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Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – Spagna / Commissione

(Causa T-461/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009], concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in aree isolate e meno urbanizzate (salvo che in Castilla – La Mancha). Tale decisione ha considerato il detto aiuto parzialmente incompatibile con il mercato interno e ne ha disposto il recupero.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell’assenza, nel caso di specie, di un qualsiasi vantaggio economico a favore di imprese economicamente attive, nonché di selettività della misura e di distorsione della concorrenza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 106, paragrafo 2, TFUE e 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dal momento che non risulta accertato che sia stato violato il principio della neutralità tecnologica.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della procedura in materia di aiuti di Stato, in particolare, a causa della sua durata eccessiva, della mancata valutazione di talune prove prodotte e della mancanza di coerenza e oggettività nell’istruzione.

Quarto motivo, dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, di eguaglianza, di proporzionalità e di sussidiarietà e sulla conseguente assenza dell’obbligo di recupero dell’aiuto, in quanto l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con principi generali del diritto dell’Unione.

Quinto motivo, anch’esso dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione del diritto all’informazione, sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e sulla conseguente inesistenza dell’obbligo di recupero.