Language of document : ECLI:EU:T:2021:531

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1° settembre 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Denuncia – Ricorso per carenza – Presa di posizione della Commissione successiva alla proposizione del ricorso e che pone fine alla carenza – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑18/21,

Be Smart Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da F. Satta, G. Roberti, A. Romano e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Blanck e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda, fondata sull’articolo 265 TFUE, e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di prendere posizione sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 15 ottobre 2014, relativa a presunte misure di aiuto di Stato concesse dalla Repubblica italiana al Consorzio Interuniversitario Cineca,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La ricorrente, Be Smart Srl, è una società operante nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

2        Il 15 ottobre 2014 la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione europea per presunti aiuti di Stato concessi dalla Repubblica italiana a favore del Consorzio Interuniversitario Cineca (in prosieguo: il «Cineca»). Nella denuncia, registrata con il numero SA.39639, la ricorrente lamentava l’esistenza di due presunte misure di aiuto di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

3        Le presunte misure di aiuto sono le seguenti:

–        contributi pubblici a fondo perduto pari a diverse decine di milioni di euro erogati annualmente al Cineca, a partire dal 2005, per la fornitura di servizi informatici al Ministero dell’Università e dell’Istruzione italiano. Tali contributi sarebbero prelevati dalle risorse pubbliche del c.d. Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) istituito con legge del 24 dicembre 1993, n. 537 – Interventi correttivi di finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 303, del 28 dicembre 1993, n. 121);

–        corrispettivi, superiori ai prezzi di mercato, previsti nei contratti affidati dalle università statali italiane, o da altre amministrazioni pubbliche centrali o locali, italiane, al Consorzio in via diretta, senza cioè effettuare una procedura di gara, per la fornitura di software e/o altri prodotti e servizi informatici.

4        Tra il 24 ottobre 2014, data in cui la denuncia della ricorrente è stata trasmessa alle autorità italiane, ed il mese di novembre 2019 sono intercorsi diversi scambi di corrispondenza tra i servizi della Commissione (Direzione generale per la Concorrenza) e le autorità italiane. Tra il 2015 ed il 2020 si sono inoltre tenuti diversi incontri tra le autorità italiane ed i predetti servizi della Commissione.

5        In data 8 settembre 2020, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione una lettera di messa in mora, in cui le chiedeva di «voler esercitare i poteri che le sono conferiti dall’articolo107, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dal regolamento (UE) 2015/1589 [del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)], adottando una decisione, all’occorrenza in esito ad una indagine approfondita, che dichiari che le misure [menzionate al punto 3 supra] costituiscono aiuti di Stato disposti in favore di Cineca».

6        Il 22 settembre 2020 il segretario generale della Commissione ha accusato ricevuta della lettera della ricorrente.

 Procedura, fatti successivi alla presentazione del ricorso e conclusioni delle parti

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2021, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8        Il 1° marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione C(2021) 1270 final, recante avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nel caso SA.39639, relativo a presunte misure di aiuti di Stato concesse dalla Repubblica italiana a favore del consorzio Cineca.

9        Il 28 marzo 2021 la Commissione ha presentato una domanda di non luogo a statuire.

10      Il 6 aprile 2021 il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire.

11      Il 23 aprile 2021 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.

12      Nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli articoli 12, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, non avendo adottato alcuna decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589, in particolare, di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione alla denuncia da essa presentata il 15 ottobre 2014 [caso SA.39639];

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla domanda volta a far dichiarare la sua carenza;

–        dichiarare che ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

14      Nelle sue osservazioni sulla domanda di dichiarazione di non luogo a statuire, la ricorrente prende atto dell’adozione da parte della Commissione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale e, considerato il tempo trascorso tra la presentazione della sua denuncia e l’adozione di tale decisione, chiede che il Tribunale voglia condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

15      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, una parte può, con atto separato, chiedere al Tribunale di constatare che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire.

16      Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il mezzo di ricorso previsto dall’articolo 265 TFUE è basato sul principio che l’inerzia illegittima dell’istituzione di cui trattasi consente di adire il giudice dell’Unione affinché questo dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio (sentenza del 12 luglio 1988, Parlamento/Consiglio, 377/87, EU:C:1988:387, punto 9; v., altresì, ordinanza del 29 aprile 2009, HALTE/Commissione, T‑58/06, non pubblicata, EU:T:2009:125, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

17      Inoltre, secondo una giurisprudenza altrettanto consolidata, in un caso nel quale l’atto la cui omissione costituisce l’oggetto della controversia sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria del giudice dell’Unione sull’illegittimità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’articolo 266 TFUE. Ne risulta che, in un caso del genere, l’oggetto del ricorso viene meno, sicché non vi è più luogo a statuire (sentenza del 12 luglio 1988, Parlamento/Consiglio, 377/87, EU:C:1988:387, punti 10 e 11; v., altresì, ordinanza del 9 settembre 2015, Alsharghawi/Consiglio, T‑66/15, non pubblicata, EU:T:2015:716, punto 18 e giurisprudenza citata).

18      Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il 1° marzo 2021, vale a dire dopo la presentazione del presente ricorso, la Commissione ha adottato la decisione C(2021) 1270 final, recante avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nel caso SA.39639, relativo a presunte misure di aiuti di Stato concesse dalla Repubblica italiana alla Cineca. Questa decisione è stata notificata alle autorità italiane il 2 marzo 2021. Il 25 marzo 2021 tale decisione è stata pubblicata sul sito Internet della Direzione generale per la Concorrenza della Commissione, nel registro degli aiuti di Stato. Inoltre, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, la Commissione ha anche inviato alla ricorrente una copia della decisione adottata il 1° marzo 2021.

19      Dai considerando 36 e 78 della decisione citata al punto 18 supra risulta che l’esame della Commissione si concentrerà su due misure che possono costituire aiuti di Stato. In particolare, il finanziamento pubblico annuale concesso al Cineca per la fornitura di servizi informatici al Ministero dell’Università e dell’Istruzione italiano e i pagamenti effettuati come corrispettivo dei servizi informatici forniti alle università italiane. La Commissione valuterà anche se i finanziamenti pubblici per la fornitura di servizi informatici abbiano comportato una sovracompensazione o sovvenzioni incrociate.

20      Quindi – e questo profilo non è stato contestato dalla ricorrente – le misure oggetto del procedimento di indagine formale corrispondono, in sostanza, alle misure descritte dalla ricorrente nella sua denuncia iniziale, e che sono oggetto del ricorso presentato al Tribunale.

21      Di conseguenza, occorre constatare che tale presa di posizione della Commissione, del 1° marzo 2021, ha fatto venir meno l’oggetto del presente ricorso, che mira a far dichiarare al Tribunale la carenza della Commissione.

22      Pertanto, non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso per carenza.

 Sulle spese

23      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

24      La ricorrente chiede che la Commissione sia condannata alle spese. A questo proposito, nelle sue osservazioni del 23 aprile 2021, essa sostiene che la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è stata adottata quasi sette anni dopo il deposito della sua denuncia. La Commissione è censurata per non aver osservato il suo dovere di sollecitudine e per aver violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che la obbliga ad agire entro un termine ragionevole.

25      La ricorrente sottolinea che, a fronte della prolungata inerzia della Commissione, essa ha dovuto attivare plurime iniziative, anche a livello nazionale. Peraltro, la ricorrente si sarebbe trovata, e si troverebbe tuttora, a dover affrontare la situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID 19. Essa sarebbe stata obbligata a mettere formalmente in mora la Commissione e poi anche a proporre il presente ricorso. Secondo la ricorrente, la situazione emergenziale e la circostanza che nel frattempo siano stati trasmessi elementi di informazione non giustificano il lasso di tempo «irragionevole» di quasi sette anni trascorso tra il momento della presentazione della denuncia e l’adozione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

26      La Commissione chiede che il Tribunale disponga che ogni parte sopporta le proprie spese.

27      A questo proposito, in primo luogo, essa afferma che, tra la data della presentazione della denuncia ed il mese di dicembre 2019 sono intercorsi numerosi contatti tra i suoi servizi e la ricorrente. Inoltre, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione diversi elementi di informazione da esaminare.

28      In secondo luogo, la Commissione fa riferimento alle numerose notifiche che gli Stati membri le inviano e che riguardano misure di aiuti volte ad arginare gli effetti della crisi sanitaria derivante dalla pandemia di COVID 19, sulle quali essa è chiamata a decidere, spesso in tempi molto brevi. Sostiene che ciò ha prodotto un impatto notevole sulla gestione del lavoro, ivi incluso il trattamento delle pratiche che non riguardano la crisi sanitaria derivante dalla pandemia di COVID 19. Secondo la Commissione, queste circostanze hanno comportato evidenti ripercussioni anche sulla tempistica relativa all’adozione della decisione di apertura del procedimento di indagine formale nel caso di specie.

29      Occorre rilevare che la parte ricorrente ha, in linea di principio, diritto a che la Commissione adotti una decisione formale per concludere il procedimento di esame preliminare (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 40, e ordinanza del 31 gennaio 2020, Irish Wind Farmers’ Association e a./Commissione, T‑6/19, non pubblicata, EU:T:2020:30, punti 37 e 38). La Commissione non contesta l’esistenza di questo diritto.

30      Tuttavia, dopo il primo invito ad agire del 15 ottobre 2014 ai sensi dell’articolo 265 TFUE, come risulta anche dai punti da 1 a 7 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha intrattenuto scambi di corrispondenza con le autorità italiane nel corso del 2015 e poi è rimasta inerte per più di quattro anni, nonostante le numerose comunicazioni e informazioni inviate dalla ricorrente. Solo nella seconda metà del 2019 la Commissione ha riattivato l’istruttoria sulla denuncia e ha ripreso contatto con le autorità italiane.

31      Pertanto, né gli ultimi documenti inviati dalla ricorrente alla Commissione né la situazione di crisi sanitaria legata alla pandemia di COVID 19 possono giustificare il tempo trascorso prima dell’adozione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

32      Da queste considerazioni consegue che si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze del caso decidendo che la Commissione sopporti le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)      La Commissione europea sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Be Smart Srl.

Lussemburgo, il 1° settembre 2021

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Lingua processuale: l’italiano.