Language of document : ECLI:EU:T:2014:623

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 luglio 2014 (*)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Uve secche – Vino – Spese effettuate dalla Grecia – Rettifica finanziaria puntuale – Metodo di calcolo – Natura della procedura di liquidazione dei conti – Nesso con le spese finanziate dall’Unione»

Nella causa T‑376/12,

Repubblica ellenica, rappresentata da I. Chalkias, E. Leftheriotou e S. Papaïoannou, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e H. Tserepa‑Lacombe, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 165, pag. 83), nella parte riguardante la Repubblica ellenica per il settore delle uve secche, relativamente agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, e per il settore del vino,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz (relatore) e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2012, la Repubblica ellenica ha proposto il presente ricorso.

23      La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica ellenica alle spese.

 In diritto

(omissis)

 1. 1. 3. Sulla rettifica applicata alle spese nel settore del vino

150    La Repubblica ellenica deduce quattro motivi contro la rettifica applicata alle spese nel settore del vino. Secondo il terzo motivo del ricorso, la Commissione avrebbe effettuato rettifiche finanziarie relative a spese sostenute più di ventiquattro mesi prima, avrebbe violato il principio della certezza del diritto e compresso i diritti della difesa e il diritto al contraddittorio. Il quarto motivo verte su un errore di fatto, in quanto la regolarizzazione delle superfici sarebbe avvenuta in maniera non conforme all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1). Il quinto motivo verte sulla circostanza che la rettifica effettuata e il suo metodo di calcolo sarebbero in contrasto con l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e con le linee guida, nonché sul fatto che essa condurrebbe a risultati sproporzionati. Il sesto motivo verte su un errore di fatto relativo alla fissazione della superficie totale regolarizzata e del valore medio dei diritti di impianto, su un’insufficienza di motivazione e su una violazione del principio di proporzionalità.

 Posizione dei servizi della Commissione all’esito del procedimento amministrativo

151    Nella posizione finale del 12 marzo 2012, la Commissione ha imposto alla Repubblica ellenica una rettifica puntuale per l’importo di EUR 21 336 120, riducendo l’importo che era stato proposto nella comunicazione formale del 26 agosto 2010.

152    Quanto alla fondatezza della rettifica puntuale, dalla relazione di sintesi emerge che la regolarizzazione da parte delle autorità elleniche dei vigneti illegalmente piantati prima del 1° settembre 1998, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, non è conforme alla normativa (punto 7.2.1 della relazione di sintesi). In mancanza di uno schedario viticolo operativo, le richieste di regolarizzazione degli impianti di vigneti illegali non avrebbero potuto essere trattate in modo tale da offrire le garanzie necessarie per un esame e una regolarizzazione conformi alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, non avendo le autorità elleniche dimostrato che tali impianti corrispondevano a superfici che erano state estirpate dal produttore che aveva presentato la richiesta di regolarizzazione o dai suoi danti causa, che l’estirpazione precedente non aveva dato luogo ad un premio ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale e che i diritti di impianto collegati a tali estirpazioni non erano stati venduti o trasferiti dai produttori che avevano presentato la richiesta di regolarizzazione (punto 7.2.1 della relazione di sintesi).

153    Quanto al metodo di calcolo della rettifica, dalla relazione di sintesi emerge che, attesa in particolare l’impossibilità di calcolare con esattezza l’impatto finanziario delle irregolarità riscontrate, la Commissione ha calcolato un importo equivalente alla tassa prevista dall’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1), vale a dire una tassa uguale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi (punto 7.2.3 della relazione di sintesi). In virtù di tali disposizioni, la Commissione ha ritenuto che le procedure di liquidazione dei conti si sostituissero, in certi casi, alla regolarizzazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008, in particolare per quanto riguardava le regolarizzazioni effettuate dalle autorità elleniche sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, dalla Commissione considerate non conformi a tali disposizioni (punto 7.2.3 della relazione di sintesi). A parere di quest’ultima, un metodo fondato sul valore dei diritti di impianto risultava appropriato per calcolare la rettifica finanziaria, giustificata a fronte del rischio permanente, per i Fondi, di pagamenti illegali dovuti alla mancata regolarizzazione delle superfici, come previsto dall’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 (punto 7.2.3 della relazione di sintesi).

154    Occorre anzitutto esaminare il quinto motivo del ricorso, vertente sulla circostanza che la rettifica effettuata e il suo metodo di calcolo sarebbero in contrasto con l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e con le linee guida, nonché sul fatto che essa condurrebbe a risultati sproporzionati, in quanto la Repubblica ellenica contesta la base giuridica con riferimento alla quale è stata determinata la rettifica finanziaria.

 Argomenti delle parti

155    La Repubblica ellenica sostiene che, calcolando la rettifica imposta mediante applicazione in via analogica dell’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 479/2008, la Commissione ha agito in maniera arbitraria, ingiustificata e contraria all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e alle linee guida. Se è vero che, ai sensi di quest’ultimo articolo, la Commissione potrebbe escludere determinati importi dal finanziamento dell’Unione, le regolarizzazioni non conformi all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999 non possono essere considerate spese finanziate dai Fondi in violazione delle norme dell’Unione, dalle quali possa derivare l’imposizione di una rettifica nell’ambito della liquidazione dei conti. Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, potrebbe essere imposta solo una rettifica calcolata secondo un tasso forfettario applicato alle spese finanziate dai Fondi, dal momento che il calcolo mediante applicazione in via analogica dell’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 non è previsto da alcun testo relativo alla liquidazione dei conti o da quest’ultimo regolamento.

156    Inoltre, la Repubblica ellenica sostiene che la rettifica non è collegata né all’omissione di un controllo essenziale o complementare né ad una spesa finanziata dai Fondi in violazione delle norme dell’Unione, e neppure al verificarsi di un danno cagionato al Fondo a seguito dell’omissione di un controllo da parte dello Stato membro. La tassa prevista dall’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 servirebbe, poi, a coprire le spese dello Stato membro su cui grava l’onere della regolarizzazione e non può corrispondere ad un danno arrecato al Fondo mediante una regolarizzazione degli impianti illegali non conforme alle disposizioni di cui al regolamento n. 1493/1999. Infine, la Repubblica ellenica rileva il carattere sproporzionato della rettifica.

157    La Commissione ammette che il metodo di calcolo della rettifica imposta non è previsto, ma sostiene che la procedura di liquidazione dei conti può, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008, sostituirsi alle procedure di regolarizzazione degli impianti illegali non realizzati. La tassa prevista da tale articolo non mira a coprire la spesa e il costo amministrativo sopportati dallo Stato membro per la regolarizzazione tardiva degli impianti illegali, ma è legata al valore del diritto di impianto, come precisato dall’articolo summenzionato.

158    La Commissione ritiene che le superfici non regolarizzate saranno fonte, in ragione della loro illegalità, di spese a danno della PAC, dovute al rischio persistente di pagamenti indebiti da parte dei Fondi, con conseguenze finanziarie impossibili da calcolare con precisione. Pertanto, il metodo di calcolo della rettifica finanziaria fondato sul valore dei diritti di impianto sarebbe appropriato e non risulterebbe né arbitrario né ingiustificato. Esso, infatti, sarebbe in linea con il regolamento n. 479/2008, in quanto l’importo forfettario per compensare le perdite che subiranno i Fondi può essere tratto dal valore dei diritti di impianto utilizzato per calcolare la tassa di regolarizzazione. La Commissione rileva altresì che, non potendo conoscere l’importo degli aiuti che verranno concessi in futuro, essa non poteva attuare la sua prassi costante in materia di rettifiche finanziarie forfettarie e poteva basarsi solamente sul valore dei diritti di impianto. Per di più, l’applicazione dell’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 avrebbe presentato il vantaggio di legalizzare i vigneti interessati in maniera analoga al pagamento della tassa di regolarizzazione, consentendo ai viticoltori di beneficiare in seguito degli aiuti.

 Giudizio del Tribunale

159    In via preliminare, occorre richiamare le disposizioni in virtù delle quali la Commissione ha imposto una rettifica finanziaria puntuale alla Repubblica ellenica, sulla base del rilievo che la regolarizzazione dei vigneti illegalmente piantati prima del 1° settembre 1998, compiuta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, non era conforme alla normativa.

160    L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1493/1999, come modificato dal regolamento n. 479/2008, così dispone:

«2. Le uve ottenute dalle superfici:

a)      sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1° settembre 1998, e

b)      la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87,

non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Uno Stato membro, se ha compilato l’inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell’articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev’essere concessa anteriormente al 31 luglio 2008 e deve comportare l’autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La deroga è concessa:

a)      quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all’estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale (...)

(…)».

161    L’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 479/2008 prevede quanto segue:

«1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici vitate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (…) n. 1493/1999.

2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi».

162    Come risulta dal punto 158 della presente sentenza, la Commissione ha ritenuto di essere legittimata, nell’ambito di una procedura di liquidazione dei conti, ad imporre una rettifica finanziaria puntuale di importo pari a quello della tassa mediante il versamento della quale i produttori potevano regolarizzare le superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, tassa prevista dall’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008.

163    Occorre poi ricordare la giurisprudenza secondo la quale la procedura di liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri a titolo di spese finanziate dai Fondi ha lo scopo di accertare, tra l’altro, il carattere effettivo e la regolarità delle spese (v. sentenze della Corte del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 28; dell’11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, C‑247/98, Racc. pag. I‑1, punto 13, e del 19 settembre 2002, Germania/Commissione, C‑377/99, Racc. pag. I‑7421, punto 51). Inoltre, nell’ambito della procedura di verifica della conformità, la Commissione ha l’obbligo di procedere ad una rettifica finanziaria qualora le spese di cui si chiede il finanziamento non siano state eseguite in conformità delle norme dell’Unione, giacché una siffatta rettifica finanziaria mira ad evitare l’imputazione ai Fondi di importi che non sono serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione di cui trattasi (sentenze della Corte dell’11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, cit., punto 14, e del 9 settembre 2004, Grecia/Commissione, C‑332/01, Racc. pag. I‑7699, punto 63).

164    A tal proposito, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005, che ha ripreso, in sostanza, le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/99, stabilisce che, nell’attuazione della verifica di conformità, la Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione qualora constati che alcune spese, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme dell’Unione. L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 del regolamento n. 1290/2005 elencano le spese finanziate in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione, rispettivamente, dal FEAGA e dal FEASR.

165    Inoltre, occorre osservare che i considerando 24 e 26 del regolamento n. 1290/2005 insistono sulla condizione di conformità delle spese sostenute dagli Stati membri alla normativa dell’Unione per quanto riguarda, da un lato, il potere della Commissione di decidere in merito a tale conformità e, dall’altro, il recupero degli importi versati dal FEAGA.

166    Infine, le linee guida delimitano il margine discrezionale della Commissione in merito alla fissazione delle rettifiche finanziarie. Dall’allegato 2 delle linee guida, riguardante le conseguenze finanziarie nell’ambito della liquidazione dei conti, risulta che tutti i diversi livelli di rettifica forfettaria previsti riguardano spese dichiarate dagli Stati membri.

167    Emerge quindi dai punti da 161 a 166 della presente sentenza che la procedura di liquidazione dei conti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 e le rettifiche finanziarie che ne derivano trovano applicazione soltanto nel caso in cui le spese siano state eseguite dagli Stati membri e siano state finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

168    È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dedotti a sostegno del quinto motivo di ricorso.

169    Gli argomenti della Repubblica ellenica si fondano sulla considerazione che la rettifica imposta sarebbe contraria all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e alle linee guida, sulla base del rilievo che, in sostanza, essa non riguarderebbe spese finanziate dai Fondi in violazione delle norme dell’Unione.

170    Occorre rilevare che la rettifica puntuale applicata dalla Commissione comporta l’addebito a carico della Repubblica ellenica di un importo equivalente alla tassa che il disposto dell’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 479/2008 prevede per i produttori che intendano regolarizzare, fino al 31 dicembre 2009, le superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

171    Il Tribunale ritiene necessario sottolineare che lo scopo della tassa prevista dall’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 era quello di permettere la regolarizzazione delle parcelle illegalmente piantate, dalle quali potessero derivare spese illegali per i Fondi, previo pagamento da parte dei viticoltori interessati di una somma pari ad almeno il doppio del valore del diritto di impianto relativo alla parcella regolarizzata. Non risulta in alcun modo dal menzionato articolo 86 né da qualsiasi altra disposizione del regolamento n. 479/2008 che tale tassa dovesse gravare sullo Stato membro come conseguenza delle sue carenze o insufficienze in materia di controllo delle spese finanziate dai Fondi. D’altronde, la stessa Commissione, interrogata con misura di organizzazione del procedimento e nel corso dell’udienza, ha riconosciuto che nessuna disposizione del regolamento n. 479/2008 o di qualsiasi altro atto dell’Unione prevedeva il metodo di rettifica finanziaria applicato nel caso di specie.

172    È giocoforza constatare che la rettifica finanziaria applicata nella decisione impugnata non presenta nessi sufficientemente stretti con alcuna spesa finanziata dai Fondi che sia stata effettuata in violazione della normativa dell’Unione. Tale rettifica, infatti, è direttamente fondata su una tassa il cui scopo è quello di permettere la regolarizzazione degli impianti illegali di vigneti prevista dalle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008, disposizioni prive di attinenza con la procedura di liquidazione dei conti. Pertanto, una siffatta rettifica non può, alla luce della giurisprudenza, essere applicata nell’ambito di una procedura di liquidazione dei conti (v. punti da 163 a 167 sopra).

173    Le diverse obiezioni sollevate dalla Commissione contro gli argomenti della Repubblica ellenica non permettono di riconsiderare tale conclusione.

174    In primo luogo, pur ammettendo che il metodo di calcolo della rettifica imposta non sia previsto dalla normativa, la Commissione sostiene che la procedura di liquidazione dei conti può sostituirsi, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008, alle procedure di regolarizzazione degli impianti illegali non realizzate. La Commissione ritiene che la riserva operata dal legislatore dell’Unione nella disposizione summenzionata debba essere interpretata nel senso che essa le conferisce la facoltà di applicare, in seno ad una procedura di liquidazione dei conti, le disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 479/2008 e di imporre ad uno Stato membro il pagamento della tassa prevista dalle medesime, qualora il produttore non abbia regolarizzato i suoi impianti illegali mediante il versamento di tale tassa.

175    A tal proposito, occorre constatare che, all’interno del titolo V del regolamento n. 479/2008, relativo al potenziale produttivo, il capo I riguarda gli impianti illegali, mentre l’articolo 86 prevede una regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998, disciplinati precedentemente dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1493/1999. L’articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 479/2008 prevede che i produttori regolarizzino tali impianti mediante il versamento di una tassa entro il 31 dicembre 2009. L’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento dispone che, fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, che, ai sensi dell’articolo 122 del regolamento n. 479/2008, era applicabile fino al 31 luglio 2008, mentre l’articolo 86 di tale regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2008.

176    Ciò considerato, si deve ritenere che l’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008 miri a disciplinare la situazione delle superfici regolarizzate sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, in quanto esso precisa che la regolarizzazione e la tassa di cui all’articolo 86, paragrafo 1, primo comma, non si applicano a tali superfici, essendo queste ultime già state regolarizzate sotto il regime precedentemente vigente, e che il suddetto articolo faccia salva la possibilità per la Commissione di trarre le conseguenze dell’attuazione irregolare della deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999 nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti.

177    Pertanto, l’interpretazione della Commissione secondo cui la procedura di liquidazione dei conti si sostituisce alla procedura di regolarizzazione degli impianti illegali di cui all’articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 479/2008 non può essere ammessa, poiché la liquidazione dei conti permette unicamente di trarre le conseguenze delle regolarizzazioni irregolarmente effettuate in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999 sulle spese finanziate dai Fondi (v. punti da 163 a 167 sopra).

178    Nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha altresì sostenuto che l’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008 permetteva in particolare di risolvere il problema delle richieste di regolarizzazione, ai sensi del regolamento n. 1493/1999, che erano state respinte e la questione della parità di trattamento tra le richieste già esaminate e le regolarizzazioni ai sensi del regolamento n. 479/2008. Quanto al primo punto, va osservato che i vigneti illegalmente piantati, per i quali le domande di regolarizzazione sono state respinte dalla Repubblica ellenica ai sensi del regolamento n. 1493/1999, non ricadevano, a partire dal 1° agosto 2008, nell’ambito dell’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008, bensì in quello dell’articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, dal momento che nessuna disposizione vietava ad un produttore di richiedere la loro regolarizzazione mediante il versamento della tassa prevista da tale comma. Per quanto concerne il secondo punto, non si può ammettere che la parità di trattamento conduca a trattare in modo identico produttori le cui domande di regolarizzazione delle superfici illegalmente piantate siano state presentate sotto regimi normativi diversi, che fissavano criteri diversi di regolarizzazione, non trovandosi quindi tali produttori in situazioni identiche.

179    Infine, sebbene la Commissione in udienza abbia affermato di essersi trovata davanti ad un vuoto giuridico quanto alla sorte degli impianti irregolarmente regolarizzati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, un siffatto argomento dev’essere respinto in quanto totalmente errato in fatto, giacché proprio l’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008, peraltro invocato dalla stessa Commissione, rappresenta la disposizione alla luce della quale la situazione è stata considerata, con conseguente esclusione delle spese generate da tali impianti dal finanziamento da parte dei Fondi.

180    Pertanto, la prima obiezione della Commissione deve essere respinta.

181    In secondo luogo, la Commissione ritiene che gli impianti non regolarizzati genereranno, in ragione della loro illegalità, spese a danno della PAC dovute al rischio persistente di pagamenti indebiti da parte dei Fondi, e che le conseguenze finanziarie siano impossibili da calcolare con precisione. Pertanto, il metodo di calcolo della rettifica finanziaria fondato sul valore dei diritti di impianto sarebbe appropriato e non risulterebbe né arbitrario né ingiustificato. La Commissione sostiene, in sostanza, che essa non poteva conoscere le spese generate dagli impianti irregolarmente regolarizzati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999 e che il metodo da essa utilizzato sarebbe stato appropriato per ovviare a una tale difficoltà.

182    Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, nella sua lettera di osservazioni del 18 febbraio 2009, la Commissione ha affermato che, sulla base dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, essa poteva proporre l’esclusione dal finanziamento dell’Unione di una parte delle spese finanziate dal FEAGA. Malgrado ciò, a partire da tale fase del procedimento, essa ha concentrato tutta la sua attenzione sulla problematica dei vigneti illegalmente piantati prima del 1° settembre 1998. Nella lettera di osservazioni, infatti, la Commissione ha descritto brevemente le irregolarità che supponeva essere intervenute nel processo di regolarizzazione tramite l’utilizzo delle deroghe di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, senza menzionare minimamente il controllo delle spese generate dalle viti illegalmente piantate né il loro possibile impatto sui finanziamenti dell’Unione.

183    Sotto un secondo profilo, dal verbale della riunione bilaterale, del 14 settembre 2009, risulta che la Commissione ha riferito di una riunione informativa che si sarebbe tenta in occasione dei negoziati sulla riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (in prosieguo: l’«OCM vitivinicolo»), che avrebbe portato alla formulazione dell’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 e nel corso della quale sarebbe stato esposto l’approccio dei suoi servizi. Dalla riunione bilaterale emergerebbe che, laddove le regolarizzazioni di vigneti illegalmente piantati prima del 1° settembre 1998, compiute sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, non siano conformi alla normativa dell’Unione, la rettifica finanziaria sarebbe determinata sulla base dell’articolo 86 del regolamento n. 479/2008. Un siffatto approccio permetterebbe la regolarizzazione di tali impianti «sebbene la natura della non conformità abbia avuto effetti continui sul mercato vitivinicolo sin dalla constatazione degli impianti irregolari». Inoltre, dal suddetto verbale risulta anche che la Commissione ha riconosciuto che l’applicazione di una rettifica ricorrente avrebbe potuto portare, dopo il 31 dicembre 2009, all’estirpazione obbligatoria dei vigneti illegalmente piantati, e che essa aveva tentato di arrivare ad un accordo con la Repubblica ellenica sull’approccio proposto dai suoi servizi, al fine di «limitare la discussione», in particolare, alla determinazione dei dati relativi all’estensione degli impianti illegali e al valore dei diritti di impianto, dati utilizzati come base per il calcolo della rettifica finanziaria.

184    La Commissione, nel corso della riunione bilaterale del 4 giugno 2009, ha quindi proposto un approccio, presentato alla Repubblica ellenica affinché esprimesse il suo accordo, diretto a trarre le conseguenze delle irregolarità nell’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, addebitandole un importo equivalente alla tassa prevista dall’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008 per la regolarizzazione dei vigneti illegalmente piantati.

185    Sotto un terzo profilo, nella comunicazione formale del 26 agosto 2010, la Commissione ha mantenuto la sua posizione sull’inosservanza del divieto di impianti di viti in mancanza di diritti di impianto e sulla non conformità dell’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999 con la normativa dell’Unione. Essa ha informato la Repubblica ellenica della sua scelta di proporre, alla luce dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008, una rettifica finanziaria unica e non una rettifica finanziaria ricorrente, nonostante gli effetti continui sul mercato vitivinicolo. Essa ha poi proceduto all’esame delle irregolarità concernenti la non conformità dell’attuazione delle deroghe previste dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999. In conseguenza di ciò, la Commissione ha esplicitamente rinunciato a considerare l’applicazione di una rettifica finanziaria alle spese finanziate dai Fondi e generate dalle irregolarità denunciate.

186    Sotto un quarto profilo, nella relazione di sintesi, la Commissione ha ritenuto che, attesa in particolare l’impossibilità di calcolare con esattezza l’impatto finanziario delle irregolarità riscontrate nell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, un metodo fondato sul valore dei diritti di impianto fosse appropriato per calcolare la rettifica finanziaria, giustificata a fronte del rischio permanente, per i Fondi, di pagamenti illegali dovuti alla mancata regolarizzazione dei vigneti, dal momento che le procedure di liquidazione dei conti si sostituiscono in certi casi alla regolarizzazione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008 (punto 7.2.3 della relazione di sintesi).

187    Tuttavia, se la Commissione ha in tal modo palesato l’impossibilità di calcolare con esattezza l’impatto finanziario delle irregolarità riscontrate, si deve segnalare che, prima che essa inviasse la lettera di osservazioni del 18 febbraio 2009, le autorità elleniche le avevano trasmesso dati che permettevano di conoscere le superfici regolarizzate applicando l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999 per ciascun nomo interessato. Tale rilievo rende opinabile l’argomento della Commissione, poiché, contrariamente a quanto questa afferma, basandosi sui dati così trasmessi, essa poteva chiedere alle autorità elleniche di determinare, per ogni nomo, le parcelle irregolarmente regolarizzate e gli aiuti che erano stati corrisposti nell’ambito dell’OCM vitivinicolo per tali parcelle o, quantomeno, l’importo totale degli aiuti corrisposti in questo ambito, per nomo.

188    Dalle considerazioni di cui ai precedenti punti da 182 a 187 risulta che, nello svolgimento della procedura di liquidazione dei conti, la Commissione non ha cercato di valutare le spese finanziate dai Fondi derivanti dalle irregolarità riscontrate, e ciò sebbene tali conseguenze finanziarie, contrariamente a quanto da essa sostenuto, non fossero necessariamente impossibili da calcolare.

189    La seconda obiezione sollevata dalla Commissione deve essere, pertanto, respinta.

190    In terzo luogo, la Commissione sostiene che il metodo di calcolo della rettifica finanziaria fondato sul valore dei diritti di impianto sarebbe appropriato, in quanto l’importo forfettario per compensare le perdite che subiranno i Fondi può essere tratto dal valore dei diritti di impianto utilizzato per calcolare la tassa di regolarizzazione. Essa rileva altresì che, non conoscendo l’importo degli aiuti che sarà concesso in futuro, essa non poteva applicare la sua prassi costante in materia di rettifiche finanziarie forfettarie e poteva fondarsi unicamente sul valore dei diritti di impianto.

191    In primis, occorre rinviare ai punti da 182 a 187 della presente sentenza, dai quali emerge che la Commissione non ha cercato di determinare l’importo delle perdite per i Fondi generate dai vigneti irregolarmente regolarizzati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, pur disponendo di dati che le avrebbero permesso di procedere in tal senso, nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti prevista all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005. Inoltre, l’argomento secondo cui essa non conosceva il livello degli aiuti che potevano essere concessi in futuro non è pertinente, poiché, dai dati trasmessi dalle autorità elleniche, era possibile determinare le parcelle che avevano beneficiato irregolarmente di aiuti nei 24 mesi precedenti alla lettera di osservazioni del 18 febbraio 2009, conformemente alla regola di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, circostanza del resto riconosciuta dalla Commissione in udienza.

192    In secundis, occorre precisare che, se fosse stato davvero impossibile per la Commissione determinare con precisione l’importo degli aiuti irregolarmente corrisposti per i vigneti irregolarmente regolarizzati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, essa avrebbe potuto applicare le rettifiche forfettarie previste dalle linee guida, prendendo come base di calcolo, in ogni nomo, gli aiuti versati nell’ambito dell’OCM vitivinicolo a tutti i produttori e applicando la percentuale di rettifica che riteneva appropriata.

193    La terza obiezione sollevata dalla Commissione deve essere, pertanto, respinta.

194    In quarto luogo la Commissione invoca il fatto che l’applicazione dell’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 avrebbe presentato il vantaggio di legalizzare i vigneti illegalmente piantati in maniera analoga al versamento della tassa di regolarizzazione, consentendo ai viticoltori di beneficiare in seguito degli aiuti.

195    Un siffatto argomento è, a doppio titolo, errato in diritto.

196    Innanzitutto, è necessario constatare che, alla data in cui la rettifica finanziaria è stata applicata, ossia quella della decisione impugnata, il 22 giugno 2012, non era più consentito, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008, regolarizzare i vigneti illegalmente piantati, poiché la data limite della misura prevista da quest’ultima disposizione era il 31 dicembre 2009, circostanza che la Commissione ha, tra l’altro, esplicitamente riconosciuto in udienza.

197    Occorre poi osservare che la regolarizzazione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008 era consentita solo previo pagamento, da parte del produttore, della tassa prevista allo Stato membro interessato. Nessuna disposizione di tale regolamento prevede, invece, la possibilità di regolarizzare i vigneti illegalmente piantati mediante un versamento, da parte dello Stato membro di cui trattasi, di una somma equivalente a detta tassa alla Commissione nell’ambito della liquidazione dei conti, poiché la riserva di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008 non può avere una tale portata (v. punti da 175 a 179 sopra).

198    Non si può, quindi, legittimamente sostenere che una rettifica finanziaria costituita dal versamento, dopo il 31 dicembre 2009, da parte dello Stato membro interessato e in favore della Commissione, di un importo equivalente alla tassa di cui all’articolo 86 del regolamento n. 479/2008 permetta di regolarizzare i vigneti illegalmente piantati, ove la Commissione non dimostri che una siffatta modalità di regolarizzazione è permessa da un qualche atto giuridico dell’Unione.

199    La quarta obiezione sollevata dalla Commissione deve essere, pertanto, respinta.

200    Dai punti da 159 a 199 della presente sentenza risulta che il quinto motivo di ricorso è fondato, avendo la Commissione applicato una rettifica finanziaria non correlata alle spese finanziate dai Fondi, e ciò sulla base di un approccio che non poggia su alcuna base giuridica (v. punti da 175 a 179 supra) e che risulta in diretto contrasto sia con l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 sia con l’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008 (v. punti da 163 a 165, 176 e 177 supra).

201    Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria puntuale nel settore del vino, e il ricorso deve essere respinto quanto al resto, senza necessità di statuire sul terzo, quarto e sesto motivo di ricorso.

 Sulle spese

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica nei confronti della Repubblica ellenica una rettifica finanziaria puntuale nel settore del vino.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2014.

Firme


* Lingua processuale: il greco.


1 –      Sono riprodotti unicamente i punti della sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.