Language of document : ECLI:EU:C:2006:144

Causa C-491/04

Dollond & Aitchison Ltd

contro

Commissioners of Customs & Excise

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester)

«Codice doganale comunitario — Valore in dogana — Dazi doganali all’importazione — Fornitura di merci da parte di una società stabilita a Jersey e prestazioni di servizi effettuate nel Regno Unito»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Importazione di beni

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 29; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, n. 2, e 11, parte B, n. 1)

2.        Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Valore di transazione — Determinazione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 29)

1.        Poiché l’isola di Jersey è parte integrante del territorio doganale comunitario, ma costituisce un territorio terzo per quanto riguarda le norme stabilite dalla sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, la cessione di un bene da parte di una società stabilità a Jersey ad un cliente che abita nel Regno Unito costituisce un’importazione ai sensi dell’art. 2, n. 2, della sesta direttiva. La base imponibile è definita dall’art. 11, parte B, n. 1, della detta direttiva come «il valore definito come valore in dogana» conformemente all’art. 29 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario.

Nel caso di un’operazione composta da più elementi, i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla portata di un’operazione del genere, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto all’interno di uno Stato membro, non possono essere utilizzati per determinare gli elementi della transazione da prendere in considerazione ai fini di un’applicazione dell’art. 29 del codice doganale.

(v. punti 17, 22, dispositivo 2)

2.        L’art. 29 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che il pagamento di una prestazione di servizi, quali l’esame, la consulenza o la richiesta di trattamento successivo relativi alle lenti a contatto, e di merci costituite dalle dette lenti, dalle soluzioni detergenti e dai contenitori porta lenti con apposito liquido, costituisce, nel suo insieme, il «valore di transazione» ai sensi dell’art. 29 del codice doganale, ed è, pertanto, assoggettabile ad imposta nei limiti in cui l’offerta è globale per un unico prezzo pagato.

(v. punti 34‑35, dispositivo 1)