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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 aprile 2024 – Pegazus Busz Fuvarozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-262/24, Pegazus Busz)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pegazus Busz Fuvarozó Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)    Se sia conforme agli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA 1 nonché al diritto a un giudice imparziale, consacrato come principio generale del diritto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con i principi fondamentali di proporzionalità e di certezza del diritto, la prassi dell’amministrazione finanziaria in base alla quale:

a)    nonostante la constatazione dell’effettività dell’operazione economica riportata nella fattura, viene negato a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione poiché, dall’insieme delle circostanze ritenute rilevanti – quali l’intervento di subappaltatori, l’emersione di legami personali, organizzativi e di proprietà, il comportamento tenuto nei confronti dei lavoratori da parte della persona designata quale responsabile della gestione quotidiana nel contratto principale stipulato tra la cliente e la ricorrente e il fatto che, con i successivi subappaltatori, siano rimaste invariate le condizioni di lavoro dei lavoratori – può desumersi che il comportamento della ricorrente non soddisfa i requisiti del legittimo esercizio del diritto, per cui l’attività economica è considerata fittizia e realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa in materia di IVA, sebbene le circostanze controverse discendano direttamente dalla libertà contrattuale di diritto privato, nonché dalla disciplina civilistica, giuslavoristica e tributaria di tali contratti, e non siano causalmente correlate al diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA;

b)    si considera elusione fiscale il fatto che l’emittente della fattura sia in mora nel pagamento delle imposte dichiarate e dei contributi, sebbene l’amministrazione finanziaria gli abbia concesso la rateizzazione del pagamento al fine di regolarizzare tale situazione e abbia infine riscosso l’importo dovuto in forza di un procedimento esecutivo avviato nei confronti del subappaltatore, in modo che l’erario non subisca alcun danno, o, invece, costituisce una condotta fraudolenta esclusivamente l’occultamento dell’imposta all’amministrazione finanziaria, vale a dire l’omessa dichiarazione e il mancato pagamento dell’imposta;

c)    l’amministrazione finanziaria, invocando il segreto fiscale, non comunica al soggetto passivo nel corso del procedimento la condotta asseritamente costitutiva di un’elusione fiscale – vale a dire, la natura dell’inadempimento dell’obbligo di pagare le imposte e i contributi – e quindi non identifica il subappaltatore specificamente responsabile dell’inadempimento, né il tipo di imposta (o di contributo), né l’entità o la durata dell’inadempimento, ma si limita a fare riferimenti generici a tal riguardo;

d)    come condizione per l’esercizio del diritto a detrazione, l’amministrazione finanziaria non solo impone al soggetto passivo, allegando esclusivamente l’esistenza di legami personali e organizzativi tra quest’ultimo e il subappaltatore, un obbligo di accertamento (dell’imposta dovuta dal suo subappaltatore) che non spetta al soggetto passivo ed esula dalle sue prerogative, ma inferisce altresì, unicamente sulla base della suddetta circostanza, che il soggetto passivo sia al corrente dell’imposta dovuta dal subappaltatore, senza analizzare nel merito l’aspetto della consapevolezza del soggetto passivo e se le relative informazioni potessero essere legittimamente acquisite (tenuto conto del segreto fiscale), sotto il profilo materiale e logico. Si pone il quesito se il fatto che i legami personali e organizzativi intercorrano tra privati sia rilevante nel considerare comprovata detta consapevolezza.

e)    senza esaminare in maniera esaustiva la base giuridica pertinente, l’amministrazione finanziaria determina l’identità del datore di lavoro con il quale il lavoratore ha un rapporto di impiego, facendo riferimento non al contratto di lavoro grazie al quale detto rapporto viene instaurato, né alla persona che controlla i rapporti di impiego, né alla dichiarazione concordante dei datori di lavoro e dei lavoratori – che conferma le risultanze documentali –, bensì alla dichiarazione contraria di due lavoratori (ormai soltanto uno), alle circostanze nelle quali venivano instaurati i rapporti di impiego con i precedenti subappaltatori, alle analogie delle condizioni di lavoro e al comportamento dell’amministratore del primo datore di lavoro, che è allo stesso tempo la persona di riferimento in forza del contratto principale.

f)    la suddetta amministrazione finanziaria estende, automaticamente, a periodi successivi le proprie conclusioni relative a periodi precedenti, senza tener conto del mutamento delle circostanze rilevanti in ciascun periodo, in particolare del venir meno dei legami personali e organizzativi, e, nonostante tale mutamento, non esamina il suo impatto, con riguardo al periodo controverso, sulla valutazione dell’amministrazione finanziaria relativa all’esistenza di un abuso di diritto, al carattere artificioso dell’attività economica, all’esistenza di una condotta fraudolenta o all’aspetto della consapevolezza del soggetto passivo a tal riguardo.

2)    Se, alla luce della risposta fornita alla questione precedente, sia in contrasto con i summenzionati articoli della direttiva IVA e, in particolare, con il principio della certezza del diritto, la dichiarazione di principio, di matrice giurisprudenziale, secondo la quale, ove sia possibile dimostrare un legame personale tra la ricorrente e gli emittenti delle fatture idoneo a incidere anche sull’effettuazione dell’operazione economica fatturata, può ritenersi, senza un’ulteriore analisi dell’aspetto della consapevolezza del soggetto passivo, che quest’ultimo sia al corrente dell’elusione fiscale derivante dal mancato pagamento di un’imposta.

3)    Se il comportamento dell’amministrazione finanziaria descritto supra sia conforme in toto all’obbligo incombente a detta amministrazione di dimostrare sufficientemente in diritto le circostanze oggettive, per quanto concerne la detrazione dell’IVA, oppure se tale comportamento costituisca una valutazione basata su presunzioni e supposizioni, tenuto conto anche del principio stabilito dalla Corte di giustizia secondo cui le norme in materia di prova previste dal diritto nazionale non possono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione.

4)    Se siano contrari all’articolo 267 del TFUE, al principio del primato del diritto dell’Unione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta:

–    il fatto che il giudice nazionale di ultimo grado, in ragione dell’asserita diversità delle circostanze di fatto, non applichi la decisione della Corte di giustizia, con la motivazione che l’oggetto del rispettivo procedimento è una cessione di beni, mentre l’oggetto del procedimento pendente dinanzi ad esso è una prestazione di servizi, o che la circostanza oggettiva invocata in tale ultimo procedimento è solo una delle circostanze oggettive valutate nella pertinente decisione della Corte di giustizia e quindi tutt’al più soltanto una parte di quest’ultima sarebbe rilevante;

–    il fatto che il giudice nazionale di ultimo grado, nell’ambito di un procedimento di cassazione, si discosti dalla sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa di cui trattasi a seguito di un procedimento pregiudiziale, adottando una decisione contraria a detta sentenza senza avviare esso stesso un procedimento pregiudiziale, nonostante le contraddizioni nell’interpretazione del diritto dell’Unione che emergono dalla sua decisione.

5)    Alla luce della necessità di rispettare i diritti e i principi di cui al punto precedente e dell’obbligo di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, se il giudice di uno Stato membro al quale sia stata ordinata la ripetizione di un procedimento da parte del giudice di ultimo grado possa discostarsi, in tale secondo procedimento, dall’orientamento fornito dal giudice di ultimo grado – senza che quest’ultimo abbia sollevato una questione pregiudiziale – qualora ritenga che tale orientamento sia in contrasto con il diritto dell’Unione o nel caso in cui, posteriormente all’ordinanza di ripetizione del procedimento, la Corte di giustizia abbia pronunciato una sentenza sulla stessa questione giuridica in una causa relativa a fatti analoghi, la quale è contraria all’interpretazione giuridica su cui si basa invece l’obbligo di avviare un nuovo procedimento, oppure se sia possibile sottrarsi a un siffatto obbligo imposto dal giudice nazionale di ultimo grado e applicare la sentenza successiva della Corte di giustizia nel solo caso in cui il giudice cui è stato ordinato di avviare un nuovo procedimento presenti una domanda di pronuncia pregiudiziale in detto procedimento.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).