SENTENZA DELLA CORTE
14 settembre 1999 (1)
«Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) Parità
di trattamento Non residenti Imposta sul reddito Aliquota per i coniugi»
Nel procedimento C-391/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di
Colonia (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Frans Gschwind
e
Finanzamt Aachen-Außenstadt,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 39 CE),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch
e P. Jann, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward,
H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per il signor Gschwind dal signor W. Kaefer, consulente tributario in
Aquisgrana,
per il Finanzamt Aachen-Außenstadt dal signor J. Viehöfer,
Regierungsdirektor presso il Finanzamt Aachen-Außenstadt,
per il governo tedesco dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor
presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
per il governo belga dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso
il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con
l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,
per la Commissione delle Comunità europee dalla signora H. Michard,
membro del servizio giuridico, assistita dal signor A. Buschmann,
funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di
agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Gschwind, rappresentato dal signor W.
Kaefer, assistito dal signor G. Saß, del Finanzamt Aachen-Außenstadt,
rappresentato dal signor E. Marx, Leitender Regierungsdirektor presso il
Finanzamt Aachen-Außenstadt, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D.
Quassowski, del governo olandese, rappresentato dal signor J. S. van den
Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri,
in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor A. Buschmann,
all'udienza del 26 gennaio 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 marzo
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 27 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 17 novembre successivo,
il Finanzgericht di Colonia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del
Trattato CE (divenuto art 234 CE), una questione pregiudiziale relativa
all'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica, art.
39 CE).
- 2.
- Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor
Gschwind e il Finanzamt Aachen-Außenstadt (in prosieguo: il «Finanzamt»)
relativa alle condizioni per la fissazione dell'imposta sui redditi da lavoro
subordinato percepiti in Germania.
Contesto giuridico nazionale
- 3.
- La normativa tedesca relativa all'imposta sui redditi prevede un regime
d'imposizione differente secondo il luogo di residenza del soggetto passivo. In forza
dell'art. 1, n. 1, dell'Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito,
in prosieguo: l' «EStG»), le persone fisiche che hanno il loro domicilio o la loro
residenza abituale in Germania sono ivi soggette all'imposta su tutti i loro redditi
percepiti sul territorio di qualsiasi Stato («assoggettamento integrale»). Invece,
secondo il n. 4 dello stesso articolo, le persone fisiche che non hanno né domicilio
né residenza abituale in Germania sono soggette all'imposta solo per la parte dei
loro redditi realizzata in Germania («assoggettamento parziale»). Ai sensi dell'art.
49, n. 1, punto 4, dell'EStG, tali redditi di fonte tedesca comprendono quelli
provenienti da un'attività lavorativa subordinata esercitata in Germania.
- 4.
- Il legislatore tedesco ha istituito, a favore dei contribuenti integralmente soggetti
all'imposta, coniugati e non stabilmente separati, un regime di imposizione
integrato, caratterizzato dalla determinazione di una base imponibile uniforme
combinata con l'applicazione della cosiddetta procedura di «splitting» per
attenuare la progressività dell'aliquota dell'imposta sul reddito. A tale scopo,
secondo l'art. 26b dell'EStG, «i redditi percepiti dai coniugi vengono sommati e ad
essi imputati congiuntamente e, salvo disposizione contraria, i coniugi sono allora
considerati come un solo contribuente». In applicazione dell'art. 32a, n. 5,
dell'EStG, l'imposta sul reddito per coniugi assoggettati ad essa congiuntamente
«ammonta al doppio dell'imposta che colpisce la metà del loro reddito imponibile
comune (...) (procedura di splitting)». Il reddito è quindi soggetto ad imposta come
se fosse percepito da ciascuno dei coniugi per la metà. Ciò implica, in caso di
differenza rilevante tra i redditi dei coniugi, un'attenuazione dell'onere tributario
gravante sulla coppia. Per l'effetto combinato della procedura di «splitting» e della
progressività dell'imposta tedesca, tale sgravio fiscale è, in linea di principio, tanto
maggiore quanto più grande è la disparità tra i rispettivi redditi dei coniugi.
- 5.
- Tale agevolazione fiscale è stata riservata, in un primo tempo, ai coniugi residenti
in Germania, anche se uno di essi godeva di redditi di fonte straniera, e tali redditi
erano presi in considerazione per il calcolo dell'aliquota dell'imposta ai fini della
progressività.
- 6.
- Dopo la modifica legislativa introdotta nel 1995 al fine di adeguare il regime
dell'imposta sul reddito dei non residenti alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte
nelle sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225),
e 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx (Racc. pag. I-2493), il soggetto passivo
coniugato che non ha né domicilio né residenza abituale in Germania e che è
cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità europee o di una delle parti
contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo può domandare, ai sensi
dell'art. 1a, n. 1, punto 2, dell'EStG, di beneficiare della base imponibile comune
ai coniugi nonché dell'aliquota d'imposta prevista dalla procedura di «splitting»,
allorché il suo coniuge risieda in uno di tali Stati e
il reddito globale dei coniugi sia soggetto all'imposta tedesca sul reddito per
almeno il 90%
o i loro redditi non soggetti all'imposta tedesca sul reddito non eccedano
24 000 DM l'anno.
- 7.
- Infatti, in tale situazione, il diritto tedesco considera i coniugi, nonostante non
abbiano né domicilio né residenza abituale in Germania, come contribuenti soggetti
integralmente all'imposta. In quanto tali, essi beneficiano anche delle altre
agevolazioni fiscali riconosciute ai residenti previa presa in considerazione della
loro situazione personale e familiare (oneri famigliari, spese previdenziali ed altri
elementi che diano diritto a detrazioni ed abbattimenti fiscali).
- 8.
- Ai sensi degli artt. 26 e 26a dell'EStG, tali contribuenti, domandando un
imposizione separata, possono evitare l'onere supplementare che risulterebbe, data
la progressività, dall'applicazione dello «splitting» (per esempio, allorché il coniuge
riceve redditi elevati da fonte straniera).
La causa principale
- 9.
- Il signor Gschwind, cittadino olandese, risiede con la sua famiglia nei Paesi Bassi,
vicino alla frontiera tedesca. Nel corso degli anni 1991 e 1992 svolgeva un'attività
lavorativa subordinata ad Aquisgrana (Germania), mentre la sua consorte
esercitava un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi.
- 10.
- Nel corso di ciascuno di detti anni il signor Gschwind ha percepito redditi da lavoro
subordinato imponibili per un ammontare di circa 74 000 DM, pari a quasi il 58%
dei redditi cumulati della coppia. Conformemente all'art. 10, n. 1, della
Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi
diretta ad evitare la doppia imposizione riguardo alle imposte sul reddito, le
imposte sul patrimonio e diverse altre imposte, e a disciplinare altre questioni di
ordine tributario, firmata all'Aja il 16 giugno 1959 (in prosieguo: la
«Convenzione»), i redditi del signor Gschwind erano imponibili in Germania
mentre quelli della consorte lo erano nei Paesi Bassi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 20,
n. 3, della Convenzione, le autorità tributarie olandesi avevano il diritto di includere
nella base imponibile i redditi imponibili in Germania, detraendo però dall'imposta
così calcolata la parte corrispondente ai redditi imponibili in Germania.
- 11.
- A seguito della modifica del regime tributario nel 1995, applicabile alle imposte
non ancora liquidate alla data in cui essa ha avuto luogo, l'amministrazione
tributaria tedesca ha assoggettato ad imposta, nel 1997, i redditi del 1991 e 1992
del signor Gschwind in quanto contribuente integralmente soggetto ad imposta, ma
lo ha considerato come celibe, poiché, conformemente agli artt. 1, n. 3, e 1a, n. 1,
punto 2, dell'EStG, i redditi percepiti dalla moglie nei Paesi Bassi superavano sia
il limite assoluto di non incidenza di 24 000 DM l'anno sia il limite relativo del 10%
dei redditi cumulati della coppia. Tale liquidazione ha comportato per il signor
Gschwind un onere fiscale supplementare di 1012 DM per il 1991 e di 724 DM per
il 1992 rispetto all'imposta che avrebbe dovuto pagare secondo dell'aliquota
applicabile ai coniugi prevista dagli artt. 26 e 26b dell'EStG, tenuto conto dello
«splitting».
- 12.
- Essendo stato respinto il suo reclamo contro le decisioni di liquidazione
dell'imposta per gli anni 1991 e 1992, il signor Gschwind ha presentato ricorso
dinanzi al Finanzgericht di Colonia facendo valere che la mancata applicazione
dell'aliquota risultante dall'applicazione dello «splitting» a cittadini comunitari
coniugati, che lavorano in Germania e risiedono in un altro Stato membro, è
contraria all'art. 48 del Trattato, nonché alla giurisprudenza della Corte contenuta
nella sentenza Schumacker, citata, e nella sentenza 27 giugno 1996, causa C-107/94,
Asscher, Racc. pag. I-3089.
- 13.
- Al fine di risolvere la lite, il Finanzgericht di Colonia ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia in contrasto con l'art. 48 del Trattato CE il fatto che, a norma del
combinato disposto dell'art 1, n. 3, seconda frase, e dell'art 1 a, n. 1, punto 2,
dell'EStG Einkommensteuergesetz - (legge tedesca relativa all'imposta sul reddito),
un cittadino olandese che percepisce nella Repubblica federale di Germania redditi
imponibili da lavoro subordinato, senza avere il proprio domicilio o la propria
residenza abituale nel territorio di tale Stato, e la moglie convivente, da lui non
stabilmente separata, che parimenti non ha il proprio domicilio o la propria
residenza abituale nel territorio di tale Stato e percepisce redditi all'estero, non
vengano trattati, ai fini dell'applicazione dell'art 26, n. 1, prima frase,
dell'Einkommensteuergesetz (ossia la determinazione della base imponibile
comune) come persone integralmente soggette all'imposta sul reddito in quanto il
reddito complessivo percepito dai coniugi nel corso dell'anno civile non è stato
assoggettato per almeno il 90% all'imposta sul reddito tedesca e i loro redditi non
soggetti all'imposta sul reddito tedesca ammontano ad oltre 24.000 DM».
- 14.
- Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'art. 48, n. 2,
del Trattato osti all'applicazione, di una normativa di uno Stato membro che
riconosce alle coppie di coniugi residenti il beneficio di un'agevolazione fiscale,
come quella derivante dall'applicazione del regime dello «splitting» e, nello stesso
tempo, subordina l'applicazione della stessa agevolazione alle coppie di coniugi non
residenti alla condizione che almeno il 90% del loro reddito complessivo sia
soggetto all'imposta in detto Stato membro o, se tale percentuale non è raggiunta,
che i loro redditi di fonte straniera non soggetti ad imposta in detto Stato non
superino un certo limite.
- 15.
- Secondo il Finanzamt e i governi tedesco e olandese, la differenza di trattamento
tra i residenti e i non residenti per quanto riguarda l'applicazione dello «splitting»
non è contraria al diritto comunitario. Infatti, subordinando l'attribuzione di tale
agevolazione ai non residenti alla condizione che il reddito globale dei coniugi sia
soggetto all'imposta tedesca sul reddito per almeno il 90% o che i loro redditi non
soggetti a tale imposta non eccedano i 24 000 DM, il legislatore tedesco non
avrebbe fatto altro che adeguarsi alla sentenza Schumacker, citata. Tale sentenza
imporrebbe di riconoscere il beneficio dello «splitting» ai non residenti solo quando
la loro situazione personale e familiare non può essere presa in considerazione
nello Stato di residenza, per il fatto che essi percepiscono in Germania la maggior
parte dei loro redditi e la quasi totalità dei loro redditi familiari.
- 16.
- Orbene, in un caso come quello di cui trattasi, dove una parte significativa dei
redditi famigliari è ottenuta nello Stato di residenza del contribuente, tale ultimo
Stato sarebbe in grado di accordargli le agevolazioni, previste dalla sua normativa,derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare.
- 17.
- Il governo belga ritiene, al contrario, che non esista nessuna ragione obiettiva tale
da giustificare che ad una coppia di non residenti si possa negare il beneficio dello
«splitting» per il fatto che i redditi della coppia provenienti dall'estero oltrepassano
un limite determinato o una data percentuale del reddito globale della coppia.
Infatti, il regime tedesco dello «splitting» non avrebbe né lo scopo né l'effetto di
attribuire l'agevolazione fiscale, legato alla situazione personale o famigliare di un
contribuente, che rischi di essere concesso una seconda volta nello Stato di
residenza. Si tratterebbe più che altro di una forma di determinazione dell'aliquota
d'imposta, basata sulla capacità contributiva globale della comunità economica
costituita dalla coppia.
- 18.
- Dal canto suo, la Commissione rileva che, dato che lo Stato di residenza, nel caso
di specie il Regno dei Paesi Bassi, ha rinunciato, in forza di una convenzione
diretta ad evitare la doppia imposizione, ad assoggettare ad imposta i redditi da
lavoro del ricorrente nella causa principale, solo lo Stato in cui viene prestato il
lavoro è in grado di prendere in considerazione la situazione personale e familiare
del richiedente. Inoltre, un contribuente opterebbe per il regime dello «splitting»
solo nello Stato in cui il coniuge che percepisce i redditi più elevati è assoggettato
ad imposta, poiché solo così tale regime permetterebbe di diminuire l'ammontare
dell'imposta attenuando la progressività dell'aliquota. L'applicazione dello
«splitting» non potrebbe quindi condurre ad un doppio sgravio fiscale dovuto alla
situazione familiare del contribuente, tanto nello Stato di residenza quanto nello
Stato dell'occupazione. La Commissione aggiunge che la situazione in esame nella
causa principale è obiettivamente comparabile a quella di due coniugi residenti in
Germania, uno dei quali riceva in un altro Stato membro redditi da lavoro esenti
dall'imposta tedesca in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia
imposizione, ai quali il legislatore tedesco concede pur tuttavia il beneficio dello
«splitting».
- 19.
- In subordine, la Commissione contesta che, tenuto conto della giurisprudenza
Schumacker, citata, il legislatore tedesco abbia potuto validamente prevedere la
presa in considerazione dei redditi dei due coniugi ai fini della verifica del rispetto
dei limiti di reddito. Poiché l'imposta tedesca colpisce solo il reddito del ricorrente
nella causa principale, al quale i redditi della consorte sono aggiunti solo per tener
conto della progressività e non per essere assoggettati anch'essi ad imposta, la
Commissione dubita che sia coerente fondarsi sui redditi dei due coniugi allo scopo
di valutare il limite del 90% dei redditi.
- 20.
- Si deve anzitutto ricordare che, pur se la materia delle imposte dirette rientra nella
competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale
competenza nel rispetto del diritto comunitario, astenendosi quindi da qualsiasi
discriminazione, palese o dissimulata, basata sulla cittadinanza (sentenze citate
Schumacker, punti 21 e 26, e Wielockx, punto 16).
- 21.
- Secondo di una costante giurisprudenza, una discriminazione consiste
nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione
della stessa norma a situazioni diverse.
- 22.
- In materia di imposte dirette la situazione dei residenti e quella dei non residenti
non sono di regola analoghe poiché il reddito percepito nel territorio di uno Stato
da un non residente costituisce, nella maggior parte dei casi, solo una parte del suo
reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e poiché la capacità
contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione
di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere
valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi
personali ed economici, che corrisponde in genere alla sua residenza abituale (v.
sentenza Schumacker, citata, punti 31 e 32).
- 23.
- Nel punto 34 della sentenza Schumacker, citata, la Corte ha affermato che il fatto
che uno Stato membro non faccia fruire un non residente di talune agevolazioni
fiscali che concede al residente non è di regola discriminatorio, tenuto conto delle
differenze obiettive tra la situazione dei residenti e quella dei non residenti per
quanto attiene sia alla fonte dei redditi, sia alla capacità contributiva personale sia
ancora alla situazione personale e familiare.
- 24.
- La residenza costituisce d'altra parte il fattore di collegamento all'imposta sul quale
si fonda, di norma, il diritto tributario internazionale odierno, in particolare il
modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) in materia di doppia imposizione, allo scopo di ripartire tra gli
Stati la competenza tributaria nelle situazioni che comportano elementi di
estraneità.
- 25.
- Per tale motivo, nel caso di due coniugi residenti nei Paesi Bassi e uno dei quali
lavora in Germania, se tale ultimo Stato è, ai sensi dell'art. 10, n. 1, della
Convenzione, il solo competente ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro
subordinato percepiti nel suo territorio, il Regno dei Paesi Bassi, in quanto Stato
di residenza, può, in forza dell'art. 20, n. 3, della Convenzione, includere nella base
imponibile i redditi imponibili in Germania, detraendo però dall'imposta così
calcolata la parte di questa corrispondente ai redditi imponibili in Germania. Al
contrario, in forza dell'art. 20, n. 2, della Convenzione, se lo Stato di residenza è
la Repubblica federale di Germania, questa, pur escludendo dalla base imponibile
i redditi imponibili nei Paesi Bassi, calcola l'ammontare dell'imposta gravante sui
redditi imponibili in Germania in base all'aliquota applicabile al reddito
complessivo del contribuente.
- 26.
- Di conseguenza, potrebbe sussistere discriminazione ai sensi del Trattato tra
residenti e non residenti solo se, nonostante la loro residenza in Stati membri
differenti, fosse accertato che, tenuto conto dell'oggetto e del contenuto delle
pertinenti disposizioni nazionali, le due categorie di contribuenti si trovano in una
situazione analoga.
- 27.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, tale è il caso allorché il non residente non
percepisce redditi significativi nello Stato in cui risiede e trae la parte essenziale
delle sue risorse imponibili da un'attività svolta nello Stato in cui è occupato. Infatti
in tale situazione lo Stato in cui risiede non è in grado di concedergli le
agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale
e familiare, di modo che fra tale non residente e un residente che svolge un'attività
lavorativa subordinata analoga, non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione
tale da giustificare una disparità di trattamento per quanto riguarda la presa in
considerazione, ai fini dell'imposizione, della situazione personale e familiare del
contribuente (sentenza Schumacker, citata, punti 36 e 37).
- 28.
- Occorre tuttavia rilevare che una situazione come quella di cui alla causa principale
si distingue nettamente da quella oggetto della sentenza Schumacker. Infatti, i
redditi del signor Schumacker costituivano la quasi totalità dei redditi del suo
nucleo fiscale e né lui né la sua consorte godevano nel loro Stato di residenza dei
redditi significativi che permettessero di prendere in considerazione la loro
situazione personale e familiare. Orbene, mediante la fissazione in percentuale
in un caso, in ammontare assoluto nell'altro dei limiti di reddito rispettivamente
imponibili in Germania e non soggetti all'imposta tedesca, la normativa tedesca
tiene conto proprio della possibilità di prendere in considerazione, su una base
imponibile sufficiente, la situazione personale e familiare dei contribuenti nello
Stato di residenza.
- 29.
- Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che quasi il 42% del reddito globale dei
coniugi Gschwind è percepito nello Stato di residenza, quest'ultimo è in grado di
tener conto della situazione personale e familiare del signor Gschwind secondo le
modalità previste dalla propria normativa, poiché la base imponibile è sufficiente
in detto Stato per permettere tale presa in considerazione.
- 30.
- Di conseguenza, non è dimostrato che, per l'applicazione delle norme tributarie
come quelle di cui alla causa principale, due coniugi non residenti, uno dei quali
lavora nello Stato d'imposizione considerato e che, data l'esistenza di una base
imponibile sufficiente nello Stato di residenza, possono vedere presa in
considerazione da parte dell'amministrazione tributaria di quest'ultimo Stato la loro
situazione personale e familiare, versino in una situazione analoga a quella di due
coniugi residenti, anche se uno dei coniugi lavora in un altro Stato membro.
- 31.
- Quanto all'argomento della Commissione secondo cui, ai fini della verifica dei limiti
di reddito, non sarebbe coerente tener conto dei redditi dei due coniugi dal
momento che il metodo dello «splitting» sarebbe applicato solo ai redditi del
contribuente non residente, è sufficiente osservare che, nonostante che il soggetto
su cui grava l'imposta dello Stato di occupazione sia l'individuo e non la coppia, un
metodo di calcolo dell'aliquota d'imposta come quello dello «splitting» si basa, per
sua natura, sulla presa in considerazione dei redditi di ciascuno dei coniugi.
- 32.
- Da quanto precede deriva che l'art. 48, n. 2, del Trattato deve essere interpretato
nel senso che esso non osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro
che riconosce alle coppie di coniugi residenti il beneficio di un'agevolazione fiscale,
come quella derivante dall'applicazione dello «splitting», e, nello stesso tempo,
subordina l'applicazione della stessa agevolazione alle coppie di coniugi non
residenti alla condizione che almeno il 90% del loro reddito complessivo sia
soggetto all'imposta in detto Stato membro o, se tale percentuale non è raggiunta,
che i loro redditi di fonte straniera non soggetti ad imposta in detto Stato non
superino un certo limite, facendo salva così la possibilità di prendere in
considerazione la loro situazione personale e familiare nel loro Stato di residenza.
Sulle spese
- 33.
- Le spese sostenute dai governi belga, olandese e tedesco nonché dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Colonia, con
ordinanza 27 ottobre 1997, dichiara:
L'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE)
deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione di una
normativa di uno Stato membro che riconosce alle coppie di coniugi residenti il
beneficio di un'agevolazione fiscale, come quella derivante dall'applicazione dello
«splitting», e, nello stesso tempo, subordina l'applicazione della stessa
agevolazione alle coppie di coniugi non residenti alla condizione che almeno il 90%
del loro reddito complessivo sia soggetto all'imposta in detto Stato membro o, se
tale percentuale non è raggiunta, che i loro redditi di fonte straniera non soggetti
ad imposta in detto Stato non superino un certo limite, facendo salva così la
possibilità di prendere in considerazione la loro situazione personale e familiare
nel loro Stato di residenza.
Rodríguez IglesiasKapteyn
Hirsch
Jann Gulmann
Murray
Edward Ragnemalm
Sevón
Wathelet Schintgen
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias