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Ricorso proposto il 4 marzo 2022 - Commissione europea / Regno di Danimarca

(Causa C-167/22)

Lingua processuale: il danese

Parter

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt e P. Messina, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Danimarca, nel limitare la durata massima di parcheggio nelle aree di sosta demaniali lungo la rete autostradale in Danimarca a 25 ore è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in relazione alle disposizioni riguardanti la libera prestazione dei servizi di trasporto, di cui agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 1

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la regola delle 25 ore, sebbene non costituisca una discriminazione diretta, rappresenta tuttavia un ostacolo alla libera prestazione di servizi, poiché tale regola non incide allo stesso modo sugli autotrasportatori danesi e su quelli non residenti. Gli autisti a servizio degli autotrasportatori non residenti avrebbero più difficoltà ad adempiere i loro obblighi relativi ai periodi di guida e ai periodi di riposo derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare, dal regolamento (CE) 561/2006 1 , rispetto agli autisti a servizio degli autotrasportatori danesi, che hanno centri operativi in Danimarca ai quali essi possono rientrare e parcheggiare durante i periodi di riposo.

Ad avviso della Commissione la regola non può essere giustificata dagli obiettivi, addotti dalla Danimarca, di garantire una maggiore capacità per gli autisti di fare pause e riposi più brevi, di eliminare i parcheggi abusivi e pericolosi nelle aree di sosta autostradali, di garantire condizioni ordinate nelle aree di sosta contrastando gli effetti negativi determinati dalle soste di lunga durata e di migliorare le condizioni ambientali e di lavoro degli autisti, in quanto la regola non è idonea al raggiungimento di tali obiettivi e va comunque al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli stessi.

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1 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).

1 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006 L 102, pag. 1).