Language of document : ECLI:EU:C:2001:200

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F.G. JACOBS

presentate il 5 aprile 2001 (1)

Causa C-269/99

Carl Kühne KG

Rich. Hengstenberg GmbH & Co.

Ernst Nowka GmbH & Co. KG

contro

JÜTRO Konservenfabrik GmbH

1.
    Con questo rinvio pregiudiziale, il Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo) chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della normativa comunitaria riguardante la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» (cetrioli dello Spreewald) come indicazione geografica protetta.

La normativa comunitaria rilevante

2.
    Il Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2) si propone di stabilire un quadro normativo comunitario riguardante le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche per alcuni prodotti agricoli ed alimentari per i quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica (3). Il regolamento stabilisce un sistema di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine che attribuisce una tutela valida in ogni Stato membro.

3.
    L'art. 2, n. 2, definisce, ai sensi del regolamento, le nozioni di «denominazione d'origine» e «indicazione geografica» nel seguente modo:

«a)    denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

    -    originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

    -    la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente od esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b)    indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

    -    originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

    -    di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'area geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».

4.
    L'art. 2, n. 4, dispone quanto segue:

«[i]n deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche (4) qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:

-    la zona di produzione della materia prima sia delimitata,

-    sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e

-    esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni».

5.
    I primi tre commi dell'art. 3, n. 1, stabiliscono quanto segue:

«[l]e denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per ”denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

-    della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

-    della situazione esistente in altri Stati membri,

-    delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie».

6.
    In base all'art. 3, n. 3:

«[a]nteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati comedenominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento».

7.
    Nel 1996 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla compilazione di un elenco indicativo non esauriente delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari che si considerano divenute generiche, di cui all'art. 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2081/92 (5). La proposta non è stata approvata poiché non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per la sua approvazione da parte del Consiglio.

8.
    L'art. 4 dispone che i prodotti agricoli o alimentari per i quali si vuole beneficiare della registrazione devono essere conformi a un disciplinare. Secondo l'art. 4, n. 2, il disciplinare del prodotto deve comprendere «almeno» le informazioni elencate alle lettere a)-i), che includono:

«a)    (...)

b)    la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c)    la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

d)    gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e)    la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

f)    gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi».

    

9.
    La procedura normale per ottenere le registrazione come denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta è descritta dagli artt. 5-7. In breve, l'art. 5 stabilisce che la domanda di registrazione deve essere presentata in prima istanza a livello nazionale e poi trasmessa, a cura dello Stato membro, alla Commissione. Secondo l'art. 6, la Commissione «verifica, procedendo ad un esame formale» che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'art. 4, e, se ritiene che la denominazione abbia i requisiti necessari per ottenerela registrazione, pubblica nella Gazzetta Ufficiale i dettagli della domanda. L'art. 7 stabilisce, per ciò che rileva per la presente causa, quanto segue:

«1.    Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (...), qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

(...)

3.    Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita».

10.
    Ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), le denominazioni registrate devono essere protette contro:

«qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali ”genere”, ”tipo”, ”metodo”, ”alla maniera”, ”imitazione” o simili».

11.
    In base all'art. 15, la Commissione deve essere assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

12.
    L'art. 17 prevede una procedura di registrazione semplificata da seguire nel corso di un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore del regolamento 2081/92. Per quanto rilevante nel caso di specie, esso stabilisce che:

«1)    Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2)    La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

(...)»

13.
    In base all'art. 18, il regolamento deve entrare in vigore 12 mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questa pubblicazione è avvenuta il 24 luglio 1992.

14.
    Il regolamento n. 1107/96 (6) stabilisce la registrazione come indicazioni geografiche protette o denominazioni d'origine protetta, secondo la procedura semplificata, di circa 320 denominazioni elencate nell'allegato al regolamento stesso.

15.
    Il regolamento n. 590/1999 (7) fa parte di una serie di regolamenti (8) che aggiungono circa 185 denominazioni a quelle già previste dall'allegato al regolamento n. 1107/96. Il regolamento n. 590/1999 aggiunge quattro ulteriori denominazioni, fra le quali (per la Germania) «Spreewälder Gurken» e «Spreewälder Meerettich» (rafano dello Spreewald). Secondo il primo 'considerando‘ del regolamento 590/1999:

«considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del Regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 (3), modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 83/1999» (9).

    

16.
    Sia il regolamento n. 1107/96 che tutti gli altri regolamenti che aggiungono ulteriori denominazioni ad integrazione dell'allegato al regolamento n. 1107/96 contengono un simile 'considerando‘.

Fatti e procedimento davanti al giudice nazionale

17.
    Le ricorrenti producono e commercializzano in Germania cetrioli sottaceto. Anche la convenuta produce e distribuisce in Germania cetrioli sottaceto, compreso il prodotto «Jütro Gurkenfässchen», che viene commercializzato in Germania con l'indicazione «Spreewälder Art» (alla maniera tradizionale della foresta della Sprea).

18.
    La foresta della Sprea è un'area della ex Repubblica Democratica Tedesca che si trova fra il confine con la Repubblica Ceca e Berlino, e attraverso la quale scorre il fiume Sprea. Fra le città di Lübben e Cottbus, il fiume si divide in vari rami creando un delta interno collegato da un sistema di canali. L'antica e folta foresta è stata in parte trasformata in terre coltivate che beneficiano del terreno alluvionale dell'antica valle glaciale. Mettere sottaceto ortaggi come i cetrioli è stata per lungo tempo un'attività tradizionale di questa zona.

19.
    Le ricorrenti hanno agito nei confronti della convenuta per ottenere un provvedimento che la diffidi dall'utilizzare la designazione «Spreewälder Art» per i suoi cetrioli sottaceto, facendo valere che, a seguito della registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica protetta da parte del regolamento n. 590/1999, l'uso della denominazione «Spreewälder Art» è contrario all'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.

20.
    La convenuta mette in dubbio la validità della registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica protetta.

21.
    La vicenda della registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica protetta, che è la premessa necessaria per comprendere gli argomenti della convenuta circa la validità della registrazione, è la seguente.

22.
    Secondo l'ordinanza di rinvio, nel 1993 un'associazione denominata Spreewald e.G (10) (in prosieguo: lo «Spreewaldverein») ha richiesto alle autorità tedesche la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come denominazione d'origine protetta. Per quanto riguarda la delimitazione dell'area geografica relativa alla denominazione «Spreewälder Gurken», richiesta dall'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2081/92, lo Spreewaldverein ha indicato nella sua domanda:

«la valle glaciale della Sprea, tra la periferia nord della città di Cottbus e il lago di Neudeuorf situato a nord della città di Lübben».

23.
    La Commissione afferma che, con lettera del 21 gennaio 1994, ricevuta il 26 gennaio 1994, la Germania le ha inviato un elenco di denominazioni ai sensi dell'art. 17, n. 1. Tale elenco includeva la denominazione «Spreewälder Gurken».

24.
    Stando alle affermazioni del governo tedesco, nel 1995 la Commissione lo ha informato (oltre a molti altri Stati membri) che numerose domande ai sensi dell'art. 17 erano incomplete e lo ha invitato a fornire documenti ed informazioni supplementari. Per questo motivo, fra il luglio del 1995 e il marzo del 1996, ilgoverno tedesco ha chiesto a quasi tutte le parti coinvolte di integrare la documentazione originariamente fornita.

25.
    Secondo l'ordinanza di rinvio, nel luglio del 1996 lo Spreewaldverein, nell'integrare la propria domanda originale, ha chiesto di registrare la denominazione «Spreewälder Gurken» non più come denominazione d'origine protetta, ma come indicazione geografica protetta. Si può ritenere che lo Spreewaldverein abbia fornito la documentazione integrativa alle autorità nazionali che l'hanno poi inviata alla Commissione. La zona geografica è stata definita come:

«il territorio che costeggia la Sprea tra Jänschwalde e Dürrenhofe e all'interno dei confini di un comprensorio economico determinato dagli organi legislativi locali».

26.
    Il disciplinare, così modificato, ha notevolmente aumentato l'estensione dell'area protetta.

27.
    L'integrazione della domanda specificava, inoltre, che la percentuale di cetrioli prodotti al di fuori del comprensorio economico dello Spreewald era inferiore al 50%, e, successivamente (marzo 1998), era diminuita al 30%. Secondo la convenuta, il vincolo precedente comportava che i cetrioli utilizzati potessero provenire, fino al 50%, da zone al di fuori del comprensorio economico dello Spreewald ma adiacenti ad esso, mentre il vincolo successivo ha avuto come effetto che i cetrioli potessero provenire, fino al 30%, da qualsiasi altra zona.

28.
    Secondo l'ordinanza di rinvio, durante lo svolgimento della procedura semplificata ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, numerosi terzi interessati, soprattutto aziende operanti nel settore alimentare, hanno sollevato obiezioni alla registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» ed in particolare all'estensione della zona geografica e all'utilizzazione di cetrioli provenienti da zone diverse da quella delimitata. È stato sostenuto che le condizioni particolari del suolo e del clima indicate nella domanda di registrazione possono essere riscontrate al massimo nello Spreewald inteso in senso stretto come la regione del delta interno, e non nell'intero comprensorio economico, e che il prodotto lavorato non doveva contenere materia prima proveniente da altre aree di produzione.

29.
    Il giudice a quo ha segnalato nella sua ordinanza di rinvio che la convenuta ha impugnato davanti al giudice nazionale la validità della registrazione dell'indicazione «Spreewälder Gurken» sulla base di tre motivi.

30.
    Innanzitutto, secondo la convenuta non è stato rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 17, n. 1, poiché nel luglio del 1996 lo Spreewaldverein ha fornito documenti che, di fatto, hanno modificato la domanda originale, modificando il tipo di registrazione richiesta, l'area geografica individuata e la zona d'origine permessa per la materia prima utilizzata nel prodotto.

31.
    In secondo luogo, l'art. 17 è stato previsto solo per denominazioni la cui registrabilità non fosse controversa. Non sarebbe invece adatto nel caso di registrazione di denominazioni in relazione alle quali numerosi terzi interessati hanno avanzato una serie di obiezioni, in particolare sulla delimitazione della zona geografica.

32.
    Infine, la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica protetta violava gli art. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92, poiché la natura del prodotto è tale da dover essere registrato come denominazione d'origine.

33.
    Il Landgericht Hamburg condivide i dubbi della convenuta circa la validità della registrazione. Inoltre, nell'ordinanza di rinvio, il Landgericht ha evidenziato i due punti seguenti.

34.
    Innanzi tutto, ha suggerito che in ogni caso l'art. 17 non era applicabile poiché «Spreewälder Gurken» non è né «una denominazione giuridicamente protetta» né una «denominazione sancita dall'uso» in quanto denominazione che riflettesse il disciplinare su cui si fondava la registrazione.

35.
    In secondo luogo, il giudice nazionale ha ritenuto che il disciplinare, con riferimento alla zona geografica e alla proporzione ammessa di cetrioli prodotti in altre zone, non riflettesse le aspettative dei consumatori per quanto riguarda il significato della denominazione «Spreewälder Gurken». A suo parere, la registrazione della denominazione e quindi la normativa in base alla quale questa registrazione è stata effettuata, era pertanto tale da ingannare i consumatori, cosa che non poteva certo essere nelle intenzioni del legislatore.

36.
    Di conseguenza, il Landgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa, aggiungendo la denominazione ”Spreewälder Gurken”, l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92, sia compatibile con il diritto comunitario».

37.
    Hanno presentato osservazioni scritte la convenuta, il governo tedesco, il governo austriaco e la Commissione. Le ricorrenti, la convenuta, il governo tedesco e la Commissione hanno presentato osservazioni in udienza.

Il termine previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92

38.
    L'art. 17, n. 1, impone agli Stati membri di indicare alla Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, quali denominazioni -- giuridicamente protette o stabilite dall'uso -- intendono registrare seguendo la procedura semplificata.

39.
    Né il giudice a quo né la convenuta sembrano suggerire che la domanda iniziale della Germania sia stata presentata fuori termine. Come è stato notato dalla Commissione, il regolamento n. 2081/92 è entrato in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 luglio 1992. Tuttavia, poiché il termine di dodici mesi è iniziato a decorrere solo il giorno seguente (11), esso è scaduto alla mezzanotte del 25 luglio 1993 (12). Di conseguenza, il regolamento è entrato in vigore il 26 luglio 1993, ed il termine di sei mesi è scaduto a mezzanotte del 26 gennaio 1994. Atteso che l'elenco di informazioni fornito in applicazione dell'art. 17, n. 1, dalla Germania è stato ricevuto dalla Commissione il 26 gennaio 1994, il termine è stato rispettato.

40.
    Tuttavia, è pacifico che circa due anni e mezzo dopo la Germania ha apportato modifiche significative al disciplinare che giustificava la sua domanda iniziale e ha chiesto di registrare la denominazione «Spreewälder Gurken» non come denominazione d'origine ma come indicazione geografica. Il giudice a quo ha sollevato la questione se, tenuto conto di queste circostanze, il termine di sei mesi sia stato rispettato.

41.
    I governi tedesco ed austriaco e la Commissione ritengono che l'art. 17, n. 1, richieda agli Stati membri di comunicare alla Commissione le denominazioni che devono essere registrate e nient'altro. Informazioni ulteriori e modifiche delle informazioni già fornite non sono soggette al termine dei sei mesi. Dunque, il termine sarebbe stato rispettato.

42.
    I governi tedesco ed austriaco aggiungono che, in via generale, storicamente gli Stati membri del nord Europa non avevano registri di denominazioni protette: la protezione veniva assicurata dalle normative relative alle pratiche ingannevoli. Solamente con l'entrata in vigore del regolamento in questi Stati è divenuto necessario redigere un elenco di denominazioni esistenti e determinare se si trattasse di denominazioni d'origine o di indicazioni geografiche. Non sarebbe quindi stato realistico chiedere di inviare alla Commissione una documentazione completa e definitiva entro un così breve termine. Una simile richiesta avrebbe anche portato pregiudizio a quegli Stati impossibilitati ad utilizzare un registro già esistente. La procedura transitoria prevista dall'art. 17, n. 1, veniva utilizzata finché la Commissione non adottava la decisione di registrazione. Fino ad allora, laCommissione gestiva la procedura e poteva sia accettare modifiche sui motivi delle domande che richiedere informazioni supplementari rilevanti per determinare se una domanda fosse conforme agli artt. 2 e 4.

43.
    Condivido l'opinione dei governi tedesco ed austriaco e della Commissione su questo punto. A mio parere, non sarebbe stato realistico aspettarsi che gli Stati membri nei quali non esisteva alcun registro delle denominazioni riuscissero a fornire alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento (o forse nemmeno entro diciotto mesi dalla pubblicazione del regolamento) tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per decidere sulla registrazione, specialmente se teniamo in considerazione il tempo necessario per, ad esempio, rispettare le garanzie procedurali necessarie per tutelare le parti interessate a livello nazionale. Il disciplinare di cui all'art. 4 del regolamento richiede informazioni dettagliate «almeno» su nove aspetti ivi specificati (13). Secondo una dichiarazione non contestata resa dalla convenuta in udienza, la Germania da sola ha fornito alla Commissione in base all'art. 17, n. 1, oltre mille denominazioni; questo dato è confortato dall'estratto di un elenco di tali denominazioni che la Commissione ha allegato alle sue osservazioni scritte.

44.
    Certamente, la modifica da parte di uno Stato membro della domanda originale - in questo caso, una richiesta di registrazione come indicazione geografica anziché che come denominazione d'origine, una modifica della zona geografica presa in considerazione ed una modifica della percentuale ammessa di materia prima proveniente dall'esterno di questa zona - può essere vista come un atto di natura diversa rispetto al fornire informazioni o documentazione ad integrazione della domanda originale. Ciò nonostante, la presentazione di tali modifiche oltre il termine di sei mesi è, a mio parere, ammissibile. È necessario tenere presente che la struttura introdotta dal regolamento era nuova: anche quegli Stati membri i cui sistemi di tutela delle denominazioni già esistenti erano basati su una registrazione, non necessariamente avevano qualificato le denominazioni protette nello stesso modo del regolamento; a fortiori non ci si poteva ragionevolmente attendere che gli Stati membri che non avevano alcun sistema di registrazione potessero determinare in via definitiva, prima di presentare il proprio elenco di denominazioni secondo l'art. 17, se una certa denominazione dovesse essere protetta come denominazione d'origine oppure come indicazione geografica. Inoltre, difficilmente tali Stati potevano avere registrato dati sufficienti per permettere loro fin dall'inizio di determinare in modo definitivo l'estensione precisa delle zone geografiche da prendere in considerazione.

45.
    Di conseguenza, sono del parere che la modifica della domanda iniziale dopo lo scadere del termine dei sei mesi non abbia influito sulla validità del regolamento contestato.

L'applicabilità dell'art. 17 alle denominazioni controverse

46.
    La convenuta ed il giudice nazionale chiedono se l'art. 17 sia applicabile quando - come nel caso di specie - terzi si siano opposti a livello nazionale alla registrazione della denominazione di cui trattasi.    

47.
    La Commissione ritiene che l'art. 17, n. 2, escluda espressamente l'applicazione alla procedura semplificata dell'art. 7, che permette ai terzi interessati di opporsi alla registrazione proposta nell'ambito della procedura «normale». Tuttavia, anche la procedura semplificata prende in considerazione le opposizioni, dato che l'art. 15 del regolamento impone che la Commissione sia assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. La Commissione ha consultato questo comitato quando si è occupata della domanda di registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken».

48.
    Il governo tedesco ritiene che il solo fatto che vi siano pareri discordanti sulla registrazione di una denominazione non implichi che la procedura semplificata sia inapplicabile. In tali casi, grava sugli Stati membri la responsabilità di assicurare che le parti interessate siano ascoltate. Nel caso di specie, il governo tedesco ha ascoltato le obiezioni delle parti interessate e ha accuratamente tenuto in considerazione i problemi sollevati Tuttavia, il governo tedesco ha concluso che questi problemi non erano tali da precludere la tutela della denominazione in parola.

49.
    A mio parere, non vi è alcun elemento che lasci pensare che la procedura semplificata descritta dall'art. 17, n. 1, sia applicabile solo per quelle registrazioni di denominazioni che non sollevano alcuna controversia. Questo criterio rischierebbe di essere impraticabile. La Commissione non è in condizione di verificare che tutte le domande di registrazione ai sensi dell'art. 17, n. 1, - che, come abbiamo segnalato in precedenza, sono state più di 1 000 - siano pacifiche a livello nazionale.

50.
    Tuttavia, è essenziale che i terzi interessati abbiano la possibilità, prima che lo Stato membro interessato sottoponga alla Commissione l'elenco delle denominazioni per le quali intende ottenere una registrazione ai sensi dell'art. 17, n. 1, di sottoporre a livello nazionale le loro osservazioni su ogni denominazione. Come la Corte ha affermato nella causa Molkerei Grosßbraunshain (14), nel contesto della procedura «normale» per la registrazione di una denominazione conformemente all'art. 5 del regolamento, le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro, in linea di principio, devono essere trattate prima che lo Statomembro interessato trasmetta la domanda alla Commissione, conformemente all'art. 5 (15). Nel caso in cui l'autorità competente di tale Stato membro non tenesse conto delle obiezioni sollevate contro una domanda di registrazione da un operatore legittimamente interessato, quest'ultimo dovrebbe adire i giudici nazionali competenti per fare eventualmente dichiarare l'illegittimità del comportamento di detta autorità alla luce delle disposizioni del regolamento (16).

51.
    La Corte ha chiarito nella causa Molkerei Großbraunshain che la necessità di tutela a livello nazionale è indipendente dalla procedura di cui all'art. 7 del regolamento. Questa procedura è stata stabilita unicamente per dirimere le controversie fra gli Stati membri (17).

52.
    Analogamente, il coinvolgimento del comitato previsto dall'art. 15 del regolamento non può, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, sostituire un esame adeguato delle opposizioni effettuate a livello nazionale prima dell'invio della domanda di registrazione. Tale comitato è stato istituito allo scopo di facilitare un'intensa cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione (18). Il suo parere, inoltre, non è vincolante per il legislatore (19).

Spetta agli Stati membri o alla Commissione determinare se una denominazione debba essere registrata come «denominazione d'origine» o come «indicazione geografica»?

53.
    La convenuta ed il giudice nazionale ritengono che la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica possa aver violato gli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92 poiché la natura del prodotto e le aspettative dei consumatori implicherebbero che essa avrebbe dovuto essere registrata come denominazione d'origine: il nome «Spreewälder Gurken» era noto ai consumatori come indicazione di cetrioli prodotti nello Spreewald in senso stretto e quindi di una particolare qualità, senza alcun riferimento alla loro lavorazione o ricetta.

54.
    La convenuta sostiene che, analogamente a quanto deciso dalla Corte nella causa Feta (20), nel caso di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la Commissione deve verificare che la registrazione avvenga conformemente alle disposizioni dell'art. 2 del regolamento. Nel caso di specie, la Commissione non ha fatto alcun tentativo di determinare se la denominazione proposta fosse conforme a tali disposizioni, limitandosi semplicemente ad accettare il parere del governo tedesco - dopo l'invio del disciplinare modificato - secondo il quale la denominazione avrebbe dovuto essere registrata come indicazione geografica.

55.
    Secondo la convenuta, se «la qualità o le caratteristiche» dei cetrioli coltivati nello Spreewald in senso stretto sono «dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani» ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento, la denominazione avrebbe dovuto essere registrata come denominazione d'origine, con la conseguente condizione che tutti i cetrioli avrebbero dovuto essere originari dello Spreewald in senso stretto. Se, d'altro canto, la «determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica» dei cetrioli può «essere attribuita alla [loro] origine geografica» - vale a dire al fatto che provengano da un comprensorio economico e non dallo Spreewald propriamente detto - ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), il semplice fatto che cetrioli provenienti da altre aree vengano lavorati nel comprensorio economico dello Spreewald non è sufficiente a ricondurre la denominazione all'ambito di questa disposizione, poiché il metodo di lavorazione potrebbe essere garantito allo stesso modo da produttori di cetrioli sottaceto che lavorano al di fuori del comprensorio economico.

56.
    La convenuta aggiunge che la Commissione avrebbe inoltre dovuto prendere in considerazione l'art. 3 del regolamento ed assicurarsi che la denominazione «Spreewälder Gurken» non fosse divenuta generica, nel senso che ormai suggeriva semplicemente che i cetrioli così commercializzati sono stati messi sottaceto seguendo una ricetta particolare. In questo caso, i cetrioli così denominati potrebbero lecitamente essere prodotti in qualsiasi luogo, purché in conformità alla ricetta.

57.
    Il governo tedesco afferma che, in linea di principio, la denominazione «Spreewälder Gurken» potrebbe essere protetta sia come denominazione d'origine ex art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento che come indicazione geografica ex art. 2, n. 2, lett. b). Entrambe le disposizioni si applicano ai prodotti agricoli ed alimentari «originar[i] di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese». L'art. 2, n. 2, lett. b), permette esplicitamente la tutela di un prodotto agricolo che viene semplicemente lavorato in una regione particolare: il grado della lavorazione è irrilevante. Quando viene richiesta la tutela di un prodotto lavorato comeindicazione geografica, il solo requisito è che il prodotto finito provenga dalla regione geografica indicata. Il governo tedesco sostiene che, dopo aver attentamente esaminato ogni elemento, opinione pubblica inclusa, ha concluso che la denominazione «Spreewälder Gurken» è un'indicazione geografica e non una denominazione d'origine.

58.
    Sia il governo austriaco che la Commissione ritengono che, sebbene spetti allo Stato membro specificare nella sua domanda se desidera ottenere la registrazione di una denominazione come denominazione d'origine o indicazione geografica, la registrazione nella forma voluta dipende dalla conformità della denominazione ai criteri previsti per quel tipo particolare di registrazione.

59.
    A mio parere, dalla lettera dell'art. 17 deriva che, mentre in prima istanza spetta allo Stato membro specificare se desidera registrare un determinato nome come denominazione d'origine o come indicazione geografica, la Commissione deve - prima di effettuare uno dei due tipi di registrazione - verificare che la denominazione soddisfi i criteri stabiliti dall'art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b), a seconda dei casi, e che il disciplinare del prodotto sia conforme all'art. 4.

60.
    L'art. 17, n. 2, impone espressamente alla Commissione di registrare «le denominazioni (...) conformi agli articoli 2 e 4». L'art. 4 elenca i requisiti minimi del disciplinare di un prodotto, la conformità ai quali è condizione preliminare per poter usare una denominazione d'origine o un'indicazione geografica. Risulta chiaro da questi requisiti che lo Stato membro che richiede la registrazione dovrà specificare che tipo di registrazione desidera ottenere (21). L'art. 2 che definisce che cosa si intende per «denominazione d'origine» ed «indicazione geografica». La Commissione quindi, prima di registrare la denominazione che le è stata comunicata ai sensi dell'art. 17, n. 1, deve verificare che essa sia conforme alla definizione (22). Sorge quindi la questione se, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la Commissione abbia, nel caso di specie, correttamente assolto il suo dovere di verificare la conformità con gli art. 2 e 4.

61.
    Per quel che riguarda la conformità con la definizione di cui all'art. 2, n. 2, sembra opinione comune a tutti coloro che hanno presentato osservazioni alla Corte nel corso della presente causa che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), un prodotto alimentare, diversamente da quanto previsto dall'art. 2, n. 2, lett. a), viene considerato come originario dell'area geografica interessata anche solamente in virtù del fatto che è stato trasformato (o prodotto o elaborato) in quell'area, nonostante il fatto che la materia prima provenga da un altro luogo. Devo confessare che l'art. 2, n. 2, mi sembra poco chiaro in relazione a tale distinzione, nonostante essa appaia confermata dalla lettera dell'art. 2, n. 4. L'art. 4, n. 2,lett. d), suggerisce anch'esso l'esistenza di una differenza fra i requisiti per l'origine geografica imposti dallea lett. a) e quelli imposti dalla lett. b) dell'art. 2, n. 2, ma dato che questi requisiti sono espressi con un linguaggio identico al primo trattino di ogni lettera, la fonte di tale differenza non è evidente. Comunque, supponendo che l'opinione comune espressa nelle osservazioni presentate alla Corte sia corretta, mi sembra che la Commissione possa correttamente registrare una denominazione come indicazione geografica basandosi sulla richiesta dello Stato membro interessato in questione, anche quando il disciplinare non richiede che tutte le materie prime provengano dall'area geografica interessata, naturalmente a condizione che essa si sia assicurata che ricorrono tutti gli altri requisiti stabiliti dall'art. 2, n. 2, lett. b), in particolare che il prodotto o l'alimento possieda la qualità determinata, la reputazione o un'altra caratteristica che possa essere attribuita alla sua origine geografica.

62.
    In relazione al requisito della conformità all'art. 4, il disciplinare previsto da questa disposizione deve includere la delimitazione della zona geografica (23). In mancanza di ogni indizio di errore manifesto, la Commissione, a mio parere, può accettare la definizione della zona geografica data dallo Stato membro, poiché le autorità competenti di tale Stato membro sono maggiormente in grado di definire quest'area geografica tenendo conto delle particolarità di produzione e di commercializzazione regionali (24). Nel caso di specie, non vi è alcun elemento che possa indurre a pensare che altri requisiti dell'art. 4 non siano stati rispettati.

63.
    Di conseguenza, posso concludere che la Commissione ha assolto il suo dovere di verificare la conformità formale agli art. 2 e 4 del regolamento prima di registrare la denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica.

64.
    La convenuta sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto assicurarsi che la denominazione de qua non fosse divenuta generica.

65.
    Risulta chiaramente dalla lettera dell'art. 17, n. 2, che la Commissione non può registrare una denominazione generica con la procedura semplificata prevista dall'art. 17 (né naturalmente può farlo utilizzando la procedura normale, visto che l'art. 3, n. 1, vieta la registrazione delle denominazioni divenute generiche). Tuttavia, non ritengo che ciò implichi che la Commissione sia obbligata adesaminare d'ufficio se ogni singola denominazione per la quale viene richiesta la registrazione ai sensi dell'art. 17 non sia un nome generico (25).

66.
    Secondo me, il dovere di iniziare tale indagine sorge solo se, prima che venga presentata una domanda per la registrazione ai sensi dell'art. 17 del nome particolare di un prodotto agricolo o alimentare come denominazione d'origine o indicazione geografica, la Commissione è stata messa al corrente da uno Stato membro del fatto che la denominazione in questione potrebbe essere divenuta generica.

67.
    Nel luglio del 1992 (26) la Commissione ha chiesto agli Stati membri, in conformità all'art. 3, n. 3, del regolamento (27), di comunicarle i nomi dei prodotti che essi ritenevano idonei ad essere classificati come denominazioni generiche; gli Stati membri hanno risposto inviando varie indicazioni (28). La Commissione così ha avuto a disposizione un elenco, sul quale lavorare, di denominazioni considerate generiche da almeno uno Stato membro.

68.
    Sebbene, nella versione inglese del tredicesimo 'considerando‘ - che non trova riflesso in alcuna disposizione del regolamento - si possa leggere che «the registration procedure should enable any person individually and directly concerned in a Member State to exercise his rights by notifying the Commission of his opposition», risulta chiaramente da altre versioni linguistiche che tali informazioni possono essere trasmesse solo tramite lo Stato membro interessato (29). Pertanto, non ritengo che un singolo possa avvertire la Commissione della possibilità che una denominazione per la quale è stata chiesta la registrazione possa essere generica (30).

69.
    Se quindi viene richiesta la registrazione di un nome che la Commissione sa essere considerato generico da uno Stato membro, la Commissione, prima diprocedere alla registrazione, deve assicurarsi, alla luce dei fattori che in base all'art. 3, n. 1, del regolamento deve tenere in considerazione, che il nome non sia effettivamente generico. Se la Commissione registra tale denominazione senza tenere in debita considerazione l'insieme di questi fattori, la registrazione dovrà ritenersi invalida (31). Ciò è quanto è accaduto nella causa Feta (32).

70.
    Tuttavia, quando viene richiesta alla Commissione la registrazione di un nome in base all'art. 17 come denominazione d'origine o come indicazione geografica e alla Commissione non risulta che tale nome sia considerato generico da almeno uno Stato membro, non ritengo che essa sia obbligata ad esaminare se il nome è effettivamente generico.

71.
    Vorrei sottolineare che la situazione può essere differente nel caso in cui la domanda sia stata presentata secondo la procedura normale, poiché, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, gli Stati membri hanno la possibilità nel corso di tale procedura di opporsi alla registrazione proposta in quanto la denominazione ha carattere generico (33). Se uno Stato membro si oppone n questo senso, e gli Stati membri non riescono a raggiungere un accordo, la Commissione, agendo di concerto con il comitato, deve prendere una decisione ai sensi dell'art. 15 del regolamento. Nel prendere una simile decisione, la Commissione deve anche in queste circostanze assicurarsi che il nome non sia di fatto generico.

La denominazione «Spreewälder Gurken» può essere considerata come sancita dall'uso?

72.
    Il giudice nazionale ritiene che la procedura di registrazione di cui all'art. 17 del regolamento non fosse applicabile alla denominazione «Spreewälder Gurken» poiché questa denominazione non era né una denominazione «giuridicamente protetta» né una «denominazione sancita dall'uso» come indicazione geografica ai sensi del regolamento. Non era giuridicamente protetta poiché in Germania non esisteva alcun sistema di tutela legale formale delle indicazioni geografiche. Non era sancita dall'uso, così da garantire una registrazione ai sensi dell'art. 17, poiché la denominazione era nota ai consumatori da secoli in relazione a prodotti coltivati nello Spreewald stesso e non a prodotti originari di un comprensorio economico più vasto.

73.
    Il governo tedesco ritiene che la denominazione «Spreewälder Gurken» sia senza dubbio «sancita dall'uso». È nota ai consumatori da secoli in relazione ai cetrioli dello Spreewald. Le denominazione si riferisce non solamente a prodotti coltivati nello Spreewald in senso stretto, ma anche a prodotti coltivati nelcomprensorio economico in senso lato, che comprende zone adiacenti allo Spreewald. I cetrioli lavorati nel comprensorio economico dello Spreewald sono conosciuti da decenni come cetrioli dello Spreewald. In base all'art. 17, spetta agli Stati membri verificare se le condizioni per la registrazione ai sensi del regolamento siano state soddisfatte. Inoltre, occorre notare che una domanda non viene automaticamente registrata: viene presa in considerazione dal comitato previsto dall'art. 15 e controllata dalla Commissione, alla quale è affiancato un comitato scientifico.

74.
    La Commissione sostiene che non spetti a lei esaminare se ed entro quali limiti una denominazione che le è stata comunicata da uno Stato membro sia «sancita dall'uso». L'art. 17, n. 2, impone alla Commissione solamente di verificare che le denominazioni comunicate in base all'art. 17, n. 1, soddisfino i requisiti di cui agli art. 2 e 4. L'accertamento del fatto che una denominazione sia «sancita dall'uso» spetta sempre allo Stato membro in questione.

75.
    In ogni caso, la Commissione sottolinea che nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo afferma che «Spreewälder Gurken» è una denominazione nota ai consumatori da secoli per i cetrioli dello Spreewald. Il fatto che il giudice nazionale noti che tale denominazione si riferisce a prodotti coltivati nello Spreewald in senso stretto, e non a quelli provenienti dal comprensorio economico dello Spreewald, è irrilevante: non spetta alla Commissione verificare l'area geografica in relazione alla quale una denominazione è stata sancita dall'uso.

76.
    Sono d'accordo con le osservazioni del governo tedesco e della Commissione. Il tenore letterale dell'art. 17, n. 1, che impone agli Stati membri di indicare alla Commissione quali denominazioni fra quelle sancite dall'uso desiderano far registrare, suggerisce che spetta agli Stati membri interessati determinare se una denominazione in relazione alla quale è stata presentata una domanda a livello nazionale sia sancita dall'uso. Sarebbe del tutto impraticabile per la Commissione dover verificare l'accuratezza di questo criterio. Ancora una volta, le autorità competenti dello Stato membro interessato si trovano evidentemente in una condizione migliore per le necessarie valutazioni.

77.
    Tuttavia, vorrei ribadire il parere che ho precedentemente espresso al paragrafo 50 riguardo al fatto che è essenziale che i terzi interessati abbiano l'opportunità di fare osservazioni a livello nazionale relativamente a denominazioni che uno Stato membro propone di segnalare alla Commissione ai sensi dell'art. 17 n. 1, e che il diritto nazionale preveda rimedi processuali nel caso in cui l'autorità competente abbia agito in violazione del regolamento.

La denominazione «Spreewälder Gurken» induce i consumatori in errore?

78.
    Il giudice nazionale ritiene che il disciplinare non rifletta l'aspettativa dei consumatori circa il significato della denominazione «Spreewälder Gurken», sia perquanto riguarda l'area geografica interessata che in relazione alla percentuale ammessa di cetrioli prodotti in aree diverse da quella indicata. La registrazione della denominazione, e quindi la legislazione in base alla quale la registrazione è stata effettuata, sarebbero dunque tali da confondere i consumatori, cosa che non può essere stata intenzione del legislatore.

79.
    Il governo tedesco afferma che i consumatori considerano come luogo d'origine dei cetrioli dello Spreewald la zona economico-geografica di cui si tratta. Per quanto riguarda la percentuale ammessa di cetrioli prodotti al di fuori dello Spreewald in senso stretto, essa è irrilevante per la registrazione come indicazione geografica ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento.

80.
    La Commissione rileva che, in base all'art. 2, n. 2, lett. b), perché un prodotto ottenga una registrazione come indicazione geografica è sufficiente che la sua «produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata». Di conseguenza, non è necessario che la materia prima sia originaria dell'area geografica delimitata, a condizione che il prodotto finito sia, ad esempio, trasformato in quell'area.

81.
    Naturalmente il legislatore non può aver avuto l'intenzione di avallare una situazione che confonde i consumatori: infatti, l'art. 14, n. 3, del regolamento - che vieta la registrazione di una denominazione d'origine o un'indicazione geografica quando, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, una registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto - può essere visto come un'applicazione di un principio generale in tal senso. Tuttavia, non ritengo che la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica sia tale da indurre in errore i consumatori, come suggerito dal giudice nazionale. Nell'ipotesi, già discussa (34), che l'interpretazione della Commissione dell'art. 2, n. 2, lett. b), sia corretta, a mio avviso il fatto che sia ammesso che una percentuale di materia prima provenga da aree diverse rispetto all'area geografica indicata non inciderà sulla validità della registrazione di un'indicazione geografica ai sensi del regolamento n. 2081/92, sempre che tutte le altre condizioni previste dall'art. 2, n. 2, lett. b), siano state soddisfatte. Per quanto riguarda l'estensione dell'area geografica, ho già segnalato (35) che a mio parere la delimitazione dell'area geografica in relazione all'indicazione geografica spetta allo Stato membro interessato.

82.
    In ogni caso, la procedura nazionale che precede l'invio alla Commissione da parte dell'autorità competente della domanda di registrare una denominazionedeve, come già discusso in precedenza (36), assicurare che i terzi che abbiano un interesse legittimo abbiano l'opportunità di presentare le loro obiezioni alla domanda proposta e che abbiano un mezzo di ricorso interno contro qualunque domanda inoltrata senza rispettare tale esigenza.

Conclusione

83.
    Di conseguenza, ritengo che si debba risolvere la questione posta dal Landgericht Hamburg nel modo seguente:

«L'esame della domanda non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, con l'aggiunta della denominazione ”Spreewälder Gurken”».


1: Lingua originale: l'inglese.


2: -     GU L 208, pag. 1.


3: -     Settimo e nono 'considerando‘.


4: -     L'espressione «designazioni geografiche» sembra indicare un nome geografico tradizionale che designa un prodotto agricolo o alimentare originario della regione o del luogo specifico in questione.


5: -     COM(96) 38 def.


6: -     Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1).


7: -     Regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 74, pag. 8).


8: -     Regolamenti (CE) della Commissione 1° luglio 1996, n. 1263 (GU L 163, pag. 19), 23 gennaio 1997, n. 123 (GU L 22, pag. 19), 12 giugno 1997, n. 1065 (GU L 156, pag. 5), 24 novembre 1997, n. 2325 (GU L 322, pag. 33), 20 gennaio 1998, n. 134 (GU L 15, pag. 6), 20 marzo 1998, n. 644 (GU L 87, pag. 8), 17 luglio 1998, n. 1549 (GU L 202, pag. 25), 18 marzo 1999, n. 590 (GU L 74, pag. 8) e 17 aprile 2000, n. 813 (GU L 100, pag. 5).


9: -     Note [riferimenti normativi] omesse.


10: -     Il nome dell'associazione è stato successivamente modificato in Spreewaldverein e.V.


11: -     V. il secondo trattino dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE, EURATOM) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1).


12: -     V. l'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1182/71, citato alla nota 10.


13: -     Alcune delle quali sono riportate supra al paragrafo 8.


14: -     Ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. I-0000).


15: -     Punto 75 dell'ordinanza.


16: -     Punto 76 dell'ordinanza.


17: -     Punti 72-74 dell'ordinanza. V., inoltre, sull'art. 7, ordinanze del Tribunale di primo grado 9 novembre 1999, causa T-114/99, CSR Pampryl/Commissione (Racc. pag. II-331, punti 49-59), e 30 gennaio 2001, causa T-215/00, Scea La Conqueste/Commissione (Racc. pag. I-0000, punti 41-51).


18: -     V. sedicesimo 'considerando‘ del regolamento n. 2081/92.


19: -     V. art. 15, quarto comma.


20: -     Sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca e a./Commissione (Racc. pag. I-1541, punti 102 e 103).


21: -     V., in particolare, art. 4, n. 2, lett. d) e f), riportato supra al paragrafo 8.


22: -     V. anche i punti 92 e 101-103 della sentenza nella causa Feta, citata alla nota 19.


23: -     Art. 4, n. 2, lett. c), riportato supra al paragrafo 8.


24: -     V. ordinanza 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. II-3533, punto 65).


25: -     Vi è un'interessante analisi della giurisprudenza della Corte relativa al concetto di denominazioni generiche prima dell'entrata in vigore del regolamento nelle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate nella causa C-317/95, Canadane Cheese Trading e Kouri, cancellata dal ruolo con ordinanza 8 agosto 1997 (Racc. I-4681, paragrafi 28-34).


26: -     Marzo 1995 nel caso di Austria, Finlandia e Svezia.


27: -     Riportato supra al paragrafo 6.


28: -     V., più approfonditamente, la causa Feta, citata alla nota 20, punti 22-24.


29: -     Ndt.: il tredicesimo 'considerando‘ prevede, nella versione italiana, che «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione tramite lo Stato membro».


30: -     V., analogamente, con riferimento alla procedura ex art. 7, ordinanza CSR Pampryl, citata alla nota 17, in particolare punti 53 e 58.


31: -     V. causa Feta, citata alla nota 20, punti 101-103.


32: -     Citata alla nota 20.


33: -     Art. 7, n. 4.


34: -     V. paragrafo 61.


35: -     V. supra, paragrafo 62.


36: -     V. supra, paragrafo 50.