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Ricorso proposto il 21 agosto 2012 - Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-376/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti : I. Chalkias, E. Leftheriotou e S. Papaioannou)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2012) 3838 e pubblicata nella GU L 165, pag. 83, nella parte relativa a talune rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica nel settore delle uve secche e dell'impianto illegittimo di vigneti; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2012) 3838 e pubblicata nella GU L 165, pag. 83, nella parte relativa a talune rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica nel settore delle uve secche nel corso del periodo di commercializzazione 2006-2007 e nel settore vitivinicolo/impianto di vigneti senza diritto di reimpianto.

Quanto alla rettifica nel settore delle uve secche, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che le rettifiche imposte del 100% per le uve sultanine e del 25% per le uve secche di Corinto relative alla diminuzione del rendimento minimo, alla specializzazione delle parcelle di vigna, alla produzione e alle consegne effettive, si fondano su un'erronea valutazione dei fatti e su un'interpretazione e un'applicazione erronee dell'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento n. 1621/1999 2.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia illegittima e debba essere annullata, dato che l'imposizione, da parte della Commissione, di una rettifica forfettaria del 100% per le uve sultanine e del 25% per le uve secche di Corinto relativa alle lacune in materia di diminuzione del rendimento minimo, di mancato rispetto dell'esigenza di specializzazione delle parcelle di vigna e di produzione e consegna effettive, si fonda su un'interpretazione e un'applicazione erronee dell'allegato 2 al documento VI/5330/97, dell'allegato 17 al documento AGRI/17933/2000 e al documento AGRI/60637/2006, non è sufficientemente motivata, è sproporzionata rispetto alle lacune rilevate e va oltre il potere discrezionale della Commissione.

Quanto all'impianto in assenza di diritti di reimpianto, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l'imposizione, da parte della Commissione, di una rettifica finanziaria è illegittima e deve essere annullata in quanto: a) esclude spese sostenute più di ventiquattro mesi prima che la Commissione notificasse i risultati delle verifiche, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/19994, divenuto articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e b) viola il principio della certezza del diritto e indebolisce i diritti della difesa e di sostegno delle deduzioni della ricorrente avendo fatto ricorso a fatti e atti di decenni precedenti.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la valutazione della Commissione, secondo la quale le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lett. a), del regolamento n. 1493/1999 sono state regolarizzate in modo non conforme a tale disposizione, in quanto la mancata attuazione dello schedario viticolo al momento dell'esame delle domande di regolarizzazione non forniva le garanzie necessarie quanto alla verifica delle deroghe, si fonda su un errore di fatto.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima e deve essere annullata poiché la rettifica imposta e il metodo applicato ai fini del suo calcolo in applicazione analogica dell'articolo 86 del regolamento n. 479/2008 sono in contrasto con l'articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e con gli orientamenti di cui al documento VI/5330/87, e la sua applicazione comporta effetti sproporzionati rispetto alle lacune riscontrate.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la Commissione abbia fissato la superficie totale regolarizzata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lett. a), del regolamento n. 1493/1999 in 7 112,04 ettari e il valore medio dei diritti di impianto in 1 500 EUR/ettaro si fonda su un errore di fatto, non è sufficientemente motivato e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192, pag. 21).

2 - Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

3 - Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1).

5 - Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1).