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Ricorso proposto l'8 dicembre 2009 - PhysioNova/UAMI - Flex Equipos de Descanso (FLEX)

(Causa T-501/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PhysioNova GmbH (Erlangen, Germania) (rappresentante: avv. J. Klink)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1;

modificare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1, nel senso che è annullata la decisione della divisione di annullamento 27 ottobre 2008, causa 2237 C;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento incluse le spese del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo comunitario "FLEX" n. 2 275 220 per prodotti e servizi delle classi 6, 10, 17 e 20

Titolare del marchio comunitario: Flex Equipos de Descanso, SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio tedesco n. 39 903 314 "PhysioFlex" e il marchio tedesco n. 39 644 431 "Rotoflex"

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).