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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 – CH / Parlamento

(Causa F-129/12)1

(Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione anticipata del contratto – Domanda di assistenza – Molestie psicologiche)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CH (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di licenziamento della ricorrente e la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza diretta ad ottenere il riconoscimento di molestie psicologiche, e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di CH, è annullata.

La decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, è annullata.

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH l’importo di EUR 50 000.

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH.

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1 GU C 26 del 26/01/2013, pag, 73.