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Impugnazione proposta il 29 marzo 2021 da Giacomo Santini e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 10 febbraio 2021, cause riunite T-345/19, T-346/19, da T-364/19 a T-366/19, da T-372/19 a T-375/19, T-385/19, Santini e a. / Parlamento

(Causa C-198/21 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo, Natalino Gatti, Antonio Mazzone, Luigi Moretti, Gabriele Sboarina, Lina Wuhrer, Patrizia Capraro, Luciana Meneghini (rappresentante: M. Paniz, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la sentenza impugnata per l’errore commesso nell’applicazione dei principî generali di certezza del diritto, del legittimo affidamento e di proporzionalità, nonché dei diritti garantiti dalla Carta sotto il profilo della lesione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà; per aver erroneamente ritenuto che i provvedimenti impugnati potessero legittimamente fondarsi sull’Allegato III della Regolamentazione SID; per averli erroneamente ricompresi negli atti di ordinaria amministrazione delegati e/o delegabili al Capo Unità; per la grave imprecisione, incompletezza e fallacia del ragionamento relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione; per l’effetto, annullare tutti gli atti, le comunicazioni e/o le decisioni impugnate; condannare il Parlamento europeo alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca sei motivi di censura.

1.    Primo motivo: Errore di diritto e/o di fatto nell’avere considerato che il provvedi-mento impugnato abbia inciso solo sull’importo del trattamento pensionistico e non invece sul diritto alla pensione e sulla fase genetica del medesimo, ritenendolo erroneamente conforme ai principi generali dell’Unione ed alla carta dei diritti fondamentali. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata perché ha confuso il diritto alla pensione con il diritto all’importo del trattamento pensionistico, escludendo l’applicazione del principio di immodificabilità del diritto alla pensione invero applicabile; in quanto ha erroneamente omesso di considerare che l’intervento sui vitalizi dei ricorrenti non si è concretizzato in una mera riduzione del relativo importo ma si è trattato di una complessiva riforma di sistema che ha inciso in maniera retroattiva e permanente sulla fase genetica del diritto ai vitalizi già erogati ed acquisiti da anni e definitivamente entrati nel patrimonio degli gli interessati; in quanto ha erroneamente omesso di considerare che il Parlamento non ha svolto alcuna verifica sulla conformità degli atti impugnati al diritto dell’Unione e che sul punto è mancata qualsiasi motivazione.

2.    Secondo motivo: Errori di diritto nell’interpretazione dell’art. 75 delle MAS, dell’art. 28 dello Statuto dei deputati, degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione del diritto alla pensione, dei principi generali e della Carta dei diritti fondamentali. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto la stessa ha erroneamente interpretato le norme di riferimento, attribuendo all’allegato III della regolamentazione SID una perdurante validità ed efficacia nonostante la sua esplicita abrogazione e nonostante alcuna espressa disposizione preveda il persistere di questa ultra valenza; in quanto ha illegittimamente trascurato che nella specie sono stai modificati i presupposti costitutivi del diritto alla pensione al di fuori dell’art. 2 dell’allegato III nonché in violazione dei principi generali dell’unione e della Carta dei diritti fondamentali.

3.    Terzo motivo: Errore di diritto e/o di fatto per avere ritenuto conforme il provvedi-mento impugnato ai principi generali dell’Unione ed alla Carta dei diritti Fondamentali, del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e di uguaglianza, del diritto di proprietà. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto la stessa, omettendo di valutare le peculiarità concrete del caso di specie ed erroneamente interpretando le norme di riferimento, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati siano conformi al diritto dell’unione ed ai principi della Carta dei diritti fondamentali; in quanto ha omesso di considerare gli elementi anche documentali comprovanti le plurime rassicurazioni fornite ai ricorrenti sul mantenimento del diritto quesito e sulla sua immutabilità; in quanto non ha considerato che i provvedimenti impugnati erano privi di motivazione e di ragione e che gli stessi si traducevano in un intervento manifestamente sproporzionale e totalmente ingiustificato.

4.    Quarto motivo: Errore di diritto nell’interpretare gli artt. 74-75 del MAS nonché l’allegato III della Reglamentazione SID. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata perché ha errato nel ritenere che il provvedimento impugnato potesse legittimamente fondarsi sull’Allegato III della Regolamentazione SID quando detto Allegato non era più vigente in quanto medio tempore abrogato.

5.    Quinto motivo: Errore di diritto nella valutazione delle violazioni procedurali: competenza. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per avere erroneamente ritenuto competente il capo dell’Unità “Retribuzione e diritti sociali dei deputati” ad emettere i provvedimenti impugnati, trattandosi, invece, di atti non delegabili in quanto di straordinaria amministrazione di competenza dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo.

6.    Sesto motivo: Errore di diritto nella valutazione delle violazioni procedurali: motivazione. Parte ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto ha erroneamente ritenuto sussistente ed adeguata una motivazione in realtà inesistente; ha omesso di considerare che il Parlamento europeo era chiamato a svolgere un controllo di conformità, dandone conto con adeguata motivazione e che tale verifica e motivazione sono state omesse; ha richiamato il comma 7 dell’art. 1 della delibera 14/2018 quale elemento di garanzia trattandosi di norma non più esistente in quanto annullata dalla stessa Camera dei Deputati con la sentenza n. 2/2020 già in atti.

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