Language of document : ECLI:EU:T:2021:608

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

22 settembre 2021 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Ponderazione delle parti componenti una prova previste nel bando di concorso»

nella causa T‑435/20,

JR, rappresentata da L. Levi e A. Champetier, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Milanowska e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Amministratori, del 15 aprile 2020, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di riesame della decisione di tale commissione giudicatrice, del 16 dicembre 2019, di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva del detto concorso e, in quanto necessario, all’annullamento di quest’ultima decisione,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 16 dicembre 2018, la ricorrente, JR, presentava la sua candidatura al concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Amministratori (in prosieguo: il «concorso controverso»).

2        Nel bando del concorso controverso era precisato che quest’ultimo riguardava la costituzione di un elenco di riserva di vincitori di concorso per ciascuno dei tre settori seguenti: in primo luogo, il settore dell’amministrazione pubblica europea, in secondo luogo, quello riguardante la cooperazione allo sviluppo e la politica di vicinato e, in terzo luogo, il settore della ricerca.

3        La ricorrente sceglieva il settore dell’amministrazione pubblica europea, in cui il numero di vincitori di concorso auspicato era pari a 30.

4        Conformemente al titolo III del bando del concorso controverso, i candidati erano tenuti, in un primo momento, a presentare un atto di candidatura e a confermare, all’atto della sua presentazione, che essi soddisfacevano ai requisiti di ammissione previsti. In un secondo tempo, i candidati ammissibili sarebbero stati invitati a sottoporsi ad una serie di test sotto forma di questionari a scelta multipla. In un terzo tempo, i candidati che avessero superato tali test sarebbero stati convocati alla prova orale.

5        Nella sezione 4 del titolo III del bando del concorso controverso si precisa che la prova orale per il gruppo di funzioni AD si compone di due parti, descritte nei seguenti termini:

«1.      Un colloquio (...) per valutare:

–        i principali compiti svolti e le competenze acquisite nel corso d[ella] carriera lavorativa [del candidato] e

–        [la] capacità e [la] motivazione [del candidato] ad esercitare le funzioni assegnate ai posti ai quali il concorso dà accesso;

2.      una presentazione strutturata [che] consisterà in un briefing su un argomento connesso ad una politica dell’Unione europea (...)».

6        Nella sezione 4 del titolo III del bando del concorso controverso si aggiunge che il punteggio complessivo per le due parti summenzionate consiste in un valore compreso tra zero e 20 punti, con un minimo richiesto di dieci punti.

7        Nella sezione 5 dello stesso titolo si specifica che la commissione giudicatrice inserisce nell’elenco di riserva i nomi dei candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori nella prova orale nonché il minimo richiesto per tale prova, entro il limite del numero di vincitori di concorso auspicato.

8        Il 23 settembre 2019, dopo aver concluso con successo la fase scritta del concorso controverso, la ricorrente superava la prova orale.

9        Con lettera del 16 dicembre 2019, la commissione giudicatrice del concorso controverso informava la ricorrente della sua decisione (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2019») di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva di tale concorso. La commissione giudicatrice specificava che, per la prova orale, la ricorrente aveva ricevuto un punteggio pari a 13/20, che, pur essendo superiore al minimo di 10/20 fissato dal bando del concorso controverso, era tuttavia inferiore alla soglia di 14/20 che avrebbe dovuto essere raggiunta per consentire alla ricorrente di rientrare nel novero dei migliori candidati i cui nomi sarebbero stati inseriti nell’elenco di riserva. Essa precisava altresì che la prestazione complessiva della ricorrente nella prova orale aveva ricevuto la valutazione verbale «buona». Più precisamente, la commissione giudicatrice asseriva che la ricorrente aveva ottenuto la valutazione verbale «distinta» relativamente sia al «rapporto tra la sua esperienza trascorsa e le competenze richieste» sia alla «dimostrazione delle sue competenze generali e alla sua motivazione all’espletamento delle mansioni da svolgere», mentre ella aveva ottenuto la valutazione verbale «buona» per la sua capacità di effettuare una presentazione su un argomento relativo al settore del concorso controverso.

10      Con messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019 (in prosieguo: la «domanda di riesame»), la ricorrente presentava all’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) una domanda di riesame della decisione del 16 dicembre 2019, conformemente al punto 6.3 dell’allegato III del bando del concorso controverso. Ella faceva valere l’esistenza di un’«incoerenza palese» tra, da un lato, la valutazione verbale espressa sulla sua presentazione complessiva nella prova orale e, dall’altro, le valutazioni verbali da lei ottenute per le tre componenti della stessa prova valutate dalla commissione giudicatrice. Infatti, secondo la ricorrente, la commissione giudicatrice aveva arbitrariamente sottovalutato la sua prestazione complessiva, in quanto essa aveva qualificato quest’ultima come «buona», mentre due di tali componenti avevano ricevuto la valutazione verbale «distinta». Ella aggiungeva che la decisione del 16 dicembre 2019 non le permetteva di comprendere in che modo la valutazione complessiva «buona» era stata convertita in un punteggio di 13/20. Lo stesso messaggio di posta elettronica conteneva una «domanda di informazioni e di accesso ai documenti», con la quale la ricorrente richiedeva che le fossero comunicati i seguenti elementi:

–        spiegazioni dettagliate sul modo in cui le valutazioni verbali erano state convertite in punteggi, con le tabelle di classificazione che consentono di collegare ciascuna valutazione verbale ad un punteggio;

–        le valutazioni dettagliate espresse nei suoi confronti su ciascuno dei tre elementi valutati e ai quali sono stati attribuiti punti nonché la tabella di valutazione corrispondente;

–        ogni informazione utile relativa ai punteggi a lei attribuiti;

–        il metodo di ponderazione eventualmente utilizzato;

–        il metodo di arrotondamento eventualmente utilizzato;

–        il verbale e le tabelle di valutazione relativi alla sua prova orale, la lavagna a fogli mobili da lei utilizzata nel corso di quest’ultima (in prosieguo: la «lavagna a fogli mobili») nonché ogni altro documento pertinente relativo alla sua prestazione in tale prova.

11      Il 28 febbraio 2020, dopo aver scambiato vari messaggi di posta elettronica con la direzione generale delle risorse umane e della sicurezza della Commissione europea, la ricorrente si è vista comunicare da parte di quest’ultima una tabella che mostrava la corrispondenza tra, da un lato, punteggi compresi tra uno e dieci, dall’altro, le valutazioni verbali «insufficiente», «soddisfacente», «buona», «distinta», «molto distinta», «ottima» ed «esemplare» (in prosieguo: la «prima tabella di conversione»), con la precisazione che i punteggi compresi tra uno e quattro corrispondevano tutti alla valutazione «insufficiente». Ella è stata altresì invitata a consultare la lavagna a fogli mobili negli uffici della Commissione e ad incontrare la presidente della commissione giudicatrice del concorso controverso per ottenere un resoconto verbale della sua prestazione. Il messaggio di posta elettronica della Commissione del 28 febbraio 2020 non faceva riferimento ai metodi di ponderazione e di arrotondamento considerati dalla domanda di riesame.

12      Con messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2020, la Commissione rendeva noto alla ricorrente che i metodi sopra menzionati erano coperti dal vincolo di segretezza relativo ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso previsto all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

13      Con decisione del 15 aprile 2020 (in prosieguo: la «decisione del 15 aprile 2020»), la commissione giudicatrice del concorso controverso respingeva la domanda di riesame.

14      A tal fine, in primo luogo, la commissione giudicatrice ricordava che, prima di sentire i candidati ammessi alla prova orale, essa aveva definito il contenuto di quest’ultima, i quesiti previsti, i criteri di valutazione, la procedura di attribuzione del punteggio e la ponderazione di ciascun elemento menzionato nel bando di tale concorso riguardo a tale prova.

15      In secondo luogo, la commissione giudicatrice precisava di aver espresso nei confronti di ciascun candidato commenti vertenti sugli elementi specifici indicati nel detto bando (v. precedente punto 5) commenti che comprendevano anche una valutazione globale della prestazione dei candidati, «riassuntiva della valutazione di ciascun elemento».

16      In terzo luogo, la commissione giudicatrice rilevava che le sue valutazioni dell’esperienza e delle capacità dei candidati erano di natura comparativa.

17      In quarto luogo, essa constatava che dal riesame della decisione del 16 dicembre 2019 non era emerso alcun errore che inficiasse il trattamento dei dati relativi alla prova orale della ricorrente, di talché la decisione di non includere il nominativo di quest’ultima nell’elenco di riserva del concorso controverso doveva essere confermata.

18      Con atto introduttivo depositato il 4 maggio 2020 presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente proponeva un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della Commissione contenute nei messaggi di posta elettronica del 28 febbraio e del 9 aprile 2020 (v. precedenti punti 11 e 12), con cui le veniva negato l’accesso a taluni dati di cui era asserita la natura personale. Tale ricorso veniva registrato col numero di ruolo T‑265/20.

 Fatti successivi alla proposizione del ricorso

19      Il 16 luglio 2020, la Commissione comunicava alla ricorrente una copia della lavagna a fogli mobili, accompagnata dalle annotazioni redatte dall’interessata ai fini della presentazione da lei effettuata nell’ambito della prova orale.

20      Il 22 luglio 2020, in occasione di un colloquio telefonico con la presidente della commissione giudicatrice del concorso controverso, la ricorrente otteneva informazioni sulla sua prestazione nella prova orale nonché la precisazione secondo cui i punteggi erano stati arrotondati allo 0,25.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2020, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, in applicazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha chiesto il beneficio dell’anonimato. Con decisione del 21 settembre 2020, il Tribunale (Settima Sezione) ha accolto tale domanda.

23      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2020, nella causa T‑265/20, JR/Commissione, la ricorrente ha chiesto la riunione di quest’ultima e della presente causa, sul fondamento dell’articolo 68 del regolamento di procedura. Nelle sue osservazioni su tale domanda, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2020, la Commissione ha chiesto il rigetto di quest’ultima. Con decisione del 30 settembre 2020, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di riunione.

24      La fase scritta del procedimento è stata conclusa il 13 gennaio 2021.

25      Il 20 aprile 2021, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di invitare la Commissione a specificare quale strumento avesse permesso alla commissione giudicatrice del concorso controverso di associare, nella decisione del 16 dicembre 2019, la valutazione verbale «buona» al punteggio complessivo di 13/20 attribuito alla ricorrente, dato che la prima tabella di conversione conteneva punteggi compresi tra uno e dieci.

26      Il 28 aprile 2021, su proposta della Settima Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

27      Con lettera del 6 maggio 2021, la Commissione ha risposto al quesito del Tribunale di cui al precedente punto 25 producendo una tabella da cui risultava la corrispondenza tra, da un lato, i punteggi o le forcelle di punteggi «sino a 9,5», «da 10 a 11,5», «da 12 a 13», «13,5», «da 14 a 15,5», «da 16 a 17», «da 17,5 a 19» e «da 19,5 a 20», dall’altro, le valutazioni verbali «insufficiente», «soddisfacente», «buona», «da buona a distinta», «distinta», «molto distinta», «ottima» ed «esemplare» (in prosieguo: la «seconda tabella di conversione»).

28      Con lettera del 26 maggio 2021, la ricorrente ha presentato osservazioni sulla risposta della Commissione al summenzionato quesito del Tribunale.

29      Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in assenza di una domanda di fissazione di un’udienza presentata dalle parti principali entro il termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale. Nella fattispecie, il Tribunale (Settima Sezione ampliata), ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, ha deciso, in assenza di una tale domanda, di statuire senza fase orale.

30      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 15 aprile 2020 e, in quanto necessario, quella del 16 dicembre 2019;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

32      La ricorrente chiede che vengano annullate la decisione del 15 aprile 2020 e, in quanto necessario, quella del 16 dicembre 2019.

33      Nel controricorso, la Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità contro la domanda di annullamento della decisione del 16 dicembre 2019, alla quale si sarebbe sostituita quella del 15 aprile 2020.

34      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, è la decisione presa da quest’ultima, previo riesame della situazione del candidato, a costituire l’atto che gli arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, se del caso, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. La decisione adottata previo riesame sostituisce così la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione, T‑671/16, EU:T:2018:519, punto 24 e giurisprudenza citata; v., altresì, in questo senso, sentenza dell’11 marzo 1986, Sorani e a./Commissione, 293/84, EU:C:1986:111, punto 12).

35      Di conseguenza, si deve ritenere che, nella fattispecie, il solo atto arrecante pregiudizio sia la decisione del 15 aprile 2020.

36      Pertanto, e nei limiti in cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione del 16 dicembre 2019 solo «in quanto necessario», occorre esaminare innanzitutto la domanda di annullamento della decisione del 15 aprile 2020.

 Nel merito

37      A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere due motivi, relativi, il primo, ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione delle norme applicabili ai lavori della commissione giudicatrice e, il secondo, alla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

38      Si deve esaminare innanzitutto il secondo motivo, dato che esso verte sulla questione – preliminare – della motivazione della decisione del 15 aprile 2020.

39      La ricorrente fa valere che, anche dopo l’ottenimento da parte sua della prima tabella di conversione (v. precedente punto 11) nonché delle spiegazioni relative al metodo di arrotondamento utilizzato dalla commissione giudicatrice (v. precedente punto 20), la motivazione della decisione del 15 aprile 2020 non è sufficiente per permetterle di comprendere in che modo le tre valutazioni verbali «distinta», «distinta» e «buona» ottenute per le tre diverse componenti della prova orale abbiano permesso alla commissione giudicatrice del concorso controverso di attribuire alla sua prestazione complessiva nella detta prova la valutazione verbale «buona» e di tradurre quest’ultima nel punteggio di 13/20.

40      La ricorrente aggiunge che la commissione giudicatrice ha necessariamente applicato un metodo di ponderazione e sostiene che la definizione di tale metodo non rientra nell’ambito dei lavori delle commissioni giudicatrici di concorso che, avendo natura comparativa, devono restare segreti, conformemente alla giurisprudenza relativa all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. A suo parere, elementi oggettivi quali la ponderazione dei punteggi, che sono fissati dalla commissione giudicatrice prima dell’inizio delle prove al fine di guidare i suoi lavori e di garantire, in linea di massima, uno svolgimento regolare e obiettivo di questi ultimi, non vertono sulla valutazione dei meriti dei candidati o sul raffronto dei meriti rispettivi di questi.

41      Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione al quesito del Tribunale (v. precedenti punti 27 e 28), la ricorrente fa valere che, anche dopo aver preso conoscenza della seconda tabella di conversione, ella non è in grado di comprendere per quale ragione le sia stato attribuito il punteggio di 13/20. A suo parere, tale tabella non fa altro che sottolineare l’importanza di conoscere con precisione in quale momento la commissione giudicatrice abbia arrotondato i punteggi e quale sia il metodo di ponderazione utilizzato.

42      La Commissione ribatte che, alla luce del vincolo di segretezza relativo ai lavori delle commissioni giudicatrici riguardo alla formulazione di un giudizio di valore e all’ampio potere discrezionale di cui esse dispongono, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle loro decisioni. Poiché la ricorrente è stata informata del fatto che, per la sua prova orale, ella aveva ricevuto il punteggio di 13/20 e che solo i nominativi dei candidati che avevano ottenuto un punteggio pari ad almeno 14/20 sarebbero stati inseriti nell’elenco di riserva, la decisione del 15 aprile 2020 sarebbe sufficientemente motivata. Secondo la Commissione, solo ad abundantiam, in applicazione del principio di buona amministrazione, la commissione giudicatrice ha comunicato alla ricorrente le valutazioni verbali da essa a lei attribuite per ciascuna delle componenti della prova orale nonché la valutazione verbale globale ricevuta a tale titolo e, successivamente, le ha trasmesso la tabella di conversione e la lavagna a fogli mobili, prima di concederle un colloquio telefonico con la sua presidente, che le ha in particolare precisato quale metodo di arrotondamento fosse stato utilizzato.

43      Inoltre, anche se la Commissione ammette che il punteggio complessivo attribuito dalla commissione giudicatrice alla ricorrente per la prova orale risulta da una ponderazione delle tre componenti di tale prova, essa fa valere che la definizione del metodo di ponderazione era intrinseca all’ampio potere discrezionale che il bando di tale concorso, non contenendo precisazioni al riguardo, aveva lasciato alla commissione giudicatrice, conformemente alla giurisprudenza. La divulgazione di tale metodo arrecherebbe grave pregiudizio alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice e all’indipendenza di quest’ultima, dato che i candidati eliminati potrebbero far valere che il metodo adottato favoriva una determinata categoria di candidati.

44      Si deve ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, ogni decisione arrecante pregiudizio dev’essere motivata. Tale obbligo corrisponde a quello previsto, più in generale, all’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché all’articolo 41 della Carta, vertente sul principio di buona amministrazione, in particolare al suo paragrafo 2, lettera c).

45      In secondo luogo, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dispone che «[i] lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

46      Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto (v. sentenza del 13 settembre 2016, Pohjanmäki/Consiglio, T‑410/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:465, punto 77 e giurisprudenza citata; v., altresì, in questo senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 51).

47      Occorre altresì rilevare che il diritto ad una buona amministrazione previsto all’articolo 41 della Carta implica l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni e che tale motivazione non costituisce soltanto, in maniera generale, l’espressione della trasparenza dell’azione dell’amministrazione, ma deve parimenti consentire al singolo di decidere, con piena cognizione di causa, se sia per lui utile adire il giudice. Esiste quindi un rapporto stretto tra l’obbligo di motivazione e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta (sentenza del 10 ottobre 2012, Sviluppo Globale/Commissione, T‑183/10, non pubblicata, EU:T:2012:534, punto 40; v., altresì, in questo senso, sentenza dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, punto 148 e giurisprudenza citata).

48      La motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio. L’assenza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. Tuttavia, in caso non di assenza, bensì di insufficienza di motivazione, spiegazioni fornite nel corso del procedimento possono, in ipotesi eccezionali, rimediare a tale insufficienza, cosicché il motivo relativo a quest’ultima non giustifica più l’annullamento della decisione di cui trattasi (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punti 51 e 52 e giurisprudenza citata).

49      Secondo la Corte, non esiste né un diritto delle istituzioni dell’Unione di regolarizzare dinanzi al giudice dell’Unione le loro decisioni insufficientemente motivate, né un obbligo di quest’ultimo di tener conto di spiegazioni supplementari fornite solo nel corso del procedimento dall’autore dell’atto in questione per valutare l’osservanza dell’obbligo di motivazione. Infatti, un simile stato del diritto rischierebbe di confondere la ripartizione delle competenze tra l’amministrazione e il giudice dell’Unione, di indebolire il controllo di legittimità e di compromettere l’esercizio del diritto di ricorso. Solo in casi eccezionali in cui sia accertato che l’istituzione dell’Unione interessata si sia trovata nell’impossibilità pratica di motivare adeguatamente sul piano giuridico la decisione contestata, la motivazione può essere integrata da spiegazioni fornite dall’autore dell’atto nel corso del procedimento (v., in questo senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punti 58 e 59).

50      Quanto alle decisioni prese da una commissione giudicatrice di concorso, come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 24).

51      Il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 25).

52      I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 26).

53      La prima fase, soprattutto in un concorso per titoli, consiste nel confronto tra i titoli dichiarati dai candidati ed i requisiti indicati nel bando di concorso. Poiché tale confronto si basa su dati obiettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni di concorso non vieta che siano comunicati quei dati obiettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso, onde consentire a coloro che non sono stati ammessi alle prove d’esame di rendersi conto dei possibili motivi che hanno determinato la loro eliminazione (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 27).

54      Per contro, la seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 28).

55      I criteri per la correzione, adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove, costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. Infatti, essi sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato. I detti criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29).

56      Le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 30).

57      Sulla base di tali principi, ai punti 31 e 32 della sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), la Corte ha considerato che, tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituiva una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni e che una motivazione siffatta non ledeva i diritti dei candidati, dato che consentiva loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e dava loro modo di accertare, se del caso, che non avevano effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso.

58      È alla luce di tali principi che occorre valutare se la decisione del 15 aprile 2020 sia sufficientemente motivata.

59      In primo luogo, si deve constatare che la decisione del 15 aprile 2020 non rientra nella prima fase considerata dalla giurisprudenza della Corte, relativa all’ammissione dei candidati a concorrere, previa verifica del rispetto da parte dei candidati delle condizioni a tal fine previste nel bando di concorso. Essa rientra nella seconda fase, dato che la commissione giudicatrice del concorso controverso ha dovuto procedere ad una valutazione della prestazione fornita nella prova orale dalla ricorrente allo scopo non soltanto di verificare se a quest’ultima potesse essere attribuito il punteggio minimo di 10/20 fissato dal bando di concorso, ma anche di valutare tale prestazione rispetto a quelle degli altri candidati. Infatti, il bando di concorso prevedeva che, nel settore prescelto dal ricorrente, solo i 30 candidati che avessero ottenuto i migliori punteggi nella prova orale avrebbero potuto essere iscritti nell’elenco di riserva (v. precedenti punti 3, 6 e 7).

60      In secondo luogo, occorre ricordare le informazioni già fornite alla ricorrente nella decisione del 16 dicembre 2019, confermata dalla decisione del 15 aprile 2020. In tale decisione, come si è detto nel precedente punto 9, la commissione giudicatrice ha innanzitutto asserito che la prestazione della ricorrente nella prova orale del concorso controverso le era valsa l’attribuzione del punteggio complessivo di 13/20, mentre il raffronto tra le prestazioni dei candidati ammessi a tale prova aveva condotto la commissione giudicatrice a inserire nell’elenco di riserva i soli nominativi di coloro che avevano ottenuto un punteggio complessivo minimo di 14/20.

61      La commissione giudicatrice ha poi precisato che la prestazione complessiva della ricorrente nella prova orale poteva essere qualificata come «buona».

62      Infine, la commissione giudicatrice ha comunicato le valutazioni verbali da essa attribuite alla ricorrente per ciascuna delle tre componenti della prova orale risultanti dalla sezione 4 del titolo III del bando del concorso controverso (v. precedente punto 5), conformemente alla quale tale prova constava di due parti, la prima delle quali comprendeva due sottoparti.

63      In terzo luogo, come si è ricordato al precedente punto 11, la Commissione ha successivamente comunicato alla ricorrente la prima tabella di conversione, nella quale era indicata la corrispondenza tra le valutazioni verbali utilizzate dalla commissione giudicatrice e punteggi compresi tra uno e dieci. Da tale tabella risulta che le valutazioni verbali «buona» e «notevole» equivalgono rispettivamente ai punteggi di 6/10 e di 7/10.

64      In quarto luogo, la Commissione ha prodotto dinanzi al Tribunale la seconda tabella di conversione, menzionata al precedente punto 27, in cui figura la corrispondenza tra, da un lato, i punteggi compresi tra uno e venti e, dall’altro, le valutazioni verbali comunicate ai candidati dopo la prova orale.

65      In quinto luogo, occorre rilevare che, come risulta dalla decisione del 15 aprile 2020, la commissione giudicatrice ha adottato un metodo di ponderazione applicabile alle tre componenti della prova orale previste nel bando del concorso controverso. Nel controricorso, la Commissione conferma che il punteggio complessivo di 13/20 ottenuto dalla ricorrente non è la media aritmetica delle valutazioni relative a tali tre componenti, ma risulta da una media ponderata di queste ultime.

66      Di conseguenza, si deve constatare che la commissione giudicatrice del concorso controverso ha adottato un coefficiente di ponderazione per ciascuna componente della prova orale risultante dal bando di tale concorso (in prosieguo: i «coefficienti di ponderazione controversi»). I coefficienti di ponderazione controversi sono stati applicati alle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice sulle prestazioni dei candidati relative a tali componenti, al fine di ottenere una media ponderata di tali tre valutazioni. Pertanto, tali coefficienti di ponderazione contribuiscono in maniera sostanziale alla possibilità di comprensione da parte della ricorrente del modo in cui la sua prestazione, una volta valutata in tali tre componenti, è stata convertita in un punteggio complessivo espresso in ventesimi, conformemente al bando del concorso controverso (v. precedente punto 6). La ricorrente dispone ora della prima e della seconda tabella di conversione. Tuttavia, senza conoscere i coefficienti di ponderazione controversi, la ricorrente non è in grado di comprendere come le valutazioni verbali «distinta», «distinta», «buona», a lei attribuite per le tre componenti della prova orale e che, secondo la prima tabella di conversione, corrispondono ai punteggi 7, 7 e 6, abbiano potuto dar luogo ad un punteggio complessivo di 13/20 corrispondente, in base alla seconda tabella di conversione, alla valutazione verbale «buona». Va rilevato che, a seconda dell’entità di ciascuno di tali coefficienti, non è escluso che la media ponderata dei detti punteggi sfoci in un punteggio complessivo, arrotondato e convertito in ventesimi, che raggiunga la soglia di 14/20 richiesta perché un candidato rientri tra i vincitori del concorso controverso (v. precedente punto 9).

67      Occorre tuttavia determinare se la comunicazione dei coefficienti di ponderazione controversi sia compatibile con il vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice previsto all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, quale interpretato dalla Corte.

68      Vero è che, come si è ricordato al precedente punto 57, nella sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 31 e 32), la Corte, a seguito di una ponderazione delle esigenze derivanti, da un lato, dall’obbligo di motivazione, dall’altro, dal vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, ha dichiarato che la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituiva una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice e che una siffatta motivazione non ledeva i diritti dei candidati.

69      Tuttavia, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), il ricorrente non era stato ammesso alle prove di un concorso successive alla prova scritta nella quale egli aveva ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto dal bando di concorso. Quest’ultimo non prevedeva che tale prova scritta fosse composta da più elementi. Di conseguenza, il riferimento da parte della Corte al «punteggio conseguito nelle varie prove» non può essere interpretato come riguardante unicamente il punteggio individuale eliminatorio, in opposizione alle valutazioni intermedie relative alle varie componenti di una prova previste nel bando di concorso. Non risulta quindi da tale giurisprudenza che la comunicazione ad un candidato di un semplice singolo punteggio eliminatorio costituisca, in ogni caso, una motivazione sufficiente, a prescindere dalle specificità di ciascun concorso.

70      Inoltre, non può dedursi dalla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), che la nozione di «criteri di correzione», considerati dalla Corte come protetti dal vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, comprenda elementi quali i coefficienti di ponderazione controversi.

71      Occorre rilevare che i «criteri di correzione» considerati dalla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95P, EU:C:1996:276), guidano la commissione giudicatrice nella valutazione delle prestazioni dei candidati nel corso delle prove di un concorso e delle eventuali componenti di ciascuna prova. Essi costituiscono uno strumento al quale la commissione giudicatrice ricorre quando emette un giudizio di valore su tali prestazioni, al fine di garantire l’omogeneità delle sue valutazioni. In questo senso, come la Corte ha dichiarato nella detta sentenza, tali criteri formano parte integrante delle valutazioni di natura comparativa che la commissione giudicatrice opera sui meriti rispettivi dei candidati e devono, di conseguenza, restare segreti (v. precedente punto 55). Infatti, al fine di valutare con piena obiettività e libertà i candidati, una commissione giudicatrice di concorso deve poter strutturare il proprio lavoro, dandosi se necessario criteri e sottocriteri, eventualmente ponderati tra loro.

72      Per contro, i coefficienti fissati da una commissione giudicatrice per ponderare gli elementi costitutivi di una prova previsti nel bando di concorso non svolgono la stessa funzione dei criteri di correzione considerati dalla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276). Infatti, tali coefficienti non sono destinati a contribuire alla valutazione comparativa delle prestazioni dei candidati nella prova in questione. Essi sono fissati dalla commissione giudicatrice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esprimere l’importanza relativa da essa accordata alle varie componenti della prova, considerate nel bando di concorso, nell’ambito del punteggio complessivo attribuito ad un candidato per tale prova nel suo insieme. La fissazione preventiva del valore relativo delle varie componenti di una prova previste nel bando di concorso deve pertanto essere distinta dalla valutazione delle prestazioni dei candidati per ciascuna di tali componenti.

73      Pertanto, la sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), non può essere interpretata nel senso che la ponderazione tra le esigenze di cui al precedente punto 68 impone che, quando un bando di concorso prevede che una prova sia costituita da più componenti, i coefficienti preventivamente attribuiti dalla commissione giudicatrice a ciascuna di tali componenti ai fini della loro ponderazione siano coperti dal vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice. Non discende quindi dalla detta sentenza che tali coefficienti siano esclusi dagli elementi che, in applicazione dell’obbligo di motivazione, devono essere comunicati ai candidati eliminati dal concorso.

74      Inoltre, occorre ricordare che il Tribunale ha già dichiarato, riguardo ad una prova orale diretta a valutare le conoscenze linguistiche dei candidati ad un concorso in francese e in inglese nonché in tutte le altre lingue dell’Unione che tali candidati avessero dichiarato di conoscere nei rispettivi atti di candidatura, che, quando una commissione giudicatrice aveva proceduto ad una valutazione intermedia delle conoscenze dei candidati per ciascuna di tali lingue, l’obbligo di motivazione implicava la comunicazione, su domanda del candidato, dei punteggi intermedi a lui attribuiti per le varie lingue che avevano formato oggetto della prova nonché del metodo seguito dalla commissione giudicatrice per determinare il punteggio finale. Infatti, il Tribunale ha rilevato che la comunicazione di tali elementi non implicava né la divulgazione delle posizioni assunte dai singoli membri della commissione giudicatrice né la rivelazione di elementi connessi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati. Essa non era dunque incompatibile con il rispetto del vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice (sentenza del 28 aprile 2004, Pascall/Consiglio, T‑277/02, EU:T:2004:117, punti 2 e 28).

75      Inoltre, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale della funzione pubblica che, alla luce del vincolo di segretezza che deve accompagnare i lavori di una commissione giudicatrice di concorso e dell’ampio potere discrezionale di cui tale commissione giudicatrice dispone per valutare i risultati delle prove di un concorso, quest’ultima non può essere tenuta, nel motivare l’insuccesso di un candidato ad una prova, a precisare le risposte del candidato ritenute insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state ritenute insufficienti. Tuttavia, tale vincolo di segretezza e tale ampio potere discrezionale non implicano che i candidati ad un concorso che ne facciano domanda non possano, se del caso, ottenere la comunicazione dei punteggi ottenuti in ciascuna delle componenti della prova orale menzionate nel bando di concorso (v., in questo senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08, EU:F:2010:83, punti 98 e 99 e giurisprudenza citata). Secondo il Tribunale della funzione pubblica, per adempiere all’obbligo di motivazione, tale comunicazione, qualora sia stata richiesta da un candidato, deve, in linea di principio, intervenire prima della scadenza del termine previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in questo senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08, EU:F:2010:83, punto 100). Occorre aggiungere che, per respingere una censura fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la parte ricorrente aveva potuto ottenere la comunicazione, in particolare, della ponderazione dei quattro «criteri di valutazione» menzionati nel bando di concorso riguardo alla prova orale (v., in questo senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08, EU:F:2010:83, punti 8, 50, 104 e 106).

76      Tale giurisprudenza del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica è conforme allo stretto rapporto esistente, come si è ricordato al precedente punto 47, tra l’obbligo di motivazione e la tutela giurisdizionale effettiva nonché alla limitazione a casi eccezionali, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte ricordata al precedente punto 49, del diritto di integrare una motivazione insufficiente con elementi forniti in corso di causa. Infatti, senza conoscere in tempo utile il metodo seguito dalla commissione giudicatrice per fissare il punteggio complessivo eliminatorio attribuito ad un candidato per una prova, a partire dalle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice sulle prestazioni del detto candidato nelle varie componenti di tale prova previste dal bando di concorso, tale candidato non è in grado di comprendere se la commissione giudicatrice abbia commesso un errore non nell’elaborazione di tali valutazioni, che è protetta dal vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, ma in quella del punteggio complessivo eliminatorio. Tale candidato non è pertanto in grado di valutare se sia opportuno proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.

77      Inoltre, l’obbligo di motivazione e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva sono principi generali del diritto dell’Unione ormai sanciti dalla Carta, mentre il vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice è fissato da un atto di diritto derivato. Di conseguenza, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dev’essere interpretato alla luce della Carta.

78      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, poiché i coefficienti di ponderazione controversi non sono strumenti utilizzati dalla commissione giudicatrice del concorso controverso per operare un giudizio di valore sulle prestazioni dei candidati nelle tre componenti della prova orale previste nel bando di concorso, tali coefficienti non sono coperti dal vincolo di segretezza di cui all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

79      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione fondati sull’ampio potere discrezionale di cui la commissione giudicatrice dispone (v. precedente punto 43).

80      Secondo la giurisprudenza, la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale per condurre i propri lavori. Pertanto, qualora il bando di concorso non preveda criteri di attribuzione del punteggio, essa ha la facoltà di fissarli o, qualora il bando di concordo li preveda, senza tuttavia menzionarne la rispettiva ponderazione, di determinare quest’ultima (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Mata Blanco/Commissione, F‑65/10, EU:F:2012:178, punto 55 e giurisprudenza citata; v., altresì, in questo senso, sentenze del 24 marzo 1988, Goossens e a./Commissione, 228/86, EU:C:1988:172, punti 11, 13 e 14, e del 19 aprile 1988, Santarelli/Commissione, 149/86, EU:C:1988:179, punto 10).

81      Ne consegue che, qualora un bando di concorso non precisi la ponderazione di ciascun criterio di valutazione menzionato nel bando di concorso per una determinata prova, la commissione giudicatrice può determinare come il punteggio complessivo previsto da tale bando per tale prova debba essere ripartito tra i vari elementi che compongono quest’ultima, in funzione dell’importanza che essa attribuisce a tali elementi alla luce dei posti da coprire (v., in questo senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Mata Blanco/Commissione, F‑65/10, EU:F:2012:178, punto 56 e giurisprudenza citata).

82      Nel caso di specie, il bando del concorso controverso descriveva gli elementi che componevano la prova orale (v. precedente punto 5), senza tuttavia precisare la ponderazione che avrebbe dovuto essere applicata a ciascuno di tali elementi nella determinazione del punteggio complessivo.

83      Pertanto, la commissione giudicatrice del concorso controverso poteva legittimamente fissare i tre coefficienti di ponderazione controversi.

84      Tuttavia, non risulta da quanto precede che i coefficienti di ponderazione controversi siano esclusi dagli elementi da comunicare ai candidati eliminati, per garantire il rispetto dell’obbligo di motivazione.

85      Infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui un’istituzione disponga di un ampio potere discrezionale, il controllo del rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste una fondamentale importanza. Tra tali garanzie figurano in particolare, per l’istituzione competente, l’obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e quello di motivare la sua decisione in modo sufficiente (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, punto 163).

86      Inoltre, secondo la giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 46 e 47, lo scopo dell’obbligo di motivazione è appunto quello di permettere l’esercizio, da parte degli interessati, del loro diritto ad un ricorso effettivo e, da parte del giudice dell’Unione, del controllo della legittimità delle decisioni dell’amministrazione.

87      Si deve rilevare che, poiché le commissioni giudicatrici di concorso dispongono di un ampio potere discrezionale, il controllo della legittimità delle loro decisioni consiste, per il giudice, nel verificare se tale potere discrezionale sia stato esercitato sulla base di criteri oggettivi e se tale esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se i limiti del potere discrezionale non siano stati manifestamente ecceduti (v., in questo senso, sentenza dell’11 febbraio 1999, Jiménez/UAMI, T‑200/97, EU:T:1999:26, punto 40 e giurisprudenza citata). Pertanto, nel caso di specie, anche se il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione giudicatrice, nondimeno esso deve essere in grado di controllare, alla luce dell’obbligo di motivazione, che quest’ultima abbia valutato la prestazione orale della ricorrente sulla base delle tre componenti della stessa previste dal bando del concorso controverso e che nessun errore sia stato commesso nel calcolo del punteggio complessivo effettuato sul fondamento della valutazione operata dalla commissione giudicatrice su ciascuna di tali tre componenti.

88      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che, poiché la ricorrente non ha avuto conoscenza dei coefficienti di ponderazione controversi, la decisione del 15 aprile 2020 non è sufficientemente motivata, e ciò malgrado gli elementi forniti alla ricorrente dalla Commissione dopo l’adozione della detta decisione, ammesso che essi possono essere presi in considerazione in forza della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 48 e 49.

89      Di conseguenza, si deve accogliere il secondo motivo e annullare la decisione del 15 aprile 2020, senza che sia necessario esaminare il primo motivo (v. precedente punto 38) né statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione relativamente alla domanda di annullamento, formulata in quanto necessario, della decisione del 16 dicembre 2019 (v. precedenti punti 30 e 33).

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è risultata soccombente, essa va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Amministratori, del 15 aprile 2020, di non iscrivere JR nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6 nel settore dell’amministrazione pubblica europea è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.