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Ricorso presentato l’11 marzo 2022 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-197/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:

1)    constatare che, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori indicati nella parte B dell’allegato I della direttiva 98/93/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (in GUCE L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

-    per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico, nel Comune di Bagnoregio a partire dal 2018 in poi, nel Comune di Civitella d’Agliano nel primo semestre del 2018, nel secondo semestre del 2019 e dal 2020 in poi salvo che nel secondo semestre del 2021, nel Comune di Fabrica di Roma nel 2013 e dal 2015 in poi, nel Comune di Farnese nel 2013 e in seguito dal 2018 in poi, nel Comune di Ronciglione nel 2013 e in seguito nel primo semestre del 2018 e nel primo semestre del 2019 e in seguito dal 2020 in poi, nel Comune di Tuscania dal 2018 in poi salvo che nel primo semestre del 2019, e

-    per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro, nel Comune di Bagnoregio dal 2018 al primo semestre del 2019 e nel Comune di Fabrica di Roma nel 2018, nel primo semestre del 2019 e nel secondo semestre del 2021,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE,

2)    e che, non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma per quanto riguarda il livello di concentrazione di fluoruro, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’art. 8, par. 2, della direttiva 98/83/CE;

3)    condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che, nel non aver assicurato il rispetto dei valori indicati nella parte B dell’allegato I della direttiva per l’arsenico e il fluoruro, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo di cui al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I della direttiva 98/83/CE. Più precisamente, in merito al valore di concentrazione dell’arsenico tale violazione riguarda il Comune di Bagnoregio a partire dal 2018 in poi, il Comune di Civitella d’Agliano per il primo semestre del 2018, per il secondo semestre del 2019 e dal 2020 in poi salvo che nel secondo semestre del 2021, il Comune di Fabrica di Roma per il 2013 e dal 2015 in poi, il Comune di Farnese per il 2013 e in seguito dal 2018 in poi, il Comune di Ronciglione per il 2013 e in seguito per il primo semestre del 2018, per il primo semestre del 2019, e in seguito dal 2020 in poi, il Comune di Tuscania dal 2018 ad oggi salvo che nel primo semestre del 2019. Dette violazioni sono tuttora in corso. In merito al valore di concentrazione del fluoruro la violazione dell’obbligo di cui al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I della direttiva riguarda il Comune di Bagnoregio dal 2018 al primo semestre 2019 e il Comune di Fabrica di Roma per il 2018, per il primo semestre del 2019 e il secondo semestre del 2021.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che, non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma per quanto riguarda il livello di concentrazione di fluoruro, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

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