Language of document : ECLI:EU:T:2001:53

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2001 (1)

«Concorrenza - Distribuzione di autoveicoli - Rigetto di una denuncia - Ricorso di annullamento»

Nella causa T-62/99,

Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima), in liquidazione giudiziaria, con sede in Istres (Francia), rappresentata dall'avv. D. Rafoni, mandatario liquidatore, rappresentata nel presente procedimento dall'avv. J.-C. Fourgoux, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. G. Marenco e L. Guérin, quindi dal sig. Marenco e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 5 gennaio 1999 che rigetta una denuncia della ricorrente fondata sull'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1.
    La ricorrente, la Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (in prosieguo: la «Sodima»), ha svolto, a partire dal 1984, l'attività di concessionaria di automobili della marca Peugeot. Il 17 dicembre 1992 la ricorrente ha presentato una dichiarazione di cessazione dei pagamenti. Il contratto di concessione è stato risolto dalla Automobiles Peugeot SA, società costruttrice dei veicoli delle marche Peugeot e Citroën (in prosieguo: la «PSA») il 23 luglio 1993. Il 24 luglio 1996 la ricorrente è stata posta in liquidazione giudiziaria.

2.
    Il 1° luglio 1994 la ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia contro la PSA ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). La ricorrente faceva valere che il contratto di concessione da essa stipulato era incompatibile, tanto nella formulazione, quanto nell'esecuzione, con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e con il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all' applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU L 15, pag. 16). La ricorrente chiedeva inoltre alla Commissione la revoca del beneficiodell'esenzione per categoria ai sensi degli artt. 10 del citato regolamento n. 123/85, e 8 del regolamento n. 17, nonché l'adozione di provvedimenti provvisori.

3.
    Il 5 agosto 1994 la Commissione ha comunicato alla PSA la denuncia della Sodima, con l'elenco dei documenti giustificativi allegati affinché prendesse posizione al riguardo. Il 26 ottobre 1994 la Commissione, avendo ricevuto numerose denunce analoghe, ha inviato alla PSA una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.

4.
    Avendo la PSA richiesto la comunicazione della totalità dei documenti prodotti dalla Sodima, la Commissione ha domandato alla ricorrente se avesse obiezioni, attinenti al segreto commerciale, nei confronti di una comunicazione siffatta. La ricorrente dava il suo consenso, opponendosi al tempo stesso alla comunicazione di tali documenti a terzi o alla loro utilizzazione in altri procedimenti seguiti dai servizi della Commissione.

5.
    Con lettere 13 dicembre 1994 e 16 gennaio 1995, poi con lettere 23 gennaio e 7 febbraio 1995, la ricorrente ha chiesto alla Commissione la trasmissione, rispettivamente, della richiesta di informazioni inviata alla PSA, nonché delle osservazioni della PSA sulla sua denuncia, senza ottenere alcuna risposta.

6.
    Il 15 febbraio 1995 la PSA ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione, pur opponendosi alla comunicazione delle sue risposte alla denunciante, in quanto si trattava di segreti commerciali. Il 23 febbraio 1995 la PSA ha inviato alla Commissione una presa di posizione circa la denuncia della ricorrente.

7.
    Con lettera 1° marzo 1995 la ricorrente ha ricordato di avere inutilmente richiesto la comunicazione delle osservazioni della PSA sulla sua denuncia ed ha chiesto alla Commissione di esaminare rapidamente il suo fascicolo.

8.
    La ricorrente, dopo aver intimato il 14 marzo 1995 alla Commissione, conformemente all'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE), di prendere posizione al più presto sulle sue domande, ha presentato, il 10 ottobre 1995, un ricorso registrato con il n. T-190/95, diretto, in primo luogo, a far constatare una carenza della Commissione, in secondo luogo, ad annullare un'asserita decisione implicita che rifiuta di comunicare alla ricorrente elementi del fascicolo, in terzo luogo, ad annullare un'asserita decisione implicita di riunione della denuncia della ricorrente con altre denunce e, in quarto luogo, ad ottenere il risarcimento dei danni. Dopo che la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, fondata sul carattere tardivo del ricorso, la ricorrente, con lettera 4 gennaio 1996, ha intimato alla Commissione di inviare una comunicazione degli addebiti alla PSA. Il 27 marzo 1996 la ricorrente ha presentato un secondo ricorso, registrato con il n. T-45/96, le cui conclusioni erano identiche a quelle presentate nella causa T-190/95.

9.
    Con lettera 12 settembre 1995 la Commissione ha avviato un procedimento contraddittorio, conformemente ai principi enunciati al riguardo nella sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO/Commissione (Racc. pag. 1965) e come previsto all'art. 5 della decisione della Commissione 12 dicembre 1994, 94/810/CECA, CE, relativa al mandato dei consiglieri- auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (GU L 330, pag. 67), nei confronti della PSA, allo scopo di comunicare ai denuncianti le risposte di quest'ultima alla richiesta di informazioni, ad eccezione di quelle rientranti nel segreto commerciale. Tale procedimento ha dato luogo a un ricorso della PSA dinanzi al Tribunale, rigettato con ordinanza del Tribunale 2 maggio 1997, causa T-90/96, Peugeot/Commissione (Racc. pag. II-663).

10.
    Il 27 gennaio 1997 la Commissione ha inviato alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127, pag. 2268), con cui annunciava la sua intenzione di respingere la denuncia. In allegato a tale lettera, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente elementi della risposta della PSA alla richiesta di informazioni non coperti dal segreto commerciale. Il 13 marzo 1997 la ricorrente ha risposto di non essere in grado di presentare validamente le sue osservazioni a causa della comunicazione parziale del fascicolo.

11.
    Il 10 febbraio 1998 la Commissione ha integrato la sua comunicazione ai sensi dell'art.6 del regolamento n. 99/63 fornendo alla Sodima i documenti controversi relativi alle risposte della PSA del 15 febbraio 1995. La ricorrente ha risposto alla medesima il 14 aprile 1998.

12.
    Con decisione 5 gennaio 1999 la Commissione ha respinto la denuncia (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Il 5 febbraio 1999 l'avvocato della ricorrente ha sollecitato l'accesso al fascicolo, in ragione di un'«apparente anomalia nel testo della decisione». Con telex 15 febbraio 1999 la Commissione gli ha chiesto di precisare quale fosse tale anomalia, al fine di poter rispondere utilmente a tale domanda. Il 16 febbraio 1999 l'avvocato della ricorrente ha inviato una nuova lettera, interrogando la Commissione sul punto se la sua reazione alla domanda di accesso al fascicolo dovesse considerarsi come un rifiuto. Con telex 17 febbraio 1999 la Commissione ha indicato che il suo telex «del 16 febbraio 1999» (che, in realtà, era del 15 febbraio) non costituiva un rifiuto alla domanda di accesso al fascicolo, ma che esso mirava a porre la Commissione in grado di trattare tale domanda.

13.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1999, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14.
    Con lettera 25 marzo 1999 la ricorrente ha chiesto la riunione della presente causa con le cause riunite T-190/95 e T-45/96. Poiché l'udienza per queste ultime causesi era svolta il 2 marzo 1999, e le cause potevano essere giudicate, il Tribunale ha deciso di non pronunciare la riunione sollecitata.

15.
    Con decisione del Tribunale 6 luglio 1999 il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale la causa è stata di conseguenza attribuita.

16.
    Con sentenza della Prima Sezione del Tribunale 13 dicembre 1999 i ricorsi nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96 sono stati respinti. Il ricorso presentato dalla ricorrente avverso tale pronuncia del Tribunale di primo grado è stato respinto con ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C-44/00 P, Sodima/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

17.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 20 settembre 2000.

Conclusioni delle parti

18.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    darle atto che essa si riserva il diritto di presentare un ricorso contro la Commissione sulla base dell'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE);

-    condannare la Commissione alle spese.

19.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare irricevibile la domanda diretta a che il Tribunale dia atto alla ricorrente che essa si riserva il diritto di presentare un ricorso sulla base dell'art. 215 del Trattato CE;

-    respingere il ricorso in quanto infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di stralcio di un documento

Argomenti delle parti

20.
    La Commissione ha chiesto al Tribunale di stralciare dal dibattimento un documento, prodotto dalla ricorrente, che la Commissione aveva trasmesso alTribunale nelle cause all'origine della sentenza 13 dicembre 1999, cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, SGA/Commissione (Racc. pag. II-3587). Essa fa valere che tale documento, cioè una nota interna redatta da un collaboratore della direzione generale «Concorrenza» e recante talune valutazioni sugli elementi di prova prodotti dall'impresa SGA negli allegati della sua denuncia, era stato allegato, per errore, alle risposte della Commissione ai quesiti scritti posti dal Tribunale nella causa summenzionata. La Commissione invoca la decisione del presidente della Prima Sezione del Tribunale di stralciare tale documento dal fascicolo della causa all'origine della citata sentenza SGA/Commissione e ritiene che ragioni identiche a quelle che hanno giustificato siffatta decisione ostano all'utilizzazione del documento controverso nella presente causa.

21.
    La ricorrente fa valere che la produzione del documento in questione è legittima. Esso sarebbe stato notificato alla società SGA, che ha stretti legami con la ricorrente, essendo stata creata, in occasione della risoluzione del contratto di concessione che vincolava in precedenza la ricorrente alla PSA, allo scopo di permettere la continuazione delle proprie attività quale mandatario per il settore autoveicoli. Sarebbe quindi normale che il gestore della ricorrente, il quale era al contempo gestore della SGA, avesse avuto conoscenza di tale documento onde utilizzarlo nel presente procedimento. La ricorrente contesta inoltre il fatto che la produzione di tale documento risulterebbe da un errore della Commissione. Essa ritiene che lo stralcio del documento in parola dagli atti della causa all'origine della sentenza SGA/Commissione, citata al punto 20 supra, non osta alla sua produzione nella presente causa, poiché la decisione di stralcio è successiva alla produzione del documento stesso in quest'ultima causa e poiché il medesimo è stato dibattuto in udienza pubblica nella causa SGA.

Giudizio del Tribunale

22.
    Il documento di cui la Commissione chiede lo stralcio è un documento interno diretto a preparare la decisione delle competenti istanze in seno a tale istituzione. Nell'interesse della buona amministrazione i servizi incaricati di siffatto lavoro preparatorio devono avere la possibilità di esprimersi liberamente in tali documenti senza dover temere che le loro prese di posizione preliminari siano divulgate alle parti interessate o al pubblico.

23.
    Proprio per questo motivo l'art. 13, n. 1, ultima frase, del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del Trattato CE (GU L 354, pag. 18), dispone: «La Commissione adotta le disposizioni del caso per quanto concerne l'accesso al fascicolo, tenuto conto della necessità di tutelare i segreti commerciali, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate». Per le medesime ragioni il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio, allegato alla decisione della Commissione 8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, 94/90/CECA, CE, Euratom (GU L 46, pag. 58), prevede che leistituzioni possano negare l'accesso a qualsiasi documento per assicurare la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni.

24.
    Nel caso di specie, la Prima Sezione del Tribunale ha affermato, nella sentenza SGA/Commissione, citata al punto 20 supra, che esso si era convinto, viste le reazioni dei rappresentanti della Commissione all'udienza, che il documento controverso era stato prodotto per errore. Nella decisione che rigetta il ricorso avverso tale pronuncia del Tribunale di primo grado (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C-39/00 P, SGA/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato che a buon diritto la Sezione aveva deciso, date le circostanze, lo stralcio di tale documento dagli atti di causa. Nella presente causa la ricorrente non ha avanzato alcun elemento tale da indurre la Seconda Sezione del Tribunale ad un diverso giudizio.

25.
    Alla luce delle precedenti considerazioni, la ricorrente non può trarre vantaggio nella presente causa dell'errore commesso dalla Commissione nella causa all'origine della sentenza SGA/Commissione, citata al punto 20 supra, avvalendosi del documento escluso dagli atti di quest'ultima causa. I motivi alla base dello stralcio del documento dal fascicolo SGA, cioè il suo carattere di documento preparatorio interno e l'errore della Commissione, sono del pari validi nel caso di specie. Il fatto che il documento sia stato prodotto, nel presente caso, prima che il Tribunale abbia deciso di stralciarlo nella causa all'origine della sentenza SGA/Commissione, citata al punto 20 supra, è senza incidenza su tali motivi.

26.
    Occorre quindi accogliere la domanda della Commissione e stralciare dal fascicolo il documento prodotto dalla ricorrente nell'allegato 57 dell'atto introduttivo.

Sulla ricevibilità

27.
    La Commissione considera irricevibile la domanda diretta a che il Tribunale dia atto alla ricorrente che essa si riserva il diritto di presentare un ricorso per risarcimento dei danni contro la Commissione. La ricorrente considera la sua domanda ricevibile.

28.
    Il Tribunale ritiene che il contenzioso comunitario non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice a «dare atto» ad una parte che essa si riserva il diritto di presentare un ricorso. Tale capo delle conclusioni è quindi irricevibile.

Nel merito

29.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, sette motivi.

Sui motivi primo, secondo e sesto

30.
    Occorre, anzitutto, esaminare congiuntamente i motivi primo, secondo e sesto, in cui la ricorrente fa valere in sostanza che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi riguardanti l'esame della denuncia.

Argomenti delle parti

31.
    Il primo motivo si articola in sostanza in tre parti. Con la prima la ricorrente fa valere che la Commissione ha posto in non cale i suoi obblighi relativi al ruolo di «polizia della concorrenza» derivanti dall'art. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. g), CE], dall'art. 89 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 85 CE), dall'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) e dall'art. 3 del regolamento n. 17. Con la seconda parte di tale motivo la ricorrente fa valere che il rinvio della denuncia dinanzi ai giudici nazionali è inopportuno, dato che la Commissione è investita di una competenza esclusiva con riguardo alla revoca di un'esenzione per categoria. Con la terza parte del motivo la ricorrente addebita alla Commissione di aver violato l'obbligo di procedere ad un esame accurato ed obiettivo della denuncia e di non aver tenuto conto della portata della medesima nonché dei numerosi documenti da cui era corroborata.

32.
    Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.

33.
    Con il sesto motivo la ricorrente adduce un errore manifesto di valutazione dell'interesse comunitario. Essa sottolinea la gravità delle asserite infrazioni, segnatamente quelle relative alla compartimentazione dei mercati ed alla pratica di prezzi imposti seguita dal costruttore. Essa ritiene che la Commissione non può invocare l'adozione del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145 pag. 25), per giustificare il rigetto della denuncia. Anche se tale regolamento ha potuto condurre i costruttori a modificare in futuro le rispettive clausole e pratiche, l'art. 85 del Trattato sarebbe applicabile agli accordi tra imprese che hanno cessato di essere in vigore, ma che continuano ad essere efficaci oltre la loro formale estinzione. Secondo la ricorrente ciò si verifica per il suo contratto di concessione che continua a sussistere come tale per effetto della sua risoluzione. Essa ricorda che la Commissione deve valutare la gravità e la persistenza degli effetti di un'infrazione quando adotta una decisione su una denuncia.

34.
    La ricorrente aggiunge che la Commissione era in possesso di numerosi elementi di prova che le erano stati trasmessi da più parti a dimostrazione del carattere sistematico delle pratiche del costruttore in materia di compartimentazione dei mercati. Essa addebita alla Commissione di aver proceduto alla «suddivisione» dei fascicoli e di non aver tenuto conto dell'insieme degli elementi di prova. Con tale addebito la ricorrente fa valere in sostanza che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova e dell'interesse comunitarioa istruire la sua denuncia esaminandola isolatamente e senza tener conto delle numerose altre denunce dirette contro la PSA di cui era investita.

Giudizio del Tribunale

35.
    Gli obblighi della Commissione, quando essa è investita di una denuncia, sono stati definiti da una costante giurisprudenza (v., segnatamente, sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione, Racc. pag. I-1341, punti 86 e ss.).

36.
    Risulta in particolare da tale giurisprudenza che la Commissione, quanto decide di accordare gradi di priorità differenti alle denunce di cui è investita, può non soltanto stabilire l'ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell'esame della pratica, salvo qualora l'oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione (v. sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-185, punti 59 e 60).

37.
    Va in proposito rilevato che la ricorrente, nella sua denuncia del 1° luglio 1994, aveva chiesto, da un lato, che la Commissione constatasse che il contratto di concessione Peugeot non soddisfaceva le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento n. 123/85 e, dall'altro, che applicasse il disposto dell'art. 10 del regolamento e revocasse il beneficio dell'esenzione per categoria a favore di tale accordo. Essa aveva anche sollecitato la revoca dell'esenzione con effetto retroattivo, conformemente all'art. 8 del regolamento n. 17.

38.
    La Commissione non dispone di una competenza esclusiva per constatare che un contratto di concessione non risponde alle condizioni dell'esenzione per categoria fissate dal regolamento n. 123/85 e, quindi, che tale regolamento non è applicabile a detto contratto. Ciò non vale certamente per la competenza a revocare il beneficio di tale esenzione per categoria, in conformità dell'art. 10 del regolamento n. 123/85. Tale disposizione non prevede però alcuna revoca retroattiva del beneficio dell'esenzione per categoria. Ciò si verifica anche per l'art. 8 del regolamento n. 1475/95, regolamento sostituito, con effetto al 1° ottobre 1995, dal regolamento n. 123/85. Quanto all'art. 8 del regolamento n. 17 che permette, a determinate condizioni, la revoca retroattiva di un'esenzione, va aggiunto che esso non si applica alla revoca delle esenzioni per categoria, ma a quella delle esenzioni individuali.

39.
    Orbene, una revoca dell'esenzione per categoria con effetto per il futuro non può apportare alcun beneficio alla ricorrente il cui contratto di concessione con la PSA è stato risolto nel luglio 1993. Pertanto la ricorrente non può far valere un interesse legittimo, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, a chiedere la revoca dell'esenzione.

40.
    Alla luce di quanto precede, non è fondata la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione era investita nella fattispecie di una competenza esclusiva per esaminare la sua denuncia.

41.
    Conseguentemente la Commissione disponeva nel caso di specie di un potere discrezionale che le consentiva di respingere la denuncia della ricorrente per mancanza di interesse comunitario sufficiente.

42.
    Tale potere non è però senza limiti. In tal senso la Commissione è vincolata da un obbligo di motivazione quando decide di non proseguire l'esame di una denuncia e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezione di definire determinate priorità (v. sentenza Ufex e a./Commissione, citata al punto 35 supra, punti 89-95). Tale controllo non deve condurre il giudice comunitario a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 80, e 13 dicembre 1999, cause riunite T-9/96 e T-211/96, Européenne automobile/Commissione, Racc. pag. II-3639, punto 29).

43.
    Dalla decisione impugnata non emerge che la Commissione non abbia tenuto conto di siffatti principi. Risulta infatti da tale decisione come la Commissione abbia attentamente esaminato gli elementi addotti dalla ricorrente.

44.
    La circostanza che la decisione impugnata non prenda posizione in modo esplicito sui numerosi documenti prodotti dalla ricorrente non può infirmare tale giudizio. Infatti la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 104).

45.
    Occorre poi rilevare che la decisione impugnata espone chiaramente le considerazioni di diritto e di fatto che hanno condotto la Commissione a constatare la mancanza di un sufficiente interesse comunitario. Di conseguenza il secondo motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione è infondato.

46.
    Per quanto riguarda la valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, spetta, in particolare, al Tribunale esaminare la decisione allo scopo di verificare se la Commissione abbia soppesato l'entità del pregiudizio che l'infrazione di cui trattasi può arrecare al funzionamento del mercato comune, laprobabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) (v. sentenze del Tribunale Automec/Commissione, citata al punto 42 supra, punto 86, Tremblay e a./Commissione, citata al punto 36 supra, punto 62, e 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, Riviera auto services e a./Commissione, Racc. pag. II-93, punto 46).

47.
    A tale proposito, la Commissione non può, quando stabilisce l'ordine di priorità nel trattamento delle denunce con cui è adita, considerare escluse a priori dalla sua sfera d'azione determinate situazioni rientranti nel ruolo assegnatole dal Trattato. In particolare, la Commissione ha l'obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza (v. sentenza Ufex e a./Commissione, citata al punto 35 supra, punti 92 e 93).

48.
    Dalla decisione impugnata non emerge che la Commissione abbia posto in non cale, nella fattispecie, la gravità delle asserite infrazioni con riguardo alle clausole del contratto di concessione e delle pratiche connesse alla sua attuazione.

49.
    Onde poter determinare, nel caso di specie, se sussistesse o meno un'infrazione alle regole della concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto procurarsi elementi di prova supplementari, il che, verosimilmente, avrebbe necessitato provvedimenti istruttori ai sensi degli artt. 11 e ss. del regolamento n. 17 e, più particolarmente, accertamenti ex art. 14, n. 3, di tale regolamento. La valutazione della Commissione, secondo cui le investigazioni necessarie affinché potesse pronunciarsi nella fattispecie sull'esistenza delle asserite infrazioni da parte della ricorrente implicherebbero la messa in opera di mezzi importanti, non appare dunque manifestamente errata.

50.
    Inoltre è legittimo che la Commissione tenga conto, nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento riportato nella denuncia e di definire i diritti e gli obblighi, riguardo al diritto comunitario della concorrenza, dei differenti operatori economici interessati da tale comportamento (v. sentenza Européenne automobile/Commissione, citata al punto 42 supra, punto 46).

51.
    In proposito la Commissione poteva legittimamente riferirsi al regolamento n. 1475/95 per considerare che una decisione sulla denuncia della ricorrente non era necessaria al fine di dare ai giudici ed alle autorità nazionali indicazioni sull'esame di altre cause concernenti la distribuzione automobilistica.

52.
    Va aggiunto che l'interesse comunitario ad istruire una denuncia non viene necessariamente meno quando le pratiche denunciate siano cessate (v. sentenza Ufex/Commissione, citata al punto 35 supra, punti 92 e ss.). Spetta segnatamente alla Commissione verificare se persistano effetti anticoncorrenziali di una siffattapratica e se la gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire ad una denuncia un interesse comunitario.

53.
    Nel caso di specie la Commissione non ha tuttavia fatto valere che l'istruzione della denuncia non presenta più interesse poiché le asserite infrazioni si collocano nel passato. Essa ha invocato la competenza dei giudici nazionali a pronunciarsi sull'esistenza e le eventuali conseguenze, in termini di risarcimento dei danni, delle asserite infrazioni.

54.
    Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che i giudici nazionali non sarebbero in grado di garantire la salvaguardia dei diritti che essa fonda sugli artt. 81 CE e 82 CE.

55.
    Quanto alla censura relativa alla «suddivisione» dei fascicoli concernenti le varie denunce dirette contro la PSA e le sue concessionarie, va rilevato che, quando si tratta di valutare l'interesse comunitario ad istruire una denuncia, la Commissione non deve esaminare quest'ultima isolatamente, ma nel contesto della situazione in generale del mercato interessato. L'esistenza di numerose denunce che addebitano analoghi comportamenti ai medesimi operatori economici rientra negli elementi di cui la Commissione deve tener conto quando valuta l'interesse comunitario.

56.
    Parimenti la Commissione, quando valuta la probabilità di poter accertare l'esistenza di un'infrazione e l'estensione dei provvedimenti istruttori necessari a tal fine, deve tener conto di tutti gli elementi di prova in suo possesso e non può limitarsi a un esame separato degli indizi presentati da ciascun denunciante per concludere che ogni denuncia, presa isolatamente, non è corroborata da sufficienti elementi di prova.

57.
    Tuttavia la Commissione non ha l'obbligo di «riunire» i procedimenti di esame di diverse denunce aventi ad oggetto il comportamento della stessa impresa, in quanto la conduzione di un'istruttoria rientra nel potere discrezionale dell'istituzione. Segnatamente, l'esistenza di numerose denunce di operatori appartenenti a differenti categorie quali, nel contesto del presente caso, rivenditori autonomi, intermediari mandatari e concessionari, non può ostare al rigetto di quelle tra le denunce che appaiono, sulla base degli indizi di cui dispone la Commissione, prive di fondamento o di interesse comunitario. Conseguentemente il fatto di aver trattato separatamente le diverse denunce non può essere ritenuto irregolare in quanto tale (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 maggio 1997, cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione, Racc. pag. II-693, punti 89-95).

58.
    Data tale situazione, non sembra che la Commissione abbia posto in non cale il suo obbligo di esaminare l'interesse comunitario al proseguimento dell'istruzione avverso la PSA nel contesto più generale del comportamento di quest'ultima sul mercato comunitario dell'automobile.

59.
    Risulta da quanto precede che neppure il primo ed il sesto motivo sono fondati.

Sul terzo motivo, fondato sulla violazione del principio del contraddittorio

Argomenti delle parti

60.
    Tale motivo è diviso in tre parti. Con la prima parte la ricorrente addebita alla Commissione di aver rifiutato di comunicarle, malgrado le sue domande, i quesiti posti alla PSA ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Essa sottolinea il suo interesse a conoscere tali quesiti persino prima di conoscere la risposta del costruttore ed invoca il principio della parità delle armi. Nella replica essa critica, inoltre, il fatto che la risposta della PSA ala richiesta di informazioni, in data 15 febbraio 1995, le è stata trasmessa soltanto il 10 febbraio 1998.

61.
    Con la seconda parte di tale motivo la ricorrente fa valere che essa non ha ottenuto l'accesso al fascicolo che aveva chiesto in seguito alla decisione impugnata. Essa ritiene che essa non aveva l'obbligo di fornire alla Commissione le precisazioni sollecitate da quest'ultima in seguito a tale domanda.

62.
    Con la terza parte di tale motivo, sollevata nella replica, la ricorrente lamenta il fatto che le osservazioni della PSA sulla sua denuncia, per cui la PSA non aveva chiesto un trattamento confidenziale, le sono state trasmesse solo in allegato al controricorso della Commissione. Essa sottolinea che aveva interesse a rispondere a tale documento e sospetta che quest'ultimo sia stato intenzionalmente dissimulato dalla Commissione.

63.
    La Commissione ritiene che la ricorrente non può invocare né il principio del contraddittorio né quello della parità delle armi, in quanto i denuncianti hanno solo un limitato diritto di accesso al fascicolo, che sarebbe stato rispettato nel caso di specie.

Giudizio del Tribunale

64.
    Con il presente motivo la ricorrente fa valere in sostanza la violazione dei suoi diritti procedurali derivanti dagli artt. 19, n. 2, del regolamento n. 17, e 6 del regolamento n. 99/63, che segnatamente le conferiscono il diritto di essere sentita dalla Commissione.

65.
    Quanto alla prima parte del motivo, la comunicazione delle risposte della PSA ai quesiti posti dalla Commissione appare sufficiente per permettere alla ricorrente di conoscere il contenuto dei quesiti e presentare osservazioni in merito. Orbene, la ricorrente riconosce che essa ha ottenuto tali risposte in allegato alla comunicazione integrativa 10 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Essa poteva quindi far valere il suo punto di vista rispetto a tale documento prima dell'adozione della decisione impugnata. Alla luce di quanto precede, né la circostanza che la ricorrente non abbia ottenuto separatamente la comunicazione dei quesiti posti alla PSA, né il fatto che essa non abbia ricevuto larisposta della PSA immediatamente dopo la fine del procedimento contraddittorio ai sensi della decisione 94/810 possono pregiudicare la validità della decisione impugnata.

66.
    La censura relativa al rifiuto opposto alla ricorrente di darle accesso al fascicolo successivamente alla decisione impugnata è carente sul piano dei fatti. Invero i due telex della Commissione 15 e 17 febbraio 1999 si limitano a chiedere precisazioni e non negano l'accesso al fascicolo. Essi non possono neppure interpretarsi nel senso che la Commissione avrebbe subordinato l'accesso al fascicolo alla risposta della ricorrente alla sua richiesta di precisazioni.

67.
    La terza parte del motivo è stata sollevata nella replica. In proposito occorre ricordare che, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, la produzione delle osservazioni della PSA come allegato al controricorso della Commissione non può essere caratterizzata quale elemento nuovo tale da giustificare la presentazione di una nuova parte del motivo. Infatti, contrariamente a quanto presume la ricorrente, la Commissione non le ha mai dissimulato l'esistenza di codesto documento. Quest'ultimo è stato menzionato in particolare nella comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 in data 27 gennaio 1997.

68.
    La presente parte del motivo, non potendo essere considerata come l'ampliamento di un motivo in precedenza enunciato, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo della causa ed avente uno stretto collegamento con il motivo stesso, va dichiarata irricevibile.

69.
    Peraltro, nelle circostanze della fattispecie, non occorre esaminare d'ufficio tale motivo.

70.
    Conseguentemente le tre parti del terzo motivo vanno disattese.

Sul quarto motivo, fondato su errori manifesti con riguardo alla compartimentazione dei mercati ed alla manipolazione di un elemento di prova

Argomenti delle parti

71.
    La ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione degli elementi di prova che essa le ha fornito in merito alla compartimentazione dei mercati ad opera della PSA.

72.
    Per disattendere la censura concernente gli ostacoli alle importazioni parallele e le vendite transfrontaliere fra concessionari, la Commissione si sarebbe riferita a «documenti», quindi a numerosi documenti, mentre essa avrebbe citato solo un documento, emanante dall'impresa Peugeot Meiser di Bruxelles. Secondo la ricorrente, ciò può significare o che essa è stata privata della conoscenza degli altridocumenti prodotti dalla PSA (e ch'essa ne è tuttora privata), o che la Commissione ha fatto un'affermazione gravemente inesatta allo scopo di favorire Peugeot e tentare di giustificare il suo rifiuto di continuare nell'istruzione.

73.
    Contrariamente a quanto la Commissione afferma nella decisione impugnata, il documento emanante dalla Peugeot Meiser non sarebbe stato prodotto dalla PSA, ma dalla ricorrente nell'allegato alla sua denuncia. Tale documento avrebbe contenuto una menzione manoscritta del suo dirigente secondo cui il prezzo offerto dalla Peugeot Meiser corrispondeva «rigorosamente ai prezzi massimi consigliati della tariffa belga, mentre la succursale [faceva] abitualmente sconti al più piccolo dei mandatari». L'offerta sarebbe quindi equivalente, in realtà, ad un rifiuto, il che la Commissione avrebbe potuto facilmente accertare chiedendo la comunicazione della tariffa belga. Secondo la ricorrente i servizi della Commissione o non hanno letto la denuncia e i suoi allegati o hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti.

74.
    Essa aggiunge che la Commissione non contesta il fatto che le sono stati opposti due rifiuti di vendita da succursali della PSA per l'importazione in Italia e nei Paesi Bassi, il che dal suo punto di vista è sufficiente a provare la compartimentazione dei mercati.

75.
    La ricorrente fa ancora valere che la Commissione a torto non ha preso in considerazione le dichiarazioni rese dai dirigenti della PSA alla stampa quanto alle loro intenzioni con riguardo alla compartimentazione dei mercati e sottolinea che siffatte dichiarazioni ufficiali non sono state oggetto di alcuna rettifica o smentita.

Giudizio del Tribunale

76.
    Il rinvio a «documenti» di cui al punto 4, lett. b), della decisione impugnata, mentre in tale passaggio la Commissione ha citato solo un documento, non è sufficiente per provare un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova concernenti la compartimentazione dei mercati. Infatti la spiegazione fornita al riguardo dalla Commissione, secondo cui tale riferimento concerneva, oltre al documento citato, anche la risposta della PSA alla richiesta di informazioni, non è stata infirmata dalla ricorrente. In ogni caso, un'eventuale mancanza di precisione sul piano linguistico non può essere sufficiente per considerare illegittima la decisione impugnata.

77.
    La censura fondata sulla manipolazione del documento emanante dall'impresa Peugeot Meiser di Bruxelles non è fondata. Infatti la Commissione ha chiarito, senza essere contraddetta in proposito dalla ricorrente, che tale documento era stato prodotto tanto dalla ricorrente come dalla PSA e che solo la copia presentata dalla ricorrente conteneva le summenzionate annotazioni manoscritte.

78.
    Tale documento non dimostra nemmeno che la Commissione ha posto in non cale l'esistenza di un'infrazione consistente in rifiuti di vendita emananti da membri della rete Peugeot nei confronti della ricorrente. Il concessionario belga ha formulato un'offerta di prezzo per il modello richiesto dalla ricorrente. Nelle circostanze della fattispecie il solo fatto di non aver offerto sconti sul prezzo del veicolo non può essere assimilato ad un rifiuto di vendita. Va aggiunto, come la Commissione ha giustamente rilevato all'udienza, che il regolamento n. 123/85 obbligava i costruttori a non impedire le vendite transfrontaliere tra i concessionari appartenenti alla loro rete. Invece tale regolamento lasciava ai concessionari la libertà di vendere veicoli ai loro colleghi stabiliti negli altri Stati membri oppure di non farlo. La circostanza che un concessionario abbia preferito rinunciare a una siffatta vendita transfrontaliera invece di accordare uno sconto al suo collega non può quindi, nel caso di specie, provare l'esistenza di un'infrazione al diritto della concorrenza.

79.
    Non è neppure possibile constatare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che i rifiuti di vendita opposti alla ricorrente dalle succursali della PSA per l'importazione in Italia e nei Paesi Bassi potessero considerarsi far capo ai rapporti contrattuali tra la ricorrente e la PSA e che delle relative controversie potessero essere investiti i giudici nazionali.

80.
    Infine la censura relativa al fatto di non aver preso in considerazione le conseguenze da trarre dalle dichiarazioni resa dai dirigenti della PSA alla stampa circa le loro intenzioni in merito alla compartimentazione dei mercati è irricevibile per difetto di precisione. Invero tale censura non è corroborata da alcun concreto riferimento agli articoli di stampa in questione, idoneo a consentire al Tribunale di esaminare il contenuto delle dichiarazioni cui si riferisce la ricorrente. Certo quest'ultima ha prodotto numerosi documenti sia nel procedimento amministrativo sia durante la controversia, tra cui figurano anche articoli di stampa. Essa non ha però individuato i documenti su cui intendeva fondare la presente censura.

81.
    Ne deriva che il quarto motivo va disatteso.

Sul quinto motivo, fondato su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione concernenti il carattere anticoncorrenziale di talune clausole e pratiche segnalate dalla denuncia

Argomenti delle parti

82.
    Con tale motivo la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso errori di diritto nella qualificazione di taluni comportamenti della PSA. Essa critica la Commissione per avere «inventato», nella decisione impugnata, una categoria di clausole o pratiche che non sarebbero «a dire il vero restrittive». Tale categoria intermediaria non esisterebbe nel diritto comunitario della concorrenza. Tale censura riguarda la formulazione utilizzata dalla Commissione nella frase introduttiva del punto 5 dei motivi del rigetto della denuncia che recita come segue:

«Infine non è provato che gli altri punti sollevati dalla vostra denuncia riguardino stipulazioni o pratiche contrattuali costituenti, a dire il vero, restrizioni di concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato».

83.
    Essa addebita in secondo luogo alla Commissione di aver posto in non cale il carattere anticoncorrenziale delle clausole e pratiche oggetto della denuncia, segnatamente quelle che riservano al costruttore la vendita a determinate categorie di acquirenti e quelle relative ai prezzi imposti dalla PSA. Inoltre la Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che la dipendenza economica dei concessionari corrisponderebbe ad una gestione di fatto da parte della PSA e falserebbe l'equilibrio tra i costruttori ed i distributori previsto dal regolamento n. 123/85.

84.
    La ricorrente ritiene che l'effetto anticoncorrenziale dell'accordo è costituito o aggravato dal cumulo delle clausole e delle pratiche imposte dalla PSA, anche se, isolatamente prese, la loro nocività non sarebbe eccessiva. Essa invoca la sentenza della Corte 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour (Racc. pag. I-2055), che avrebbe condannato talune clausole dei contratti di concessione della PSA.

85.
    La Commissione considera che la ricorrente non ha fornito alcun elemento che permetta di contestare la fondatezza della decisione impugnata, nella misura in cui le pratiche denunciate riguardano soprattutto un'eventuale rottura dell'equilibrio contrattuale.

Giudizio del Tribunale

86.
    Quanto al primo addebito della ricorrente, va rilevato che la citata frase, criticata dalla ricorrente, ha un carattere puramente introduttivo dei successivi sviluppi e non può essere considerata isolatamente. Di conseguenza non può inferirsi alcun errore di diritto dai termini impiegati.

87.
    Per quanto riguarda la pratica delle vendite dirette ad opera del costruttore, la Commissione si è limitata a constatare che quest'ultima, in quanto tale, non è contraria alle prescrizioni legali senza prendere posizione sull'esistenza di un'infrazione. Tale affermazione non è erronea in diritto dato che dall'art. 2 del regolamento n. 123/85 emerge che l'esenzione per categoria non è subordinata al divieto di siffatte vendite dirette. La Commissione ha aggiunto che un'infrazione poteva essere constatata nell'ipotesi in cui le vendite dirette portavano a una compartimentazione del mercato, ma che quest'ultima non era provata nella fattispecie. La ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto per infirmare tale valutazione.

88.
    Circa la pratica dei prezzi imposti, secondo la ricorrente, dalla PSA, la Commissione si riferisce all'art. 6, n. 1, punto 6, del nuovo regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, secondo cui l'esenzione non si applica «quandoil costruttore (...) della rete restring[e] direttamente o indirettamente la libertà del distributore di determinare i prezzi e gli sconti ed abbuoni per la rivendita dei prodotti contrattuali o dei prodotti corrispondenti». Essa sottolinea la competenza dei giudici nazionali a constatare il carattere sistematico o ripetuto di simili pratiche ed a trarne le conseguenze. Grazia a tale ragionamento, la Commissione fa valere l'assenza di un interesse comunitario sufficiente per procedere alle investigazioni necessarie onde constatare un'infrazione al riguardo della PSA. Orbene, come si è rilevato supra, ai punti 46-54, la ricorrente non ha dimostrato, nel caso di specie, un errore manifesto della Commissione relativo alla valutazione dell'interesse comunitario.

89.
    Alla luce di tali considerazioni occorre giudicare la posizione della Commissione concernente la censura fondata sulla violazione della libertà dei rivenditori in materia di prezzi. A tale proposito la Commissione non ha effettuato una valutazione giuridica definitiva, ma si è limitata a constatare, alle pagg. 6 e 7, punto 5, lett. c), della decisione impugnata, che la PSA contesta tale addebito. Orbene, non si può constatare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto considerando, da un lato, che un'infrazione da parte della PSA non poteva essere provata sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente e, dall'altro, che essa non aveva nel caso di specie l'obbligo di procedere ad un'istruzione più approfondita di tale addebito, in quanto la denuncia non presenta al riguardo un sufficiente interesse comunitario.

90.
    Infine la ricorrente non ha provato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che il giudice nazionale dei contratti ha il potere di trarre le conseguenze giuridiche dal fatto che la dipendenza economica dei concessionari sarebbe eccessiva e falserebbe l'equilibrio tra i costruttori ed i distributori previsto dal regolamento n. 123/85. Ciò vale anche per l'effetto cumulativo delle clausole e pratiche addebitate alla PSA.

91.
    Pertanto la ricorrente non ha provato che la valutazione della Commissione è inficiata da errori di diritto o da errori manifesti di valutazione. Ne consegue che il quinto motivo è infondato.

Sul settimo motivo, fondato sul carattere non ragionevole del lasso di tempo tra la denuncia e la decisione impugnata

Argomenti delle parti

92.
    La ricorrente fa valere che la Commissione ha l'obbligo, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503), di adottare una decisione entro un termine ragionevole. Essa ritiene che un lasso di tempo superiore a quattro anni e mezzo tra la sua denuncia e la decisione di rigetto non è ragionevole.

Giudizio del Tribunale

93.
    Se è vero che la Commissione ha l'obbligo, conformemente alla giurisprudenza citata dalla ricorrente, di statuire entro un termine ragionevole su una denuncia a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, il superamento di un termine siffatto, a supporlo accertato, non giustifica necessariamente, di per sé, l'annullamento della decisione impugnata.

94.
    Trattandosi dell'applicazione delle regole di concorrenza, il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo qualora si sia accertato che la violazione di tale principio comporti una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di questa specifica ipotesi, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo a norma del regolamento n. 17 (v. sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II» (Racc. pag. II-931, punti 121 e 122).

95.
    Va aggiunto che, in una situazione in cui la parte denunciante in virtù del diritto della concorrenza addebita alla Commissione di aver violato il principio dell'osservanza di un termine ragionevole quando ha adottato una decisione di rigetto della sua denuncia, l'annullamento della decisione per tale motivo avrebbe il solo effetto di un prolungamento supplementare del procedimento dinanzi alla Commissione, il che sarebbe contrario agli interessi della parte denunciante medesima.

96.
    Il settimo motivo è pertanto inefficace.

97.
    Ne consegue che la domanda diretta all'annullamento della decisione impugnata è infondata.

Sulle spese

98.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è risultata soccombente, per cui va condannata alle spese in conformità delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le spese.

Pirrung
Potocki
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2001

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.