Language of document : ECLI:EU:C:2021:4

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di imputazione – Nozione di “mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza” – Assenza di mandato d’arresto nazionale – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑414/20 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 3 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 settembre 2020, nel procedimento penale a carico di

MM,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl (relatore), F. Biltgen, L.S. Rossi e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la domanda del giudice del rinvio del 3 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 settembre 2020, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 21 settembre 2020 della Terza Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MM, da V.T. Bratoevska e T. Gincheva, advokati;

–        per il governo bulgaro, da T. Tsingileva e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Ladenburger, I. Zaloguin e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di MM, in occasione del quale viene contestata, a sostegno di una domanda di riesame della misura di collocamento in custodia cautelare di cui egli è stato oggetto, la validità del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

4        L’articolo 6 di tale decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti», prevede quanto segue:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

5        L’articolo 8 di detta decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1, lettera c), così recita:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(...)

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(...)».

6        La decisione quadro 2002/584 prevede, al suo allegato, un modello uniforme di mandato d’arresto europeo. La lettera b) di tale modello, relativa alla «[d]ecisione sulla quale si basa il mandato d’arresto europeo», menziona, al punto 1, un «[m]andato d’arresto o [una] decisione giudiziaria che abbia la stessa forza».

 Diritto bulgaro

7        La decisione quadro 2002/584 è stata recepita nel diritto bulgaro dallo Zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo, DV n. 46/05, del 3 giugno 2005; in prosieguo: lo «ZEEZA»). L’articolo 37 dello ZEEZA enuncia le disposizioni relative all’emissione di un mandato d’arresto europeo in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 8 di tale decisione quadro.

8        Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1, dello ZEEZA, il pubblico ministero è competente, nella fase preliminare del procedimento penale, ad emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti della persona sottoposta al procedimento. Durante tale fase del procedimento penale, la legislazione bulgara non prevede la possibilità per un giudice di partecipare all’emissione del mandato d’arresto europeo o di esercitare un controllo di validità di tale mandato d’arresto, né prima né dopo l’emissione di quest’ultimo.

9        Ai sensi dell’articolo 200 del nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK»), in combinato disposto con l’articolo 66 dello ZEEZA, il mandato d’arresto europeo può essere oggetto di ricorso soltanto dinanzi alla procura sovraordinata.

10      L’ordine di accompagnamento, che mira a condurre una persona sospettata di aver commesso un reato dinanzi agli organi inquirenti della polizia, è disciplinato dall’articolo 71 dell’NPK. Tale ordine di accompagnamento può essere oggetto di ricorso soltanto dinanzi al pubblico ministero.

11      L’imputazione di una persona sospettata di aver commesso un reato è disciplinata segnatamente dall’articolo 219 dell’NPK.

12      L’articolo 219, paragrafo 1, dell’NPK enuncia che, «[s]e sono state raccolte prove sufficienti della colpevolezza di una determinata persona (...), l’organo inquirente riferisce al pubblico ministero e formula l’imputazione a carico di detta persona mediante atto all’uopo redatto». Si tratta di un atto emesso dall’organo inquirente sotto il controllo del pubblico ministero. Come risulta dall’articolo 219, paragrafi da 4 a 8, e dall’articolo 221 dell’NPK, tale atto è inteso a notificare alla persona sospettata di aver commesso un reato l’imputazione a suo carico e a darle la possibilità di difendersi. Detto atto non ha come effetto giuridico il collocamento in detenzione della persona sottoposta al procedimento.

13      L’atto di imputazione emesso dall’organo inquirente non può essere oggetto di ricorso dinanzi ad un giudice. Esso può essere oggetto di ricorso soltanto dinanzi al pubblico ministero. L’articolo 200 dell’NPK dispone infatti che «[l]’atto dell’organo inquirente può essere oggetto di ricorso dinanzi al pubblico ministero. La decisione del pubblico ministero, che non è soggetta a controllo giurisdizionale, può essere oggetto di ricorso dinanzi alla procura sovraordinata, la cui decisione è definitiva».

14      Il collocamento in custodia cautelare di una persona sottoposta a procedimento penale è disciplinato, nella fase preliminare del procedimento penale, dall’articolo 64 dell’NPK.

15      A termini dell’articolo 64, paragrafo 1, dell’NPK, «[l]a misura del collocamento in custodia cautelare è adottata, durante il procedimento preliminare, dal tribunale di primo grado competente, su domanda del pubblico ministero».

16      Al fine di presentare una simile domanda, il pubblico ministero deve valutare se siano soddisfatte le condizioni prescritte dall’articolo 63, paragrafo 1, dell’NPK per chiedere a tale tribunale l’applicazione alla persona sottoposta al procedimento, dopo la sua imputazione, della misura più severa del collocamento in custodia cautelare nell’ambito del procedimento preliminare.

17      Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’NPK, il pubblico ministero può adottare un provvedimento che dispone il collocamento in detenzione della persona sottoposta al procedimento per una durata massima di 72 ore al fine di consentire la comparizione di quest’ultima dinanzi al giudice competente ad adottare, se del caso, una misura di collocamento in custodia cautelare.

18      L’articolo 64, paragrafo 3, dell’NPK dispone che «il tribunale esamina immediatamente la causa (...) con la partecipazione della persona sottoposta al procedimento».

19      Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’NPK, il tribunale è l’autorità competente ad esaminare la domanda di collocamento in custodia cautelare e a valutare se occorra applicare tale misura, optare per una misura più lieve o rifiutare in generale l’applicazione di una misura procedurale coercitiva nei confronti della persona sottoposta al procedimento.

20      A termini dell’articolo 270 dell’NPK, intitolato «Decisioni sulla misura coercitiva e le altre misure di controllo giudiziario durante la fase istruttoria»:

«1.      La questione della commutazione della misura coercitiva può essere sollevata in qualsiasi momento della fase istruttoria. In caso di mutamento delle circostanze, può essere proposta una nuova domanda relativa alla misura coercitiva dinanzi al giudice competente.

2.      Il tribunale statuisce mediante ordinanza in udienza pubblica.

(...)

4.      L’ordinanza di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere oggetto di appello (...)».

 Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

21      Nei confronti di quarantuno persone è stato avviato in Bulgaria un procedimento penale per partecipazione a un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Sedici di queste persone, tra cui MM, si sono rese latitanti.

22      Con provvedimento dell’8 agosto 2019, adottato ai sensi dell’articolo 71 dell’NPK, l’organo inquirente ha diramato un avviso di ricerca di MM affinché fosse condotto coattivamente presso i servizi di polizia. Tale provvedimento, emesso da un organo inquirente della polizia, non è mai stato effettivamente eseguito.

23      Con provvedimento del 9 agosto 2019, l’organo inquirente, con l’autorizzazione del pubblico ministero, ha contestato a MM la partecipazione ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Poiché MM si era reso latitante, tale provvedimento – che, secondo il giudice del rinvio, non aveva come effetto giuridico il collocamento in detenzione del suddetto, ma aveva unicamente lo scopo di informarlo delle accuse mosse nei suoi confronti – è stato notificato soltanto al suo avvocato nominato d’ufficio.

24      Il 16 gennaio 2020, il pubblico ministero ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di MM. Nella sezione relativa alla «[d]ecisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», al punto 1, intitolato «[m]andato d’arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza», è menzionato unicamente il provvedimento del 9 agosto 2019, con il quale è stata formulata l’imputazione a carico di MM.

25      Il 25 marzo 2020, il procedimento è stata portato dinanzi al giudice del rinvio per un esame nel merito.

26      Il 16 aprile 2020, il pubblico ministero ha presentato una domanda di collocamento in custodia cautelare delle persone che si erano rese latitanti, tra le quali MM. In un’udienza pubblica tenutasi il 24 aprile 2020, il giudice del rinvio ha respinto tale domanda con la motivazione che, ai sensi del diritto nazionale, non era possibile disporre un siffatto collocamento in custodia in assenza della persona sottoposta al procedimento.

27      Il 5 luglio 2020, in esecuzione del mandato d’arresto europeo del 16 gennaio 2020, MM è stato arrestato in Spagna. Il 28 luglio 2020 egli è stato consegnato alle autorità giudiziarie bulgare. In pari data, il pubblico ministero ha presentato una domanda di collocamento in custodia cautelare di MM.

28      Il 29 luglio 2020, al termine di un’udienza nel corso della quale MM è comparso personalmente ed è stato sentito, il giudice del rinvio ne ha disposto il collocamento in custodia cautelare.

29      Il 5 agosto 2020, MM ha impugnato la decisione che disponeva il suo collocamento in custodia cautelare invocando, in particolare, l’illegittimità del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti, e ha chiesto al giudice d’appello di adire la Corte in via pregiudiziale.

30      Il 14 agosto 2020, il giudice d’appello ha confermato la decisione di collocamento in custodia cautelare di MM, senza esaminare le questioni connesse ai vizi idonei ad inficiare detto mandato d’arresto europeo e respingendo la domanda di adire la Corte in via pregiudiziale.

31      Il 27 agosto 2020, MM ha presentato una nuova istanza al giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 270 dell’NPK, volta a far controllare la legittimità della decisione che disponeva il suo collocamento in custodia cautelare.

32      Nel corso dell’udienza pubblica tenutasi il 3 settembre 2020, MM ha invocato, in particolare, l’illegittimità del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti, affermando che detta illegittimità non era stata presa in considerazione dall’autorità giudiziaria spagnola che lo aveva eseguito, a causa del fatto che egli aveva acconsentito ad essere consegnato alle autorità bulgare. MM si è appellato al diritto di invocare tale illegittimità dinanzi al giudice del rinvio e ha sostenuto che detta illegittimità viziava la decisione che disponeva il suo collocamento in custodia cautelare. Di conseguenza, MM ha chiesto che tale decisione fosse revocata.

33      In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 una legge nazionale secondo cui il mandato d’arresto europeo e la decisione nazionale sulla cui base quest’ultimo è stato emesso sono adottati dal solo pubblico ministero, senza possibilità per il giudice di parteciparvi o di esercitare un controllo previo o a posteriori.

2)      Se sia conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 un mandato d’arresto europeo emesso sulla base dell’atto di imputazione nei confronti della persona ricercata, senza che tale atto riguardi il collocamento in detenzione di quest’ultima.

3)      In caso di risposta negativa: se – nel caso in cui, in sede di emissione e di controllo del mandato d’arresto europeo, una partecipazione del giudice non sia consentita e detto mandato sia stato emesso sulla base di un provvedimento nazionale che non prevede il collocamento in detenzione della persona ricercata, tale mandato d’arresto europeo sia stato effettivamente eseguito e la persona ricercata sia stata consegnata – si debba riconoscere alla persona ricercata un diritto di ricorso effettivo nell’ambito del medesimo procedimento penale in cui è stato emesso detto mandato d’arresto europeo. Se il diritto a un ricorso effettivo implichi che la persona ricercata sia messa nella posizione in cui si sarebbe trovata se la violazione non si fosse verificata».

34      Con lettera del 1° dicembre 2020, il giudice del rinvio ha informato la Corte che la decisione con cui era stata disposta la misura provvisoria del collocamento in custodia cautelare di MM è stata modificata il 27 novembre 2020 e che tale misura provvisoria consiste ora negli arresti domiciliari.

 Sul procedimento d’urgenza

35      Con atto depositato il 4 settembre 2020, il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

36      A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del suo regolamento di procedura.

37      In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, secondo la giurisprudenza costante della Corte, occorre prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale, alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, sia privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale [v., in tal senso, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 38, e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 99].

38      Nel caso di specie, come risulta dai punti 21, 28, 31 e 32 della presente sentenza, nel procedimento principale, MM è sospettato di aver partecipato ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e nei suoi confronti è stata emessa, il 29 luglio 2020, una decisione di collocamento in custodia cautelare. Il 27 agosto 2020, MM ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 270 dell’NPK, una domanda volta a contestare la legittimità di detta decisione, invocando, in tale contesto, l’illegittimità del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti.

39      Ne consegue che il mantenimento di MM in custodia cautelare dipendeva, al momento della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, dalla decisione della Corte, in quanto la risposta di quest’ultima alle questioni poste dal giudice del rinvio avrebbe potuto avere una conseguenza immediata sulle sorti della decisione con cui era stata disposta la sua custodia cautelare. Peraltro, la modifica della misura coercitiva disposta nei confronti di MM in arresti domiciliari non incide su detta conclusione, in quanto questi ultimi sono ugualmente idonei a limitare notevolmente la libertà di MM.

40      Alla luce di tali circostanze, la Terza Sezione della Corte ha deciso, il 21 settembre 2020, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

41      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, è subordinata all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta.

42      A tale riguardo, il giudice del rinvio afferma che tanto la decisione di emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale quanto l’atto nazionale di imputazione sulla base del quale detto mandato è stato emesso devono considerarsi adottati dal solo pubblico ministero. Orbene, poiché il diritto nazionale applicabile non prevede alcun ricorso giurisdizionale avverso tali atti, detto giudice ritiene necessario che la Corte si pronunci sulla conformità di tale diritto all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

43      Per contro, il giudice del rinvio non mette in dubbio la qualificazione del pubblico ministero quale autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, alla luce degli elementi individuati dalla Corte al fine di stabilire tale qualificazione, vale a dire, da una parte, la sua partecipazione all’amministrazione della giustizia penale e, dall’altra, la sua indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo [v., a tale riguardo, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 51 e 74, e del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 52].

44      Orbene, come ha precisato la Corte, l’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Un siffatto requisito non rientra nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione di un siffatto mandato, la quale deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falsità in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

45      Per contro, l’assenza di un simile controllo giurisdizionale della decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale è rilevante ai fini della risposta da fornire alla prima parte della terza questione, cosicché saranno esaminati, nell’ambito della risposta a tale questione, i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui risulti che, secondo il diritto interno dello Stato membro emittente, le condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla cui base quest’ultimo è stato emesso non possono essere oggetto di un controllo giurisdizionale in detto Stato membro, sia esso precedente o successivo alla consegna della persona ricercata.

46      Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta.

 Sulla seconda questione

47      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione.

48      In via preliminare, occorre ricordare che il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta (sentenza del 1° giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

49      I principi del riconoscimento e della fiducia reciproci su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basano segnatamente sul presupposto che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi sia stato emesso conformemente ai requisiti minimi da cui dipende la sua validità, tra i quali figura quello previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584. Infatti, la tutela giudiziaria strutturata su due livelli risulta, in via di principio, assente in una situazione in cui sia stata attuata una procedura di emissione del mandato d’arresto europeo senza che, previamente all’emissione di quest’ultimo, un’autorità giudiziaria nazionale abbia adottato una decisione, come l’emissione di un mandato d’arresto nazionale, sulla quale si innesti il mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 1° giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 57).

50      In tale ottica, la decisione quadro 2002/584 prevede segnatamente, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), che il mandato d’arresto europeo debba contenere informazioni, presentate conformemente al modello contenuto nell’allegato di tale decisione quadro, relative all’esistenza di una «sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2» di detta decisione quadro. Tali informazioni devono essere menzionate alla lettera b) del modello che figura in tale allegato, intitolata «Decisione sulla quale si basa il mandato d’arresto europeo», il cui punto 1 prevede che sia indicato il «[m]andato d’arresto o [la] decisione giudiziaria che abbia la stessa forza».

51      Occorre ricordare che, sebbene la decisione quadro 2002/584 non contenga una definizione precisa della nozione di «mandato d’arresto o di (...) decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che quest’ultima si riferisce, in primo luogo, ad un atto nazionale distinto dalla decisione di mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 1° giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 58).

52      Per quanto riguarda, in secondo luogo, ciò che si deve intendere con la nozione di «decisione giudiziaria», è stato dichiarato che tale nozione designa l’insieme delle decisioni delle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale degli Stati membri, ad esclusione dei servizi di polizia (sentenza del 10 novembre 2016, Özçelik, C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, punto 33).

53      Per quanto concerne, in terzo luogo, la natura dell’atto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come ha affermato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi da 90 a 93 delle sue conclusioni, per rientrare nella nozione di «mandato d’arresto [nazionale] o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, un atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d’arresto europeo, quand’anche non sia designato con la denominazione di «mandato d’arresto nazionale» dalla legislazione dello Stato membro emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale. Tale nozione comprende quindi non già tutti gli atti che determinano l’avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l’arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale.

54      Nel caso di specie, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che l’atto nazionale sulla base del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo nei confronti di MM è l’atto di imputazione del 9 agosto 2019 adottato dal pubblico ministero, il cui oggetto consiste unicamente nel notificare alla persona interessata le accuse a suo carico e nel darle la possibilità di difendersi fornendo spiegazioni e offerte di prove.

55      Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato, in risposta a una richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte, che, a parte l’ordine di accompagnamento risultante dal provvedimento dell’8 agosto 2019 emesso dai servizi di polizia, nei confronti di MM non è stato emesso alcun altro mandato d’arresto nazionale. Il giudice del rinvio afferma, in particolare, che, nei confronti di MM, non è stato adottato alcun provvedimento sulla base dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’NPK.

56      Alla luce di tali circostanze e nei limiti in cui esse risultino esatte, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non risulta che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale abbia come base giuridica un mandato d’arresto nazionale o una decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, ragion per cui tale mandato d’arresto europeo sarebbe invalido.

57      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione. Tale nozione comprende i provvedimenti nazionali adottati da un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi al giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale. Spetta al giudice del rinvio verificare se un atto nazionale di imputazione, come quello su cui si basa il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, produca effetti giuridici simili.

 Sulla terza questione

58      Con la sua terza questione, che comprende due parti, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se, in assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale – chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione – di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che essi impongono che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente.

 Sulla competenza del giudice nazionale del rinvio ad esaminare la validità del mandato d’arresto europeo

59      Con la prima parte della sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se, dovendo pronunciarsi sulle conseguenze dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nell’ambito di un ricorso diretto ad ottenere la revoca della custodia cautelare di MM, esso sia tenuto ad accordare la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dall’articolo 47 della Carta oppure se, al contrario, esso debba dichiarare la propria incompetenza sulla questione relativa alla validità del mandato d’arresto europeo accordando a MM la possibilità di proporre un nuovo ricorso al fine di ottenere un risarcimento pecuniario.

60      Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi del diritto processuale bulgaro applicabile in materia penale, esso non dispone della facoltà, qualora sia investito di una domanda volta a contestare la legittimità di una misura di collocamento in custodia cautelare ai sensi dell’articolo 270 dell’NPK, di controllare in via incidentale la validità di un mandato d’arresto nazionale o europeo, non essendo competente a pronunciarsi sulla decisione del pubblico ministero di emettere un siffatto mandato, in quanto quest’ultima può essere oggetto di ricorso soltanto dinanzi alla procura sovraordinata.

61      A tale riguardo, come la Corte ha già dichiarato, nel caso di un procedimento riguardante un mandato d’arresto europeo, la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è richiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente, che si deve presumere rispetti il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 50, e del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 66].

62      Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 59, e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 38].

63      Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, la suddetta tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 60, e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 39].

64      Inoltre, il secondo livello di tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente verifichi il rispetto delle condizioni necessarie all’emissione di un mandato d’arresto europeo ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata [sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 61, e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 40].

65      Peraltro, occorre ricordare che, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un simile mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione del genere devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

66      Un simile ricorso contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale adottata da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia e godendo dell’indipendenza dal potere esecutivo richiesta, non costituisce un organo giurisdizionale, mira a garantire che il sindacato giurisdizionale di detta decisione e delle condizioni necessarie all’emissione di tale mandato e, in particolare, della sua proporzionalità rispetti i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 42].

67      Spetta, pertanto, agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, mediante mezzi di ricorso da essi attuati e che possono differire da un sistema all’altro [sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 43].

68      In tale contesto, l’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale costituisce solo una possibilità al riguardo [sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 65, e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 44].

69      Di conseguenza, la presenza, nell’ordinamento giuridico nazionale, di norme procedurali in base alle quali le condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo e, in particolare, la sua proporzionalità possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale nello Stato membro emittente, prima o in concomitanza con la sua adozione, ma anche successivamente, risponde all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punti 70 e 71, e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punti 52 e 53].

70      Sebbene, conformemente all’autonomia procedurale di cui le autorità nazionali godono, la decisione quadro 2002/584 lasci a queste ultime un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento degli obiettivi da essa perseguiti, in particolare per quanto attiene alla possibilità di prevedere un ricorso di una determinata natura contro le decisioni sul mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 52), resta il fatto che gli Stati membri devono fare in modo di non frustrare le esigenze derivanti da detta decisione quadro, in particolare per quanto riguarda la tutela giurisdizionale sottesa a quest’ultima.

71      Inoltre, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro organi giurisdizionali sono tenuti a rispettare la Carta stessa nell’attuazione del diritto dell’Unione, ciò che si verifica allorché l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 1° giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Ciò deve valere anche nel caso in cui venga in rilievo l’effettività del controllo giurisdizionale che deve essere esercitato, in via diretta o incidentale, nei confronti delle decisioni relative al mandato d’arresto europeo.

72      Di conseguenza, qualora il diritto processuale dello Stato membro emittente non preveda mezzi di ricorso distinti che consentano di far controllare da un giudice le condizioni per l’emissione del mandato d’arresto europeo nonché la sua proporzionalità, né prima o in concomitanza con la sua adozione né successivamente, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che un giudice chiamato a statuire in una fase del procedimento penale successiva alla consegna della persona ricercata deve poter controllare, in via incidentale, le condizioni per l’emissione di tale mandato qualora la validità di quest’ultimo sia contestata dinanzi ad esso.

73      Ciò vale, in particolare, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice interessato è chiamato a pronunciarsi, nell’ambito di un ricorso volto a contestare la legittimità della decisione di collocamento in custodia cautelare di una persona, su una domanda con cui si contesta, in via incidentale, la regolarità della procedura di emissione del mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona e, in particolare, l’esistenza di un «mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, in quanto detto mandato ha consentito l’arresto e la comparizione di detta persona nonché la successiva adozione di una misura privativa della libertà.

74      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima parte della terza questione dichiarando che, in assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale – chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione – di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

 Sulle conseguenze della constatazione di invalidità del mandato d’arresto europeo sulla custodia cautelare della persona sottoposta al procedimento

75      Con la seconda parte della sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’accertamento dell’invalidità del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale debba avere la conseguenza di porre MM nella posizione in cui si sarebbe trovato se la violazione del diritto dell’Unione non si fosse verificata, il che implicherebbe, nel caso di specie, la revoca della custodia cautelare di MM.

76      Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti [sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 39].

77      Ne consegue che, come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 148 e 149 delle sue conclusioni, una volta che la persona ricercata sia stata arrestata e poi consegnata allo Stato membro emittente, il mandato d’arresto europeo ha esaurito, in linea di principio, i suoi effetti giuridici, fatti salvi gli effetti della consegna espressamente previsti al capo 3 della decisione quadro 2002/584, e che, tenuto conto dei limiti intrinseci al meccanismo del mandato d’arresto europeo, quest’ultimo non costituisce un titolo di detenzione della persona ricercata nello Stato membro emittente.

78      Nel caso di specie, la custodia cautelare di MM deriva da una decisione adottata il 29 luglio 2020 a seguito di una domanda presentata dal pubblico ministero.

79      Inoltre, in assenza di un’armonizzazione delle condizioni in presenza delle quali può essere disposta e mantenuta una misura di collocamento in custodia cautelare nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 47, e del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, punto 28), è solo alle condizioni previste dal proprio diritto nazionale che il giudice competente può decidere su una siffatta misura ed eventualmente interromperne l’esecuzione qualora accerti che tali condizioni non sono più soddisfatte.

80      Pertanto, né la decisione quadro 2002/584 né l’articolo 47 della Carta impongono al giudice nazionale di rimettere in libertà la persona oggetto di una misura di collocamento in custodia cautelare qualora esso accerti che il mandato d’arresto europeo che ha dato luogo alla consegna di tale persona è invalido.

81      Di conseguenza, spetta soltanto al giudice nazionale competente verificare se, nei confronti della persona sottoposta al procedimento, sia stata disposta una misura nazionale privativa della libertà e se tale misura sia stata adottata conformemente al diritto nazionale dello Stato membro emittente. Inoltre, spetta a tale giudice determinare, alla luce del diritto nazionale dello Stato membro emittente, quali conseguenze possa avere l’assenza di un mandato d’arresto nazionale valido sulla decisione di collocare, e poi di mantenere, in custodia cautelare una persona sottoposta a procedimento penale.

82      Di conseguenza, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l’assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale.

83      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla terza questione nel modo seguente:

–        In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale – chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione – di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

–        La decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l’assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta.

2)      L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione. Tale nozione comprende i provvedimenti nazionali adottati da un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi al giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale. Spetta al giudice del rinvio verificare se un atto nazionale di imputazione, come quello su cui si basa il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, produca effetti giuridici simili.

3)      In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale – chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione – di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l’assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.