Language of document : ECLI:EU:T:2010:406

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

24 settembre 2010


Causa T‑498/09 P


Petrus Kerstens

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Attribuzione di punti di priorità — Onere della prova — Diritti della difesa — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 29 settembre 2009, causa F‑102/07, Kerstens/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑359 e II‑A‑1‑1881).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Petrus Kerstens sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Ricevibilità — Questioni di diritto

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

2.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

3.      Procedura — Fase scritta del procedimento

1.      Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale della funzione pubblica è l’unico competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare tali fatti.

È pertanto ricevibile ai fini di un’impugnazione dinanzi al Tribunale la deduzione da parte dell’interessato di un errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni applicabili in materia di valutazione dei funzionari.

(v. punti 25 e 26)

Riferimento:

Tribunale 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF, punto 61 e giurisprudenza ivi citata

2.      Anche se i rapporti di evoluzione della carriera, nel loro complesso, costituiscono la base essenziale dell’esame preliminare all’attribuzione dei punti di priorità messi a disposizione di ciascuna direzione generale e se, pertanto, deve esistere una certa coerenza tra i punti di merito e il numero di punti di priorità attribuiti ai funzionari, non se ne può tuttavia dedurre che esista una correlazione rigorosa e aritmetica tra i punti di merito e i punti di priorità. Infatti, l’introduzione dei punti di priorità è intesa a permettere alle direzioni generali di ricompensare i funzionari che a parere di queste ultime hanno dato prova di meriti particolari che i punti di merito da soli non rispecchiano, vuoi che i loro risultati eccedano i loro obiettivi individuali, vuoi che i loro sforzi e risultati siano stati notevoli. In questo ambito, le direzioni generali devono così godere di un potere discrezionale che le esimerebbe dal dimostrare una correlazione tra i punti di priorità e i punti di merito.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale 23 novembre 2006, causa T‑422/04, Lavagnoli/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 61 e 62), e 1° aprile 2009, causa T‑385/04, Valero Jordana/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑1 e II‑A‑2‑1, punti 138 e 153)

3.      La fase orale, così come la frase scritta, è una parte essenziale e, salvo in taluni casi espressamente previsti, obbligatoria del procedimento giurisdizionale che permette alle parti di presentare utilmente i propri argomenti e in particolare di pronunciarsi sugli argomenti o sugli elementi di prova sui quali esse non hanno potuto pronunciarsi nel corso della fase scritta del procedimento. Pertanto, la circostanza che un interessato non abbia potuto presentare per iscritto talune delle sue osservazioni nel merito, dato che il Tribunale della funzione pubblica ha deciso di autorizzare la presentazione di una replica unicamente per quanto riguarda le questioni di ricevibilità, non può configurare una violazione dei diritti della difesa.

(v. punto 38)

Riferimento:

Corte 1° aprile 1982, cause riunite 141/81‑143/81, Holdijk e a. (Racc. pag. 1299, punto 7)

Tribunale 27 ottobre 1994, causa T‑508/93, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑761, punti 33 e 34)