione in materia di controllo
delle operazioni di concentrazione è, del resto, una delle ipotesi espressamente
previste dall'art. 10, n. 5 del regolamento.
- 257.
- Orbene, un annullamento limitato alla parte della decisione controversa relativa
alle condizioni ed obblighi di cui al punto 63 non appare possibile senza che ne
venga alterata la sostanza.
- 258.
- A tal proposito dalla decisione e, in generale, dal fascicolo nel suo complesso
emerge che le dette condizioni formano un tutt'uno con la dichiarazione di
compatibilità di cui al dispositivo della decisione. Infatti tali condizioni sono
conseguenti ad una valutazione negativa, da parte della Commissione,
dell'operazione di concentrazione così come notificata e sono considerate dalla
Commissione stessa come indispensabili affinché tale operazione possa essere
dichiarata compatibile con il mercato comune.
- 259.
- Di conseguenza occorre annullare in toto il dispositivo della decisione controversa.
Sulle spese
- 260.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nella causa C-68/94 occorre
quindi condannare la Commissione alle spese. Nella causa C-30/95, la Commissione
va altresì condannata alle spese dal momento che la Société commerciale des
potasses e de l'azote (SCPA) e l'Entreprise minière et chimique (EMC) sono
risultate, nella sostanza, vittoriose. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, ultimo comma, del
regolamento di procedura, il quale prevede la possibilità che la Corte decida di far
sostenere alla parte interveniente le proprie spese, la Kali und Salz GmbH e la
Kali und Salz Beteiligungs-AG sopporteranno le proprie spese.
- 261.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati
membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto i governi
intervenuti nella presente causa sopporteranno ciascuno le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 14 dicembre 1993, 94/449/CE, relativa ad
un procedimento a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
(Caso n. IV/M.308 Kali und Salz/MdK/Treuhand) è annullata.
2) Nella causa C-68/94, la Commissione delle Comunità europee è condannata
alle spese.
3) Nella causa C-30/95, la Commissione delle Comunità europee è condannata
alle spese. La Kali und Salz GmbH e la Kali und Salz Beteiligungs-AG
sopporteranno le proprie spese.
4) La Repubblica federale di Germania, interveniente nella causa C-68/94, e
la Repubblica francese, interveniente nella causa C-30/95, sopporteranno le
proprie spese.
Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn
Murray Edward Puissochet
Hirsch Jann
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 marzo 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias