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Ricorso presentato il 7 dicembre 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-500/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare in parte qua la Decisione 24/09/2009 n. C (2009) 7044, notificata il 25 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" nella parte, meglio indicata in epigrafe, in cui ha operato a carico dell'Italia, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006:

rettifiche finanziarie forfetarie (5%) per varie pretese carenze nei controlli nel settore ortofrutticolo - trasformazione agrumi per totali euro 3 539 679,81.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana far valere la violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità.

Viene precisato a questo riguardo che la Commissione ha rettificato alcuni aiuti alla trasformazione di agrumi e che nel procedere a questa rettifica sarebbero mancati adeguati controlli della corrispondenza tra il prodotto conferito alle organizzazioni di produttori e quello consegnato ai trasformatori, nonché della corrispondenza tra prodotto consegnato alla trasformazione e prodotto finito. Secondo il Governo italiano nella procedura era emerso che i controlli erano stati effettuati in misura soddisfacente, specie per quanto riguardava i controlli sia amministrativi/contabili che fisici tanto presso l'Organizzazione di Produttori che presso i trasformatori; e che l'attività di controllo è svolta in modo inopinato (senza alcun preavviso per le industrie in ordine alla data del controllo) in percentuale comunque superiore alla minima prevista dal regolamento. Il punto essenziale su cui la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione era quindi la sussistenza di un "rischio significativo" di danno finanziario per il Fondo, tale da giustificare una rettifica forfetaria del 5%, che appare comunque sproporzionata.

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