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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef / Commissione

(causa T-116/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza del TFP del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef/Commissione, avente ad oggetto una domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e più precisamente della parte del rapporto redatta dall'EUROSTAT per tale medesimo periodo;

accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

statuire sulle spese e condannare la Commissione dell'Unione europea al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il ricorrente non era designato per partecipare agli accordi e che la sua partecipazione agli stessi era coperta dall'esonero, per fini sindacali, dall'esercizio delle funzioni per la metà dell'orario di lavoro del quale beneficiava (con riferimento ai punti 41-45 dell'ordinanza impugnata).

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il particolare sistema per la valutazione dei rappresentanti del personale riguarda tutte le attività sindacali e ha interpretato erroneamente le ragioni per le quali il ricorrente non lavorava per il suo servizio di assegnazione, per concludere che il ricorrente non poteva contestare la competenza dei valutatori (con riferimento ai punti 50 e 51 dell'ordinanza impugnata).

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP è partito da considerazioni erronee riguardanti, in particolare, l'abilitazione dei compilatori a valutare il ricorrente sulla sola base del suo lavoro per il servizio di assegnazione e sul fatto che il ricorrente addurrebbe il suo esonero dall'esercizio delle funzioni per la metà dell'orario di lavoro per fini sindacali a giustificazione del fatto che egli non ha lavorato per il suo servizio di assegnazione (con riferimento ai punti 59 e 60 dell'ordinanza impugnata).

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha concluso che i fatti della presente controversia differiscono da quelli che hanno dato luogo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2008, Lebedef/Commissione (F-36/07, Racc. FP pagg. I-A-1-00143 e II-A-1-00759) e che giustamente è stato possibile attribuire al ricorrente il livello di rendimento IV (con riferimento ai punti 69-70 dell'ordinanza impugnata).

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