Language of document : ECLI:EU:T:1998:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

7 luglio 1998 (1)

«Dipendenti — Pensioni — Coefficiente correttore — Determinazione —

Tasso di cambio»

Nelle cause riunite T-238/95, T-239/95, T-240/95, T-241/95 e T-242/95,

Francesco Mongelli, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee,residente in Cecina (Italia),

Alberto Castagnoli, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee,residente in Segrate (Italia),

Eduardo Capuano, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee,residente in Roma.

Vittorio Sadini, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee,residente in Segrate (Italia),

e

Lando Tinelli, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee,

residente in Roma,

con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione dellaRepubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia,consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto inLussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico,Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Diego Canga Fano e MarcoUmberto Moricca, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilioeletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale delladirezione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevardKonrad Adenauer,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento dei prospetti di pensione dei ricorrentia decorrere dal mese di gennaio 1995, per via dell'illegittimità del regolamento(CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994, che adegua, a decorrere dal1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti e degli altri agenti delleComunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni epensioni (GU L 335, pag. 1), nella parte in cui fissa per l'Italia il coefficientecorrettore di 94,2, e, dall'altro, le domande di pagamento degli arretrati dovuti,maggiorati degli interessi moratori al tasso dell'8%,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.W. Bellamy, J. Pirrung, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 gennaio1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1.
    I ricorrenti, ex dipendenti della Commissione in servizio a Bruxelles, risiedono in Italiae sono, ciascuno, titolari di una pensione di vecchiaia. Tre di loro, i signori Mongelli,Capuano e Tinelli, ricevono la loro pensione in franchi belgi, avendo optato, ai sensidell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (nelprosieguo: lo «Statuto»), per il pagamento delle prestazioni nella moneta del paesein cui ha sede l'istituzione alla quale essi appartenevano. I signori Castagnoli e Sadiniricevono le loro prestazioni direttamente in Italia, in lire.

2.
    Il 19 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CECA, CE, Euratom)n. 3161/94, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni deidipendenti e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttoriapplicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1, nel prosieguo: il«regolamento n. 3161/94»). Tale regolamento è entrato in vigore il 24 dicembre 1994e ha sostituito il regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,n. 3608, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1993, le retribuzioni e le pensioni deifunzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttoriapplicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 328, pag. 1), che aveva fissato uncoefficiente correttore per l'Italia di 101,2.

3.
    L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3161/94 fissa, con effetto dal 1° luglio 1994, uncoefficiente correttore di 94,2 per l'Italia, applicabile alle pensioni ai sensi del n. 4 ditale articolo.

4.
    Nei prospetti di pensione relativi al mese di gennaio 1995, la Commissione haapplicato tale coefficiente correttore alle prestazioni versate alle ricorrenti.

5.
    Avendo constatato una diminuzione dell'importo mensile delle loro rispettive pensionirispetto all'anno precedente, dovuta all'applicazione del detto coefficiente, e ritenendotale riduzione illegittima e discriminatoria, i ricorrenti hanno presentato, nell'aprile

1995, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto nei confronti dei loro prospettipensione del mese di gennaio 1995.

6.
    La Commissione ha respinto tali reclami con decisione 6 settembre 1995, notificata airicorrenti con lettera 14 settembre 1995, pervenuta agli interessati tra il 18 e il 25settembre 1995.

7.
    Con atti introduttivi, depositati nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 1995, iricorrenti hanno presentato i presenti ricorsi, registrati rispettivamente con i numeridi ruolo T-238/95, T-239/95, T-240/95, T-241/95 e T-242/95.

8.
    Con ordinanza del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale16 febbraio 1996,le cinque cause sono state riunite ai fini della fase scritta del procedimento, dellatrattazione orale e della sentenza.

9.
    Con ordinanza del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale 29 aprile 1996, ilConsiglio è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni della parteconvenuta.

10.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passarealla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la parteconvenuta a rispondere per iscritto ad un quesito, cosa che essa ha effettuato neitermini impartiti. Il Tribunale ha altresì richiesto ai ricorrenti di produrre gli estrattidei documenti fatti valere, cosa che essi non hanno effettuato nei termini impartiti eneppure nel corso dell'udienza.

11.
    La fase orale si è svolta il 29 gennaio 1998. Sono state sentite le difese orali delle partie le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

Conclusioni delle parti

12.
    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

—    annullare i loro prospetti di pensione relativi al mese di gennaio 1995 esuccessivi;

—    condannare la parte convenuta al pagamento delle ulteriori somme dovute,maggiorate degli interessi all'8% a partire dalle rispettive scadenze;

—    condannare la parte convenuta alle spese.

13.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso in quanto infondato;

—    statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

14.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia accogliere le conclusioni presentate dallaCommissione.

Nel merito

15.
    I ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno dei loro ricorsi. Il primo motivo èrelativo alla violazione dell'art. 64 dello Statuto, il secondo alla violazione del principiodella parità di trattamento, il terzo alla violazione del principio del legittimoaffidamento e, infine, il quarto alla violazione dell'art. 63, secondo comma, delloStatuto e dell'art. 45 dell'allegato VIII del medesimo.

Sul primo motivo relativo alla violazione dell'articolo 64 dello Statuto

Argomenti delle parti

16.
    I ricorrenti sostengono che il coefficiente correttore previsto per l'Italia all'art. 6, n. 1,del regolamento n. 3161/94 si pone in contrasto con l'art. 64 dello Statuto, essendobasato essenzialmente sul tasso di cambio delle monete nazionali e non sull'evoluzionedel costo della vita, come previsto da quest'ultimo articolo. A questo proposito essisottolineano che, secondo la lettera della Commissione del 14 settembre, con la qualevenivano respinti i loro reclami, «il coefficiente correttore, ai sensi dell'art. 63 delloStatuto, risulta dal rapporto tra la parità economica e il tasso di cambio stesso alladata del 1° luglio dell'anno in corso». Il metodo utilizzato per il calcolo dei coefficienticorrettori sarebbe quindi basato su criteri diversi da quelli fissati nell'art. 64 delloStatuto e cioè, da un lato, su parità cosiddette economiche, dall'altro, sui tassi dicambio del mercato e, infine, su un raffronto tra la parità economica del paese diresidenza e quella di Bruxelles.

17.
    Peraltro, la riduzione del coefficiente correttore di cui trattasi rispetto all'annoprecedente sarebbe tanto più anomala in quanto non terrebbe conto dell'aumento deiprezzi, compreso tra il 5 e il 6%, registrato in Italia nel 1994 e 1995.

18.
    L'argomentazione della Commissione sarebbe contraddittoria. Sarebbe insensatointrodurre rapporti di cambio nel calcolo dei coefficienti e dedurne che la riduzionedel coefficiente correttore applicabile in Italia è la conseguenza della svalutazione dellalira, quando invece il tasso d'inflazione in tale Stato membro avrebbe provocato unaumento generale del costo della vita. Il sistema di calcolo adottato non permetterebbeneppure di garantire un identico potere di acquisto nei differenti Stati membri, nella

misura in cui il tasso di cambio di una moneta nazionale in rapporto al franco belgadipenderebbe dalla sua appartenenza ad una delle due sfere d'influenza monetaria,l'area del marco o l'area del dollaro. Sarebbe inoltre inaccettabile applicare un metododi calcolo basato sull'evoluzione del costo della vita in una sola capitale, e cioèBruxelles, e introdurre correttivi di tipo monetario per le capitali degli altri Statimembri.

19.
    La Commissione rammenta come il coefficiente correttore di cui all'art. 64 delloStatuto, applicabile alle pensioni in forza dell'art. 82 del medesimo, miri a garantireun identico potere d'acquisto nei vari paesi in cui risiedono i dipendenti in attività oin pensione e come esso sia calcolato «in rapporto alle condizioni di vita nelle variesedi di servizio». Sottolineando che le modalità di applicazione degli artt. 64 e 65 delloStatuto sono definite all'allegato XI dello Statuto, essa fa valere che, in forza dell'art.3, n. 5, di tale allegato, «i coefficienti correttori applicabili nelle capitali e nelle sedidi servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo sono determinati in base alle relazionitra le parità economiche [...] ed i tassi di cambio previsti all'art. 63 dello Statuto peri paesi corrispondenti».

20.
    A questo proposito, le parità economiche o «parità del potere d'acquisto»rappresenterebbero elementi statistici destinati a raffigurare i rapporti tra il costo dellavita nelle differenti capitali e Bruxelles, espressi nelle corrispondenti monete inrapporto al franco belga, e sarebbero calcolati sulla base di un certo numero di benie servizi, per i quali verrebbe effettuato un raffronto tra i prezzi a Bruxelles e quellinelle altre capitali. La Commissione rileva che se, per esempio, occorrono 4 500 lireper acquistare a Roma prodotti che a Bruxelles costano 100 franchi belgi, la paritàeconomica sarà di 45 lire per franco. Rilevando poi che le pensioni sono fissate infranchi belgi, essa sostiene che, per tradurre ogni anno il rapporto tra il potere diacquisto di una retribuzione o di una pensione versata in Italia e quella versata nellostesso momento a Bruxelles, è indispensabile esprimere i due importi nella stessamoneta, utilizzando il tasso di cambio alla data del detto rapporto, in riferimento allasituazione esistente al 1° luglio. Pertanto, supponendo che il tasso di cambio ufficialesia di 50 lire per franco, il coefficiente correttore nell'esempio menzionato sarebbe di45/50 ossia il 90%.

21.
    Da quanto sopra la Commissione ne desume che, nel caso di specie, i principi chesottendono all'elaborazione dei coefficienti correttori previsti dallo Statuto sono statipienamente osservati. Essa fa valere che la metodologia applicata dall'Istituto statisticodella Comunità europea (nel prosieguo: l' «Istituto statistico») nella determinazionedei coefficienti correttori è stata ritenuta corretta dal Tribunale nella sentenza 7dicembre 1995, causa T-544/93 e 566/93, Abello e a./Commissione (RaccPI, pag. II-815). Quanto al tasso di mercato menzionato dai ricorrenti, essa precisa che ilcoefficiente correttore è determinato dal rapporto tra le parità economiche e il tasso

di cambio statutario di cui all'art. 63.

22.
    Il Consiglio aderisce a quanto sostenuto dalla Commissione.

Giudizio del Tribunale

23.
    Per garantire a tutti i dipendenti una retribuzione avente lo stesso potere d'acquistoindipendentemente dal loro luogo di servizio, l'art. 64, primo comma, dello Statuto,prevede che «alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito[...] un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100%, in rapporto allecondizioni di vita nelle varie sedi di servizio». In forza degli artt. 64, secondo comma,e 65 dello Statuto, il coefficiente correttore è pari a 100 per Bruxelles e Lussemburgoe, per gli altri paesi, è determinato dal Consiglio che delibera su proposta dellaCommissione, a maggioranza qualificata.

24.
    Per quanto riguarda le pensioni di cui agli artt. 77-81 bis dello Statuto, tra le qualifigurano le pensioni di vecchiaia dei dipendenti a riposo, l'art. 82, n. 1, secondocomma, dello Statuto dispone che a queste «viene attribuito il coefficiente correttorefissato per il paese [...] in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito lapropria residenza». Pur non rinviando espressamente all'art. 64 dello Statuto,applicabile alle retribuzioni dei dipendenti, l'art. 82 dello Statuto si riferisce comunqueal coefficiente correttore fissato per ciascun paese, il quale è determinato proprio sullabase dei criteri menzionati in tale articolo (v. sentenza del Tribunale 14 novembre1995, causa T-285/94, Pfloeschner/Commissione, RaccPI, pag. II-889, punto 48).

25.
    Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere che il coefficiente correttore fissato perl'Italia dal regolamento n. 3161/94 è contrario all'art. 64 dello Statuto, per il fatto chele modalità di calcolo di tale coefficiente sarebbero basate su un criterio non previstoda tale articolo, e cioè su un rapporto tra parità economiche e tasso di cambio.

26.
    Tuttavia, occorre ricordare che l'attuazione del principio di equivalenza del potere diacquisto di cui all'art. 64 dello Statuto non si basa unicamente su tale articolo, maanche sugli artt. 63, 65 e 65 bis dello Statuto, l'ultimo dei quali prevede che «lemodalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI [delloStatuto]». Tali articoli hanno tutti lo stesso rango normativo dell'art. 64 dello Statutoe vanno quindi presi anch'essi in considerazione (sentenza del Tribunale 1° dicembre1996, causa T-177/95, Barraux e a./Commissione, RaccPI, pag. II-1451, punto 35),tenendo conto in particolare che l'art. 65 bis e l'allegato XI sono stati incorporati alloStatuto dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) 19 dicembre 1991, n. 3830, chemodifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regimeapplicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità diadeguamento delle retribuzioni (GU L 361, pag. 1).

27.
    Ne emerge in particolare che un regolamento di esecuzione come il regolamenton. 3161/94, che ha ad oggetto l'adeguamento annuale delle retribuzioni e dellepensioni, nonché dei coefficienti correttori ad esse applicabili, e che si basaespressamente sugli artt. 63 - 65 bis e 82 dello Statuto, nonché sull'allegato XI diquest'ultimo, non può derogare ai principi contenuti in tali disposizioni (sentenza delTribunale 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione, RaccPI pag. II-777,punti 32 e 33).

28.
    Orbene, l'argomentazione dei ricorrenti, che mette in discussione la pertinenza delcriterio delle parità economiche così come la rilevanza del tasso di cambio dellamoneta del paese interessato, disconosce le pertinenti disposizioni dello Statutorelative alle modalità di calcolo dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzionie alle pensioni dei dipendenti.

29.
    In primo luogo, l'art. 1, n. 3, lett. a), dell'allegato XI dello Statuto prevede che leparità economiche, il cui calcolo spetta all'Istituto statistico, d'intesa con gli istitutinazionali, «determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento aBruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee inservizio all'interno degli Stati membri, nelle capitali e talune altre sedi di serviziopreviste all'articolo 9».

30.
    Come emerge dalle spiegazioni della Commissione, non contestate, la paritàeconomica tra Bruxelles, città di riferimento ai sensi dell'art. 64 dello Statuto e dell'art.1 dell'allegato XI, e la capitale di uno Stato membro, nel caso di specie Roma, ècalcolata in base ad indicatori statistici relativi ai prezzi di taluni beni e servizirappresentativi, raggruppati all'interno di 173 parità di potere d'acquisto elementari.Tali parità elementari costituiscono, secondo la giurisprudenza, gli indicatoriappropriati per rispecchiare, in maniera necessariamente approssimativa, il costo dellavita e, di conseguenza, le condizioni di vita dei dipendenti comunitari (v. sentenzaAbello e a./Commissione, citata, punto 41, e ordinanza della Corte 5 febbraio 1998,causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).

31.
    Rispetto ad ognuno dei paesi interessati, la parità economica permette così di stabilireannualmente, per il periodo di riferimento che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, dell'allegatoXI dello Statuto, è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'annodurante il quale ha luogo l'esame, l'ammontare, espresso nel caso di specie in lire conrapporto al franco belga, necessario per acquistare i corrispondenti generi acquistabilia Bruxelles con un franco belga. Essendo tale esame effettuato annualmentedall'Istituto statistico con la collaborazione degli istituti nazionali, sulla base del prezzomedio dei differenti beni e servizi sopra menzionati, ne risulta in particolare che,contrariamente a quanto lasciano intendere le ricorrenti, viene tenuto contodell'evoluzione del livello dei prezzi per ogni paese interessato, con rapporto a

Bruxelles. Dal fascicolo emerge infatti che, tra il 1° luglio 1993 e il 1° luglio 1994, laparità economica tra l'Italia e il Belgio, calcolata in riferimento alle capitali di taliStati, è passata da 44,756 Lit/FrB a 45,218 Lit/FrB.

32.
    In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del coefficiente correttore,l'allegato XI dello Statuto prevede espressamente, all'art. 3, n. 5, che «i coefficienticorrettori applicabili nelle capitali e nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles eLussemburgo sono determinati in base alle relazioni tra le parità economiche di cuiall'art. 1 ed i tassi di cambio previsti all'art. 63 dello Statuto per i paesicorrispondenti», cioè i tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generaledelle Comunità europee alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento.

33.
    Ne consegue che l'applicazione del tasso di cambio ai fini del calcolo del coefficientecorrettore risulta esplicitamente dalle disposizioni statutarie e non può essereconsiderato contrario all'art. 64 dello Statuto. Le «condizioni di vita» di cui a talearticolo devono infatti essere intese come concernenti il costo della vita espresso dalpotere d'acquisto di cui dispongono i dipendenti in attività e i titolari di una pensione,il quale costituisce la misura della quantità di beni e servizi che può procurare un'unitàmonetaria in un dato momento (v. sul punto, sentenza Abello e a./Commissione, citata,punto 40). Orbene le parità economiche sono espresse nella moneta di ciascun paeseinteressato, nel caso di specie in lire, con rapporto al franco belga, alla data del 1°luglio dell'anno in esame, mentre l'ammontare delle pensioni, ai sensi dell'art. 82, n. 1,quarto comma, dello Statuto, è espresso in franchi belgi. È dunque necessario, alloscopo di garantire a tale data l'equivalenza del potere d'acquisto tra le pensioni versatea Bruxelles, a cui si applica un coefficiente del 100%, e quelle versate in un altro Statomembro, tradurre il rapporto tra la parità economica e il valore dell'unità monetariainteressata utilizzando il tasso di cambio attualizzato esistente alla data di talerapporto.

34.
    Si deve rilevare che i ricorrenti non adducono alcun elemento atto a confutare lalegittimità del calcolo effettuato. Dal fascicolo emerge, al contrario, che il coefficientecorrettore del 94,2%, fissato per l'Italia dal regolamento n. 3161/94 a partire dal 1°luglio 1994, corrisponde esattamente al rapporto in lire esistente a tale data tra laparità economica fra Bruxelles e Roma, da un lato, e il tasso di cambio statutario dellalira di cui all'art. 63 dello Statuto, dall'altro, ossia 45,218: 47,987 . 100.

35.
    Dai suddetti elementi emerge che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle parti

36.
    I ricorrenti sostengono che il sistema di calcolo dei coefficienti correttori dà luogo aduna disparità di trattamento tra i titolari di pensione a seconda che risiedano in paesia moneta forte o a moneta debole. In particolare, i titolari di pensione residenti inItalia sarebbero svantaggiati rispetto alle spese effettuate in un paese a moneta forte,mentre quelli residenti in un paese a moneta forte sarebbero avvantaggiati in caso diacquisti in un paese la cui moneta è svalutata. A questo proposito i ricorrenticontestano l'argomento della Commissione secondo cui l'equivalenza del potered'acquisto è garantita in funzione del luogo di servizio, indipendentemente dal fattoche gli emolumenti percepiti possano rappresentare un potere d'acquisto diverso infunzione del paese in cui vengano spesi. Secondo i ricorrenti, questa regola si risolvenell'instaurare una presunzione in forza della quale ciascuno dovrebbe spendere ilproprio reddito unicamente nel proprio paese di residenza, cosa che sarebbe incontraddizione con il fatto che le spese, tenuto conto della libera circolazione dei benie servizi, sono effettuate in ambito comunitario.

37.
    D'altra parte, sarebbe particolarmente anomalo il fatto che gli Stati membri aventi unamoneta più forte e un'inflazione più contenuta rispetto all'Italia, come la Germania,la Francia, il Regno Unito, abbiano tutti, nonostante la diminuzione dell'inflazione, uncoefficiente correttore superiore a 100. La riduzione del coefficiente correttore perl'Italia, passato da 101,2 nel 1994 a 94,2 nel 1995, non terrebbe quindi conto del tassod'inflazione, nell'ordine del 4%, che avrebbe dovuto essere detratto dal tasso disvalutazione della lira rispetto al franco belga, pari a oltre l'8%.

38.
    La Commissione ritiene che la regola dell'equivalenza del potere d'acquisto, checostituisce la finalità del coefficiente correttore, implichi necessariamente chequest'ultimo sia determinato esclusivamente in funzione degli importi relativi alle speseeffettuate nel paese al quale esso si applica. La tesi secondo cui il coefficientecorrettore dovrebbe tener conto delle spese effettuate non soltanto nel luogo diresidenza, ma nell'intera Comunità, è già stata respinta dalla Corte nella sentenza 16giugno 1971, cause riunite 63/70-75/70, Bode e a./Commissione (Racc. pag. 549).

39.
    Gli argomenti delle ricorrenti relativi all'aumento dei prezzi in Italia non proverebberoun errore di calcolo da parte degli organi responsabili delle indagini statistiche. Inoltre,considerando l'evoluzione dei coefficienti correttori solo in rapporto all'inflazione, iricorrenti dimenticherebbero completamente quello che è l'elemento determinante chei tassi di cambio rappresentano. Orbene, se non si fosse tenuto conto del tasso dicambio della lira nel calcolo del coefficiente correttore, i ricorrenti avrebberobeneficiato di un indebito vantaggio rispetto all'aumento reale del costo della vita inItalia, il che sarebbe stato in contrasto con il principio della parità di trattamento.

40.
    Il Consiglio sottolinea che, in sede di determinazione dei coefficienti correttori, si tienedebitamente conto, alla luce delle analisi effettuate dall'Istituto di statistica, del costo

della vita in ciascuno Stato membro e, quindi, del tasso d'inflazione.

Giudizio del Tribunale

41.
    Il principio della parità di trattamento è garantito nei confronti dei titolari di pensionenel senso che i coefficienti correttori applicabili mirano a garantire a tutti i dipendentia riposo prestazioni che comportino lo stesso potere d'acquisto, indipendentementedal luogo di residenza (sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 284/87,Schäflein/Commissione, Racc. pag. 4475, punto 9; v. anche sentenzaPfloeschner/Commissione, citata, punto 47). A tal fine, l'art. 82, n. 1, secondo comma,dello Statuto esige che alle pensioni venga «attribuito il coefficiente correttore fissatoper il paese [...] in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la propriaresidenza», nonostante il fatto che l'ammontare della pensione versata possa esserespeso in un paese diverso da quello di residenza.

42.
    Infatti, la scelta del paese di residenza come criterio di riferimento ai fini dellavalutazione delle condizioni di vita e del potere di acquisto dei titolari di pensione ègiustificata dal fatto che la nozione di residenza, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto, vaintesa come il luogo nel quale il dipendente a riposo ha effettivamente stabilito ilcentro dei propri interessi (sentenza Schäflein/Commissione, citata, punto 9), e quindi,come il luogo in cui si presume effettui le proprie spese.

43.
    Inoltre, se l'importo di una pensione può in teoria rappresentare un potere d'acquistodiverso a seconda del paese in cui il beneficiario interessato sceglie di effettuare leproprie spese, una tale circostanza non può costituire una violazione del principio dellaparità di trattamento.

44.
    Riguardo all'affermazione secondo cui non si sarebbe tenuto conto del tassod'inflazione esistente in Italia nel calcolo del coefficiente correttore controverso,mentre un coefficiente superiore sarebbe stato fissato per altri Stati membri aventi unamoneta forte, basta ricordare che i ricorrenti omettono di prendere in considerazionei meccanismi precisi di calcolo dei coefficienti correttori, come fissati all'art. 3, n.5,dell'allegato XI dello Statuto e fondati sul rapporto tra parità economiche e tasso dicambio (v. sopra, punti 31-33). Infatti, la parità economica, fissata annualmentedall'Istituto statistico in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, èdeterminata sulla base di un esame del prezzo medio dei vari beni e servizi in ciascunpaese interessato, durante l'anno di riferimento, in modo da tener in debito contol'evoluzione dei prezzi, e quindi il tasso d'inflazione, nell'ambito del calcolo delcoefficiente correttore.

45.
    Il secondo motivo deve di conseguenza essere respinto.

Sul terzo motivo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

46.
    I ricorrenti sostengono che la riduzione dell'importo della pensione percepita fino adallora costituisce una violazione del principio del legittimo affidamento degli interessatisul mantenimento del loro reddito nominale. Tale legittimo affidamento risulterebbedalla prassi delle istituzioni diretta a garantire il mantenimento del reddito dei titolaridi emolumenti comunitari, prassi che sarebbe stata affermata tanto dalla Commissione,in una proposta di regolamento del 18 ottobre 1990 [doc. SEC (90) 1836 def., punti37 e 38] e in dichiarazioni rese nel 1991 in seno agli organi di concertazione, quantodal Consiglio in una dichiarazione del 15 dicembre 1981. La prova di tale prassisarebbe inoltre costituita dal fatto che la Commissione avrebbe rinunciato a ricuperarele somme pagate in eccesso nel corso del secondo semestre dell'anno 1994, nonostantel'adozione del regolamento n. 3161/94, entrato in vigore il 1° luglio 1994. Alla luce ditali elementi, i ricorrenti si ritengono abbandonati alla più completa incertezzariguardo all'importo effettivo e definitivo delle loro pensioni.

47.
    La Commissione fa valere che le dichiarazioni alle quali i ricorrenti si riferiscono nonhanno alcun valore d'impegno e non erano tali da creare un qualunque legittimoaffidamento per l'avvenire. Essa precisa che, nell'ambito della revisione statutaria cheha accompagnato il nuovo metodo del 1991, l'unico reddito il cui mantenimento eraespressamente garantito riguardava la determinazione del contributo temporaneo, che,ai sensi dell'art. 66 bis, n. 4, dello Statuto, non poteva comportare una riduzione delleretribuzioni a un importo inferiore a quello corrisposto prima della sua applicazione.

48.
    Essa sostiene d'altronde che la tutela automatica del reddito nominale sarebbe statacontraria al principio di equivalenza del potere d'acquisto nei diversi Stati membri, cheè precisamente ciò che i coefficienti correttori mirano a garantire. La Commissionesarebbe obbligata a trasferire le conseguenze di un eventuale aumento o diminuzionedel coefficiente correttore sul versamento delle retribuzioni o delle pensioni, poiché,in caso contrario, essa farebbe usufruire taluni interessati, come i ricorrenti, dispettanze superiori a quelle ad essi dovute in riferimento alle condizioni di vita nelloro luogo di residenza.

49.
    Riguardo all'argomento secondo cui essa avrebbe rinunciato a percepire gli importipagati in eccesso nel corso del secondo semestre dell'anno 1994, la convenuta ribattedi aver agito in tal modo per via dell'assenza di specifiche disposizioni nel precedenteregolamento 20 dicembre 1993, n. 3608/93, dianzi citato. Solo il regolamento n. 3161/94avrebbe previsto espressamente, con una specifica disposizione, il principio delrecupero degli importi eventualmente percepiti in eccesso, di modo che laCommissione avrebbe ritenuto giustificato non procedere ad un recupero degli importi

non dovuti per il periodo del secondo semestre del 1994.

50.
    Riferendosi all'argomento relativo all'incertezza sull'importo definitivo delle pensioni,la Commissione ribatte che l'importo percepito a partire dal mese di gennaio 1995 nonfa che rispecchiare la norma in vigore, cioè il regolamento n. 3161/94. Una eventualerettifica successiva dei coefficienti correttori, per il periodo a partire dal 1° luglio 1995,non sarebbe stata tale da ledere le aspettative legittime degli amministrati, dalmomento che essi ne erano al corrente poiché prevista dall'art. 6, n. 3, delregolamento n. 3161/94, e che si trattava di una modalità inerente al meccanismo deicoefficienti correttori.

51.
    Il Consiglio fa valere, a sostegno delle osservazioni della Commissione, che nessunodei suoi atti ha potuto ingenerare nelle ricorrenti una convinzione circa l'esistenza diun principio di conservazione del reddito nominale e che, in ogni caso, esso non haalcun potere in tal senso.

Giudizio del Tribunale

52.
    Secondo costante giurisprudenza, un dipendente non può far valere il principio dellegittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizioneregolamentare, soprattutto in un campo il cui oggetto comporta un adeguamentocostante in relazione alle variazioni della situazione economica (v. sentenza della Corte14 giugno 1988, causa 33/87, Christianos/Corte di giustizia, Racc. Pag. 2995, punto 23;sentenze del Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-98/92 e T-99/92, Di Marzio eLebedef/Commissione, RaccPI, pag. II-541, punto 68, e Barraux e a./Commissione,citata, punto 47).

53.
    Nel caso di specie, il carattere variabile nel tempo dell'importo delle pensioni emergechiaramente dalle disposizioni dello Statuto, dal momento che ad esse è attribuito, aisensi dell'art. 82 dello Statuto, un coefficiente correttore il cui adeguamento èeffettuato ogni anno dal Consiglio, nell'ambito dell'esame annuale delle retribuzionidei dipendenti previsto dall'art. 65, n. 1, dello Statuto.

54.
    Inoltre, i ricorrenti non hanno provato, come richiesto dalla giurisprudenza (v.segnatamente sentenza Barraux e a./Commissione, citata, punto 50), chel'amministrazione comunitaria, fornendo loro precise garanzie, abbia fatto sorgere lorofondate aspettative di ottenere la non applicazione del coefficiente correttore stabilitoper il loro paese di residenza nell'ipotesi in cui la sua applicazione avesse portato aduna riduzione dell'importo nominale del loro reddito. A tal proposito occorre rilevareche, malgrado la richiesta del Tribunale, i ricorrenti non hanno prodotto alcundocumento che riportasse le asserite dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.Per quanto riguarda la proposta di regolamento della Commissione del 18 ottobre

1990, pur supponendo che in essa fossero contenute le disposizioni invocate, nonpoteva, dato il suo carattere provvisorio e generale, comportare precise garanzie talida far sorgere fondate aspettative in capo ai ricorrenti.

55.
    Alla luce di tali elementi, il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo relativo alla violazione dell'art. 63, secondo comma, dello Statuto edell'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto

Argomenti delle parti

56.
    I ricorrenti ritengono che i pensionati che hanno scelto di ricevere la pensione nellamoneta del paese in cui l'istituzione ha la sua sede, cioè in franchi belgi, siano ancorapiù gravemente penalizzati dal calcolo effettuato nella fattispecie.

57.
    L'illegittimità del calcolo deriverebbe dal fatto che sarebbe stata effettuataun'operazione di doppia conversione, innanzi tutto per convertire in lire le pensioniespresse in partenza in franchi belgi, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, poi perconvertire tali importi, espressi in franchi belgi, sui conti bancari degli interessati, infunzione del tasso di cambio in vigore al 1° luglio.

58.
    Questa doppia conversione, oltre a non essere necessaria, non sarebbe permessa dagliartt. 63, secondo comma, e 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto. Da tali disposizionirisulterebbe infatti che solo le pensioni che devono essere versate in una monetadiversa dal franco belga sono calcolate sulla base dei tassi di cambio utilizzati perl'esecuzione del bilancio generale delle Comunità. Nell'ipotesi di un pagamento infranchi belgi, non occorrerebbe far ricorso al tasso di cambio né al rapporto tra taletasso e la parità economica per determinare il coefficiente correttore.

59.
    La Commissione sostiene che la tesi di un'operazione di doppia conversione, avanzatadai ricorrenti, è errata. D'altronde risulterebbe chiaramente dai prospetti di pensionedei ricorrenti interessati, nei quali la colonna relativa ai tassi di cambio indica unrapporto uguale a «1,00000», che, in caso di scelta per il pagamento in franchi belgi,l'amministrazione versa direttamente in tale moneta, sul conto belga dei beneficiari,l'importo della pensione, la quale viene calcolata sulla base del coefficiente correttoreapplicabile all'Italia, paese di residenza dei ricorrenti.

60.
    I pensionati che hanno scelto di ricevere la loro pensione in franchi belgi, in Belgio,rimangono, in seguito, legati alla loro scelta per trasferire tali somme in Italia econvertirle in funzione del tasso di cambio del mercato, pur avendo tuttavia semprela possibilità di modificare la loro scelta e richiedere, ai sensi dell'art. 45 dell'allegatoVIII dello Statuto, un versamento diretto delle loro indennità nella moneta del paese

in cui risiedono.

61.
    La possibilità offerta dall'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto costituisce unasemplice modalità di pagamento (sentenza della Corte 11 marzo 1982, causa 127/80,Grogan/Commissione, Racc. pag. 869, punti 14 e 15), e non incide sull'applicazione diun coefficiente correttore, il quale è in funzione del luogo di residenza del pensionato.

62.
    Il Consiglio non ha formulato alcuna osservazione aggiuntiva su tale motivo.

Giudizio del Tribunale

63.
    Dai prospetti di pensione dei ricorrenti emerge che, contrariamente a quantoaffermato, non ha avuto luogo alcuna operazione di «doppia conversione» per coloroche avevano scelto il pagamento in franchi belgi. Infatti, come giustamente sottolineatodalla Commissione, i prospetti di pensione espressi in franchi belgi indicano, nellacolonna «Tasso», un tasso di cambio di «1,0000000», ciò vuol dire che nel versamentoeffettivo degli importi si è tenuto conto solamente del coefficiente correttore fissatoper l'Italia, attribuito alle pensioni di base alle quali i ricorrenti interessati avevanodiritto.

64.
    L'argomento dei ricorrenti va pertanto respinto

65.
    Essi non possono d'altronde sostenere che, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e82, n. 1, quarto comma, dello Statuto, nel calcolo del coefficiente correttore , percoloro che avevano scelto un pagamento in franchi belgi, non si sarebbe dovuto tenerconto del tasso di cambio della lira né del suo rapporto con la parità economicastabilita per l'Italia. Infatti tale tesi è fondata su una interpretazione erronea delledisposizioni dello Statuto.

66.
    Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto, «lepensioni espresse in franchi belgi sono pagate in una delle monete di cui all'articolo45 dell'allegato VIII, alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma». L'art.45 dell'allegato VIII dello Statuto offre ai titolari di pensione la possibilità di esserepagati, a scelta, nella moneta del loro paese d'origine, nella moneta del loro paese diresidenza, oppure nella moneta del paese ove ha sede l'istituzione di appartenenza,nel caso di specie in franchi belgi. L'art. 63, secondo comma, dello Statuto precisa che«la retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla basedei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunitàeuropee alla data del 1° luglio [dell'anno in questione]».

67.
    Contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, tali disposizioni non pregiudicanoi principi applicabili in materia di calcolo dei coefficienti correttori, come definiti agli

artt. 64-65 bis e 82, dello Statuto e all'allegato XI dello Statuto.

68.
    L'art. 45 dell'allegato VIII di cui sopra, al quale l'art. 82, n. 1, quarto comma delloStatuto fa rinvio, prevede solamente le modalità di pagamento delle prestazioni (v., atal proposito, sentenza Grogan/Commissione, citata, punti 14 e 15), offrendo ai titolaridi una pensione la scelta della moneta in cui debba essere versata. Ne consegue chela scelta, da parte dei ricorrenti, della moneta di pagamento delle loro prestazioni, nonpoteva essere di ostacolo all'applicazione alle loro pensioni, ai sensi dell'art. 82, n. 1,secondo comma, dello Statuto, del coefficiente fissato per l'Italia, paese in cui essirisiedono. Correttamente, quindi, è stato ad essi versato il 94,2% dell'ammontare dellaprestazione base versata ad un titolare di pensione residente a Bruxelles, per il qualeil coefficiente correttore è del 100%.

69.
    Orbene, è già stato accertato (v. sopra, punti 32 e 33) che, in applicazione dell'art. 3,n. 5, dell'allegato XI dello Statuto, un tale coefficiente è determinato in base alrapporto tra la parità economica del paese interessato e il tasso di cambio ufficialedella sua moneta di cui all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, cioè il tasso dicambio utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alladata del 1° luglio dell'anno in questione. Ne risulta che il tasso di cambio di cui sopradoveva, nel caso di specie, essere preso in considerazione per il calcolo del coefficientecorrettore applicabile alle pensioni di cui trattasi, senza pregiudicare una eventualesuccessiva utilizzazione dello stesso tasso di cambio in caso si fosse optato,conformemente all'art. 63, secondo comma, dello Statuto, per un versamento dellapensione in lire, ai fini della conversione in tale moneta dell'importo finale di talipensioni, espresse inizialmente, ai sensi dell'art. 82, n. 1, quarto comma, dello Statuto,in franchi belgi.

70.
    Da quanto sopra discende che il quarto motivo deve essere respinto.

71.
    Ne consegue che l'intero ricorso deve essere rigettato, senza necessità di statuire sulledomande di pagamento degli arretrati assertivamente dovuti, aumentati degli interessimoratori.

Sulle spese

72.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 di taleregolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalleistituzioni restano a loro carico. Pertanto, conformemente all'art. 87, n. 4, delregolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenute nella causasopporteranno le proprie spese.

73.
    Conseguentemente, nelle presenti cause ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti

2)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Kalogeropoulos                Bellamy            Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Kalogeropoulos


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc. PI